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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 13/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1346/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHINI ELENA e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in LOC. LA MALADIERE, 1 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso il difensore avv. BOSCHINI ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIS ENRICO e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA NOVELLA 14/A 13900 BIELLA presso lo studio dell'avv. MELIS
ENRICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, chiedendo i coniugi che l'udienza abbia luogo senza la presenza delle parti e si svolga mediante trattazione scritta, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 2. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con domicilio preferenziale presso la madre
3. La casa coniugale viene assegnata alla madre che continuerà a vivere nella medesima unitamente ai figli.
4. Nell'esclusivo interesse dei figli minori questi resteranno nella casa familiare di Quart, Località Bas Villair n. 39/A, anche quando li terrà in via esclusiva il padre, così come previsto dai successivi articoli 7, 10, 12, 13, 14 e 15, per garantire ed assicurare ai bambini una continuità ambientale e sociale. La madre nei periodi in cui i bambini saranno tenuti dal padre si stabilirà in diversa abitazione per rientrare nella casa familiare al termine del periodo esclusivo del padre. Per i minori, quindi, l'attuale residenza rimarrà sempre stabilmente quella dove condurranno la loro vita,
salvi naturalmente i periodi di vacanza con l'uno o l'altro dei genitori.
5. Ciascuno dei due coniugi continuerà a pagare il mutuo della casa nella misura del 50% così come le spese di ordinaria manutenzione e le utenze;
6. Il padre potrà vedere i figli quando vuole compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei minori preavvisando la madre 7.
Salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi,
che tengano conto del preminente interesse dei minori, la madre terrà
presso di sé i figli nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì;
il padre li terrà il giovedì all'uscita da scuola curando lo svolgimento dei compiti scolastici sino al venerdì mattina quando la madre provvederà ad accompagnarli a scuola
8. Le spese relative al pre e post-scuola e al servizio di pedibus verranno ripartite al 50% fra i coniugi pagina 2 di 6 9. Le spese per la baby-sitter per il pomeriggio della giornata di mercoledì verranno ripartite al 50% fra i coniugi ad eccezione di quei mercoledì ricadenti nel periodo delle due settimane estive quando saranno esclusivamente a carico dell'uno o dell'altro genitore.
10. Il padre terrà con sé i figli i primi tre fine settimana del mese da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la madre li accompagnerà a scuola e la madre l'ultimo fine settimana;
in caso di necessità i genitori potranno accordarsi diversamente sempre nel rispetto della detta ripartizione
11. Durante le ferie estive il padre terrà i figli con sé la settimana successiva al termine della scuola e la settimana prima dell'inizio delle lezioni e la madre due settimane consecutive;
il restante periodo di ferie scolastiche verrà gestito mediante copertura con i centri estivi e condivisione delle relative spese al
50%;
12. Il giorno di Natale e quello di Capodanno saranno trascorsi dai figli alternativamente con il padre e con la madre;
nelle restanti giornate durante il periodo festivo verranno mantenute le modalità di affidamento previste per il periodo scolastico
13. Il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta saranno trascorsi dai figli alternativamente con il padre e con la madre;
nelle restanti giornate durante il periodo festivo verranno mantenute le modalità di affidamento previste per il periodo scolastico
14. La gestione della convalescenza in presenza di malattie dei bambini avverrà a turno a carico dei genitori;
in caso di prelievo dei bambini a scuola per malattia, se ne occuperà prevalentemente la madre ed il padre in caso di impedimento della madre;
pagina 3 di 6 15. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione,
all'educazione, alla salute e tenendo conto dei loro bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé sostenendo conseguentemente le relative spese
16. Spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo del
Tribunale di Aosta da ripartirsi al 50% tra i genitori;
17. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie straordinarie(scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) (scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) sostenute nell'interesse dei figli e consuetudinarie alla luce del tenore di vita sostenute nell'interesse dei figli e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, ivi comprese della famiglia antecedente alla separazione, ivi comprese,
quelle di organizzazione delle feste di compleanno nonché quelle per i doni agli amici quando vengono invitati ad esse, preventivamente concordate e poi preventivamente concordate e poi documentate documentate
18. Il padre verserà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di €.
100,00 (cento/00), ovvero € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal
15 marzo 2024
19. L'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla Sig.ra
CP_1
pagina 4 di 6 20. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente a titolo di mantenimento personale.
21. Le spese per le manutenzioni straordinarie della casa come da disposizioni normative e codicistiche dovranno essere corrisposte nella misura del 50% ciascuno tra i due coniugi;
22. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori.
23. I coniugi dichiarano di aver già ripartito i beni mobili comuni.
I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata ad [...] il [...], (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3
e
, (C.F. nato ad [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 4 luglio 2014 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Fenis al n.2 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fenis per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1346/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHINI ELENA e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in LOC. LA MALADIERE, 1 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso il difensore avv. BOSCHINI ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIS ENRICO e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA NOVELLA 14/A 13900 BIELLA presso lo studio dell'avv. MELIS
ENRICO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, chiedendo i coniugi che l'udienza abbia luogo senza la presenza delle parti e si svolga mediante trattazione scritta, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 2. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con domicilio preferenziale presso la madre
3. La casa coniugale viene assegnata alla madre che continuerà a vivere nella medesima unitamente ai figli.
4. Nell'esclusivo interesse dei figli minori questi resteranno nella casa familiare di Quart, Località Bas Villair n. 39/A, anche quando li terrà in via esclusiva il padre, così come previsto dai successivi articoli 7, 10, 12, 13, 14 e 15, per garantire ed assicurare ai bambini una continuità ambientale e sociale. La madre nei periodi in cui i bambini saranno tenuti dal padre si stabilirà in diversa abitazione per rientrare nella casa familiare al termine del periodo esclusivo del padre. Per i minori, quindi, l'attuale residenza rimarrà sempre stabilmente quella dove condurranno la loro vita,
salvi naturalmente i periodi di vacanza con l'uno o l'altro dei genitori.
5. Ciascuno dei due coniugi continuerà a pagare il mutuo della casa nella misura del 50% così come le spese di ordinaria manutenzione e le utenze;
6. Il padre potrà vedere i figli quando vuole compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei minori preavvisando la madre 7.
Salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi,
che tengano conto del preminente interesse dei minori, la madre terrà
presso di sé i figli nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì;
il padre li terrà il giovedì all'uscita da scuola curando lo svolgimento dei compiti scolastici sino al venerdì mattina quando la madre provvederà ad accompagnarli a scuola
8. Le spese relative al pre e post-scuola e al servizio di pedibus verranno ripartite al 50% fra i coniugi pagina 2 di 6 9. Le spese per la baby-sitter per il pomeriggio della giornata di mercoledì verranno ripartite al 50% fra i coniugi ad eccezione di quei mercoledì ricadenti nel periodo delle due settimane estive quando saranno esclusivamente a carico dell'uno o dell'altro genitore.
10. Il padre terrà con sé i figli i primi tre fine settimana del mese da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando la madre li accompagnerà a scuola e la madre l'ultimo fine settimana;
in caso di necessità i genitori potranno accordarsi diversamente sempre nel rispetto della detta ripartizione
11. Durante le ferie estive il padre terrà i figli con sé la settimana successiva al termine della scuola e la settimana prima dell'inizio delle lezioni e la madre due settimane consecutive;
il restante periodo di ferie scolastiche verrà gestito mediante copertura con i centri estivi e condivisione delle relative spese al
50%;
12. Il giorno di Natale e quello di Capodanno saranno trascorsi dai figli alternativamente con il padre e con la madre;
nelle restanti giornate durante il periodo festivo verranno mantenute le modalità di affidamento previste per il periodo scolastico
13. Il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta saranno trascorsi dai figli alternativamente con il padre e con la madre;
nelle restanti giornate durante il periodo festivo verranno mantenute le modalità di affidamento previste per il periodo scolastico
14. La gestione della convalescenza in presenza di malattie dei bambini avverrà a turno a carico dei genitori;
in caso di prelievo dei bambini a scuola per malattia, se ne occuperà prevalentemente la madre ed il padre in caso di impedimento della madre;
pagina 3 di 6 15. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione,
all'educazione, alla salute e tenendo conto dei loro bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé sostenendo conseguentemente le relative spese
16. Spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo del
Tribunale di Aosta da ripartirsi al 50% tra i genitori;
17. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie straordinarie(scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) (scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) sostenute nell'interesse dei figli e consuetudinarie alla luce del tenore di vita sostenute nell'interesse dei figli e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, ivi comprese della famiglia antecedente alla separazione, ivi comprese,
quelle di organizzazione delle feste di compleanno nonché quelle per i doni agli amici quando vengono invitati ad esse, preventivamente concordate e poi preventivamente concordate e poi documentate documentate
18. Il padre verserà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di €.
100,00 (cento/00), ovvero € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal
15 marzo 2024
19. L'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla Sig.ra
CP_1
pagina 4 di 6 20. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente a titolo di mantenimento personale.
21. Le spese per le manutenzioni straordinarie della casa come da disposizioni normative e codicistiche dovranno essere corrisposte nella misura del 50% ciascuno tra i due coniugi;
22. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio con l'iscrizione dei figli minori.
23. I coniugi dichiarano di aver già ripartito i beni mobili comuni.
I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nata ad [...] il [...], (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3
e
, (C.F. nato ad [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 4 luglio 2014 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Fenis al n.2 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fenis per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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