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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 12.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8137/2023 R.G.
promossa da
, nato a [...], il [...] e residente in [...], 95037 San Parte_1
NI La NT (CT), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sangiorgio, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Asiago n. 54, 95127 Catania (CT);
CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, Controparte_1
(codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata e difesa dall' Avv. elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Messina, Via Luciano Manara n.137, presso lo studio dell'Avv. Maria Cecilia
Magazzù che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONTRO
(cod. fisc. –con sede centrale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della con sede in Controparte_3
Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonchè della procura a rogito della Dott.ssa
[...]
notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, rep. 37521 – racc. 5762, registrato a Tivoli in Per_1 pari data al n. 3404 serie 1t –– elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in
Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia CP_2
Gaezza che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.1.2023,
(rep.37590/7131), a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti Per_2 di Roma, Velletri e Civitavecchia;
OPPOSIZIONE: avverso intimazione di pagamento n. 29320239018318561000 emessa per debiti di natura contributiva IVS relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, portati dagli avvisi di addebito n. 59320160005725256000, dell'importo di € 8.041,83 e n. 59320170003535800000 dell'importo di € 7.838,90; Con ricorso del 21.07.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29320239018318561000 emessa per debiti di natura contributiva IVS relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, portati dagli avvisi di addebito n. 59320160005725256000, dell'importo di € 8.041,83 e n. 59320170003535800000 dell'importo di € 7.838,90,
Motivo dell'opposizione era, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione dei crediti maturata successivamente alla ipotetica notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
CP_ Si costituiva l' anche nella qualità di mandatario della Controparte_3
e l' che spiegavano difese
[...] Controparte_3 Controparte_1 volte al rigetto del ricorso.
Venuta l'udienza del 12.12.2025 sostituita dal deposito delle note ex art 127 ter c.p.c; il
Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
CP_ La causa può decidersi alla luce dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall' con assorbimento delle altre questioni (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. cfr ex multis Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Sez.
6 - L, Sentenza n.
12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
L'opposizione proposta da è inammissibile. Parte_1
Il signor ha presentato in data 23.05.2023 (dunque successivamente alla Parte_1 notifica dell'intimazione avvenuta in data 09.05.2023 ), avente ad oggetto gli atti impugnati e che, oltre a costituire riconoscimento del debito, si pone in aperta contraddizione con la proposizione dell'odierno ricorso, istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 della L.
136/2018 per “ tutti i carichi rientranti nell'ambito applicato soprariportato” con ciò intendendosi per tutti i carichi pendenti alla data della domanda.
Dunque, avendo il ricorrente presentato istanza di definizione agevolata occorre valutare gli effetti di tale atto in relazione alle domande proposte dallo stesso nel presente giudizio.
Come noto, l'art. 3 della Legge L. 119/2018 ( e poi il Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto
Crescita”), convertito con modificazioni dalla L n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla
"Rottamazione-ter", fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio
2019) ha previsto la possibilità per i debitori di estinguere il debito relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi mediante il pagamento delle sole somme a titolo di capitale e interessi.
Pag. 2 di 5 In particolare, l'art. 3, comma 5 prevede che Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile
2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma
1.
Inoltre il comma 6 dell'art 3 prevede che “Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Mediante l'adesione alla procedura della definizione agevolata, dunque, si è perfezionato tra il ricorrente e la Pubblica Amministrazione una accordo che prevedeva l'assunzione di specifici impegni normativamente previsti da entrambe le parti, tra cui, principalmente, l'obbligo della contribuente di effettuare i versamenti delle somme specificamente indicate nel piano alle scadenze ivi previste e la rinuncia da parte dell'Amministrazione a richiedere il versamento delle sanzioni portate dalle cartelle oggetto della definizione agevolata in conformità alla previsione.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso con il quale la parte ricorrente ha chiesto di accertare la prescrizione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito oggetto della domanda di definizione agevolata.
E' da osservare che il ricorrente, nel ricorso, ha addotto come unico motivo la mancata conoscenza degli avvisi di addebito oggetto in realtà della domanda di definizione agevolata presentata due mesi prima dell'incoato giudizio.
Al riguardo non si può non rilevare che era dovere del ricorrente di accertarsi, così come ha fatto agevolmente dopo la comunicazione delle somme dovute, dei carichi, per i quali chiedeva la definizione agevolata.
Ne deriva che il ricorrente non può pretendere in questa sede di ottenere l'accertamento della estinzione di quei debiti che costituiscono l'oggetto di una pattuizione posta in essere dalla CP_ stesso con l'Agente della Riscossione e quindi con l' fonte, come detto, di precisi diritti ed obblighi delle parti.
Comunque sia , anche volendo entrare nel merito della questione, va evidenziato che l'adesione al piano di definizione agevolata possiede valore di riconoscimento del debito sul piano sostanziale ai sensi dell'art.1988 c.c.; depone in tal senso l'espressa previsione dell'art. 3 comma 6 che stabilisce che il debitore nella domanda di adesione debba indicare altresì la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assumere l'impegno a rinunciarvi.
Pag. 3 di 5 Ma soprattutto va evidenziata la rilevanza dell'adesione al piano di definizione agevolata sul decorso della prescrizione, rilevanza che la stessa normativa ha sottolineato laddove al comma
10 dell'art.3 ha stabilito espressamente che “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione”.
Se l'adesione al piano di definizione agevolata per espressa previsione normativa determina la sospensione del decorso della prescrizione in pendenza dei pagamenti rateali, a maggior ragione è corretto affermare che con l'adesione al piano il contribuente rinunci ad avvalersi della prescrizione eventualmente maturata in precedenza per tutti i crediti versati nel piano di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1937 c.c..
Tanto si ritiene in conformità all'orientamento della Suprema Corte, applicabile per analogia alla presente fattispecie, in merito agli effetti sul piano della prescrizione dell'istanza di rateizzazione per il pagamento di crediti degli enti previdenziali secondo cui l'istanza del contribuente integra una condotta incompatibile con la volontà della parte istante di far valer la prescrizione con riguardo ai crediti già prescritti a quella data (Cfr. sul punto Cass. ord. N.
26013 del 2015).
Ne deriva che avendo il ricorrente manifestato in forma tacita mediante la domanda di definizione agevolata la volontà di non avvalersi della prescrizione per i crediti portati dagli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento lo stesso non puo certo dolersi adesso della estinzione per prescrizione di detti crediti.
Né, del resto, la eventuale caducazione della efficacia del piano di definizione, prevista ex lege a seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate stabilite nel piano, è suscettibile di incidere su tale aspetto attesa la diversità dei profili, quello amministrativo della definizione agevolata che viene meno, e quello civilistico della rinuncia alla prescrizione che permane e non ne è inciso.
In ogni caso, va ribadito come avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta (06.09.2019) a quella dell'intimazione di pagamento ex adverso impugnata (09.05.2023) alcuna prescrizione risulta essersi maturata.
In considerazione della novità della questione e della complessità delle questione trattate, le spese di lite vengono interamente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona dellla Dott.ssa Alessia Trovato, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8137/2023 R.G., disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:
dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania, li 12.12.2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 12.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8137/2023 R.G.
promossa da
, nato a [...], il [...] e residente in [...], 95037 San Parte_1
NI La NT (CT), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sangiorgio, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Asiago n. 54, 95127 Catania (CT);
CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, Controparte_1
(codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata e difesa dall' Avv. elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Messina, Via Luciano Manara n.137, presso lo studio dell'Avv. Maria Cecilia
Magazzù che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONTRO
(cod. fisc. –con sede centrale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della con sede in Controparte_3
Roma, ai sensi dell'art.13 della l.n.448/98 nonchè della procura a rogito della Dott.ssa
[...]
notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, rep. 37521 – racc. 5762, registrato a Tivoli in Per_1 pari data al n. 3404 serie 1t –– elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in
Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia CP_2
Gaezza che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.1.2023,
(rep.37590/7131), a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti Per_2 di Roma, Velletri e Civitavecchia;
OPPOSIZIONE: avverso intimazione di pagamento n. 29320239018318561000 emessa per debiti di natura contributiva IVS relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, portati dagli avvisi di addebito n. 59320160005725256000, dell'importo di € 8.041,83 e n. 59320170003535800000 dell'importo di € 7.838,90; Con ricorso del 21.07.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29320239018318561000 emessa per debiti di natura contributiva IVS relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, portati dagli avvisi di addebito n. 59320160005725256000, dell'importo di € 8.041,83 e n. 59320170003535800000 dell'importo di € 7.838,90,
Motivo dell'opposizione era, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione dei crediti maturata successivamente alla ipotetica notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
CP_ Si costituiva l' anche nella qualità di mandatario della Controparte_3
e l' che spiegavano difese
[...] Controparte_3 Controparte_1 volte al rigetto del ricorso.
Venuta l'udienza del 12.12.2025 sostituita dal deposito delle note ex art 127 ter c.p.c; il
Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
CP_ La causa può decidersi alla luce dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall' con assorbimento delle altre questioni (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. cfr ex multis Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Sez.
6 - L, Sentenza n.
12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
L'opposizione proposta da è inammissibile. Parte_1
Il signor ha presentato in data 23.05.2023 (dunque successivamente alla Parte_1 notifica dell'intimazione avvenuta in data 09.05.2023 ), avente ad oggetto gli atti impugnati e che, oltre a costituire riconoscimento del debito, si pone in aperta contraddizione con la proposizione dell'odierno ricorso, istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 della L.
136/2018 per “ tutti i carichi rientranti nell'ambito applicato soprariportato” con ciò intendendosi per tutti i carichi pendenti alla data della domanda.
Dunque, avendo il ricorrente presentato istanza di definizione agevolata occorre valutare gli effetti di tale atto in relazione alle domande proposte dallo stesso nel presente giudizio.
Come noto, l'art. 3 della Legge L. 119/2018 ( e poi il Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto
Crescita”), convertito con modificazioni dalla L n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla
"Rottamazione-ter", fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio
2019) ha previsto la possibilità per i debitori di estinguere il debito relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi mediante il pagamento delle sole somme a titolo di capitale e interessi.
Pag. 2 di 5 In particolare, l'art. 3, comma 5 prevede che Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile
2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma
1.
Inoltre il comma 6 dell'art 3 prevede che “Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Mediante l'adesione alla procedura della definizione agevolata, dunque, si è perfezionato tra il ricorrente e la Pubblica Amministrazione una accordo che prevedeva l'assunzione di specifici impegni normativamente previsti da entrambe le parti, tra cui, principalmente, l'obbligo della contribuente di effettuare i versamenti delle somme specificamente indicate nel piano alle scadenze ivi previste e la rinuncia da parte dell'Amministrazione a richiedere il versamento delle sanzioni portate dalle cartelle oggetto della definizione agevolata in conformità alla previsione.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso con il quale la parte ricorrente ha chiesto di accertare la prescrizione dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito oggetto della domanda di definizione agevolata.
E' da osservare che il ricorrente, nel ricorso, ha addotto come unico motivo la mancata conoscenza degli avvisi di addebito oggetto in realtà della domanda di definizione agevolata presentata due mesi prima dell'incoato giudizio.
Al riguardo non si può non rilevare che era dovere del ricorrente di accertarsi, così come ha fatto agevolmente dopo la comunicazione delle somme dovute, dei carichi, per i quali chiedeva la definizione agevolata.
Ne deriva che il ricorrente non può pretendere in questa sede di ottenere l'accertamento della estinzione di quei debiti che costituiscono l'oggetto di una pattuizione posta in essere dalla CP_ stesso con l'Agente della Riscossione e quindi con l' fonte, come detto, di precisi diritti ed obblighi delle parti.
Comunque sia , anche volendo entrare nel merito della questione, va evidenziato che l'adesione al piano di definizione agevolata possiede valore di riconoscimento del debito sul piano sostanziale ai sensi dell'art.1988 c.c.; depone in tal senso l'espressa previsione dell'art. 3 comma 6 che stabilisce che il debitore nella domanda di adesione debba indicare altresì la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assumere l'impegno a rinunciarvi.
Pag. 3 di 5 Ma soprattutto va evidenziata la rilevanza dell'adesione al piano di definizione agevolata sul decorso della prescrizione, rilevanza che la stessa normativa ha sottolineato laddove al comma
10 dell'art.3 ha stabilito espressamente che “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione”.
Se l'adesione al piano di definizione agevolata per espressa previsione normativa determina la sospensione del decorso della prescrizione in pendenza dei pagamenti rateali, a maggior ragione è corretto affermare che con l'adesione al piano il contribuente rinunci ad avvalersi della prescrizione eventualmente maturata in precedenza per tutti i crediti versati nel piano di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1937 c.c..
Tanto si ritiene in conformità all'orientamento della Suprema Corte, applicabile per analogia alla presente fattispecie, in merito agli effetti sul piano della prescrizione dell'istanza di rateizzazione per il pagamento di crediti degli enti previdenziali secondo cui l'istanza del contribuente integra una condotta incompatibile con la volontà della parte istante di far valer la prescrizione con riguardo ai crediti già prescritti a quella data (Cfr. sul punto Cass. ord. N.
26013 del 2015).
Ne deriva che avendo il ricorrente manifestato in forma tacita mediante la domanda di definizione agevolata la volontà di non avvalersi della prescrizione per i crediti portati dagli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento lo stesso non puo certo dolersi adesso della estinzione per prescrizione di detti crediti.
Né, del resto, la eventuale caducazione della efficacia del piano di definizione, prevista ex lege a seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate stabilite nel piano, è suscettibile di incidere su tale aspetto attesa la diversità dei profili, quello amministrativo della definizione agevolata che viene meno, e quello civilistico della rinuncia alla prescrizione che permane e non ne è inciso.
In ogni caso, va ribadito come avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta (06.09.2019) a quella dell'intimazione di pagamento ex adverso impugnata (09.05.2023) alcuna prescrizione risulta essersi maturata.
In considerazione della novità della questione e della complessità delle questione trattate, le spese di lite vengono interamente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona dellla Dott.ssa Alessia Trovato, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8137/2023 R.G., disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce:
dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania, li 12.12.2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice
Dott.ssa Alessia Trovato
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