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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione scritta stabilita per la data odierna;
preso atto delle note conclusionali scritte;
preso atto delle note autorizzate depositate il 17 gennaio 2025 dall'attrice e il 15 gennaio
2025 dal convenuto;
alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025, il giudice pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione,
e ne fa deposito telematico in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6594 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Coppola del Foro di Trapani, nel cui studio in Alcamo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gioacchino Lupo, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Partinico
Oggetto: azione di risarcimento del danno per occupazione esclusiva ingiusta del comproprietario;
azione riconvenzionale di restituzione;
azione riconvenzionale condizionata di danno per occupazione esclusiva ingiusta del proprietario.
Conclusioni: come da note del 17 gennaio 2025, quanto all'attrice e del 15 gennaio 2025 quanto al convenuto.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda eccezione e difesa:
1 1) Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria avanzata da contro Parte_1 [...]
, accertando il diritto al risarcimento del danno in misura di euro 4.000,00. CP_1
2) Accoglie la domanda restitutoria di , accertando il diritto di ricevere Controparte_1
da la somma di euro 2.195,00; Parte_1
3) Dispone la compensazione impropria tra le reciproche poste debitorie e condanna
[...]
a pagare in favore di il credito residuo di euro 1.805,00, oltre interessi CP_1 Parte_1 nella misura dell'art. 1284, c.c. quarto comma c.c., sino al soddisfo.
4) Condanna a pagare le spese di lite di euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e Parte_2 rimborso forfettario del 15% come per legge, in favore dell'Erario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha allegato di essere Parte_1
comproprietaria per la quota di ½, insieme al marito , dell'immobile Controparte_1
sito in Partinico in via Francesco Crispi n.58. Ha lamentato che, nonostante il suo dissenso, dal mese di gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2023, il convenuto ha continuato a occupare l'intero bene comune per svolgere l'attività commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento per bambini, già iniziata in costanza di matrimonio e orami cessata.
Ha aggiunto che, ancora pendente il procedimento di separazione coniugale, il 6 settembre 2022 aveva diffidato il al pagamento delle indennità di occupazione calcolate secondo CP_1
l'analisi del mercato di zona in euro 700,00- 800,00/mese (relazione di CTP in atti); richiesta reiterata, ancora una volta senza riscontro, il 28 giugno 2023. Dopo l'esito negativo del tentativo di mediazione, il convenuto contestava la pretesa di pagamento con messaggio pec del 2 ottobre
2023.
L'attrice ha così lamentato che, non potendo fare uso del proprio bene, si è dovuta far carico dei due contratti di affitto per svolgere la propria attività commerciale e del relativo onere economico, che si aggiunge a quello per il pagamento delle rate del mutuo accesso proprio per l'acquisto dell'immobile rivendicato. Il danno così subito, secondo la prospettazione dell'attrice, va determinato in euro 21.000,00 (già diviso al 50%), calcolato moltiplicando euro 350,00 al mese per le 5 annualità (dal 2019 al 2023), secondo il valore di mercato di zona e, in ogni caso, in non meno di euro 16.500,00 (già diviso al 50%), per le 5 annualità (dal 2019 al 2023) con mensilità pari a euro 275,00, secondo la relazione finale della perizia di stima del Tribunale di
Palermo - Sezione IV Civile – Sezione Esecuzioni immobiliari, eseguita dalla CTU Arch.
[...]
nella procedura esecutiva R.G. Es. n. 148/2020. Per_1
2 In base a ciò, l'attrice ha concluso chiedendo la determinazione giudiziale del valore dell'indennità periodica di occupazione nella misura indicata e la condanna del convenuto al relativo pagamento, oltre che alla consegna delle chiavi dell'immobile.
Si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto della domanda. Controparte_1
Il convenuto ha riferito che l'immobile comune è stato destinato all'esercizio dell'attività commerciale di famiglia, dapprima con ditta intestata a lui, e poi, dal 20 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, intestata all'attrice (cfr. allegato n. 11), sino a che, in data 2 gennaio 2020, in base a decisione adottata con la convenuta (prima dell'avvio del procedimento di separazione introdotto il successivo 13 maggio 2022) l'attività è proseguita nuovamente con ditta intestata a lui, sino al 13 dicembre 2023 (cfr. allegati n. 12 e n. 13), e tutti i frutti (alias: ricavi) in tal modo conseguiti sono stati utilizzati “per l'adempimento dell'obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia” anche dopo l'avvio della separazione, in ottemperanza all'ordinanza presidenziale del 10 maggio 2023 (allegato n. 18).
Ha aggiunto che fra il 26 maggio 2020 e il 24 maggio 2023 la quota parte dell'immobile di proprietà dell'attrice è stata peraltro sottoposta a pignoramento immobiliare e, quindi, in quel periodo egli ha versato alla procedura esecutiva la relativa indennità per l'occupazione, in misura di euro 200,00 mensili. A riprova di ciò, il convenuto ha prodotto l'atto di pignoramento immobiliare notificato all'attrice in data 26.05.2020 (cfr. allegato 15), la relazione informativa del custode (allegato n. 19), la relazione del CTU (cfr. allegato 20), il verbale di udienza del
23.05.2023 contenente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva (cfr. allegato
21).
In base a ciò ha eccepito la carenza dei presupposti di fondatezza della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, avendo egli utilizzato il bene nell'interesse della famiglia e sulla base del consento della moglie, che non ha mai chiesto la restituzione del bene, neppure con la e-mail del 6 settembre 2022. A margine, il convenuto ha infine riferito che con contratto del 6 dicembre 2023 l'immobile è stato concesso in locazione commerciale a Parte_3 contratto valido e opponibile all'attrice che perciò, ha concluso, non può pretendere la consegna delle chiavi dell'immobile.
In base a tali argomenti, ha chiesto il rigetto delle domande o, in Controparte_1
subordine, di limitarne l'accoglimento limitatamente al periodo compreso tra il 24 maggio 2023
e il 13 dicembre 2023, determinando l'importo dell'indennità nella misura di euro 200,00. In via condizionata all'accoglimento della domanda principale, ha inoltre proposto speculare domanda riconvenzionale tesa a conseguire l'indennità di occupazione dovuta dall'attrice per il periodo
3 compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, durante il quale l'immobile è stato destinato allo svolgimento dell'impresa commerciale con ditta a lei riferibile in esclusiva.
Sotto altro profilo, ha allegato di aver sostenuto integralmente il Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo accesso per l'acquisto dell'immobile conteso, da ultimo mediante addebiti del 24 novembre 2022 e del 3 febbraio 2023 (all. n. 10 ). Così, in via riconvenzionale ha avanzato richiesta di pagamento della somma di euro 2.195,00, corrispondente al 50% dell'importo delle rate integralmente pagate.
Con la memoria assertiva, l'attrice ha ribadito il proprio diritto all'indennità di occupazione, contestando che il abbia stabilmente contribuito ai bisogni della famiglia in pendenza CP_1
del procedimento di separazione. Inoltre, preso atto del fatto che il locale commerciale comune
è stato concesso in locazione dal , ha ampliato la domanda iniziale chiedendo la CP_1
corresponsione dell'indennità anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, essendole dovuti i canoni di locazione in misura della metà.
Quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione, l'attrice ha poi osservato, contro la domanda riconvenzionale, che il conto corrente impiegato per pagare le rate del mutuo è invero intestato soltanto a lei e che le scadenze dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022 e quella di gennaio 2023, sono state estinte a suo carico in misura di euro
4.000,00.
Con la memoria di replica l'attore ha contestato, in quanto privo di prova, il fatto che sia intestato alla il conto corrente impiegato per pagare le rate del mutuo acceso per l'acquisto Pt_1 dell'immobile; ha osservato sul punto che l'affermazione dell'attrice, secondo la quale sarebbe state lei a corrispondere le rate scaduti tra agosto 2022 e gennaio 2023 è peraltro smentita dalle quietanze depositate con la comparsa di costituzione.
All'esito dell'istruttoria documentali le Parti hanno congiuntamente chiesto di discutere la causa mediante trattazione scritta. Con provvedimento del 14 gennaio 2025 veniva fissata l'odierna trattazione scritta. Le Parti hanno concluso ribadendo come da note autorizzate, ribadendo le conclusioni articolate con gli atti introduttivi e, quanto a parte attrice, con la memoria di precisazione.
***
All'esito della camera di consiglio odierna, a giudizio di questo procedente, la domanda principale è parzialmente fondata secondo quanto appresso stabilito;
è fondata anche la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dal convenuto ma va respinta la domanda riconvenzionale condizionata.
4 Incontestato che l'immobile sito in Partinico in via Francesco Crispi n.58 appartenga in parti uguali ai contendenti, si deve rammentare che nello statuto giuridico della comunione del diritto di proprietà su beni immobili, seppure il godimento promiscuo costituisce la regola ai sensi dell'art. 1102 c.c., non sussiste però un principio generale di par condicio tra i proprietari perché le posizioni dei singoli compartecipi, che di regola sono tra loro differenziate, possono rimanere tali senza che ciò implichi, per ciò solo, una disparità. In questo senso è logico che la nozione di pari uso della cosa comune non può essere intesa per forza nel senso di uso identico e contestuale, perché ciò neutralizzerebbe la possibilità stessa dell'uso da parte di ciascuno con il rischio dell'abbandono del bene e del suo avvilimento economico. È ben possibile, perciò, che nel regime di comproprietà si determini di fatto l'uso differenziato e più intenso da parte di un condomino rispetto a quello degli altri. Ciò che conta è che tale situazione non divenga irrevocabile fino ad alterare la funzione del bene nella prospettiva di un utilizzo equilibrato fra i partecipanti, consistente nella possibilità anche per loro di godere ed utilizzare il bene in modo differenziato.
Ne consegue che l'utilizzo in via esclusiva del bene comune da parte del comproprietario non equivale all'occupazione sine titulo che, invece, designa l'ingiustificata e ingiusta intromissione del terzo -quisque de populo- nella sfera di dominio del proprietario;
né integra ex se una fatto ingiusto contro il comproprietario. Del resto da tempo si è affermato che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo
a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 2423/15).
Tale ragionamento vale anche nel caso in cui il singolo comproprietario abbia impiegato il bene comune per l'uso diretto. In tal caso egli non sarà tenuto a rendicontare circa i frutti civili (che, infatti, presuppongono la concessione del bene in godimento a terzi -art. 820, secondo comma c.c.; Cass. Civ. Sent. 30451/2018 in parte motiva) ma se con la sua condotta finisce con l'usurpare il diritto dell'altro comproprietario, imponendo l'uso esclusivo e impedendogli di trarre dal bene utilità, sarà tenuto al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile. Tale perdita della facoltà di godimento corrisponde a un pregiudizio risarcibile ex artt. 2043 e 1223
c.c., come conseguenza immediata e diretta dell'abusiva occupazione, potendosi invero presumere la normale utilizzabilità del bene da parte dell'usurpato, di modo che grava
5 sull'usurpante l'onere di dimostrare l'inutilizzabilità del bene da parte del proprietario
(comproprietario) leso (Cass. SS..UU. sez. U -, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Orbene nel caso di specie, dal verbale di udienza raccolto il 20 dicembre 2022 nel procedimento di separazione coniugale n. 6908/2022 RG. di questo tribunale (allegato dal convenuto con la memoria del 26 settembre 2024) si ricava che il locale commerciale oggetto del contendere, sino all'erosione del rapporto coniugale, è stato pacificamente impiegato dall'attore per lo svolgimento dell'attività commerciale che costituiva la principale fonte di reddito della famiglia;
circostanza pure riscontrata dai documenti che dimostrano l'avvicendamento temporale tra il Provenza e la nella intestazione dell'attività (all.ti nn. Pt_1
11, 12, e 13 della comparsa di costituzione).
Se ne deduce che, almeno sino all'innesco della crisi coniugale formalizzata con il deposito del ricorso per la separazione -13 maggio 2022-, l'utilizzo del bene secondo la sua specifica destinazione commerciale fu espressione di una scelta condivisa tra le Parti;
con la conseguenza che per tutto il periodo di riferimento, precedente la crisi familiare, la domanda dell'attrice è priva di fondamento. Parimenti infondata, per identiche ragioni, è la speculare domanda riconvenzionale condizionata proposta dal convenuto.
Soltanto in seguito all'avvio della crisi familiare, il 6 settembre 2022 (cfr. all. n. 6 dell'atto di citazione), l'attrice ha contestato l'utilizzo esclusivo dell'immobile, chiedendo espressamente - diversamente da quanto obiettato dal convenuto, il versamento di una indennità periodica
(attraverso la missiva richiamata, , tramite il proprio Avvocato, si rivolgeva al Parte_1
convenuto in questi termini “Colgo l'occasione per ribadire che il sig. occupa senza CP_1
titolo l'immobile in cui ha sede la pertanto si chiede che lo stesso corrisponda Parte_4
il canone di locazione che da un indagine di mercato e facendo riferimento ad affitti di locali vicini ammonterebbe a circa euro 700,00/800,00 mensili (quota intera) pertanto si rimane in attesa di sottoscrivere un regolare contratto di locazione”).
La manifestazione di dissenso contro il perpetuo uso esclusivo dell'immobile espressa in quel modo dall'attrice venne del tutto ignorata dal che, infatti, ha continuato a possedere CP_1
il bene, sia direttamente che indirettamente, in modo esclusivo. Nondimeno, sino alla data del 24 maggio 2023 non vi è stata usurpazione, perché dal 26 maggio 2020 (perciò da prima della diffida) la quota di comproprietà della convenuta risultava pignorata;
ed è incontestato che il instaurò in quel frangente un rapporto specifico con gli organi della procedura verso CP_1
il pagamento della somma mensile di euro 200,00 cfr. all.ti n. 15, 19, 20, 21 della comparsa di costituzione).
6 La domanda dell'attrice è perciò fondata in punto di an con riguardo al periodo successivo alla data di chiusura della procedura esecutiva -24 maggio 2023 e sino all'attualità (cfr. memoria di precisazione).
Occorre a questo punto richiamare l'insegnamento delle Corte di legittimità che, con le recenti sentenze "gemelle" rese a Sezioni Unite n. 33645/2022 e n. 33659/2022, ha chiarito che il pregiudizio da occupazione illegittima di bene immobile, pur non costituendo evento lesivo in re ipsa, accede, in base all'id quod plerumque accidit, al “danno normale”, ossia presumibile in base al regolare godimento del bene da parte del proprietario. Di modo che, posta come massima generale di collegamento tra fatto noto e ignoto quella in base alla quale, di regola, il proprietario gode del bene secondo la sua destinazione naturale, allora, se si allega l'usurpazione da parte del terzo -o del comproprietario-, si può concludere, in via presuntiva, che quest'ultimo, in effetti, ha direttamente e immediatamente privato il proprietario -o l'latro comproprietario- del concreto godimento normale conseguibile dal bene, la cui stima equitativa va determinata, ancora una volta in base al criterio di normalità nei frutti civili conseguibili mediante l'utilizzo indiretto del bene. In tal senso si legge nel corredo motivazionale della sentenza citata che “[…] l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa”. Pertanto “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è andata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire […].”.
Nel caso di specie, non avendo il convenuto offerto la prova contraria circa l'impossibilità oggettiva da parte dell'attrice di godere del bene in corrispondenza della sua quota, si deve ritenere sussistente il danno.
Per stimare la lesione, è utile prendere le mosse dalla relazione di stima rassegnata nel procedimento esecutivo avviato contro l'attrice (n. 148/2020 R.G.Es. di questo tribunale) per la vendita esecutiva della quota di sua comproprietà sull'immobile (cfr. all.ti n. 15, 19, 20, 21 della comparsa di costituzione). La relazione del custode giudiziario datata 19 aprile 2021 conferma l'occupazione esclusiva del bene da parte del convenuto e registra la sua disponibilità a corrispondere agli organi della proceduta l'indennità di euro 100,00 mensili. Quella cifra venne però ritenuta incongrua dal medesimo custode sulla scorta di quanto stimato dal CTU nominato
7 dal G.E., in base alla quale, tenuto conto delle condizioni dell'immobile e del mercato, il valore dell'indennizzo andava stabilito in euro 275,00, riducibili in euro 200,00 in considerazione delle limitazioni derivanti dai vincoli connessi alla procedura esecutiva (pag. 12, relazione del 7 luglio
2021). La stima di euro 200,00 mensili, secondo questo giudice è congrua e va presa a riferimento, risultando peraltro coerente con il valore del canone di locazione stabilito dal convenuto nel contratto concluso il 6 dicembre 2023 (registrato il giorno successivo) con
[...]
-400,00 euro mensili. Contratto certamente opponibile anche alla convenuta, dal Parte_3
momento che la stipula del contratto di locazione da parte di un solo comunista, costituisce un'ipotesi di negotiorum gestio non rappresentativa (art. 2031, secondo comma c.c.; cfr. Cass.
SS.UU. 11135/2012) ma che,
Si può perciò concludere che dal 24 maggio 2023, il danno subito dall'attrice ammonta a euro
200,00 mensili e cioè a euro 2.400,00 annui.
È infondata la tesi difensiva del convenuto, secondo cui non è in ogni caso dovuto alcun risarcimento per tutto il periodo successivo all'ordinanza presidenziale resa il 10 maggio 2023 dal giudice della separazione coniugale, dal momento che, in ottemperanza alle disposizioni del tribunale, egli ha per tutto il periodo corrisposto il mantenimento ai familiari, attingendo proprio ai proventi dell'attività commerciale svolta all'interno dell'immobile in comproprietà. Tale impostazione confonde l'obbligazione di mantenimento gravante sul in virtù dei CP_1 vincoli familiari con l'obbligazione risarcitoria dovuta al comproprietario per aver impedito il pari uso del bene comune. Il mantenimento familiare imposto al , infatti, non assolve CP_1
alla corresponsione della quota di frutti ricavabili dal bene e non è stato fissato per remunerare l'utilità esclusiva dell'immobile da lui consumata in danno dell'attrice. D'altra parte, in pendenza della procedura esecutiva, come già anticipato, il ha corrisposto l'indennità di CP_1
occupazione agli organi della procedura nonostante fosse al contempo tenuto al mantenimento stabilito dal giudice della famiglia.
In definitiva è obbligato a risarcire l'attrice per l'occupazione Controparte_1
esclusiva del bene comune consumata in suo danno dal 25 maggio 2023 alla data odierna. Il danno va stimato in euro 4.000,00.
È fondata la domanda riconvenzionale avanzata dal convento per la restituzione della somma di euro 2.195,00. , infatti, ha provato, allegando le relative quietanze Controparte_1
di pagamento, di aver versato la somma di euro 4.390,00 (all. 10 della comparsa di costituzione) per estinguere le rate periodiche del mutuo per cui è condebitore con la L'eccezione delle Pt_1
secondo cui quelle rate vennero corrisposte attingendo da un conto corrente intestato a lei Pt_1
8 è sguarnita di prova, così come priva di prova è l'affermazione di altrettanti pagamenti da lei eseguito allo stesso titolo per euro 4.000,00.
In virtù della compensazione impropria tra le reciproche poste creditorie -derivanti dal medesimo rapporto di comproprietà- l'obbligazione risarcitoria del va calcolata in CP_1 euro 1.805,00 oltre interessi, nella misura fissata dall'art. 1284, quarto comma c.c., sino al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate in misura della metà tenuto conto della soccombenza reciproca e, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della lite, vanno liquidate in misura di euro 3.000,00 e poste in capo a in misura di euro 1.500,00, in favore Controparte_1 dell'Erario.
Così deciso a Palermo il 23/01/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione scritta stabilita per la data odierna;
preso atto delle note conclusionali scritte;
preso atto delle note autorizzate depositate il 17 gennaio 2025 dall'attrice e il 15 gennaio
2025 dal convenuto;
alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025, il giudice pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione,
e ne fa deposito telematico in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6594 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Coppola del Foro di Trapani, nel cui studio in Alcamo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gioacchino Lupo, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Partinico
Oggetto: azione di risarcimento del danno per occupazione esclusiva ingiusta del comproprietario;
azione riconvenzionale di restituzione;
azione riconvenzionale condizionata di danno per occupazione esclusiva ingiusta del proprietario.
Conclusioni: come da note del 17 gennaio 2025, quanto all'attrice e del 15 gennaio 2025 quanto al convenuto.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda eccezione e difesa:
1 1) Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria avanzata da contro Parte_1 [...]
, accertando il diritto al risarcimento del danno in misura di euro 4.000,00. CP_1
2) Accoglie la domanda restitutoria di , accertando il diritto di ricevere Controparte_1
da la somma di euro 2.195,00; Parte_1
3) Dispone la compensazione impropria tra le reciproche poste debitorie e condanna
[...]
a pagare in favore di il credito residuo di euro 1.805,00, oltre interessi CP_1 Parte_1 nella misura dell'art. 1284, c.c. quarto comma c.c., sino al soddisfo.
4) Condanna a pagare le spese di lite di euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e Parte_2 rimborso forfettario del 15% come per legge, in favore dell'Erario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha allegato di essere Parte_1
comproprietaria per la quota di ½, insieme al marito , dell'immobile Controparte_1
sito in Partinico in via Francesco Crispi n.58. Ha lamentato che, nonostante il suo dissenso, dal mese di gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2023, il convenuto ha continuato a occupare l'intero bene comune per svolgere l'attività commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento per bambini, già iniziata in costanza di matrimonio e orami cessata.
Ha aggiunto che, ancora pendente il procedimento di separazione coniugale, il 6 settembre 2022 aveva diffidato il al pagamento delle indennità di occupazione calcolate secondo CP_1
l'analisi del mercato di zona in euro 700,00- 800,00/mese (relazione di CTP in atti); richiesta reiterata, ancora una volta senza riscontro, il 28 giugno 2023. Dopo l'esito negativo del tentativo di mediazione, il convenuto contestava la pretesa di pagamento con messaggio pec del 2 ottobre
2023.
L'attrice ha così lamentato che, non potendo fare uso del proprio bene, si è dovuta far carico dei due contratti di affitto per svolgere la propria attività commerciale e del relativo onere economico, che si aggiunge a quello per il pagamento delle rate del mutuo accesso proprio per l'acquisto dell'immobile rivendicato. Il danno così subito, secondo la prospettazione dell'attrice, va determinato in euro 21.000,00 (già diviso al 50%), calcolato moltiplicando euro 350,00 al mese per le 5 annualità (dal 2019 al 2023), secondo il valore di mercato di zona e, in ogni caso, in non meno di euro 16.500,00 (già diviso al 50%), per le 5 annualità (dal 2019 al 2023) con mensilità pari a euro 275,00, secondo la relazione finale della perizia di stima del Tribunale di
Palermo - Sezione IV Civile – Sezione Esecuzioni immobiliari, eseguita dalla CTU Arch.
[...]
nella procedura esecutiva R.G. Es. n. 148/2020. Per_1
2 In base a ciò, l'attrice ha concluso chiedendo la determinazione giudiziale del valore dell'indennità periodica di occupazione nella misura indicata e la condanna del convenuto al relativo pagamento, oltre che alla consegna delle chiavi dell'immobile.
Si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto della domanda. Controparte_1
Il convenuto ha riferito che l'immobile comune è stato destinato all'esercizio dell'attività commerciale di famiglia, dapprima con ditta intestata a lui, e poi, dal 20 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, intestata all'attrice (cfr. allegato n. 11), sino a che, in data 2 gennaio 2020, in base a decisione adottata con la convenuta (prima dell'avvio del procedimento di separazione introdotto il successivo 13 maggio 2022) l'attività è proseguita nuovamente con ditta intestata a lui, sino al 13 dicembre 2023 (cfr. allegati n. 12 e n. 13), e tutti i frutti (alias: ricavi) in tal modo conseguiti sono stati utilizzati “per l'adempimento dell'obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia” anche dopo l'avvio della separazione, in ottemperanza all'ordinanza presidenziale del 10 maggio 2023 (allegato n. 18).
Ha aggiunto che fra il 26 maggio 2020 e il 24 maggio 2023 la quota parte dell'immobile di proprietà dell'attrice è stata peraltro sottoposta a pignoramento immobiliare e, quindi, in quel periodo egli ha versato alla procedura esecutiva la relativa indennità per l'occupazione, in misura di euro 200,00 mensili. A riprova di ciò, il convenuto ha prodotto l'atto di pignoramento immobiliare notificato all'attrice in data 26.05.2020 (cfr. allegato 15), la relazione informativa del custode (allegato n. 19), la relazione del CTU (cfr. allegato 20), il verbale di udienza del
23.05.2023 contenente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva (cfr. allegato
21).
In base a ciò ha eccepito la carenza dei presupposti di fondatezza della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, avendo egli utilizzato il bene nell'interesse della famiglia e sulla base del consento della moglie, che non ha mai chiesto la restituzione del bene, neppure con la e-mail del 6 settembre 2022. A margine, il convenuto ha infine riferito che con contratto del 6 dicembre 2023 l'immobile è stato concesso in locazione commerciale a Parte_3 contratto valido e opponibile all'attrice che perciò, ha concluso, non può pretendere la consegna delle chiavi dell'immobile.
In base a tali argomenti, ha chiesto il rigetto delle domande o, in Controparte_1
subordine, di limitarne l'accoglimento limitatamente al periodo compreso tra il 24 maggio 2023
e il 13 dicembre 2023, determinando l'importo dell'indennità nella misura di euro 200,00. In via condizionata all'accoglimento della domanda principale, ha inoltre proposto speculare domanda riconvenzionale tesa a conseguire l'indennità di occupazione dovuta dall'attrice per il periodo
3 compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, durante il quale l'immobile è stato destinato allo svolgimento dell'impresa commerciale con ditta a lei riferibile in esclusiva.
Sotto altro profilo, ha allegato di aver sostenuto integralmente il Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo accesso per l'acquisto dell'immobile conteso, da ultimo mediante addebiti del 24 novembre 2022 e del 3 febbraio 2023 (all. n. 10 ). Così, in via riconvenzionale ha avanzato richiesta di pagamento della somma di euro 2.195,00, corrispondente al 50% dell'importo delle rate integralmente pagate.
Con la memoria assertiva, l'attrice ha ribadito il proprio diritto all'indennità di occupazione, contestando che il abbia stabilmente contribuito ai bisogni della famiglia in pendenza CP_1
del procedimento di separazione. Inoltre, preso atto del fatto che il locale commerciale comune
è stato concesso in locazione dal , ha ampliato la domanda iniziale chiedendo la CP_1
corresponsione dell'indennità anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, essendole dovuti i canoni di locazione in misura della metà.
Quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione, l'attrice ha poi osservato, contro la domanda riconvenzionale, che il conto corrente impiegato per pagare le rate del mutuo è invero intestato soltanto a lei e che le scadenze dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022 e quella di gennaio 2023, sono state estinte a suo carico in misura di euro
4.000,00.
Con la memoria di replica l'attore ha contestato, in quanto privo di prova, il fatto che sia intestato alla il conto corrente impiegato per pagare le rate del mutuo acceso per l'acquisto Pt_1 dell'immobile; ha osservato sul punto che l'affermazione dell'attrice, secondo la quale sarebbe state lei a corrispondere le rate scaduti tra agosto 2022 e gennaio 2023 è peraltro smentita dalle quietanze depositate con la comparsa di costituzione.
All'esito dell'istruttoria documentali le Parti hanno congiuntamente chiesto di discutere la causa mediante trattazione scritta. Con provvedimento del 14 gennaio 2025 veniva fissata l'odierna trattazione scritta. Le Parti hanno concluso ribadendo come da note autorizzate, ribadendo le conclusioni articolate con gli atti introduttivi e, quanto a parte attrice, con la memoria di precisazione.
***
All'esito della camera di consiglio odierna, a giudizio di questo procedente, la domanda principale è parzialmente fondata secondo quanto appresso stabilito;
è fondata anche la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dal convenuto ma va respinta la domanda riconvenzionale condizionata.
4 Incontestato che l'immobile sito in Partinico in via Francesco Crispi n.58 appartenga in parti uguali ai contendenti, si deve rammentare che nello statuto giuridico della comunione del diritto di proprietà su beni immobili, seppure il godimento promiscuo costituisce la regola ai sensi dell'art. 1102 c.c., non sussiste però un principio generale di par condicio tra i proprietari perché le posizioni dei singoli compartecipi, che di regola sono tra loro differenziate, possono rimanere tali senza che ciò implichi, per ciò solo, una disparità. In questo senso è logico che la nozione di pari uso della cosa comune non può essere intesa per forza nel senso di uso identico e contestuale, perché ciò neutralizzerebbe la possibilità stessa dell'uso da parte di ciascuno con il rischio dell'abbandono del bene e del suo avvilimento economico. È ben possibile, perciò, che nel regime di comproprietà si determini di fatto l'uso differenziato e più intenso da parte di un condomino rispetto a quello degli altri. Ciò che conta è che tale situazione non divenga irrevocabile fino ad alterare la funzione del bene nella prospettiva di un utilizzo equilibrato fra i partecipanti, consistente nella possibilità anche per loro di godere ed utilizzare il bene in modo differenziato.
Ne consegue che l'utilizzo in via esclusiva del bene comune da parte del comproprietario non equivale all'occupazione sine titulo che, invece, designa l'ingiustificata e ingiusta intromissione del terzo -quisque de populo- nella sfera di dominio del proprietario;
né integra ex se una fatto ingiusto contro il comproprietario. Del resto da tempo si è affermato che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo
a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 2423/15).
Tale ragionamento vale anche nel caso in cui il singolo comproprietario abbia impiegato il bene comune per l'uso diretto. In tal caso egli non sarà tenuto a rendicontare circa i frutti civili (che, infatti, presuppongono la concessione del bene in godimento a terzi -art. 820, secondo comma c.c.; Cass. Civ. Sent. 30451/2018 in parte motiva) ma se con la sua condotta finisce con l'usurpare il diritto dell'altro comproprietario, imponendo l'uso esclusivo e impedendogli di trarre dal bene utilità, sarà tenuto al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile. Tale perdita della facoltà di godimento corrisponde a un pregiudizio risarcibile ex artt. 2043 e 1223
c.c., come conseguenza immediata e diretta dell'abusiva occupazione, potendosi invero presumere la normale utilizzabilità del bene da parte dell'usurpato, di modo che grava
5 sull'usurpante l'onere di dimostrare l'inutilizzabilità del bene da parte del proprietario
(comproprietario) leso (Cass. SS..UU. sez. U -, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Orbene nel caso di specie, dal verbale di udienza raccolto il 20 dicembre 2022 nel procedimento di separazione coniugale n. 6908/2022 RG. di questo tribunale (allegato dal convenuto con la memoria del 26 settembre 2024) si ricava che il locale commerciale oggetto del contendere, sino all'erosione del rapporto coniugale, è stato pacificamente impiegato dall'attore per lo svolgimento dell'attività commerciale che costituiva la principale fonte di reddito della famiglia;
circostanza pure riscontrata dai documenti che dimostrano l'avvicendamento temporale tra il Provenza e la nella intestazione dell'attività (all.ti nn. Pt_1
11, 12, e 13 della comparsa di costituzione).
Se ne deduce che, almeno sino all'innesco della crisi coniugale formalizzata con il deposito del ricorso per la separazione -13 maggio 2022-, l'utilizzo del bene secondo la sua specifica destinazione commerciale fu espressione di una scelta condivisa tra le Parti;
con la conseguenza che per tutto il periodo di riferimento, precedente la crisi familiare, la domanda dell'attrice è priva di fondamento. Parimenti infondata, per identiche ragioni, è la speculare domanda riconvenzionale condizionata proposta dal convenuto.
Soltanto in seguito all'avvio della crisi familiare, il 6 settembre 2022 (cfr. all. n. 6 dell'atto di citazione), l'attrice ha contestato l'utilizzo esclusivo dell'immobile, chiedendo espressamente - diversamente da quanto obiettato dal convenuto, il versamento di una indennità periodica
(attraverso la missiva richiamata, , tramite il proprio Avvocato, si rivolgeva al Parte_1
convenuto in questi termini “Colgo l'occasione per ribadire che il sig. occupa senza CP_1
titolo l'immobile in cui ha sede la pertanto si chiede che lo stesso corrisponda Parte_4
il canone di locazione che da un indagine di mercato e facendo riferimento ad affitti di locali vicini ammonterebbe a circa euro 700,00/800,00 mensili (quota intera) pertanto si rimane in attesa di sottoscrivere un regolare contratto di locazione”).
La manifestazione di dissenso contro il perpetuo uso esclusivo dell'immobile espressa in quel modo dall'attrice venne del tutto ignorata dal che, infatti, ha continuato a possedere CP_1
il bene, sia direttamente che indirettamente, in modo esclusivo. Nondimeno, sino alla data del 24 maggio 2023 non vi è stata usurpazione, perché dal 26 maggio 2020 (perciò da prima della diffida) la quota di comproprietà della convenuta risultava pignorata;
ed è incontestato che il instaurò in quel frangente un rapporto specifico con gli organi della procedura verso CP_1
il pagamento della somma mensile di euro 200,00 cfr. all.ti n. 15, 19, 20, 21 della comparsa di costituzione).
6 La domanda dell'attrice è perciò fondata in punto di an con riguardo al periodo successivo alla data di chiusura della procedura esecutiva -24 maggio 2023 e sino all'attualità (cfr. memoria di precisazione).
Occorre a questo punto richiamare l'insegnamento delle Corte di legittimità che, con le recenti sentenze "gemelle" rese a Sezioni Unite n. 33645/2022 e n. 33659/2022, ha chiarito che il pregiudizio da occupazione illegittima di bene immobile, pur non costituendo evento lesivo in re ipsa, accede, in base all'id quod plerumque accidit, al “danno normale”, ossia presumibile in base al regolare godimento del bene da parte del proprietario. Di modo che, posta come massima generale di collegamento tra fatto noto e ignoto quella in base alla quale, di regola, il proprietario gode del bene secondo la sua destinazione naturale, allora, se si allega l'usurpazione da parte del terzo -o del comproprietario-, si può concludere, in via presuntiva, che quest'ultimo, in effetti, ha direttamente e immediatamente privato il proprietario -o l'latro comproprietario- del concreto godimento normale conseguibile dal bene, la cui stima equitativa va determinata, ancora una volta in base al criterio di normalità nei frutti civili conseguibili mediante l'utilizzo indiretto del bene. In tal senso si legge nel corredo motivazionale della sentenza citata che “[…] l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa”. Pertanto “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è andata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire […].”.
Nel caso di specie, non avendo il convenuto offerto la prova contraria circa l'impossibilità oggettiva da parte dell'attrice di godere del bene in corrispondenza della sua quota, si deve ritenere sussistente il danno.
Per stimare la lesione, è utile prendere le mosse dalla relazione di stima rassegnata nel procedimento esecutivo avviato contro l'attrice (n. 148/2020 R.G.Es. di questo tribunale) per la vendita esecutiva della quota di sua comproprietà sull'immobile (cfr. all.ti n. 15, 19, 20, 21 della comparsa di costituzione). La relazione del custode giudiziario datata 19 aprile 2021 conferma l'occupazione esclusiva del bene da parte del convenuto e registra la sua disponibilità a corrispondere agli organi della proceduta l'indennità di euro 100,00 mensili. Quella cifra venne però ritenuta incongrua dal medesimo custode sulla scorta di quanto stimato dal CTU nominato
7 dal G.E., in base alla quale, tenuto conto delle condizioni dell'immobile e del mercato, il valore dell'indennizzo andava stabilito in euro 275,00, riducibili in euro 200,00 in considerazione delle limitazioni derivanti dai vincoli connessi alla procedura esecutiva (pag. 12, relazione del 7 luglio
2021). La stima di euro 200,00 mensili, secondo questo giudice è congrua e va presa a riferimento, risultando peraltro coerente con il valore del canone di locazione stabilito dal convenuto nel contratto concluso il 6 dicembre 2023 (registrato il giorno successivo) con
[...]
-400,00 euro mensili. Contratto certamente opponibile anche alla convenuta, dal Parte_3
momento che la stipula del contratto di locazione da parte di un solo comunista, costituisce un'ipotesi di negotiorum gestio non rappresentativa (art. 2031, secondo comma c.c.; cfr. Cass.
SS.UU. 11135/2012) ma che,
Si può perciò concludere che dal 24 maggio 2023, il danno subito dall'attrice ammonta a euro
200,00 mensili e cioè a euro 2.400,00 annui.
È infondata la tesi difensiva del convenuto, secondo cui non è in ogni caso dovuto alcun risarcimento per tutto il periodo successivo all'ordinanza presidenziale resa il 10 maggio 2023 dal giudice della separazione coniugale, dal momento che, in ottemperanza alle disposizioni del tribunale, egli ha per tutto il periodo corrisposto il mantenimento ai familiari, attingendo proprio ai proventi dell'attività commerciale svolta all'interno dell'immobile in comproprietà. Tale impostazione confonde l'obbligazione di mantenimento gravante sul in virtù dei CP_1 vincoli familiari con l'obbligazione risarcitoria dovuta al comproprietario per aver impedito il pari uso del bene comune. Il mantenimento familiare imposto al , infatti, non assolve CP_1
alla corresponsione della quota di frutti ricavabili dal bene e non è stato fissato per remunerare l'utilità esclusiva dell'immobile da lui consumata in danno dell'attrice. D'altra parte, in pendenza della procedura esecutiva, come già anticipato, il ha corrisposto l'indennità di CP_1
occupazione agli organi della procedura nonostante fosse al contempo tenuto al mantenimento stabilito dal giudice della famiglia.
In definitiva è obbligato a risarcire l'attrice per l'occupazione Controparte_1
esclusiva del bene comune consumata in suo danno dal 25 maggio 2023 alla data odierna. Il danno va stimato in euro 4.000,00.
È fondata la domanda riconvenzionale avanzata dal convento per la restituzione della somma di euro 2.195,00. , infatti, ha provato, allegando le relative quietanze Controparte_1
di pagamento, di aver versato la somma di euro 4.390,00 (all. 10 della comparsa di costituzione) per estinguere le rate periodiche del mutuo per cui è condebitore con la L'eccezione delle Pt_1
secondo cui quelle rate vennero corrisposte attingendo da un conto corrente intestato a lei Pt_1
8 è sguarnita di prova, così come priva di prova è l'affermazione di altrettanti pagamenti da lei eseguito allo stesso titolo per euro 4.000,00.
In virtù della compensazione impropria tra le reciproche poste creditorie -derivanti dal medesimo rapporto di comproprietà- l'obbligazione risarcitoria del va calcolata in CP_1 euro 1.805,00 oltre interessi, nella misura fissata dall'art. 1284, quarto comma c.c., sino al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate in misura della metà tenuto conto della soccombenza reciproca e, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della lite, vanno liquidate in misura di euro 3.000,00 e poste in capo a in misura di euro 1.500,00, in favore Controparte_1 dell'Erario.
Così deciso a Palermo il 23/01/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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