Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 91
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Carenza motivazionale atto impugnato

    Il giudice rileva la carenza motivazionale dell'atto impugnato per mancata produzione del verbale di contestazione, necessario per valutare la congruità della motivazione dell'atto impositivo.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte, uniformandosi a precedente decisione resa tra le stesse parti e basata su presupposti fattuali e giuridici analoghi, ritiene che l'accesso carrabile a filo con la strada, privo di interruzioni o modifiche del piano stradale, non comporti sottrazione di suolo pubblico e pertanto non integri il presupposto impositivo della TOSAP.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 91
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo