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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ss Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3674/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a Kachkanar (FEDERAZIONE RUSSA), in [...] Parte_1
13/08/1981, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA VILLA SPERLINGA
N.13, presso lo studio dell'Avv. INZERILLO VALERIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Persona_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA AURELIO COSTANZO N. 9, presso lo studio dell'Avv. GRECO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/7/2025 (matrimonio celebrato in Carini (PA), il 10/09/2009 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Entrambi, pertanto, saranno liberi di stabilire la propria residenza ove ritengano opportuno, sobbarcandosi le relative spese. Sussiste in ogni caso l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale cambiamento di residenza;
2) La casa coniugale di via Murena n. 3, Carini, viene assegnata alla sig.ra
, che continuerà ad abitarla insieme ai figli minori mentre il sig. Pt_1 [...] avrà l'uso esclusivo dell'appartamento del piano primo del medesimo Per_1 fabbricato sito in Carini in via Murena n. 5:
3) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in Per_2 Per_3 modo condiviso, con domicilio prevalente presso la casa materna;
4) durante la settimana, il sig. salvo diverso accordo, potrà tenere Per_1 con sé i figli minori il martedì e il giovedì, preoccupandosi di accompagnarli e prenderli a scuola e alle attività pomeridiane, di preparare il pranzo e la cena e di riaccompagnarli a casa entro le 22,00;
5) nel periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni consecutivo, da concordare entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. In mancanza di accordo, i figli trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza, il periodo dal 1 al 15 agosto con un genitore e il periodo dal 16 al 31 agosto con l'altro, stabilendo che nell'anno in corso il primo dei periodi sopra individuati verrà trascorso con la madre. Analogo criterio dell'alternanza sarà applicato a tutte le feste civili e religiose, secondo gli accordi che verranno di volta in volta adottati. Solo in mancanza di accordo, i bambini trascorreranno con la madre dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal
31dicembre al 2 gennaio, periodo che sarà invertito per l'anno successivo, secondo il criterio dell'alternanza;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , mediante Per_1 Pt_1
2 accredito con bonifico bancario sul c/c di quest'ultima, la somma di € 200,00 per ciascun figlio (€ 400,00 complessivi), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, da considerare parte integrante del presente accordo;
7) l'assegno unico per i minori continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra , così come fino ad ora è avvenuto, essendo utilizzato per Pt_1 provvedere alle loro esigenze;
8) le parti concordano che nel caso in cui, per esigenze lavorative o per altra ragione, la sig.ra lasciasse la casa coniugale per trasferirsi, insieme Pt_1 ai figli, in una casa in affitto, il sig. provvederà a contribuire alle spese Per_1 di locazione nella misura del 50%, sino ad un tetto massimo di canone di locazione pari ad € 700,00;
9) le parti concordato di rinviare ad un momento successivo la divisione dei beni in comunione, stabilendo, medio termine, che l'autovettura Lancia Delta tg. ED144GC viene assegnata in uso alla sig.ra , mentre gli altri beni Pt_1 mobili registrati vengono assegnati in uso al sig. e ciascuno di essi Per_1 provvederà a sopportare le relative spese di gestione;
10) nessuno dei coniugi sarà obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento in favore dell'altro, essendo entrambi pienamente capaci di svolgere attività lavorativa;
11) le parti esprimono sin da ora il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli minori;
le stesse, esprimono, altresì, si da ora il consenso reciproco a che i figli minori viaggino all'estero con ciascuno di essi, senza necessità di ulteriore autorizzazione dell'altro genitore;
il sig. inoltre, esprime il consenso a che i figli minori viaggino con la Per_1 madre per recarsi in Russia in occasione delle visite periodiche alla nonna e ai parenti materni;
12) con la sottoscrizione del presente atto i coniugi convengono di dare immediata esecuzione ai patti ivi contenuti e sopra elencati”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
3 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (PA) (atto n. 51 P. I, Anno 2009) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ss Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3674/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a Kachkanar (FEDERAZIONE RUSSA), in [...] Parte_1
13/08/1981, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA VILLA SPERLINGA
N.13, presso lo studio dell'Avv. INZERILLO VALERIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Persona_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA AURELIO COSTANZO N. 9, presso lo studio dell'Avv. GRECO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/7/2025 (matrimonio celebrato in Carini (PA), il 10/09/2009 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 10/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Entrambi, pertanto, saranno liberi di stabilire la propria residenza ove ritengano opportuno, sobbarcandosi le relative spese. Sussiste in ogni caso l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale cambiamento di residenza;
2) La casa coniugale di via Murena n. 3, Carini, viene assegnata alla sig.ra
, che continuerà ad abitarla insieme ai figli minori mentre il sig. Pt_1 [...] avrà l'uso esclusivo dell'appartamento del piano primo del medesimo Per_1 fabbricato sito in Carini in via Murena n. 5:
3) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in Per_2 Per_3 modo condiviso, con domicilio prevalente presso la casa materna;
4) durante la settimana, il sig. salvo diverso accordo, potrà tenere Per_1 con sé i figli minori il martedì e il giovedì, preoccupandosi di accompagnarli e prenderli a scuola e alle attività pomeridiane, di preparare il pranzo e la cena e di riaccompagnarli a casa entro le 22,00;
5) nel periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni consecutivo, da concordare entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. In mancanza di accordo, i figli trascorreranno, secondo il criterio dell'alternanza, il periodo dal 1 al 15 agosto con un genitore e il periodo dal 16 al 31 agosto con l'altro, stabilendo che nell'anno in corso il primo dei periodi sopra individuati verrà trascorso con la madre. Analogo criterio dell'alternanza sarà applicato a tutte le feste civili e religiose, secondo gli accordi che verranno di volta in volta adottati. Solo in mancanza di accordo, i bambini trascorreranno con la madre dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal
31dicembre al 2 gennaio, periodo che sarà invertito per l'anno successivo, secondo il criterio dell'alternanza;
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , mediante Per_1 Pt_1
2 accredito con bonifico bancario sul c/c di quest'ultima, la somma di € 200,00 per ciascun figlio (€ 400,00 complessivi), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, da considerare parte integrante del presente accordo;
7) l'assegno unico per i minori continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra , così come fino ad ora è avvenuto, essendo utilizzato per Pt_1 provvedere alle loro esigenze;
8) le parti concordano che nel caso in cui, per esigenze lavorative o per altra ragione, la sig.ra lasciasse la casa coniugale per trasferirsi, insieme Pt_1 ai figli, in una casa in affitto, il sig. provvederà a contribuire alle spese Per_1 di locazione nella misura del 50%, sino ad un tetto massimo di canone di locazione pari ad € 700,00;
9) le parti concordato di rinviare ad un momento successivo la divisione dei beni in comunione, stabilendo, medio termine, che l'autovettura Lancia Delta tg. ED144GC viene assegnata in uso alla sig.ra , mentre gli altri beni Pt_1 mobili registrati vengono assegnati in uso al sig. e ciascuno di essi Per_1 provvederà a sopportare le relative spese di gestione;
10) nessuno dei coniugi sarà obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento in favore dell'altro, essendo entrambi pienamente capaci di svolgere attività lavorativa;
11) le parti esprimono sin da ora il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli minori;
le stesse, esprimono, altresì, si da ora il consenso reciproco a che i figli minori viaggino all'estero con ciascuno di essi, senza necessità di ulteriore autorizzazione dell'altro genitore;
il sig. inoltre, esprime il consenso a che i figli minori viaggino con la Per_1 madre per recarsi in Russia in occasione delle visite periodiche alla nonna e ai parenti materni;
12) con la sottoscrizione del presente atto i coniugi convengono di dare immediata esecuzione ai patti ivi contenuti e sopra elencati”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
3 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (PA) (atto n. 51 P. I, Anno 2009) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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