CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2614/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9015/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250061995810000 AUTOMOBILISTICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 680/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 ricorreva alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250061995810000, notificata in data 11.04.2025, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019 alla Regione Campania per le auto targate Targa_1, Targa_2, targa 3.
Eccepiva il ricorrente l'avvenuta prescrizione del credito riportato nella cartella impugnata per decorso del termine triennale previsto dalla legge atteso che nessun avviso di accertamento era stato a lui notificato prima della cartella impugnata. Rimarcava altresì il ricorrente il difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi e sanzioni.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania;
entrambe concludevano per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Destituita di fondamento risulta la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa creditoria.
Giova premettere che, a norma dell'art. 5 D.L. n. 953/82, convertito con modif. dalla L. n. 53/83, il diritto a chiedere il pagamento delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa.
Nel caso di specie va osservato che, come si rileva dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania, la cartella impugnata, notificata l'11 aprile 2025, è stata preceduta da avvisi di accertamento ritualmente notificati: in particolare gli avvisi di accertamento per la tassa relativa alle auto tg Targa_2 e CW495FN, risultano notificati al contribuente il 02/08/22 a mani del portiere incaricato del ritiro mentre gli avvisi di accertamento per la tassa relativa alle altre due auto risultano entrambi notificati il 18.10.22 per compiuta giacenza.
I suddetti avvisi non sono stati impugnati per cui è stato interrotto il termine di prescrizione ed è stata resa definitiva la pretesa tributaria. Sul punto, va altresì osservato che il contribuente medesimo avrebbe dovuto impugnare i suddetti avvisi di accertamento per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario dal momento che la cartella di pagamento può essere impugnata esclusivamente per far valere vizi propri dell'atto.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della cartella per omessa o insufficiente motivazione.
Giova premettere che, alla stregua di consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione allorché la stessa, sia pure sommaria o semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento ed il processo logico deduttivo seguito dall'Amministrazione Finanziaria nel procedere alla tassazione, in modo da consentire al destinatario di svolgere efficacemente le proprie difese attraverso l'impugnazione dell'atto (v., tra le altre, Cass., I sezione, 1/9/1995 n.9223; 26/7/1995 n.8173 e
Sezioni Unite 3/6/1987 n.4844 e 26/10/1988 n.5785 e 5787). Nello specifico, ai fini della validità della cartella deve ritenersi sufficiente una motivazione che faccia riferimento alla causale della richiesta di pagamento ed ai criteri adottati dall'Ufficio nella determinazione in concreto della somma richiesta.
Nel caso in esame, nella cartella impugnata risultano esplicitati: la causale della richiesta, in particolare i tributi non corrisposti;
gli atti prodromici con l'indicazione della data in cui sono stati notificati al contribuente;
l'importo delle sanzioni e degli interessi (con indicazione del criterio di calcolo per gli interessi di mora) onde deve ritenersi assolto l'obbligo di motivazione imposto ai fini della validità dell'atto.
Alla luce di tali considerazioni, la cartella di pagamento impugnata è regolare di tal chè il presente ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 , per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri accessori , se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9015/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250061995810000 AUTOMOBILISTICA 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 680/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 ricorreva alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250061995810000, notificata in data 11.04.2025, relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019 alla Regione Campania per le auto targate Targa_1, Targa_2, targa 3.
Eccepiva il ricorrente l'avvenuta prescrizione del credito riportato nella cartella impugnata per decorso del termine triennale previsto dalla legge atteso che nessun avviso di accertamento era stato a lui notificato prima della cartella impugnata. Rimarcava altresì il ricorrente il difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione del calcolo degli interessi e sanzioni.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania;
entrambe concludevano per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data odierna la Corte in composizione monocratica, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Destituita di fondamento risulta la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa creditoria.
Giova premettere che, a norma dell'art. 5 D.L. n. 953/82, convertito con modif. dalla L. n. 53/83, il diritto a chiedere il pagamento delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa.
Nel caso di specie va osservato che, come si rileva dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania, la cartella impugnata, notificata l'11 aprile 2025, è stata preceduta da avvisi di accertamento ritualmente notificati: in particolare gli avvisi di accertamento per la tassa relativa alle auto tg Targa_2 e CW495FN, risultano notificati al contribuente il 02/08/22 a mani del portiere incaricato del ritiro mentre gli avvisi di accertamento per la tassa relativa alle altre due auto risultano entrambi notificati il 18.10.22 per compiuta giacenza.
I suddetti avvisi non sono stati impugnati per cui è stato interrotto il termine di prescrizione ed è stata resa definitiva la pretesa tributaria. Sul punto, va altresì osservato che il contribuente medesimo avrebbe dovuto impugnare i suddetti avvisi di accertamento per far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario dal momento che la cartella di pagamento può essere impugnata esclusivamente per far valere vizi propri dell'atto.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della cartella per omessa o insufficiente motivazione.
Giova premettere che, alla stregua di consolidato indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione allorché la stessa, sia pure sommaria o semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento ed il processo logico deduttivo seguito dall'Amministrazione Finanziaria nel procedere alla tassazione, in modo da consentire al destinatario di svolgere efficacemente le proprie difese attraverso l'impugnazione dell'atto (v., tra le altre, Cass., I sezione, 1/9/1995 n.9223; 26/7/1995 n.8173 e
Sezioni Unite 3/6/1987 n.4844 e 26/10/1988 n.5785 e 5787). Nello specifico, ai fini della validità della cartella deve ritenersi sufficiente una motivazione che faccia riferimento alla causale della richiesta di pagamento ed ai criteri adottati dall'Ufficio nella determinazione in concreto della somma richiesta.
Nel caso in esame, nella cartella impugnata risultano esplicitati: la causale della richiesta, in particolare i tributi non corrisposti;
gli atti prodromici con l'indicazione della data in cui sono stati notificati al contribuente;
l'importo delle sanzioni e degli interessi (con indicazione del criterio di calcolo per gli interessi di mora) onde deve ritenersi assolto l'obbligo di motivazione imposto ai fini della validità dell'atto.
Alla luce di tali considerazioni, la cartella di pagamento impugnata è regolare di tal chè il presente ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 , per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri accessori , se dovuti.