Sentenza 3 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14757 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
ITALIANA BOLLI BLICA E 89B 1 47 5 7 / 03 REGISTRAZIONE 6 . N ME DEL OPOR 1 , 98 1 1- a pen 1 DA 24- istem ESENTE L. l s 3 a 2 oditiche T. CORTE SUPRE IA DI CASSAZIONE R A Oggetto m SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7892/00 Dott. Angelo GRIECO Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere 29845 Consigliere Cron. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Ud. 25/03/2003 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT EVARISTO 157, presso l'avvocato ANDREA ASSOGNA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI CESENA;
- intimato W avverso la sentenza n. 51/00 del Tribunale di FORLI' ' emessa il 03/03/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 756 udienza del 25/03/2003 dal Consigliere Dott. Mario н ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 4.7.1996 veniva elevata a carico di NZ IR contravvenzione al c.s. per avere superato i limiti di velocità, esistenti sulla strada percorsa. Avverso il verbale di contravvenzione proponeva op- posizione il IR sostenendo di non avere commesso OR l'infrazione addebita_tagli e che eral'accertamento determinato da un difettoso funzionamento del- stato l'autovelox. Assumeva l'opponente che subito dopo la contesta- zione dell'infrazione l'apparecchio si era spento, in quanto si erano scaricate le batterie. Con sentenza in data 3.3.2000 il Tribunale di Forlì sezione distaccata di Cesena, in composizione monocra- tica, respingeva l'opposizione sul presupposto che le batterie dell'apparecchio, come riferito dai verbali- zanti, si erano scaricate circa mezz'ora dopo la conte- stazione della contravvenzione. Per la cassazione della sentenza del Tribunale pro- pone ricorso, fondato su tre motivi NZ IR. Non svolge attività difensiva il Comune intimato. н 2 Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione dell'art. 142 comma 9 c.s. Assume il ricorrente che il Tribunale ha fondato la sua decisione solo sulle dichiarazioni dei verbalizzan- ti, senza tenere conto che nel corso del giudizio era emerso che le batterie dell'autovelox erano scariche. Il giudicante non ha considerato che l'apparecchio in questione è dotato di batterie polifunzionali che alimentano sia il monitor che il rilevatore di veloci- tà, sicchè era rimasto provato per tabulas il difettoso funzionamento dell'autovelox. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del- la controversia. Rileva che il giudicante ha ritenuto funzionante l'apparecchio anche se dagli atti risultava che le bat- terie erano scariche, sia pure quelle relative al moni- tor. Con il terzo motivo censura l'impugnata sentenza per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della decisione. Evidenzia che la motivazione della sentenza non ap- pare in linea con le risultanze di causa che dimostra- 3 LG vano che le batterie erano scariche. I tre motivi del ricorso possono essere unitaria- mente esaminati in quanto strettamente connessi. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione ha più volte precisato che è onere dell'opponente for- irregolare funzionamento dell'apparec-nire la prova dell' cattivo Funz: chio autovelox. ( ex plurimis Cass. civ. sez. I 12.7.1996 n 6337; Cass. civ. sez. I 26 8.1998 n 8469; Cass. civ. sez. I 5.6.1999 n 5542) Nella specie fil giudice di merito ha accertato che le batterie si sono scaricate dopo la contestazione, che l'apparecchio era per fettamente funzionante e che l'opponente non aveva fornito la prova contraria. Consegue che il ricorso va respinto avendo il giu- dice di merito fato corretta applicazione del principio contenuto nelle indicate sentenze e avendo il ricorren- te riproposto in questa sede censure di fatto, non de- ducibili nel giudizio di cassazione, e, fra l'altro, già esaminate dal Tribunale. Nulla spese non essendosi il Comune intimato costi- tuito in giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 25.marzo.2003 не Il Consigliere estensore (Mario Adamo) Mi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Civile Prima Deposits Cancelieria 3 OTT 2003 IL CANCELLIERE RG7897/00 Il Presidente (Angelo Griego) c e V CANCELLIERE Andrea Bianchi