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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/12/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2381/2023 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
MA BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. MA BE ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt. 429, 281sexies cod. proc. civ., 2 e 6 D. Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2381 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_1
ER (cod. fisc. – fax 075/5736656 – PEC P.IVA_2
, presso la quale è ivi domiciliata in Via degli Offici n. 14; Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – contumace Controparte_1 P.IVA_3
PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/2/2022 la opponeva, ex Controparte_1 art. 7 del D.Lgs. 150/11, la cartella esattoriale n. 097 2020 0171196110, notificata il pagina 1 di 5 20.1.22 per lamentare la mancata notifica dell'atto presupposto (ossia del verbale
SCV4373038 del 9.7.15 relativo ad una violazione per eccesso di velocità commessa il
2.7.15 alle ore 6.19) e la prescrizione del credito.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' Controparte_2 [...]
e il Giudice di Pace di con sentenza n. 75/2023, Parte_1 Pt_1 depositata in data 4/5/2023, accoglieva il ricorso e compensava le spese fra le parti.
Con il presente atto di appello, la Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni:
[...]
“In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la nullità e l'erroneità della stessa, respingersi integralmente, perché inammissibile ed infondata, l'opposizione proposta dalla parte appellata. Con vittoria di spese, anche generali di entrambi i gradi di giudizio”.
Con decreto del 5/12/2023 veniva fissata l'udienza del 18/4/2024 per la comparizione delle parti.
Pur ritualmente notificati gli atti nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva discussa ex artt. artt. 127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
2.1. Parte appellante contesta la decisione impugnata per i seguenti motivi:
a) Inammissibilità per tardività dell'opposizione.
Secondo l'appellante il verbale presupposto della cartella di pagamento opposta sarebbe stata correttamente notificato e, quindi, il ricorso originario – qualificabile quale opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 - sarebbe stato tardivamente proposto e ciò anche considerando la successiva ed ulteriore notifica di altro verbale notificato alla società opponente ai sensi dell'art. 126-bis codice della strada;
b) Infondatezza nel merito del ricorso originario.
Secondo l'appellante, infatti, la notifica del verbale presupposto sarebbe stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/1982 atteso che gli adempimenti ivi previsti sono provati dall'avviso di ricevimento in atti. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che, al momento dell'accertamento, il veicolo rilevato non fosse più nella titolarità della società
pagina 2 di 5 opponente atteso che il difetto di legittimazione passiva della società non era stato sollevato dalla società stessa e che, comunque, risulta per tabulas che la società ha venduto l'autovettura in questione proprio lo stesso giorno dell'accertamento – in data 2/7/2015 – mentre la violazione veniva commessa alle ore 6:19 “…quando ancora la vendita in favore della non poteva essere avvenuta…”. CP_3
2.2. L'appello è fondato.
Invero, come correttamente già evidenziato da questo Tribunale con le pronunce indicate ed allegate da parte appellante alle proprie note conclusive del 4/12/2025, “…sul tema è utile richiamare l'orientamento della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ipotesi contenuta nell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. ovvero dell'art. 7 L. n. 890 del
1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificato a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (Cass. SS.UU. n.
10012/2021 e successive conformi)…” (cfr. Trib. Terni, n. 504/2025).
In sostanza, in nessun caso nelle notifiche effettuate al portiere o al famigliare convivente, la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa potrebbe essere assunta come motivo di nullità della notifica, come erroneamente evidenziato dal Giudice di prime cure che ha ritenuto non provato il perfezionamento del procedimento di notificazione in quanto l'Amministrazione non avrebbe depositato
“…documentazione a riprova dell'avvenuto invio e ricevimento da parte del destinatario della comunicazione di avvenuta notifica…”.
Al riguardo, deve invece rilevarsi che l'Amministrazione ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica del verbale presupposto da cui si evince che lo stesso è stato pagina 3 di 5 consegnato ad un dipendente della società e che in data 27/7/2015 veniva inviata la comunicazione di avvenuta notifica (cfr. verbale e notifica in atti).
La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio determina l'inammissibilità del ricorso originario in quanto evidentemente proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale oggetto di notificazione, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.
Per quanto riguarda la prescrizione del credito - motivo qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. – invece deve darsi atto che, con la notifica del 24/7/2015, il termine sarebbe decorso in data 24/7/2020 ma, tuttavia, dovendosi applicare il combinato disposto dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 – quale quello opposto avanti al Giudice di Pace - i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 è stata stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e, quindi, nel caso di specie, al 31 dicembre
2022
Pertanto, poiché la cartella di pagamento è stata notificata in data 20 gennaio
2022 il credito oggetto di causa non può ritenersi prescritto.
Alla luce di quanto sopra evidenziato deve ritenersi assorbita ogni altra questione prospettata dalle parti.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e con esclusione di ogni liquidazione per la fase istruttoria in quanto non espletata
(scaglione da Euro 0,01 a Euro 1.100,00). Nulla per le spese sostenute dalla in Parte_1 primo grado in quanto si è difesa per mezzo di un proprio funzionario (cfr. Cass. n.
17708/2005 secondo cui “In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:
pagina 4 di 5 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di RIGETTA l'opposizione presentata dalla Pt_1 CP_1 unipersonale opponeva, ex art. 7 del D.Lgs. 150/11, avverso la cartella esattoriale n. 097 2020 0171196110, notificata il 20.1.22;
2. CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore della parte appellante che liquida in euro 231,00 per compenso, oltre IVA
e CPA se dovute per legge.
Terni, 18-19 dicembre 2025
Il Giudice
MA BE
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 19/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
MA BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. MA BE ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt. 429, 281sexies cod. proc. civ., 2 e 6 D. Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2381 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_1
ER (cod. fisc. – fax 075/5736656 – PEC P.IVA_2
, presso la quale è ivi domiciliata in Via degli Offici n. 14; Email_1
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – contumace Controparte_1 P.IVA_3
PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/2/2022 la opponeva, ex Controparte_1 art. 7 del D.Lgs. 150/11, la cartella esattoriale n. 097 2020 0171196110, notificata il pagina 1 di 5 20.1.22 per lamentare la mancata notifica dell'atto presupposto (ossia del verbale
SCV4373038 del 9.7.15 relativo ad una violazione per eccesso di velocità commessa il
2.7.15 alle ore 6.19) e la prescrizione del credito.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' Controparte_2 [...]
e il Giudice di Pace di con sentenza n. 75/2023, Parte_1 Pt_1 depositata in data 4/5/2023, accoglieva il ricorso e compensava le spese fra le parti.
Con il presente atto di appello, la Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni:
[...]
“In riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata la nullità e l'erroneità della stessa, respingersi integralmente, perché inammissibile ed infondata, l'opposizione proposta dalla parte appellata. Con vittoria di spese, anche generali di entrambi i gradi di giudizio”.
Con decreto del 5/12/2023 veniva fissata l'udienza del 18/4/2024 per la comparizione delle parti.
Pur ritualmente notificati gli atti nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva discussa ex artt. artt. 127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
2.1. Parte appellante contesta la decisione impugnata per i seguenti motivi:
a) Inammissibilità per tardività dell'opposizione.
Secondo l'appellante il verbale presupposto della cartella di pagamento opposta sarebbe stata correttamente notificato e, quindi, il ricorso originario – qualificabile quale opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 - sarebbe stato tardivamente proposto e ciò anche considerando la successiva ed ulteriore notifica di altro verbale notificato alla società opponente ai sensi dell'art. 126-bis codice della strada;
b) Infondatezza nel merito del ricorso originario.
Secondo l'appellante, infatti, la notifica del verbale presupposto sarebbe stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/1982 atteso che gli adempimenti ivi previsti sono provati dall'avviso di ricevimento in atti. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che, al momento dell'accertamento, il veicolo rilevato non fosse più nella titolarità della società
pagina 2 di 5 opponente atteso che il difetto di legittimazione passiva della società non era stato sollevato dalla società stessa e che, comunque, risulta per tabulas che la società ha venduto l'autovettura in questione proprio lo stesso giorno dell'accertamento – in data 2/7/2015 – mentre la violazione veniva commessa alle ore 6:19 “…quando ancora la vendita in favore della non poteva essere avvenuta…”. CP_3
2.2. L'appello è fondato.
Invero, come correttamente già evidenziato da questo Tribunale con le pronunce indicate ed allegate da parte appellante alle proprie note conclusive del 4/12/2025, “…sul tema è utile richiamare l'orientamento della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ipotesi contenuta nell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. ovvero dell'art. 7 L. n. 890 del
1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificato a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata” (Cass. SS.UU. n.
10012/2021 e successive conformi)…” (cfr. Trib. Terni, n. 504/2025).
In sostanza, in nessun caso nelle notifiche effettuate al portiere o al famigliare convivente, la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa potrebbe essere assunta come motivo di nullità della notifica, come erroneamente evidenziato dal Giudice di prime cure che ha ritenuto non provato il perfezionamento del procedimento di notificazione in quanto l'Amministrazione non avrebbe depositato
“…documentazione a riprova dell'avvenuto invio e ricevimento da parte del destinatario della comunicazione di avvenuta notifica…”.
Al riguardo, deve invece rilevarsi che l'Amministrazione ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica del verbale presupposto da cui si evince che lo stesso è stato pagina 3 di 5 consegnato ad un dipendente della società e che in data 27/7/2015 veniva inviata la comunicazione di avvenuta notifica (cfr. verbale e notifica in atti).
La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio determina l'inammissibilità del ricorso originario in quanto evidentemente proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale oggetto di notificazione, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.
Per quanto riguarda la prescrizione del credito - motivo qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. – invece deve darsi atto che, con la notifica del 24/7/2015, il termine sarebbe decorso in data 24/7/2020 ma, tuttavia, dovendosi applicare il combinato disposto dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 – quale quello opposto avanti al Giudice di Pace - i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 è stata stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e, quindi, nel caso di specie, al 31 dicembre
2022
Pertanto, poiché la cartella di pagamento è stata notificata in data 20 gennaio
2022 il credito oggetto di causa non può ritenersi prescritto.
Alla luce di quanto sopra evidenziato deve ritenersi assorbita ogni altra questione prospettata dalle parti.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e con esclusione di ogni liquidazione per la fase istruttoria in quanto non espletata
(scaglione da Euro 0,01 a Euro 1.100,00). Nulla per le spese sostenute dalla in Parte_1 primo grado in quanto si è difesa per mezzo di un proprio funzionario (cfr. Cass. n.
17708/2005 secondo cui “In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:
pagina 4 di 5 1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di RIGETTA l'opposizione presentata dalla Pt_1 CP_1 unipersonale opponeva, ex art. 7 del D.Lgs. 150/11, avverso la cartella esattoriale n. 097 2020 0171196110, notificata il 20.1.22;
2. CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore della parte appellante che liquida in euro 231,00 per compenso, oltre IVA
e CPA se dovute per legge.
Terni, 18-19 dicembre 2025
Il Giudice
MA BE
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