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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/06/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1916/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. T. Virgili
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Galavotti
in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 14/1/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 15/3/2025 per il deposito di comparse conclusionali e la 4/4/2025 per memorie di replica, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. nato a [...], il [...] Controparte_1 ed ivi residente in [...], c.f. a risarcire alla signora C.F._1 Pt_1
i danni tutti, nessuno escluso, patrimoniale in ogni suo aspetto (in via esemplificativa e non
[...] tassativa, spese sostenute e sostenende, lucro cessante, danno emergente) e non patrimoniale in ogni aspetto, nessuno escluso (in via esemplificativa e non tassativa, biologico, morale, biologico personalizzato, danno futuro) in connessione ed a causa dei fatti illeciti meglio esposti in narrativa, nella somma accertata in corso di causa attraverso la CTU e l'espletamento di prove orali, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dall'accadimento dei fatti illeciti al saldo effettivo. Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio di cui lo scrivente avvocato si dichiara antistatario”;
per parte convenuta:
“Contrariis reiectis, voglia l'adito Tribunale Respingere in toto le domande di parte attrice siccome manifestamente infondate in fatto e diritto oltre che non provate.
Con vittoria di spese, competenze spese generali, Iva e Cpa come per legge, e rimborso spese di CTU”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Modena per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni derivanti da ripetuti episodi di ingiurie e minacce, oltre ad angherie varie, in qualità di padrone di casa, culminate in un episodio avvenuto durante il trasloco per il rilascio dell'abitazione - essendo l'udienza per la convalida di sfratto fissata per il 24.9.2019- nel corso del quale, in data 1.9.2019, l'attrice constatava la presenza di Pt_1 una pila di mattoni davanti al cortile di ingresso, che impediva di accedere con veicoli necessari al trasloco nel cortile di casa, e il convenuto, ubriaco, proferiva insulti e minacce imbracciando un'arma, comportamenti fatti oggetto di denuncia-querela.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto che contrastava le pretese attoree eccependo la propria assenza di responsabilità, sostenendo trattarsi di una artefatta rappresentazione dei fatti e, in ogni caso, con riferimento alla domanda risarcitoria, eccependo l'assenza di prova, anche in ordine al nesso causale tra quanto allegato e le conseguenze dannose lamentate.
3. Espletata l'istruzione, mediante acquisizione agli atti della documentazione prodotta, escussione dei testi indotti ed ammessi, ed anche ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del giorno
14/5/2025 venivano precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 3. In primo luogo va precisata la rilevanza del procedimento penale definito nel presente giudizio civile di danno. È un dato storico incontrovertibile che,
a seguito della denuncia-querela sporta dall'attrice, il convenuto CP_1 veniva imputato < esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi minacciava di male ingiusto pronunciando nei suoi confronti le frasi: “Tanto i Parte_1
Carabinieri ed i Giudici io li conosco tutti. Sono amici miei e non mi fanno nulla.
Io vi distruggo”, “la prossima volta che vedo la tua macchina … la spingo nel fosso con il trattore e tu fai la stessa fine”, “faccio fallire l'azienda, pignoro tutti
i vostri conti e rovino la vita tua e quella di tua sorella”, “ti trovo, scopro dove abitate tu e tua sorella e vi distruggo”, “…. Io della legge me ne fotto. Ti incendio la macchina” e dicendole che “sarebbe venuto con il fucile”.
Commesso in Concordia sulla Secchia (MO) in data anteriore e prossima al
12.2.2020>>.
Il procedimento è stato definito in data 31.8.2020 quando il Tribunale di Modena esaminatala richiesta del di emissione del Parte_2 decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato lo CP_1 condannava per i reati di cui al capo di imputazione alla pena pecuniaria di
1.500,00, applicando la pena base di un mese di reclusione, senza concessione di attenuanti per la gravità del fatto, aumento per la continuazione e sconto per il rito;
il decreto penale non veniva opposto e diventava esecutivo.
4. L'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall'articolo 460, quinto comma, C.p.p..
Tuttavia, a fronte di un decreto penale di condanna -analogamente ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento)- il giudice civile deve valutare gli elementi di convincimento che da esso, e nel complesso degli atti del procedimento penale dal quale è scaturito, si traggono in relazione alle allegazioni del danneggiato.
In sede civile, quindi, può essere valutato in come un indizio, ovvero una prova, anche da sola sufficiente a dimostrare l'illiceità penale del fatto, laddove il convenuto non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, la sua attendibilità.
3 In altre parole, il giudice del danno in sede civile può trarre elementi di giudizio dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna e dal relativo provvedimento, che costituiscono comunque documenti sui quali il giudice può fondare il convincimento, sia pure non vincolanti, al pari delle sentenze pronunciate in altri giudizi o fra parti diverse che hanno, comunque, il valore non della cosa giudicata ma di documenti dai quali attingere elementi di giudizio, sia pure non vincolanti (cfr.: Cass.
26/11/2013, n. 26401).
5. La regola di giudizio è analoga a quella utilizzata in tema di applicazione della pena su richiesta, laddove viene costantemente ribadita l'utilizzabilità, in sede civile, del materiale probatorio risultante dal fascicolo del procedimento penale e dell'intero fascicolo delle indagini preliminari.
In proposito va ricordato che il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità afferma che <Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento>> (Cass. III, 6/4/2006, n. 8096); in particolare: <Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile>> (Cass.
III, 26/6/2007, n. 14766); <Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale…>> (Cass. III, 19/10/2007, n. 22020); con specifico riferimento alle attività istruttorie compiute dal Pubblico Ministero nelle indagini preliminari, si ritiene altresì che: <Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del
4 proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari>> (Cass. II,
12/02/2021, n. 3689; conf.: <La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria ha il valore di confessione stragiudiziale resa a terzo, essendo del tutto irrilevante nel giudizio civile che sia stata resa nella fase di indagini preliminari di un processo penale, in assenza di contraddittorio con gli altri indagati di tale processo e che fosse priva di riscontri;
pertanto tale confessione può essere liberamente valuta dal giudice come prova piena dei fatti ammessi ai sensi dell'art. 2735 c.c.>>: C. app. Milano, I, 27/11/2020, n.
3121); <Il verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel corso di un procedimento penale e fondato su una consulenza disposta dal p.m., fa piena prova nel processo civile dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento>> (Cass. III, 29/07/2004, n. 14486).
L'orientamento consolidato è condiviso anche dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio: <Il giudice civile può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, ivi comprese le dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria come sommarie informazioni testimoniali, quali trasfusi nelle prove atipiche raccolte, e trarne indizi, la cui efficacia inferenziale deve essere valutata – in conformità alla disciplina delle presunzioni – analiticamente e globalmente>> (Trib. Modena -Grandi- 18/8/2020, n. 934, in: www.giurisprudenzamodenese.it); <<Il giudice può porre alla base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, tra cui anche le acquisizioni probatorie del processo penale e condividerne gli esiti;
pertanto, le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento>> (Trib. Modena -Primiceri-
22/2/2024, n. 449, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
6. Per quanto più specificamente concerne, però, il regime probatorio del giudizio civile di danno, va ulteriormente ricordato che esso è soggetto ad
5 alcuni principi propri della materia, sanciti anche da un orientamento interpretativo consolidato.
Anche a fronte dell'avvenuto accertamento del fatto di reato sul piano penale, infatti, nel giudizio civile si deve autonomamente deve accertare il nesso causale, le conseguenze dannose e l'entità del danno (cfr. Cass. III,
5/5/2020, n. 8477).
Infatti, una volta accertata l'esistenza del “fatto-reato” danno, sul piano civilistico si considera accertato il cd. danno evento, ma a fini risarcitori occorre pur sempre l'accertamento del danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 C.c., è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Pertanto, con riferimento all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, anche dopo l'affermazione di responsabilità penale resta ferma la competenza del giudice civile, con la conseguente necessità da parte dell'attore di provare, in base ai criteri dell'onere probatorio nel giudizio civile, gravante sul danneggiato, l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, nonché del nesso causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr.: Cass
Sezioni Unite 25/2/2010, n. 4549; Cass. III, 9/3/2018, n. 5660; Cass. III,
14/2/2019, n. 4318).
7. Premesso quanto precede, nel caso di specie va rilevato quanto segue.
La materialità dei fatti è provata per la sostanziale concordanza delle versioni di entrambe le parti, ricavabili dagli atti, in ordine agli elementi essenziali di tempo, luogo e persone. I fatti sono avvenuti nel periodo e nei giorni indicati dall'attrice, nel luogo indicato, e tra le persone sopra riportate.
Le versioni delle due parti divergono, invece, sul concreto svolgimento dei fatti e sulle ragioni dell'accaduto, in quanto il convenuto, pur confermando l'esistenza dei rapporti, anche negoziali, tra le parti, contesta tutti i fatti come raccontati da parte attrice, sostenendo che quelli oggetto di
6 decreto penale di condanna non si possono ritenere provati e, comunque, allega la mancanza di prova sia del danno che del nesso causale.
Le risultanze testimoniali sono le seguenti. Il capitolato di prova di parte attrice è stato complessivamente confermato dalle prove testimoniali.
Anzitutto sul comportamento vessatorio tenuto ripetutamente dal convenuto tra il 2017 e il 2019 nei confronti dell'attrice e dei suoi familiari: il cap. 10
(“Vero che dagli ultimi mesi del 2018, essendosi creati i contenziosi di cui ai capitoli precedenti fra le parti, il signor contattava anche più volte al CP_1 giorno e comunque quasi ogni giorno con telefonate e messaggi l'esponente ed il padre , inizialmente con la stessa convivente nell'immobile Persona_1 di Via Chiaviche 24°”) è stato sostanzialmente confermato dall'interrogatorio formale del convenuto, e dalle deposizioni del teste -all'epoca Tes_1 fidanzato dell'attrice- e dal teste , padre della stessa;
il cap. 11 (“Vero Pt_1 che la Signora rispondeva alle telefonate invitando il a Pt_1 CP_1 rivolgersi al suo legale per ogni questione e a non contattarla né per telefono né di persona”) è stato ammesso nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap. 12 (“Vero che il si presentava a casa dell'attrice ripetutamente CP_1 senza preavviso contro la volontà espressa della Signora ”) è stato Pt_1 confermato dai testi e;
il cap. 13 (“Vero che pari Tes_1 Pt_1 comportamento veniva tenuto anche nei confronti della sorellastra e ex amministratrice della nei confronti Parte_3 della quale teneva le condotte meglio precisate in denuncia – querela che si allega”) è stato confermato dal teste;
il cap. 14 (“Vero che inizialmente Pt_1 la signora viveva con il padre il quale dalla fine del 2017 si trasferiva a Pt_1
Genova”) è stato confermato dai testi e;
il cap. 16 (“Vero che il Tes_1 Pt_1
28 giugno 2019 la Signora riceveva un messaggio sul cellulare da Pt_1 parte del che le chiedeva di tagliare il prato”) è stato ammesso CP_1 nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap. 17 (“Vero che in conseguenza della mancata risposta al predetto messaggio, il primo luglio
2019 il si presentava a casa della Signora per ribadire con CP_1 Pt_1 perentorietà e minacce tale ordine di tagliare il prato”) è stato confermato dal teste;
il cap. 18 (“Vero che, in seguito alla dichiarazione della Larosa di Pt_1 impossibilità a eseguire quanto ordinato in quanto sola, il CP_1 palesemente ubriaco e senza controllo, iniziava ad inveire contro il padre della
7 attrice, chiamandolo testualmente e ripetutamente “coglione, stronzo, pezzo di merda"”) è stato confermato dal teste , il quale ha precisato che non si Pt_1 tratta solo di una circostanza riferita dalla figlia, avendogli l'attore detto le medesime cose anche per telefono;
analogamente per quanto riguarda il cap.
20 (“Vero che all'avvertimento della Signora di chiamare i Carabinieri Pt_1 in soccorso, il rispondeva “Tanto i carabinieri ed i giudici io li CP_1 conosco tutti. Sono amici miei e non mi fanno nulla. Io vi distruggo””), confermato dal teste;
il cap. 21 (“Vero che il tutte le volte che Pt_1 CP_1 parlava con la dichiarava che non avrebbe trovato supporto nelle Forze Pt_1 dell'Ordine; evocando, nelle proprie minacce espresse, anche la figura di un genero e riferendo che era “coperto” ad ogni livello”) è stato CP_2 confermato dai testi e . Tes_1 Pt_1
In secondo luogo, sul comportamento tenuto dal convenuto in alcuni episodi specifici nel settembre 2019, che costituiscono il punto culminante della sua condotta, oggetto poi del procedimento penale. Il cap. 23 (“Vero che il 01 settembre 2019, durante il trasloco, tornando a casa per il secondo carico di scatole, la constatava la presenza di una pila di mattoni davanti al Pt_1 cortile di ingresso, che impediva di accedere con veicoli (necessari al trasloco appunto) nel cortile di casa”) è stato sostanzialmente confermato dall'interrogatorio formale del convenuto, e dalle deposizioni del teste
; Il cap. 24 (“Vero che l'esponente chiamava i carabinieri di Carpi al Tes_1 mattino. Dopo svariate ore, alle ore 15:00, giungeva sul posto una pattuglia, che sentito il racconto, garantiva la vittima che il signor sarebbe CP_1 stato contattato per farlo cessare da tali condotte”) è stato confermato dalla deposizione del teste , carabiniere, che sull'episodio ha precisato: Tes_2
“Quando io e il collega siamo arrivati, abbiamo trovato la signora Testimone_3
che ci riferiva di essere l'affittuaria di e che nel rincasare Pt_1 CP_1 aveva trovato questa pedana di mattoni forati sull'accesso dell'abitazione, davanti al passo di accesso sull'area cortiliva. Dopo aver parlato con la donna, ci siamo recati da che era nell'abitazione di fianco, e lui ci riferiva CP_1 che c'era un procedimento per morosità verso la persona, per dei canoni di affitto, e che la settimana successiva era prevista un'udienza, e che comunque era stato lui a mettere i mattoni perché riteneva che la non aveva diritto Pt_1
a parcheggiare la vettura nell'area cortiliva. Lui ha detto che il giorno
8 successivo l'avrebbe spostata. Abbiamo reso edotte le persone delle garanzie di legge. Noi abbiamo messo nella relazione che aveva detto che CP_1 avrebbe spostato i mattoni il giorno successivo. (…) Non ricordo che CP_1 abbia fatto riferimento ad altri motivi per aver messo i mattoni, lui diceva soltanto che la donna, essendo morosa per i mancato pagamento dei canoni, non poteva accedere all'area cortiliva, e parcheggiare. Non fece riferimento a ragioni di sicurezza, né all'accesso di estranei all'abitazione. La relazione è stata allegata all'ordine di servizio”; queste ultime risposte, a specifiche domande di chiarimento, assumono rilievo perché smascherano la falsa dichiarazione del convenuto sul punto, il quale ha mentito al giudice fornendo in interrogatorio formale questa versione: “Sono venuti i carabinieri
a chiedermi la motivazione e ho detto che era per impedire l'accesso a zingari ed abusivi. I carabinieri hanno capito”; il cap. 25 (“Vero che nella sera del 01 settembre 2019, essendo impedita dal proseguire con il trasloco, la signora
andava con il fidanzato a prelevare almeno i vestiti”) e il Pt_1 CP_3 cap. 26 (“Vero che il signor raggiungeva i Signori e CP_1 Pt_1 Tes_1 con il trattore”) sono stati ammessi nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap. 27 (“Vero che visibilmente ubriaco e arrabbiato si rivolgeva alla Signora
dichiarando: “la prossima volta che vedo la tua macchina davanti al Pt_1 vialetto la spingo nel fosso con il trattore e tu fai la stessa fine”. Il CP_1 minacciava la con il fucile dicendole che le avrebbe fatto del male”) è Pt_1 stato confermato dal teste , che si è mostrato colpito dall'episodio: Tes_1
<Sì, questo è il ricordo più emblematico: stavamo andando lì dopo il lavoro, lo abbiamo visto uscire con il tratto e, poi lui si è fermato all'incrocio, ci ha visti, è tornato indietro, si è parcheggiato più o meno dove eravamo noi, e ha cominciato a fare minacce, faccia a faccia davanti a lei, e lei era terrorizzata, anche se era di fianco a me. Ha cominciato a dirle di tutto, tra cui anche questa frase, che lo avrebbe buttata nel fosso con la macchina e lei dentro, e poi offese pesanti, puttana, troia, io ti rovino, io ho preso le difese di lei e ha offeso anche me, io mi ero alterato e lui mi ha detto chi cazzo è questo, sto deficiente qua, e poi minacce varie, io vi rovino, non potete toccarmi perché ho amici in polizia. Poi è risalito sul trattore e se ne è andato.
Io ricordo bene perché ha avuto tanti traumi, ma anche io da quell'episodio lì, Pt_1 non sono più riuscito a passare da quella casa senza che mi venga l'ansia, anche
9 dopo anni. era ubriaco, sì, non solo perché rilava, ma soprattutto perché CP_1
non parlava in modo fluido, non era lucido. Non so dire se puzzava di alcool. Il fucile non lo aveva, ma l'ha minacciata dicendo che avrebbe usato il fucile. Una CP_1 delle varie minacce che ha fatto”; il cap. 28 (“Vero che nulla rispondendo la
, il persisteva, insultandone di nuovo il padre e minacciando Pt_1 CP_1 di rovinarle la vita. Ribadiva inoltre: “ hai chiamato i carabinieri? Persona_2
Tanto a me loro non mi fanno nulla, sono amici miei", e continuava proferire insulti “troia, puttana, stronza"”) è stato confermato dal teste;
il cap. Tes_1
29 (“Vero che il giorno 20 settembre 2019 l'esponente chiedeva al di CP_1 rimuovere i mattoni per poter finire il trasloco ed il la invitava a CP_1 presentarsi di domenica”), il cap. 30 (“Vero che il 22 settembre 2019, la signora si faceva accompagnare da quattro amici: , Pt_1 Testimone_4
e ”) e il cap. 31 (“Vero che il Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 veniva contattato telefonicamente ed in un primo momento si CP_1 dichiarava disponibile a spostare i mattoni”) sono stati ammessi nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap. 32 (“Vero che giunto sul posto, vedendo che la non era sola, iniziava ad urlare che era l'ultima Pt_1 volta che avrebbe spostato i mattoni, che suo padre era “un coglione”, che lei era una “troia” e che “non avrebbe fatto più vita””) è stato confermato dai testi Tes_
e conoscenti dell'attrice che in quell'occasione la aiutavano per Tes_8 il trasloco;
il cap. 33 (“Vero che il sig. urlava frasi del seguente CP_1 tenore: “Faccio fallire l'azienda, pignoro tutti i vostri conti e rovino la vita tua e quella di tua sorella”; “Saprò dove abiti tu e tua sorella e non vi faccio passare la vita così, si una puttana sai fare solo i panini al mc donald e se ti trovo ancora una volta con la tua auto qui ti butto nel fosso, ti brucio la macchina””) Tes_ è stato confermato dai testi e il cap. 34 (“Vero che le chiedeva Tes_8 ove si fosse trasferita e, tacendo la sulla domanda, il Pt_1 CP_1 incalzava “ti trovo, scopro dove abiti tu e tua sorella e vi distruggo””) è stato Tes_ confermato dal teste;
il cap. 35 (“Vero che la signora si girava per Pt_1 andarsene, con le gambe tremanti e l'asma e, in procinto di svenire in mezzo alla strada, si accasciava per terra tanto che dovette interrompere le operazioni di trasloco per il dolore al petto e la pressione altissima, con pulsazioni che Tes_ superavano i 140 battiti”) è stato confermato dai testi e al Tes_8
10 Tes_ riguardo il teste ha precisato che “Non ha chiamato un medico, ma lei aveva sempre in macchina il misurino per la pressione. Dopo un po' si è ripresa, e l'abbiamo accompagnata a casa”; in proposito il convenuto, rispondendo all'interrogatorio formale, ha fatto sprezzante ironia, spingendosi anche al limite della calunnia verso i testimoni, per poi subito cercare di correggere il tiro: “Probabilmente gira con un medico, io tutto questo non lo so. Lei ha abitato di fianco a me da sola per vari mesi, da aprile a settembre, e non ha mai avuto questi problemi, quando era lì con gli amici è uscito tutto questo. Quando poteva avere dei testimoni, per lavorare su ragioni sue, non voglio dire fantasie”; il cap. 36 (“Vero che mezz'ora dopo il signor arrivava dicendo di voler vedere la casa e riprese ad urlare e a CP_1 minacciarla”) è stato confermato dal teste il cap. 37 (“Vero che il Tes_8 in quella circostanza riferendosi alla e davanti a tutti diceva CP_1 Pt_1 che la stessa era “in grado solo di friggere due hamburger” (alludendo al suo lavoro da Mc Donald) e che sapevano farlo tutti.”) è stato confermato dai testi Tes_
e il cap. 38 (“Vero che il si rivolgeva alla con Tes_8 CP_1 Pt_1
l'appellativo “troia” e dichiarava che non era normale, che le avrebbe rovinato Tes_ la vita”) è stato confermato dai testi e il cap. 39 (“Vero che il Tes_8 si rivolgeva alla dichiarando “faresti meglio a morire””) è CP_1 Pt_1 stato confermato dal teste che ha anche aggiunto: “Sì, è vero, e Tes_8 anche altro, puttana, e così via. Soprattutto ricordo che insisteva nel mettere fretta, anche quando ha visto che lei stava male. Lei infatti non rispondeva”; il cap. 40 (“Vero che alla domanda del sul giorno in cui avrebbe CP_1 liberato la casa la rispondeva che l'avrebbe lasciata subito dopo Pt_1
l'udienza”) è stato ammesso nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap.
41 (“Vero che il rispondeva “cosa ti credi che ti faranno stare qui CP_1 dopo l'udienza?! Io della legge me ne fotto. Ti incendio la macchina””) è stato Tes_ confermato dai testi e il cap. 42 (“Vero che il mese successivo ai Tes_8 fatti di cui ai capitoli precedenti la macchina della prendeva fuoco”) è Pt_1 stato confermato dai testi e . Tes_1 Pt_1
Le altre risultanze di causa concernono le produzioni documentali, in quanto parte attrice, allegando di avere sofferto di ansia e depressione in conseguenza delle condotte del convenuto, ha prodotto ampia documentazione sanitaria, consistente in certificati e una perizia di parte.
11 Queste risultanze sono state, peraltro, fatte oggetto di valutazione nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
8. Infatti, sulla persona dell'attrice è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, affidata alla dr.ssa , sulla base del Persona_3 seguente quesito: <Effettuati tutti gli accertamenti necessari, con eventuale somministrazione di test e reattivi mentali, e previa una analisi delle caratteristiche personologiche e della storia personale di , dica il Parte_1 consulente tecnico d'ufficio se la stessa abbia riportato dall'esperienza vissuta per i fatti di causa, e specificamente per i patimenti subiti a causa delle condotte del convenuto conseguenze sull'assetto Controparte_1 relazionale ed esistenziale e in definitiva sull'integrità psicofisica;
nel caso siano individuabili conseguenze quantificabili in termini di lesione del diritto alla salute:
1) descriva le lesioni riportate dalla perizianda, la loro evoluzione, e lo stato attuale delle lesioni medesime;
2) indichi la natura e l'entità delle lesioni stesse, la durata della malattia conseguita e del periodo di incapacità di attendere alle normali occupazioni, in misura totale o parziale ed in che grado;
3) determini la sussistenza di eventuali postumi di carattere permanente e la loro percentuale di incidenza sulla integrità psicofisica in sé considerata e sulla capacità lavorativa specifica;
4) accerti e riferisca quant'altro utile a fini di giustizia>>.
Quindi, il consulente nominato, dopo una analisi approfondita, in fatto, della vicenda e dello svolgimento dei rapporti tra le parti, della storia clinica e delle condizioni di salute dell'attrice, nonché una discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
<Sulla base delle indagini effettuate e per le considerazioni svolte, si può così rispondere ai quesiti posti:
1) Il quadro clinico ascrivibile alle motivazioni di causa è stato attualmente inquadrato in un disturbo dell'adattamento, con ansia di grado lieve-moderato, causato da comportamenti aggressivi e denigratori messi in atto da parte
12 convenuta. Tale condizione si è evoluta in uno stato cronico e lo stato attuale è appunto quello di un disturbo dell'adattamento con ansia di grado lieve- moderato.
2) La natura delle lesioni è di carattere psichico, l'entità è lieve-moderata. La durata di malattia è quantificabile in gg 217 di ITP al 50%. Tale periodo coincide con l'astensione dall'attività lavorativa.
3) I postumi di carattere permanente, alla luce di quanto espresso nelle considerazioni, sono pari al 6% di incidenza sull'integrità psicofisica in sé considerata, senza rilevanza sulla capacità lavorativa specifica che, peraltro, non è stata neppure chiaramente evidenziata.
4) Il caso si è immediatamente configurato complesso nella possibilità di affermare un valido nesso di causa. Le problematiche psicopatologiche sono state rilevate alla luce delle preesistenze, ipotizzando un'evoluzione in senso peggiorativo e ciò in virtù del fatto che il danno psichico è un danno difficilmente individuabile, in quanto strettamente correlato a suscettibilità individuale ed in questo caso è certa la presenza di preesistenti alterazioni dell'assetto psichico dell'individuo che, probabilmente, si erano già espresse, ma che verosimilmente l'evento stressogeno può avere scompensato. Sul piano medico legale, va sottolineato che le condizioni psico-reattive stanno assumendo, in campo peritale, sempre più rilevanza a fini risarcitori, creando serie problematiche nella valutazione della portata psicolesiva dell'evento e della compatibilità quali-quantitativa delle manifestazioni psicoreattive rispetto alla medesima. Nel caso valutato è difficile, stante l'assenza di elementi documentali idonei, confermare incondizionatamente che la situazione psico- patologica sia eziopatogeneticamente coerente con l'evento psico-traumatico anche se non si può escludere che quest'ultimo possa avervi contribuito in ragione della vulnerabilità psichica della perizianda>>.
8. I dati di fatto emergenti dalle sopra riportate dichiarazioni testimoniali sono più che sufficienti ad affermare la responsabilità del convenuto e a risolvere completamente la relativa incertezza nella quale, secondo la versione del convenuto stesso, verserebbe la ricostruzione di alcuni fatti in ordine all'effettivo svolgimento della condotta lesiva: in sostanza sono stati confermati tutti i comportamenti di offese verbali, prevaricazione e minaccia,
13 come raccontati da parte attrice, anche con specifica riferimento all'episodio di preclusione fisica, o comunque grave ostacolo -peraltro con modalità connotate da sbruffonesca teatralità- dell'accesso all'abitazione in fase di trasloco, e senza dubbio risultano confermati e sono da ritenere provati i fatti materiali oggetto di decreto penale, come descritti nel capo di imputazione, e altrettanto indiscutibilmente ne risulta confermato l'elemento soggettivo, in termini di consapevolezza lesiva e volontarietà; nessun dubbio può sorgere, infatti, sull'intenzionalità e sulla consapevolezza della potenzialità lesiva delle condotte descritte dalle risposte dei testimoni.
In questo quadro, pertanto, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio effettuata in istruttoria vanno ritenute idonee ad affermare la sussistenza di nesso causale tra gli episodi in questione -sinteticamente integranti atti illeciti ai sensi degli artt. 2043 e 2059 C.c.- per quanto riguarda le conseguenze sulla salute di tipo temporaneo, connesse al menzionato “disturbo dell'adattamento, con ansia di grado lieve-moderato, causato da comportamenti aggressivi e denigratori messi in atto da parte convenuta”, ma non in relazione al danno permanente, per i postumi residuati, e ciò per la mancanza di elementi certi per affermare una efficacia causale idonea in relazione a un peggioramento stabile delle condizioni generali di salute.
Se, infatti, le considerazioni della consulenza tecnica d'ufficio possono essere ritenute idonee a stabilire un nesso causale tra le condotte dimostrate e una sofferenza transeunte nel soggetto passivo, le stesse non sono, invece, idonee a fondare l'affermazione di una lesione permanente, nemmeno sul piano dell'aggravamento di uno stato pregresso;
al riguardo la consulenza tecnica d'ufficio, premessa la difficoltà propria di un caso che definisce “complesso”, si esprime in termini probabilistici, rilevando che “in questo caso è certa la presenza di preesistenti alterazioni dell'assetto psichico dell'individuo che, probabilmente, si erano già espresse, ma che verosimilmente l'evento stressogeno può avere scompensato”; per concludere che “Nel caso valutato è difficile, stante l'assenza di elementi documentali idonei, confermare incondizionatamente che la situazione psico-patologica sia eziopatogeneticamente coerente con l'evento psico-traumatico”, aggiungendo e precisando: “anche se non si può escludere che quest'ultimo possa avervi
14 contribuito in ragione della vulnerabilità psichica della perizianda”. In termini giuridici, l'espressione medico legale significa che, in questo caso, la riconoscibilità di un nesso causale è “meno probabile che non” il suo contrario;
il che conduce a un giudizio conclusivamente negativo -pur nella delicatezza scientifica del caso- sull'affermazione di un nesso di derivazione causale, per questo tipo di conseguenza.
9. Per quanto concerne gli aspetti risarcitori, nel caso in esame si collocano tutti nell'ambito del danno non patrimoniale, rispetto al quale va anzitutto precisato che, secondo l'impostazione attuale dell'interpretazione consolidata non solo in giurisprudenza, la categoria del danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, biologico, alla vita di relazione), risponde infatti ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, sicché è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli
(Trib. Modena -Rimondini- 22/3/2017, n. 439). La finalità della complessiva operazione da compiere in fase liquidatoria, quindi, è quella di rispettare contrapporte esigenze, in particolare -da un lato- quella di evitare indebite duplicazioni di poste risarcitorie e -d'altro lato- quella di procedere a un concreto e satisfattivo ripristino di ogni lesione effettivamente subita dal danneggiato;
sempre tenendo conto del fatto che “la liquidazione del danno non patrimoniale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico” (Trib. Modena -Del Borrello- 28/6/2017,
n. 1153) e, altresì, di alcuni criteri specifici, ovvero che: “Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle
15 caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa. In altre parole, ciò non significa altro che sottoporre ogni voce di danno alle regole generali dell'onere probatorio (art. 2697 cc) e della specificità dell'allegazione”
(Trib. Modena -Pagliani- 1/4/2021, n. 565).
Sotto il profilo, in particolare, dei rapporti tra il c.d. danno morale da reato e il danno da lesione della salute, va considerato che, a determinate condizioni probatorie, sono due poste di danno patrimoniale entrambe riconoscibili, senza incorrere in sovrapposizioni non consentite. Al riguardo va ricordato una pronuncia di legittimità chiaramente orientativa e pienamente condivisibile secondo la quale: “Il danno da lesione dell'incolumità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo- affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio” (Cass. III, 3/3/2023, n. 6443; cfr. anche: Cass. III,
26/05/2011, n. 11609 e, per un'ipotesi di calunnia: Cass. VI, 19/02/2019,
n. 4878).
10. Premesso quanto sopra, va in primo luogo quantificato il danno non patrimoniale da reato, che è uno dei casi -se non il principale- di risarcibilità, nel nostro sistema connotato da tipicità, poiché l'art. 2059 C.c. ne consente la riparazione solo nei casi determinati dalla legge, in questo caso l'art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità dei danni conseguenti al reato o altre leggi ordinarie riguardo alla compromissione di valori personali.
Come già accennato, infatti, l'esame del materiale probatorio sopra descritto consente di affermare con certezza l'illiceità penale degli atti posti in essere da parte convenuta ai danni di parte attrice e la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di ingiuria e minaccia, sia sotto il profilo materiale (condotta, evento, nesso di causalità) che sotto quello psicologico
(“suitas” e colpevolezza in senso ampio), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2059 C.c. e 185 C.p.; come pure già rilevato, è
16 anche certo che i fatti illeciti di cui è causa, qualificabili come reati dolosi, hanno infatti prodotto un significativo danno non patrimoniale.
Nel caso concreto, il contenuto di minaccia delle frasi proferite dal convenuto era idoneo a indurre uno stato di timore nella vittima, tenuto conto delle varie circostanze del caso concreto, relative alla differenza di età, sesso ed esperienza di vita dei soggetti coinvolti, alla situazione di relativa debolezza della vittima per l'assenza di soggetti in grado fornire idonea protezione, quali familiari o partner, a parte il padre che, tuttavia, si trovava in quel periodo agli arresti domiciliari, e per la condizione economica sfavorevole derivante dal versare nella posizione debitoria dell'inquilino moroso. In questo contesto si colloca e va valutata la natura obiettivamente ostile di dimostrazioni energiche di forza fisica prevaricatrice, anche mediante l'utilizzo del trattore per accatastare mattoni davanti all'ingresso di casa, delineando così un comportamento complessivamente minaccioso.
L'idoneità della minaccia sussiste anche per quanto riguarda la millanteria riferita al comportamento delle forze dell'ordine, tenuto conto delle condizioni della vittima e del contesto di sostanziale impunità in cui - per un periodo non breve e sicuramente fino agli episodi di Settembre- appariva agire il convenuto, con la conseguenza che la giustificazione dell'atteggiamento da smargiasso poteva apparire veritiera e credibile anche agli occhi di una persona di media sensibilità.
Anche per quanto concerne le offese dirette alle capacità lavorative dell'attrice e, anche in senso lato, in quanto appartenente a una famiglia di incapaci, tenuto conto del contesto storico specifico delle vicende personali e familiari dell'attrice esse sono idonee a suscitare nella vittima una condizione di sofferenza, tenuto conto dei consueti criteri interpretativi, già espressi -in adesione a quella di legittimità- dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, secondo cui: “Il disprezzo verso l'altrui etnia costituisce illecito
(anche) civile che obbliga al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell'onore, quale esplicazione della propria personalità morale che ha una duplice accezione, soggettiva e oggettiva: la prima identifica il sentimento della propria dignità morale e designa l'insieme dei valori che l'individuo attribuisce a sé, la seconda è la stima o l'opinione altrui, ossia il patrimonio morale che nasce dall'altrui considerazione e che si definisce
17 altrove reputazione. Il decoro, invece, richiama la valutazione dei beni immateriali inerenti alla dignità fisica, sociale o intellettuale dell'individuo, la cui valutazione esterna si riconnette alla reputazione” (Trib.
Modena -Grandi- 29/10/2020, n. 1294).
I fatti sono, quindi, qualificabili anche come reati dolosi, come tali d'altronde sanzionati dal procedimento penale, ed hanno prodotto un danno non patrimoniale.
Nella vicenda in esame è indubbia l'offensività sul pano costituzionale, nel senso che in questo caso -trattandosi di minacce e ingiurie- vengono in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, verificandosi nel soggetto passivo del reato quell'ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, per una lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.
La valutazione di tale danno sfugge -in virtù del suo contenuto
“etico”- ad una precisa quantificazione ed è, pertanto, di natura essenzialmente equitativa.
Tale valutazione equitativa deve essere, però, compiuta rispettando l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario.
Nel caso di specie devono considerarsi in modo comparato:
- la indiscutibile gravità delle condotte del convenuto, ai danni della persona offesa;
- la durata delle condotte agite, che non si sono esaurite in una o due occasioni, ma si sono ripetute e sviluppate -con un crescendo di offensività e diffusività, sia nel tenore delle telefonate che nell'attività in presenza volta a generare discredito lavorativo e personale- in un arco temporale di circa un biennio;
- l'incidenza particolarmente intensa, sul piano lesivo, dell'episodio finale relativo all'ostruzione violenta dell'accesso all'abitazione dell'attrice;
- l'effetto ottenuto sulla vita di relazione dell'attrice, con l'evidente pregiudizio provocato nella pubblica e privata vita di relazione, e comunque nella rappresentazione di sé, acclarato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio;
18 - l'ulteriore intensità lesiva, sul piano psicologico, connessa alla circostanza che le condotte lesive provenivano da una persona in posizione di locatore dell'abitazione della vittima e suo creditore.
In considerazione degli esposti elementi e del fatto, già ricordato, che da un lato il risarcimento del danno non patrimoniale non deve rappresentare un mero simulacro o una parvenza di risarcimento (cfr. Cass.
n. 475/99; Cass. n. 5366/98) e che dall'altro non deve comportare effetti speculativi, va pure ribadito che nel caso di specie il risarcimento assume il significato di un ristoro per le sofferenze morali derivanti da fatti dannosi particolarmente offensivi, da considerare concettualmente separato e aggiuntivo rispetto a quello connesso ai patimenti fisici riscontrabili in termini di alterazione della funzionalità organica, pure nella specie presenti, nel caso in questione la valutazione del danno non può essere condotta in modo automatico con riferimento ad una determinata percentuale del danno biologico, ed é da condurre necessariamente in sede equitativa ai sensi dell'art. 1226 C.c. e con riferimento a vari criteri, attinenti: alla gravità del fatto, all'entità del dolore o patema d'animo inflitto alla vittima, all'età ed alle condizioni personali dello stesso danneggiato.
Con riferimento quindi ai vari parametri indicati da concorde giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione III, 03/03/1981, n. 1228; Cass. II,
06/04/1983, n. 2396; Cass. III, 18/12/1987, n. 9430; Cass. sez. lav.,
20/10/1998, n. 10405; Cass. III, 02/07/1997, n. 5944; Cass. sez. lav.,
13/01/2006, n. 517; Cass. III, 26/05/2011, n. 11609; Cass. III,
17/01/2018, n. 901; Cass. III, 27/03/2018, n. 7513; Cass. III,
19/07/2018, n. 19151; Cass. III, 04/02/2020, n. 2461; per l'imprescindibilità della motivazione al riguardo, cfr.: Cass. III, 19/10/2015,
n. 21087; Cass. III, 13/09/2018, n. 22272), per valutare e quantificare l'entità delle sofferenze inferte alla vittima di un fatto illecito e conseguentemente l'entità del relativo risarcimento, va rilevato come nel caso di specie il ristoro del patimento dev'essere parametrato a fatti dannosi particolarmente odiosi come la compromissione violenta volontaria della sfera soggettiva personale, sul piano dell'onore, della dignità, del decoro e dell'immagine di sè.
19 Al fine, inoltre, di adeguare il ristoro al caso particolare, va altresì considerato che, nel caso di danni morali da reato, non potendosi fornire al denaro funzione di corrispettivo del bene perduto, esso ha semplicemente funzione di un mezzo per ottenere soddisfazioni in sostituzione del dolore ingiustamente provato, di conseguire determinate utilità a lenimento di sofferenze, e nel caso di specie ciò va rapportato alle esigenze socio-culturali di una persona di sesso femminile di circa ventidue anni di età al momento die fatti, non coniugata, lavoratrice dipendente.
Operando, quindi, una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226
C.c. ma al contempo il più possibile analitica alla luce dei sopra esposti criteri (nel caso di specie, si ricorda, il soggetto ha portato con sé, sulla propria persona, il tangibile ricordo dell'ingiustizia sofferta per non poco tempo), si ritiene equo liquidare in favore della danneggiata la somma di €
10.850,00 al valore attuale ai sensi dell'art. 2059 C.c..
A tale somma andranno aggiunti interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
11. Dopo di che, occorre procedere alla liquidazione del danno alla persona, pure accertato nella specie, da qualificarsi senz'altro come ingiusto ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 C.c., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica.
Alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che la posta relativa al danno alla salute sia liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell'età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto.
Ad integrare la valutazione equitativa del Tribunale soccorre inoltre la menzionata consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato che la lesione ha prodotto una invalidità temporanea parziale di giorni 217 al 50%, come riduzione dell'integrità psicofisica.
Per la valutazione equitativa del danno biologico ai sensi dell'art. 2056
C.c., può farsi riferimento alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e sicuramente utilizzabile in un contesto - non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello
20 socio-economico - per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di Modena (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione).
Detta tabella, com'è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità (di carattere indicativo) differenziati a seconda dell'età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali e suscettibili, in ogni caso, di essere adeguati al caso concreto - secondo l'insegnamento della Corte di cassazione - con l'utilizzo di altri parametri equitativi (quali il ricorrere di menomazioni aventi diversa natura, incidenti sul piano estetico ovvero che impediscono funzioni più specifiche;
oppure l'incidenza della lesione su soggetto già affetto da invalidità preesistente) ovvero pienamente valido;
o, ancora, la diversa età della vittima, ove essa appaia significativa in relazione al tipo di lesione, tenuto conto che i correttivi tabellari inerenti all'età non presentano variazioni significative in ampie fasce di età).
Tenuto quindi conto degli elementi sopra indicati, nella fattispecie appare anzitutto equo liquidare € 55,24 per ogni giorno di invalidità parziale temporanea (per un totale di € 5.993,54). A tale importo ammonta, quindi, il danno biologico in moneta attuale.
12. In considerazione di tutto quanto esposto, il danno subito dall'attrice viene quantificato nella complessiva somma di € (10.850+5.993,54=)
16.843,54, alla quale vanno aggiunti gli interessi in misura legale dalla data della presente decisione fino a quella del saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo;
le stesse, per effetto di espressa dichiarazione, devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto di ripetizione di parte attrice di quanto eventualmente corrisposto in acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata,
21 dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
la somma di € 16.843,54 legali su detta som
[...] deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna altresì a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese processuali, che liquida nella somma complessiva di €
[...] 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico di le spese di consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione a parte attrice di quanto eventualmente anticipato. Così deciso in Modena, il 19/6/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1916/2023 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. T. Virgili
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Galavotti
in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 14/1/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 15/3/2025 per il deposito di comparse conclusionali e la 4/4/2025 per memorie di replica, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. nato a [...], il [...] Controparte_1 ed ivi residente in [...], c.f. a risarcire alla signora C.F._1 Pt_1
i danni tutti, nessuno escluso, patrimoniale in ogni suo aspetto (in via esemplificativa e non
[...] tassativa, spese sostenute e sostenende, lucro cessante, danno emergente) e non patrimoniale in ogni aspetto, nessuno escluso (in via esemplificativa e non tassativa, biologico, morale, biologico personalizzato, danno futuro) in connessione ed a causa dei fatti illeciti meglio esposti in narrativa, nella somma accertata in corso di causa attraverso la CTU e l'espletamento di prove orali, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dall'accadimento dei fatti illeciti al saldo effettivo. Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio di cui lo scrivente avvocato si dichiara antistatario”;
per parte convenuta:
“Contrariis reiectis, voglia l'adito Tribunale Respingere in toto le domande di parte attrice siccome manifestamente infondate in fatto e diritto oltre che non provate.
Con vittoria di spese, competenze spese generali, Iva e Cpa come per legge, e rimborso spese di CTU”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Modena per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni derivanti da ripetuti episodi di ingiurie e minacce, oltre ad angherie varie, in qualità di padrone di casa, culminate in un episodio avvenuto durante il trasloco per il rilascio dell'abitazione - essendo l'udienza per la convalida di sfratto fissata per il 24.9.2019- nel corso del quale, in data 1.9.2019, l'attrice constatava la presenza di Pt_1 una pila di mattoni davanti al cortile di ingresso, che impediva di accedere con veicoli necessari al trasloco nel cortile di casa, e il convenuto, ubriaco, proferiva insulti e minacce imbracciando un'arma, comportamenti fatti oggetto di denuncia-querela.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto che contrastava le pretese attoree eccependo la propria assenza di responsabilità, sostenendo trattarsi di una artefatta rappresentazione dei fatti e, in ogni caso, con riferimento alla domanda risarcitoria, eccependo l'assenza di prova, anche in ordine al nesso causale tra quanto allegato e le conseguenze dannose lamentate.
3. Espletata l'istruzione, mediante acquisizione agli atti della documentazione prodotta, escussione dei testi indotti ed ammessi, ed anche ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del giorno
14/5/2025 venivano precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 3. In primo luogo va precisata la rilevanza del procedimento penale definito nel presente giudizio civile di danno. È un dato storico incontrovertibile che,
a seguito della denuncia-querela sporta dall'attrice, il convenuto CP_1 veniva imputato < esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi minacciava di male ingiusto pronunciando nei suoi confronti le frasi: “Tanto i Parte_1
Carabinieri ed i Giudici io li conosco tutti. Sono amici miei e non mi fanno nulla.
Io vi distruggo”, “la prossima volta che vedo la tua macchina … la spingo nel fosso con il trattore e tu fai la stessa fine”, “faccio fallire l'azienda, pignoro tutti
i vostri conti e rovino la vita tua e quella di tua sorella”, “ti trovo, scopro dove abitate tu e tua sorella e vi distruggo”, “…. Io della legge me ne fotto. Ti incendio la macchina” e dicendole che “sarebbe venuto con il fucile”.
Commesso in Concordia sulla Secchia (MO) in data anteriore e prossima al
12.2.2020>>.
Il procedimento è stato definito in data 31.8.2020 quando il Tribunale di Modena esaminatala richiesta del di emissione del Parte_2 decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato lo CP_1 condannava per i reati di cui al capo di imputazione alla pena pecuniaria di
1.500,00, applicando la pena base di un mese di reclusione, senza concessione di attenuanti per la gravità del fatto, aumento per la continuazione e sconto per il rito;
il decreto penale non veniva opposto e diventava esecutivo.
4. L'efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio civile è esclusa dall'articolo 460, quinto comma, C.p.p..
Tuttavia, a fronte di un decreto penale di condanna -analogamente ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento)- il giudice civile deve valutare gli elementi di convincimento che da esso, e nel complesso degli atti del procedimento penale dal quale è scaturito, si traggono in relazione alle allegazioni del danneggiato.
In sede civile, quindi, può essere valutato in come un indizio, ovvero una prova, anche da sola sufficiente a dimostrare l'illiceità penale del fatto, laddove il convenuto non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, la sua attendibilità.
3 In altre parole, il giudice del danno in sede civile può trarre elementi di giudizio dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna e dal relativo provvedimento, che costituiscono comunque documenti sui quali il giudice può fondare il convincimento, sia pure non vincolanti, al pari delle sentenze pronunciate in altri giudizi o fra parti diverse che hanno, comunque, il valore non della cosa giudicata ma di documenti dai quali attingere elementi di giudizio, sia pure non vincolanti (cfr.: Cass.
26/11/2013, n. 26401).
5. La regola di giudizio è analoga a quella utilizzata in tema di applicazione della pena su richiesta, laddove viene costantemente ribadita l'utilizzabilità, in sede civile, del materiale probatorio risultante dal fascicolo del procedimento penale e dell'intero fascicolo delle indagini preliminari.
In proposito va ricordato che il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità afferma che <Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento>> (Cass. III, 6/4/2006, n. 8096); in particolare: <Le risultanze di un procedimento penale possono essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile>> (Cass.
III, 26/6/2007, n. 14766); <Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale…>> (Cass. III, 19/10/2007, n. 22020); con specifico riferimento alle attività istruttorie compiute dal Pubblico Ministero nelle indagini preliminari, si ritiene altresì che: <Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del
4 proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari>> (Cass. II,
12/02/2021, n. 3689; conf.: <La dichiarazione resa alla polizia giudiziaria ha il valore di confessione stragiudiziale resa a terzo, essendo del tutto irrilevante nel giudizio civile che sia stata resa nella fase di indagini preliminari di un processo penale, in assenza di contraddittorio con gli altri indagati di tale processo e che fosse priva di riscontri;
pertanto tale confessione può essere liberamente valuta dal giudice come prova piena dei fatti ammessi ai sensi dell'art. 2735 c.c.>>: C. app. Milano, I, 27/11/2020, n.
3121); <Il verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel corso di un procedimento penale e fondato su una consulenza disposta dal p.m., fa piena prova nel processo civile dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante dichiari di aver accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento>> (Cass. III, 29/07/2004, n. 14486).
L'orientamento consolidato è condiviso anche dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio: <Il giudice civile può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, ivi comprese le dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria come sommarie informazioni testimoniali, quali trasfusi nelle prove atipiche raccolte, e trarne indizi, la cui efficacia inferenziale deve essere valutata – in conformità alla disciplina delle presunzioni – analiticamente e globalmente>> (Trib. Modena -Grandi- 18/8/2020, n. 934, in: www.giurisprudenzamodenese.it); <<Il giudice può porre alla base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, tra cui anche le acquisizioni probatorie del processo penale e condividerne gli esiti;
pertanto, le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento>> (Trib. Modena -Primiceri-
22/2/2024, n. 449, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
6. Per quanto più specificamente concerne, però, il regime probatorio del giudizio civile di danno, va ulteriormente ricordato che esso è soggetto ad
5 alcuni principi propri della materia, sanciti anche da un orientamento interpretativo consolidato.
Anche a fronte dell'avvenuto accertamento del fatto di reato sul piano penale, infatti, nel giudizio civile si deve autonomamente deve accertare il nesso causale, le conseguenze dannose e l'entità del danno (cfr. Cass. III,
5/5/2020, n. 8477).
Infatti, una volta accertata l'esistenza del “fatto-reato” danno, sul piano civilistico si considera accertato il cd. danno evento, ma a fini risarcitori occorre pur sempre l'accertamento del danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 C.c., è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Pertanto, con riferimento all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, anche dopo l'affermazione di responsabilità penale resta ferma la competenza del giudice civile, con la conseguente necessità da parte dell'attore di provare, in base ai criteri dell'onere probatorio nel giudizio civile, gravante sul danneggiato, l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, nonché del nesso causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato (cfr.: Cass
Sezioni Unite 25/2/2010, n. 4549; Cass. III, 9/3/2018, n. 5660; Cass. III,
14/2/2019, n. 4318).
7. Premesso quanto precede, nel caso di specie va rilevato quanto segue.
La materialità dei fatti è provata per la sostanziale concordanza delle versioni di entrambe le parti, ricavabili dagli atti, in ordine agli elementi essenziali di tempo, luogo e persone. I fatti sono avvenuti nel periodo e nei giorni indicati dall'attrice, nel luogo indicato, e tra le persone sopra riportate.
Le versioni delle due parti divergono, invece, sul concreto svolgimento dei fatti e sulle ragioni dell'accaduto, in quanto il convenuto, pur confermando l'esistenza dei rapporti, anche negoziali, tra le parti, contesta tutti i fatti come raccontati da parte attrice, sostenendo che quelli oggetto di
6 decreto penale di condanna non si possono ritenere provati e, comunque, allega la mancanza di prova sia del danno che del nesso causale.
Le risultanze testimoniali sono le seguenti. Il capitolato di prova di parte attrice è stato complessivamente confermato dalle prove testimoniali.
Anzitutto sul comportamento vessatorio tenuto ripetutamente dal convenuto tra il 2017 e il 2019 nei confronti dell'attrice e dei suoi familiari: il cap. 10
(“Vero che dagli ultimi mesi del 2018, essendosi creati i contenziosi di cui ai capitoli precedenti fra le parti, il signor contattava anche più volte al CP_1 giorno e comunque quasi ogni giorno con telefonate e messaggi l'esponente ed il padre , inizialmente con la stessa convivente nell'immobile Persona_1 di Via Chiaviche 24°”) è stato sostanzialmente confermato dall'interrogatorio formale del convenuto, e dalle deposizioni del teste -all'epoca Tes_1 fidanzato dell'attrice- e dal teste , padre della stessa;
il cap. 11 (“Vero Pt_1 che la Signora rispondeva alle telefonate invitando il a Pt_1 CP_1 rivolgersi al suo legale per ogni questione e a non contattarla né per telefono né di persona”) è stato ammesso nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap. 12 (“Vero che il si presentava a casa dell'attrice ripetutamente CP_1 senza preavviso contro la volontà espressa della Signora ”) è stato Pt_1 confermato dai testi e;
il cap. 13 (“Vero che pari Tes_1 Pt_1 comportamento veniva tenuto anche nei confronti della sorellastra e ex amministratrice della nei confronti Parte_3 della quale teneva le condotte meglio precisate in denuncia – querela che si allega”) è stato confermato dal teste;
il cap. 14 (“Vero che inizialmente Pt_1 la signora viveva con il padre il quale dalla fine del 2017 si trasferiva a Pt_1
Genova”) è stato confermato dai testi e;
il cap. 16 (“Vero che il Tes_1 Pt_1
28 giugno 2019 la Signora riceveva un messaggio sul cellulare da Pt_1 parte del che le chiedeva di tagliare il prato”) è stato ammesso CP_1 nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap. 17 (“Vero che in conseguenza della mancata risposta al predetto messaggio, il primo luglio
2019 il si presentava a casa della Signora per ribadire con CP_1 Pt_1 perentorietà e minacce tale ordine di tagliare il prato”) è stato confermato dal teste;
il cap. 18 (“Vero che, in seguito alla dichiarazione della Larosa di Pt_1 impossibilità a eseguire quanto ordinato in quanto sola, il CP_1 palesemente ubriaco e senza controllo, iniziava ad inveire contro il padre della
7 attrice, chiamandolo testualmente e ripetutamente “coglione, stronzo, pezzo di merda"”) è stato confermato dal teste , il quale ha precisato che non si Pt_1 tratta solo di una circostanza riferita dalla figlia, avendogli l'attore detto le medesime cose anche per telefono;
analogamente per quanto riguarda il cap.
20 (“Vero che all'avvertimento della Signora di chiamare i Carabinieri Pt_1 in soccorso, il rispondeva “Tanto i carabinieri ed i giudici io li CP_1 conosco tutti. Sono amici miei e non mi fanno nulla. Io vi distruggo””), confermato dal teste;
il cap. 21 (“Vero che il tutte le volte che Pt_1 CP_1 parlava con la dichiarava che non avrebbe trovato supporto nelle Forze Pt_1 dell'Ordine; evocando, nelle proprie minacce espresse, anche la figura di un genero e riferendo che era “coperto” ad ogni livello”) è stato CP_2 confermato dai testi e . Tes_1 Pt_1
In secondo luogo, sul comportamento tenuto dal convenuto in alcuni episodi specifici nel settembre 2019, che costituiscono il punto culminante della sua condotta, oggetto poi del procedimento penale. Il cap. 23 (“Vero che il 01 settembre 2019, durante il trasloco, tornando a casa per il secondo carico di scatole, la constatava la presenza di una pila di mattoni davanti al Pt_1 cortile di ingresso, che impediva di accedere con veicoli (necessari al trasloco appunto) nel cortile di casa”) è stato sostanzialmente confermato dall'interrogatorio formale del convenuto, e dalle deposizioni del teste
; Il cap. 24 (“Vero che l'esponente chiamava i carabinieri di Carpi al Tes_1 mattino. Dopo svariate ore, alle ore 15:00, giungeva sul posto una pattuglia, che sentito il racconto, garantiva la vittima che il signor sarebbe CP_1 stato contattato per farlo cessare da tali condotte”) è stato confermato dalla deposizione del teste , carabiniere, che sull'episodio ha precisato: Tes_2
“Quando io e il collega siamo arrivati, abbiamo trovato la signora Testimone_3
che ci riferiva di essere l'affittuaria di e che nel rincasare Pt_1 CP_1 aveva trovato questa pedana di mattoni forati sull'accesso dell'abitazione, davanti al passo di accesso sull'area cortiliva. Dopo aver parlato con la donna, ci siamo recati da che era nell'abitazione di fianco, e lui ci riferiva CP_1 che c'era un procedimento per morosità verso la persona, per dei canoni di affitto, e che la settimana successiva era prevista un'udienza, e che comunque era stato lui a mettere i mattoni perché riteneva che la non aveva diritto Pt_1
a parcheggiare la vettura nell'area cortiliva. Lui ha detto che il giorno
8 successivo l'avrebbe spostata. Abbiamo reso edotte le persone delle garanzie di legge. Noi abbiamo messo nella relazione che aveva detto che CP_1 avrebbe spostato i mattoni il giorno successivo. (…) Non ricordo che CP_1 abbia fatto riferimento ad altri motivi per aver messo i mattoni, lui diceva soltanto che la donna, essendo morosa per i mancato pagamento dei canoni, non poteva accedere all'area cortiliva, e parcheggiare. Non fece riferimento a ragioni di sicurezza, né all'accesso di estranei all'abitazione. La relazione è stata allegata all'ordine di servizio”; queste ultime risposte, a specifiche domande di chiarimento, assumono rilievo perché smascherano la falsa dichiarazione del convenuto sul punto, il quale ha mentito al giudice fornendo in interrogatorio formale questa versione: “Sono venuti i carabinieri
a chiedermi la motivazione e ho detto che era per impedire l'accesso a zingari ed abusivi. I carabinieri hanno capito”; il cap. 25 (“Vero che nella sera del 01 settembre 2019, essendo impedita dal proseguire con il trasloco, la signora
andava con il fidanzato a prelevare almeno i vestiti”) e il Pt_1 CP_3 cap. 26 (“Vero che il signor raggiungeva i Signori e CP_1 Pt_1 Tes_1 con il trattore”) sono stati ammessi nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap. 27 (“Vero che visibilmente ubriaco e arrabbiato si rivolgeva alla Signora
dichiarando: “la prossima volta che vedo la tua macchina davanti al Pt_1 vialetto la spingo nel fosso con il trattore e tu fai la stessa fine”. Il CP_1 minacciava la con il fucile dicendole che le avrebbe fatto del male”) è Pt_1 stato confermato dal teste , che si è mostrato colpito dall'episodio: Tes_1
<Sì, questo è il ricordo più emblematico: stavamo andando lì dopo il lavoro, lo abbiamo visto uscire con il tratto e, poi lui si è fermato all'incrocio, ci ha visti, è tornato indietro, si è parcheggiato più o meno dove eravamo noi, e ha cominciato a fare minacce, faccia a faccia davanti a lei, e lei era terrorizzata, anche se era di fianco a me. Ha cominciato a dirle di tutto, tra cui anche questa frase, che lo avrebbe buttata nel fosso con la macchina e lei dentro, e poi offese pesanti, puttana, troia, io ti rovino, io ho preso le difese di lei e ha offeso anche me, io mi ero alterato e lui mi ha detto chi cazzo è questo, sto deficiente qua, e poi minacce varie, io vi rovino, non potete toccarmi perché ho amici in polizia. Poi è risalito sul trattore e se ne è andato.
Io ricordo bene perché ha avuto tanti traumi, ma anche io da quell'episodio lì, Pt_1 non sono più riuscito a passare da quella casa senza che mi venga l'ansia, anche
9 dopo anni. era ubriaco, sì, non solo perché rilava, ma soprattutto perché CP_1
non parlava in modo fluido, non era lucido. Non so dire se puzzava di alcool. Il fucile non lo aveva, ma l'ha minacciata dicendo che avrebbe usato il fucile. Una CP_1 delle varie minacce che ha fatto”; il cap. 28 (“Vero che nulla rispondendo la
, il persisteva, insultandone di nuovo il padre e minacciando Pt_1 CP_1 di rovinarle la vita. Ribadiva inoltre: “ hai chiamato i carabinieri? Persona_2
Tanto a me loro non mi fanno nulla, sono amici miei", e continuava proferire insulti “troia, puttana, stronza"”) è stato confermato dal teste;
il cap. Tes_1
29 (“Vero che il giorno 20 settembre 2019 l'esponente chiedeva al di CP_1 rimuovere i mattoni per poter finire il trasloco ed il la invitava a CP_1 presentarsi di domenica”), il cap. 30 (“Vero che il 22 settembre 2019, la signora si faceva accompagnare da quattro amici: , Pt_1 Testimone_4
e ”) e il cap. 31 (“Vero che il Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 veniva contattato telefonicamente ed in un primo momento si CP_1 dichiarava disponibile a spostare i mattoni”) sono stati ammessi nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap. 32 (“Vero che giunto sul posto, vedendo che la non era sola, iniziava ad urlare che era l'ultima Pt_1 volta che avrebbe spostato i mattoni, che suo padre era “un coglione”, che lei era una “troia” e che “non avrebbe fatto più vita””) è stato confermato dai testi Tes_
e conoscenti dell'attrice che in quell'occasione la aiutavano per Tes_8 il trasloco;
il cap. 33 (“Vero che il sig. urlava frasi del seguente CP_1 tenore: “Faccio fallire l'azienda, pignoro tutti i vostri conti e rovino la vita tua e quella di tua sorella”; “Saprò dove abiti tu e tua sorella e non vi faccio passare la vita così, si una puttana sai fare solo i panini al mc donald e se ti trovo ancora una volta con la tua auto qui ti butto nel fosso, ti brucio la macchina””) Tes_ è stato confermato dai testi e il cap. 34 (“Vero che le chiedeva Tes_8 ove si fosse trasferita e, tacendo la sulla domanda, il Pt_1 CP_1 incalzava “ti trovo, scopro dove abiti tu e tua sorella e vi distruggo””) è stato Tes_ confermato dal teste;
il cap. 35 (“Vero che la signora si girava per Pt_1 andarsene, con le gambe tremanti e l'asma e, in procinto di svenire in mezzo alla strada, si accasciava per terra tanto che dovette interrompere le operazioni di trasloco per il dolore al petto e la pressione altissima, con pulsazioni che Tes_ superavano i 140 battiti”) è stato confermato dai testi e al Tes_8
10 Tes_ riguardo il teste ha precisato che “Non ha chiamato un medico, ma lei aveva sempre in macchina il misurino per la pressione. Dopo un po' si è ripresa, e l'abbiamo accompagnata a casa”; in proposito il convenuto, rispondendo all'interrogatorio formale, ha fatto sprezzante ironia, spingendosi anche al limite della calunnia verso i testimoni, per poi subito cercare di correggere il tiro: “Probabilmente gira con un medico, io tutto questo non lo so. Lei ha abitato di fianco a me da sola per vari mesi, da aprile a settembre, e non ha mai avuto questi problemi, quando era lì con gli amici è uscito tutto questo. Quando poteva avere dei testimoni, per lavorare su ragioni sue, non voglio dire fantasie”; il cap. 36 (“Vero che mezz'ora dopo il signor arrivava dicendo di voler vedere la casa e riprese ad urlare e a CP_1 minacciarla”) è stato confermato dal teste il cap. 37 (“Vero che il Tes_8 in quella circostanza riferendosi alla e davanti a tutti diceva CP_1 Pt_1 che la stessa era “in grado solo di friggere due hamburger” (alludendo al suo lavoro da Mc Donald) e che sapevano farlo tutti.”) è stato confermato dai testi Tes_
e il cap. 38 (“Vero che il si rivolgeva alla con Tes_8 CP_1 Pt_1
l'appellativo “troia” e dichiarava che non era normale, che le avrebbe rovinato Tes_ la vita”) è stato confermato dai testi e il cap. 39 (“Vero che il Tes_8 si rivolgeva alla dichiarando “faresti meglio a morire””) è CP_1 Pt_1 stato confermato dal teste che ha anche aggiunto: “Sì, è vero, e Tes_8 anche altro, puttana, e così via. Soprattutto ricordo che insisteva nel mettere fretta, anche quando ha visto che lei stava male. Lei infatti non rispondeva”; il cap. 40 (“Vero che alla domanda del sul giorno in cui avrebbe CP_1 liberato la casa la rispondeva che l'avrebbe lasciata subito dopo Pt_1
l'udienza”) è stato ammesso nell'interrogatorio formale del convenuto;
il cap.
41 (“Vero che il rispondeva “cosa ti credi che ti faranno stare qui CP_1 dopo l'udienza?! Io della legge me ne fotto. Ti incendio la macchina””) è stato Tes_ confermato dai testi e il cap. 42 (“Vero che il mese successivo ai Tes_8 fatti di cui ai capitoli precedenti la macchina della prendeva fuoco”) è Pt_1 stato confermato dai testi e . Tes_1 Pt_1
Le altre risultanze di causa concernono le produzioni documentali, in quanto parte attrice, allegando di avere sofferto di ansia e depressione in conseguenza delle condotte del convenuto, ha prodotto ampia documentazione sanitaria, consistente in certificati e una perizia di parte.
11 Queste risultanze sono state, peraltro, fatte oggetto di valutazione nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
8. Infatti, sulla persona dell'attrice è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, affidata alla dr.ssa , sulla base del Persona_3 seguente quesito: <Effettuati tutti gli accertamenti necessari, con eventuale somministrazione di test e reattivi mentali, e previa una analisi delle caratteristiche personologiche e della storia personale di , dica il Parte_1 consulente tecnico d'ufficio se la stessa abbia riportato dall'esperienza vissuta per i fatti di causa, e specificamente per i patimenti subiti a causa delle condotte del convenuto conseguenze sull'assetto Controparte_1 relazionale ed esistenziale e in definitiva sull'integrità psicofisica;
nel caso siano individuabili conseguenze quantificabili in termini di lesione del diritto alla salute:
1) descriva le lesioni riportate dalla perizianda, la loro evoluzione, e lo stato attuale delle lesioni medesime;
2) indichi la natura e l'entità delle lesioni stesse, la durata della malattia conseguita e del periodo di incapacità di attendere alle normali occupazioni, in misura totale o parziale ed in che grado;
3) determini la sussistenza di eventuali postumi di carattere permanente e la loro percentuale di incidenza sulla integrità psicofisica in sé considerata e sulla capacità lavorativa specifica;
4) accerti e riferisca quant'altro utile a fini di giustizia>>.
Quindi, il consulente nominato, dopo una analisi approfondita, in fatto, della vicenda e dello svolgimento dei rapporti tra le parti, della storia clinica e delle condizioni di salute dell'attrice, nonché una discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
<Sulla base delle indagini effettuate e per le considerazioni svolte, si può così rispondere ai quesiti posti:
1) Il quadro clinico ascrivibile alle motivazioni di causa è stato attualmente inquadrato in un disturbo dell'adattamento, con ansia di grado lieve-moderato, causato da comportamenti aggressivi e denigratori messi in atto da parte
12 convenuta. Tale condizione si è evoluta in uno stato cronico e lo stato attuale è appunto quello di un disturbo dell'adattamento con ansia di grado lieve- moderato.
2) La natura delle lesioni è di carattere psichico, l'entità è lieve-moderata. La durata di malattia è quantificabile in gg 217 di ITP al 50%. Tale periodo coincide con l'astensione dall'attività lavorativa.
3) I postumi di carattere permanente, alla luce di quanto espresso nelle considerazioni, sono pari al 6% di incidenza sull'integrità psicofisica in sé considerata, senza rilevanza sulla capacità lavorativa specifica che, peraltro, non è stata neppure chiaramente evidenziata.
4) Il caso si è immediatamente configurato complesso nella possibilità di affermare un valido nesso di causa. Le problematiche psicopatologiche sono state rilevate alla luce delle preesistenze, ipotizzando un'evoluzione in senso peggiorativo e ciò in virtù del fatto che il danno psichico è un danno difficilmente individuabile, in quanto strettamente correlato a suscettibilità individuale ed in questo caso è certa la presenza di preesistenti alterazioni dell'assetto psichico dell'individuo che, probabilmente, si erano già espresse, ma che verosimilmente l'evento stressogeno può avere scompensato. Sul piano medico legale, va sottolineato che le condizioni psico-reattive stanno assumendo, in campo peritale, sempre più rilevanza a fini risarcitori, creando serie problematiche nella valutazione della portata psicolesiva dell'evento e della compatibilità quali-quantitativa delle manifestazioni psicoreattive rispetto alla medesima. Nel caso valutato è difficile, stante l'assenza di elementi documentali idonei, confermare incondizionatamente che la situazione psico- patologica sia eziopatogeneticamente coerente con l'evento psico-traumatico anche se non si può escludere che quest'ultimo possa avervi contribuito in ragione della vulnerabilità psichica della perizianda>>.
8. I dati di fatto emergenti dalle sopra riportate dichiarazioni testimoniali sono più che sufficienti ad affermare la responsabilità del convenuto e a risolvere completamente la relativa incertezza nella quale, secondo la versione del convenuto stesso, verserebbe la ricostruzione di alcuni fatti in ordine all'effettivo svolgimento della condotta lesiva: in sostanza sono stati confermati tutti i comportamenti di offese verbali, prevaricazione e minaccia,
13 come raccontati da parte attrice, anche con specifica riferimento all'episodio di preclusione fisica, o comunque grave ostacolo -peraltro con modalità connotate da sbruffonesca teatralità- dell'accesso all'abitazione in fase di trasloco, e senza dubbio risultano confermati e sono da ritenere provati i fatti materiali oggetto di decreto penale, come descritti nel capo di imputazione, e altrettanto indiscutibilmente ne risulta confermato l'elemento soggettivo, in termini di consapevolezza lesiva e volontarietà; nessun dubbio può sorgere, infatti, sull'intenzionalità e sulla consapevolezza della potenzialità lesiva delle condotte descritte dalle risposte dei testimoni.
In questo quadro, pertanto, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio effettuata in istruttoria vanno ritenute idonee ad affermare la sussistenza di nesso causale tra gli episodi in questione -sinteticamente integranti atti illeciti ai sensi degli artt. 2043 e 2059 C.c.- per quanto riguarda le conseguenze sulla salute di tipo temporaneo, connesse al menzionato “disturbo dell'adattamento, con ansia di grado lieve-moderato, causato da comportamenti aggressivi e denigratori messi in atto da parte convenuta”, ma non in relazione al danno permanente, per i postumi residuati, e ciò per la mancanza di elementi certi per affermare una efficacia causale idonea in relazione a un peggioramento stabile delle condizioni generali di salute.
Se, infatti, le considerazioni della consulenza tecnica d'ufficio possono essere ritenute idonee a stabilire un nesso causale tra le condotte dimostrate e una sofferenza transeunte nel soggetto passivo, le stesse non sono, invece, idonee a fondare l'affermazione di una lesione permanente, nemmeno sul piano dell'aggravamento di uno stato pregresso;
al riguardo la consulenza tecnica d'ufficio, premessa la difficoltà propria di un caso che definisce “complesso”, si esprime in termini probabilistici, rilevando che “in questo caso è certa la presenza di preesistenti alterazioni dell'assetto psichico dell'individuo che, probabilmente, si erano già espresse, ma che verosimilmente l'evento stressogeno può avere scompensato”; per concludere che “Nel caso valutato è difficile, stante l'assenza di elementi documentali idonei, confermare incondizionatamente che la situazione psico-patologica sia eziopatogeneticamente coerente con l'evento psico-traumatico”, aggiungendo e precisando: “anche se non si può escludere che quest'ultimo possa avervi
14 contribuito in ragione della vulnerabilità psichica della perizianda”. In termini giuridici, l'espressione medico legale significa che, in questo caso, la riconoscibilità di un nesso causale è “meno probabile che non” il suo contrario;
il che conduce a un giudizio conclusivamente negativo -pur nella delicatezza scientifica del caso- sull'affermazione di un nesso di derivazione causale, per questo tipo di conseguenza.
9. Per quanto concerne gli aspetti risarcitori, nel caso in esame si collocano tutti nell'ambito del danno non patrimoniale, rispetto al quale va anzitutto precisato che, secondo l'impostazione attuale dell'interpretazione consolidata non solo in giurisprudenza, la categoria del danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, biologico, alla vita di relazione), risponde infatti ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, sicché è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli
(Trib. Modena -Rimondini- 22/3/2017, n. 439). La finalità della complessiva operazione da compiere in fase liquidatoria, quindi, è quella di rispettare contrapporte esigenze, in particolare -da un lato- quella di evitare indebite duplicazioni di poste risarcitorie e -d'altro lato- quella di procedere a un concreto e satisfattivo ripristino di ogni lesione effettivamente subita dal danneggiato;
sempre tenendo conto del fatto che “la liquidazione del danno non patrimoniale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico” (Trib. Modena -Del Borrello- 28/6/2017,
n. 1153) e, altresì, di alcuni criteri specifici, ovvero che: “Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle
15 caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa. In altre parole, ciò non significa altro che sottoporre ogni voce di danno alle regole generali dell'onere probatorio (art. 2697 cc) e della specificità dell'allegazione”
(Trib. Modena -Pagliani- 1/4/2021, n. 565).
Sotto il profilo, in particolare, dei rapporti tra il c.d. danno morale da reato e il danno da lesione della salute, va considerato che, a determinate condizioni probatorie, sono due poste di danno patrimoniale entrambe riconoscibili, senza incorrere in sovrapposizioni non consentite. Al riguardo va ricordato una pronuncia di legittimità chiaramente orientativa e pienamente condivisibile secondo la quale: “Il danno da lesione dell'incolumità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo- affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio” (Cass. III, 3/3/2023, n. 6443; cfr. anche: Cass. III,
26/05/2011, n. 11609 e, per un'ipotesi di calunnia: Cass. VI, 19/02/2019,
n. 4878).
10. Premesso quanto sopra, va in primo luogo quantificato il danno non patrimoniale da reato, che è uno dei casi -se non il principale- di risarcibilità, nel nostro sistema connotato da tipicità, poiché l'art. 2059 C.c. ne consente la riparazione solo nei casi determinati dalla legge, in questo caso l'art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità dei danni conseguenti al reato o altre leggi ordinarie riguardo alla compromissione di valori personali.
Come già accennato, infatti, l'esame del materiale probatorio sopra descritto consente di affermare con certezza l'illiceità penale degli atti posti in essere da parte convenuta ai danni di parte attrice e la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di ingiuria e minaccia, sia sotto il profilo materiale (condotta, evento, nesso di causalità) che sotto quello psicologico
(“suitas” e colpevolezza in senso ampio), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2059 C.c. e 185 C.p.; come pure già rilevato, è
16 anche certo che i fatti illeciti di cui è causa, qualificabili come reati dolosi, hanno infatti prodotto un significativo danno non patrimoniale.
Nel caso concreto, il contenuto di minaccia delle frasi proferite dal convenuto era idoneo a indurre uno stato di timore nella vittima, tenuto conto delle varie circostanze del caso concreto, relative alla differenza di età, sesso ed esperienza di vita dei soggetti coinvolti, alla situazione di relativa debolezza della vittima per l'assenza di soggetti in grado fornire idonea protezione, quali familiari o partner, a parte il padre che, tuttavia, si trovava in quel periodo agli arresti domiciliari, e per la condizione economica sfavorevole derivante dal versare nella posizione debitoria dell'inquilino moroso. In questo contesto si colloca e va valutata la natura obiettivamente ostile di dimostrazioni energiche di forza fisica prevaricatrice, anche mediante l'utilizzo del trattore per accatastare mattoni davanti all'ingresso di casa, delineando così un comportamento complessivamente minaccioso.
L'idoneità della minaccia sussiste anche per quanto riguarda la millanteria riferita al comportamento delle forze dell'ordine, tenuto conto delle condizioni della vittima e del contesto di sostanziale impunità in cui - per un periodo non breve e sicuramente fino agli episodi di Settembre- appariva agire il convenuto, con la conseguenza che la giustificazione dell'atteggiamento da smargiasso poteva apparire veritiera e credibile anche agli occhi di una persona di media sensibilità.
Anche per quanto concerne le offese dirette alle capacità lavorative dell'attrice e, anche in senso lato, in quanto appartenente a una famiglia di incapaci, tenuto conto del contesto storico specifico delle vicende personali e familiari dell'attrice esse sono idonee a suscitare nella vittima una condizione di sofferenza, tenuto conto dei consueti criteri interpretativi, già espressi -in adesione a quella di legittimità- dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, secondo cui: “Il disprezzo verso l'altrui etnia costituisce illecito
(anche) civile che obbliga al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell'onore, quale esplicazione della propria personalità morale che ha una duplice accezione, soggettiva e oggettiva: la prima identifica il sentimento della propria dignità morale e designa l'insieme dei valori che l'individuo attribuisce a sé, la seconda è la stima o l'opinione altrui, ossia il patrimonio morale che nasce dall'altrui considerazione e che si definisce
17 altrove reputazione. Il decoro, invece, richiama la valutazione dei beni immateriali inerenti alla dignità fisica, sociale o intellettuale dell'individuo, la cui valutazione esterna si riconnette alla reputazione” (Trib.
Modena -Grandi- 29/10/2020, n. 1294).
I fatti sono, quindi, qualificabili anche come reati dolosi, come tali d'altronde sanzionati dal procedimento penale, ed hanno prodotto un danno non patrimoniale.
Nella vicenda in esame è indubbia l'offensività sul pano costituzionale, nel senso che in questo caso -trattandosi di minacce e ingiurie- vengono in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, verificandosi nel soggetto passivo del reato quell'ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, per una lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.
La valutazione di tale danno sfugge -in virtù del suo contenuto
“etico”- ad una precisa quantificazione ed è, pertanto, di natura essenzialmente equitativa.
Tale valutazione equitativa deve essere, però, compiuta rispettando l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario.
Nel caso di specie devono considerarsi in modo comparato:
- la indiscutibile gravità delle condotte del convenuto, ai danni della persona offesa;
- la durata delle condotte agite, che non si sono esaurite in una o due occasioni, ma si sono ripetute e sviluppate -con un crescendo di offensività e diffusività, sia nel tenore delle telefonate che nell'attività in presenza volta a generare discredito lavorativo e personale- in un arco temporale di circa un biennio;
- l'incidenza particolarmente intensa, sul piano lesivo, dell'episodio finale relativo all'ostruzione violenta dell'accesso all'abitazione dell'attrice;
- l'effetto ottenuto sulla vita di relazione dell'attrice, con l'evidente pregiudizio provocato nella pubblica e privata vita di relazione, e comunque nella rappresentazione di sé, acclarato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio;
18 - l'ulteriore intensità lesiva, sul piano psicologico, connessa alla circostanza che le condotte lesive provenivano da una persona in posizione di locatore dell'abitazione della vittima e suo creditore.
In considerazione degli esposti elementi e del fatto, già ricordato, che da un lato il risarcimento del danno non patrimoniale non deve rappresentare un mero simulacro o una parvenza di risarcimento (cfr. Cass.
n. 475/99; Cass. n. 5366/98) e che dall'altro non deve comportare effetti speculativi, va pure ribadito che nel caso di specie il risarcimento assume il significato di un ristoro per le sofferenze morali derivanti da fatti dannosi particolarmente offensivi, da considerare concettualmente separato e aggiuntivo rispetto a quello connesso ai patimenti fisici riscontrabili in termini di alterazione della funzionalità organica, pure nella specie presenti, nel caso in questione la valutazione del danno non può essere condotta in modo automatico con riferimento ad una determinata percentuale del danno biologico, ed é da condurre necessariamente in sede equitativa ai sensi dell'art. 1226 C.c. e con riferimento a vari criteri, attinenti: alla gravità del fatto, all'entità del dolore o patema d'animo inflitto alla vittima, all'età ed alle condizioni personali dello stesso danneggiato.
Con riferimento quindi ai vari parametri indicati da concorde giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione III, 03/03/1981, n. 1228; Cass. II,
06/04/1983, n. 2396; Cass. III, 18/12/1987, n. 9430; Cass. sez. lav.,
20/10/1998, n. 10405; Cass. III, 02/07/1997, n. 5944; Cass. sez. lav.,
13/01/2006, n. 517; Cass. III, 26/05/2011, n. 11609; Cass. III,
17/01/2018, n. 901; Cass. III, 27/03/2018, n. 7513; Cass. III,
19/07/2018, n. 19151; Cass. III, 04/02/2020, n. 2461; per l'imprescindibilità della motivazione al riguardo, cfr.: Cass. III, 19/10/2015,
n. 21087; Cass. III, 13/09/2018, n. 22272), per valutare e quantificare l'entità delle sofferenze inferte alla vittima di un fatto illecito e conseguentemente l'entità del relativo risarcimento, va rilevato come nel caso di specie il ristoro del patimento dev'essere parametrato a fatti dannosi particolarmente odiosi come la compromissione violenta volontaria della sfera soggettiva personale, sul piano dell'onore, della dignità, del decoro e dell'immagine di sè.
19 Al fine, inoltre, di adeguare il ristoro al caso particolare, va altresì considerato che, nel caso di danni morali da reato, non potendosi fornire al denaro funzione di corrispettivo del bene perduto, esso ha semplicemente funzione di un mezzo per ottenere soddisfazioni in sostituzione del dolore ingiustamente provato, di conseguire determinate utilità a lenimento di sofferenze, e nel caso di specie ciò va rapportato alle esigenze socio-culturali di una persona di sesso femminile di circa ventidue anni di età al momento die fatti, non coniugata, lavoratrice dipendente.
Operando, quindi, una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226
C.c. ma al contempo il più possibile analitica alla luce dei sopra esposti criteri (nel caso di specie, si ricorda, il soggetto ha portato con sé, sulla propria persona, il tangibile ricordo dell'ingiustizia sofferta per non poco tempo), si ritiene equo liquidare in favore della danneggiata la somma di €
10.850,00 al valore attuale ai sensi dell'art. 2059 C.c..
A tale somma andranno aggiunti interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
11. Dopo di che, occorre procedere alla liquidazione del danno alla persona, pure accertato nella specie, da qualificarsi senz'altro come ingiusto ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 C.c., perché lesivo del diritto alla salute ed alla integrità psicofisica.
Alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che la posta relativa al danno alla salute sia liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell'età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto.
Ad integrare la valutazione equitativa del Tribunale soccorre inoltre la menzionata consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato che la lesione ha prodotto una invalidità temporanea parziale di giorni 217 al 50%, come riduzione dell'integrità psicofisica.
Per la valutazione equitativa del danno biologico ai sensi dell'art. 2056
C.c., può farsi riferimento alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e sicuramente utilizzabile in un contesto - non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello
20 socio-economico - per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di Modena (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione).
Detta tabella, com'è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità (di carattere indicativo) differenziati a seconda dell'età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali e suscettibili, in ogni caso, di essere adeguati al caso concreto - secondo l'insegnamento della Corte di cassazione - con l'utilizzo di altri parametri equitativi (quali il ricorrere di menomazioni aventi diversa natura, incidenti sul piano estetico ovvero che impediscono funzioni più specifiche;
oppure l'incidenza della lesione su soggetto già affetto da invalidità preesistente) ovvero pienamente valido;
o, ancora, la diversa età della vittima, ove essa appaia significativa in relazione al tipo di lesione, tenuto conto che i correttivi tabellari inerenti all'età non presentano variazioni significative in ampie fasce di età).
Tenuto quindi conto degli elementi sopra indicati, nella fattispecie appare anzitutto equo liquidare € 55,24 per ogni giorno di invalidità parziale temporanea (per un totale di € 5.993,54). A tale importo ammonta, quindi, il danno biologico in moneta attuale.
12. In considerazione di tutto quanto esposto, il danno subito dall'attrice viene quantificato nella complessiva somma di € (10.850+5.993,54=)
16.843,54, alla quale vanno aggiunti gli interessi in misura legale dalla data della presente decisione fino a quella del saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo;
le stesse, per effetto di espressa dichiarazione, devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto di ripetizione di parte attrice di quanto eventualmente corrisposto in acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata,
21 dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
la somma di € 16.843,54 legali su detta som
[...] deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna altresì a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese processuali, che liquida nella somma complessiva di €
[...] 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico di le spese di consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione a parte attrice di quanto eventualmente anticipato. Così deciso in Modena, il 19/6/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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