Articolo 4 della Legge 20 dicembre 1965, n. 1435
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 gennaio 1966
Art. 4.
Fino a quando non sia stato provveduto agli inquadramenti previsti dalla presente legge, e comunque non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, agli incarichi di speciali studi conferiti dalle Amministrazioni indicate all'articolo 1, a norma dell'articolo 380 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , non si applica il limite delle due proroghe posto dal terzo comma dello stesso articolo 380.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1966