Trib. Terni, sentenza 19/12/2025, n. 878
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inammissibilità per tardività dell'opposizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica del verbale presupposto sia stata correttamente eseguita, come provato dall'avviso di ricevimento, e che la comunicazione di avvenuta notifica sia stata inviata. Di conseguenza, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso originario

    La Corte ha ritenuto che la notifica del verbale presupposto fosse stata correttamente eseguita e che la vendita del veicolo sia avvenuta successivamente alla commissione della violazione. Pertanto, l'opposizione è stata respinta nel merito.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, applicando il combinato disposto dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, i termini di prescrizione per gli atti della riscossione sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022. Poiché la cartella di pagamento è stata notificata il 20 gennaio 2022, il credito non è prescritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 19/12/2025, n. 878
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 878
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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