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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3229/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
ON US, Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13260/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Itri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 IMU 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 IMU 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 IMU 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 TASI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1904/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: per entrambi, rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00069479 91 000 notificata il 03/06/2025 dell'importo di € 7.203,88, e relativa ai seguenti tributi:
TASI ANNO 2018, (7/112023)
IMU ANNO 2018; (7/11/2023)
TASI ANNO 2019; (7/112023)
IMU ANNO 2019; (1/11/2023)
IMU ANNO 2020; (7/11/2023)
IMU ANNO 2021. (7/11/2023)
Ha dedotto quali motivi:
la illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento per omessa, irregolare o invalida notifica degli avvisi di accertamento prodromici e degli atti presupposti e conseguente illegittimità delle stesse;
la intervenuta decadenza e prescrizione.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva Agenzia delle entrate - Riscossione che resisteva alla domanda allegando che la notifica degli atti prodromici era di competenza dell'ente impositore rispetto ala quale non poteva considerarsi soggetto passivo della pretesa.
Concludeva, quindi per il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì il Comune di Itri che produceva le relate delle notificazione degli avvisi di accertamento e, deducendo che in ragione di ciò non sussisteva la nullità della Cartella, nè erano maturati prescrizione e decadenza.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le allegazioni in fatto poste dal ricorrente a base dei motivi di impugnazione, fondate sulla mancata notificazione degli atti presupposti, con il conseguente riverbero su quello impugnato in termini di nullità e prescrizione dei crediti incorporati nella cartella, imponevano uno specifico onere probatorio sui convenuti.
Questi, ritualmente costituiti, non vi hanno assolto.
Ed invero, l'Agenzia delle entrate riscossione a declinato l'assolvimento dell'onere, assumendo che esso gravasse sul Comune, ente accertatore.
Il Comune di ieri ha ritenuto di assolvere a tale onere producendo tre relate
Queste, peraltro, sono del tutto inidonee a documentare l'avvenuta notificazione dell'atto.
Le prime due, infatti, non contengono alcuna indicazione di chi abbia ricevuto lauto e fanno un anodino riferimento all'art 11 della legge 504/92, norma abrogata al momento della notificazione.
Quanto alla terza si attesta una ricezione da parte del padre convivente, ma la ricorrente ha prodotto una certificazione AIRE da cui risulta che a quella data ella risiedeva in Canada.
Ne consegue che l'atto va annullato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna gli enti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 600 oltre oneri di legge con attribuzione al difensore anticipatario
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
ON US, Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13260/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Itri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 IMU 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 IMU 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 IMU 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 TASI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006947991000 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1904/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: per entrambi, rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00069479 91 000 notificata il 03/06/2025 dell'importo di € 7.203,88, e relativa ai seguenti tributi:
TASI ANNO 2018, (7/112023)
IMU ANNO 2018; (7/11/2023)
TASI ANNO 2019; (7/112023)
IMU ANNO 2019; (1/11/2023)
IMU ANNO 2020; (7/11/2023)
IMU ANNO 2021. (7/11/2023)
Ha dedotto quali motivi:
la illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento per omessa, irregolare o invalida notifica degli avvisi di accertamento prodromici e degli atti presupposti e conseguente illegittimità delle stesse;
la intervenuta decadenza e prescrizione.
Concludeva per l'annullamento dell'atto con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva Agenzia delle entrate - Riscossione che resisteva alla domanda allegando che la notifica degli atti prodromici era di competenza dell'ente impositore rispetto ala quale non poteva considerarsi soggetto passivo della pretesa.
Concludeva, quindi per il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì il Comune di Itri che produceva le relate delle notificazione degli avvisi di accertamento e, deducendo che in ragione di ciò non sussisteva la nullità della Cartella, nè erano maturati prescrizione e decadenza.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le allegazioni in fatto poste dal ricorrente a base dei motivi di impugnazione, fondate sulla mancata notificazione degli atti presupposti, con il conseguente riverbero su quello impugnato in termini di nullità e prescrizione dei crediti incorporati nella cartella, imponevano uno specifico onere probatorio sui convenuti.
Questi, ritualmente costituiti, non vi hanno assolto.
Ed invero, l'Agenzia delle entrate riscossione a declinato l'assolvimento dell'onere, assumendo che esso gravasse sul Comune, ente accertatore.
Il Comune di ieri ha ritenuto di assolvere a tale onere producendo tre relate
Queste, peraltro, sono del tutto inidonee a documentare l'avvenuta notificazione dell'atto.
Le prime due, infatti, non contengono alcuna indicazione di chi abbia ricevuto lauto e fanno un anodino riferimento all'art 11 della legge 504/92, norma abrogata al momento della notificazione.
Quanto alla terza si attesta una ricezione da parte del padre convivente, ma la ricorrente ha prodotto una certificazione AIRE da cui risulta che a quella data ella risiedeva in Canada.
Ne consegue che l'atto va annullato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna gli enti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 600 oltre oneri di legge con attribuzione al difensore anticipatario