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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3435/2023 depositato il 17/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
contro
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
e Email_3lettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO/DIFFIDA n. 2 DEL 10.1.2023 TOSAP 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato alla CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO l'1.3.2023 la sig.ra Ricorrente_1 , con l'assistenza tecnica degli Avv.ti Difensore_1 e Nominativo_2
Difensore_2, ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato atto di diffida ad adempiere, notificatole il 7.2.2023 dal predetto ente, con il quale le è stato chiesto il pagamento della somma di € 219,00 (comprensiva di € 105,00 di sanzioni, € 2,61 di interessi ed € 6,00 di spese), a titolo di T.O.S.A.P. dell'anno 2018 per l'occupazione permanente, attraverso un Indirizzo_1accesso carrabile, di una porzione della , in territorio di Petralia al km. 0+105, lato destro Dati catastali_1Soprana, , estesa mq. 6,00 e catastata al -.
Trascorso infruttuosamente il 30.5.2023 il termine dilatorio di cui al comma 2 del citato art. 17 bis, la ricorrente si è costituita in giudizio il successivo giorno 17, depositando nella
Segreteria di questa Corte la nota di iscrizione al ruolo, il ricorso con la prova della notificazione e le copie per immagine su supporto informatico della procura alle liti, dell'atto impugnato e degli altri documenti indicati in calce al ricorso.
Con ordinanza n. 188/2024 del 26-29.1.2024 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'atto impugnato.
Il 19.10.2024 la CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO si è costituita in giudizio, con l'assistenza tecnica di un proprio funzionario, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il 24.9.2025 la ricorrente ha depositato un precedente giurisprudenziale.
Alla pubblica udienza del 26.9.2025, uditi gli interventi dei rappresentanti delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto si rileva che il provvedimento impugnato è gravemente carente sul piano motivazionale, in quanto, assumendosi in esso, nel campo denominato "MOTIVAZIONE", che "risulta l'occupazione abusiva rilevata a seguito di verbale di contestazione da parte di pubblico ufficiale o da omessa denuncia", non è stato versato in atti il "verbale di contestazione" di cui si fa menzione.
Se, infatti, è vero che, in linea generale, è ammessa la motivazione per relationem e che non vi obbligo di allegazione, ex art. 7 della L. 212/2000, per gli atti già conosciuti dal contribuente (come in ipotesi dovrebbe essere questo presunto "verbale di contestazione"), è altrettanto vero che, una volta impugnato l'atto impositivo, lo scrutinio di legittimità richiesto al giudice tributario presuppone inevitabilmente che il provvedimento da giudicare sia dallo stesso esaminabile nella sua interezza, e pertanto anche nelle parti tratte - o meglio, da trarsi - dagli (altri) atti in esso richiamati.
E poiché l'onere della prova della sussistenza del presupposto d'imposta incombe sempre sull'ente impositore, quest'ultimo era nella fattispecie onerato di dimostrare (anche) la congruità, la ragionevolezza e la rispondenza alle risultanze del prodromico "verbale di contestazione" della motivazione del provvedimento impugnato, producendo anche tale verbale.
Ciò premesso, la CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO contesta, per l'intero anno 2018, l'occupazione di suolo pubblico mediante accesso carrabile su una piattaforma
Indirizzo_2antistante un immobile, sito in del Comune di Petralia Soprana, di
Indirizzo_1proprietà della ricorrente, ubicato sul lato destro della -.
Orbene, per ragioni di uniformità decisionale, questo giudice non può non prendere atto della sentenza n. 3032/2025 già resa, tra le stesse parti della presente causa, dalla 3^
Sezione di questa stessa Corte sull'analogo provvedimento relativo all'anno d'imposta
2019, prodotta dalla ricorrente e rispetto alla quale non risulta proposto appello.
Questa sentenza ha, infatti, una potenziale capacità espansiva negli altri giudizi tra le stesse parti basati sui medesimi presupposti fattuali e giuridici, atteso che la formale autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il provvedimento decisorio reso in uno di essi rivesta decisiva valenza negli altri, incidendo su elementi rilevanti per più periodi di imposta e su elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo.
In coerenza con quanto come sopra già deciso, deve dunque riconoscersi fondato il primo motivo di ricorso, in cui si contesta la sussistenza del presupposto impositivo oggettivo per l'"assenza di opere, manufatti, intervalli e/o modifiche del piano stradale che comportino sottrazione di superficie all'uso pubblico".
L'art. 44, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993, nel testo ancora vigente nell'anno per cui è causa, richiamato dall'art. 24 del regolamento per l'applicazione del tributo prodotto da parte resistente, prevede infatti che, ai fini dell'applicazione del tributo, "Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata", mentre sono esclusi dalla tassazione gli accessi c.d. "a raso", che non comportano alcuna sottrazione di superficie all'uso pubblico (cfr. Cass., n. 21714/2022).
La 3^ Sezione di questa Corte, in composizione monocratica, ha ritenuto che "Nel caso di specie, la documentazione fotografica e l'assenza di prove contrarie dimostrano che
l'accesso avviene mediante una piattaforma privata, a filo con la pubblica via (SP 32), priva di interruzioni del marciapiede o opere visibili che, per la loro specifica conformazione, non comportano nessun tipo di modifica del manto e del piano stradale né istituiscono un uso esclusivo a favore del privato sicché appaiono oggettivamente inidonee a integrare un'occupazione del suolo pubblico e conseguentemente ad integrare il presupposto impositivo della TOSAP".
Trattasi, all'evidenza, di una valutazione meramente "sensoriale" di quel giudice, basata sull'esame visivo della documentazione fotografica in atti, che, in mancanza di più precise - e diverse - valutazioni (che avrebbero potuto essere eventualmente rese da professionisti tecnici dell'ente impositore), questo Giudice non ritiene di poter sovvertire sulla base di una valutazione altrettanto sensoriale.
Conseguentemente, va confermato che difetta nella specie quella sottrazione di suolo destinato all'uso pubblico costituente il presupposto per l'applicazione della T.O.S.A.P.-.
Assorbiti gli altri motivi, il ricorso va dunque accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
In considerazione dell'assoluta peculiarità della controversia e delle ragioni che ne hanno determinato l'esito, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3435/2023 depositato il 17/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_2
contro
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
e Email_3lettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO/DIFFIDA n. 2 DEL 10.1.2023 TOSAP 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato alla CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO l'1.3.2023 la sig.ra Ricorrente_1 , con l'assistenza tecnica degli Avv.ti Difensore_1 e Nominativo_2
Difensore_2, ha chiesto l'annullamento del sopraemarginato atto di diffida ad adempiere, notificatole il 7.2.2023 dal predetto ente, con il quale le è stato chiesto il pagamento della somma di € 219,00 (comprensiva di € 105,00 di sanzioni, € 2,61 di interessi ed € 6,00 di spese), a titolo di T.O.S.A.P. dell'anno 2018 per l'occupazione permanente, attraverso un Indirizzo_1accesso carrabile, di una porzione della , in territorio di Petralia al km. 0+105, lato destro Dati catastali_1Soprana, , estesa mq. 6,00 e catastata al -.
Trascorso infruttuosamente il 30.5.2023 il termine dilatorio di cui al comma 2 del citato art. 17 bis, la ricorrente si è costituita in giudizio il successivo giorno 17, depositando nella
Segreteria di questa Corte la nota di iscrizione al ruolo, il ricorso con la prova della notificazione e le copie per immagine su supporto informatico della procura alle liti, dell'atto impugnato e degli altri documenti indicati in calce al ricorso.
Con ordinanza n. 188/2024 del 26-29.1.2024 è stata rigettata la domanda di sospensione dell'atto impugnato.
Il 19.10.2024 la CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO si è costituita in giudizio, con l'assistenza tecnica di un proprio funzionario, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il 24.9.2025 la ricorrente ha depositato un precedente giurisprudenziale.
Alla pubblica udienza del 26.9.2025, uditi gli interventi dei rappresentanti delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto si rileva che il provvedimento impugnato è gravemente carente sul piano motivazionale, in quanto, assumendosi in esso, nel campo denominato "MOTIVAZIONE", che "risulta l'occupazione abusiva rilevata a seguito di verbale di contestazione da parte di pubblico ufficiale o da omessa denuncia", non è stato versato in atti il "verbale di contestazione" di cui si fa menzione.
Se, infatti, è vero che, in linea generale, è ammessa la motivazione per relationem e che non vi obbligo di allegazione, ex art. 7 della L. 212/2000, per gli atti già conosciuti dal contribuente (come in ipotesi dovrebbe essere questo presunto "verbale di contestazione"), è altrettanto vero che, una volta impugnato l'atto impositivo, lo scrutinio di legittimità richiesto al giudice tributario presuppone inevitabilmente che il provvedimento da giudicare sia dallo stesso esaminabile nella sua interezza, e pertanto anche nelle parti tratte - o meglio, da trarsi - dagli (altri) atti in esso richiamati.
E poiché l'onere della prova della sussistenza del presupposto d'imposta incombe sempre sull'ente impositore, quest'ultimo era nella fattispecie onerato di dimostrare (anche) la congruità, la ragionevolezza e la rispondenza alle risultanze del prodromico "verbale di contestazione" della motivazione del provvedimento impugnato, producendo anche tale verbale.
Ciò premesso, la CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO contesta, per l'intero anno 2018, l'occupazione di suolo pubblico mediante accesso carrabile su una piattaforma
Indirizzo_2antistante un immobile, sito in del Comune di Petralia Soprana, di
Indirizzo_1proprietà della ricorrente, ubicato sul lato destro della -.
Orbene, per ragioni di uniformità decisionale, questo giudice non può non prendere atto della sentenza n. 3032/2025 già resa, tra le stesse parti della presente causa, dalla 3^
Sezione di questa stessa Corte sull'analogo provvedimento relativo all'anno d'imposta
2019, prodotta dalla ricorrente e rispetto alla quale non risulta proposto appello.
Questa sentenza ha, infatti, una potenziale capacità espansiva negli altri giudizi tra le stesse parti basati sui medesimi presupposti fattuali e giuridici, atteso che la formale autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il provvedimento decisorio reso in uno di essi rivesta decisiva valenza negli altri, incidendo su elementi rilevanti per più periodi di imposta e su elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo.
In coerenza con quanto come sopra già deciso, deve dunque riconoscersi fondato il primo motivo di ricorso, in cui si contesta la sussistenza del presupposto impositivo oggettivo per l'"assenza di opere, manufatti, intervalli e/o modifiche del piano stradale che comportino sottrazione di superficie all'uso pubblico".
L'art. 44, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993, nel testo ancora vigente nell'anno per cui è causa, richiamato dall'art. 24 del regolamento per l'applicazione del tributo prodotto da parte resistente, prevede infatti che, ai fini dell'applicazione del tributo, "Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata", mentre sono esclusi dalla tassazione gli accessi c.d. "a raso", che non comportano alcuna sottrazione di superficie all'uso pubblico (cfr. Cass., n. 21714/2022).
La 3^ Sezione di questa Corte, in composizione monocratica, ha ritenuto che "Nel caso di specie, la documentazione fotografica e l'assenza di prove contrarie dimostrano che
l'accesso avviene mediante una piattaforma privata, a filo con la pubblica via (SP 32), priva di interruzioni del marciapiede o opere visibili che, per la loro specifica conformazione, non comportano nessun tipo di modifica del manto e del piano stradale né istituiscono un uso esclusivo a favore del privato sicché appaiono oggettivamente inidonee a integrare un'occupazione del suolo pubblico e conseguentemente ad integrare il presupposto impositivo della TOSAP".
Trattasi, all'evidenza, di una valutazione meramente "sensoriale" di quel giudice, basata sull'esame visivo della documentazione fotografica in atti, che, in mancanza di più precise - e diverse - valutazioni (che avrebbero potuto essere eventualmente rese da professionisti tecnici dell'ente impositore), questo Giudice non ritiene di poter sovvertire sulla base di una valutazione altrettanto sensoriale.
Conseguentemente, va confermato che difetta nella specie quella sottrazione di suolo destinato all'uso pubblico costituente il presupposto per l'applicazione della T.O.S.A.P.-.
Assorbiti gli altri motivi, il ricorso va dunque accolto, con annullamento dell'atto impugnato.
In considerazione dell'assoluta peculiarità della controversia e delle ragioni che ne hanno determinato l'esito, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico