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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6840 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
“Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)”
TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappr roc Carlo C.F._2 cenzo, unitamente ai quali domiciliano in Salerno alla via Giacinto Carucci n. 4; Opponente E C.F. in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
-tempore, e per essa la sua mandataria, giusta procura per atto pubblico rilasciata il 5 giugno 2018, rep. 61382, C.F. la Controparte_2 P.IVA_2 quale agisce in forza p racc. ite C.F. , in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 procuratore, in virtù della procura 25 maggio 2020 autenticata, rep. 142719, racc. 36506, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Ferruccio Saletti, in Milano, alla Via Fratelli Gabba n. 7; Opposto
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 28.07.2022, parte attorea si opponeva ad atto di precetto del 08.07.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento di € 281.304,17 oltre spese ed interessi contrattuali dal 27.6.2018 fino al saldo, quali somme dovute sulla scorta di contratto di mutuo ipotecario stipulato in Salerno in data 07.08.2007, rep. 9887. Conveniva in giudizio l'istituto bancario articolando plurimi profili di doglianza relativi all'an dell'esecuzione intentata. In via preliminare, lamentava il difetto di legittimazione attiva della parte precettante, contestando la titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, nonché la validità della procura esibita dalla mandataria. Nel merito, censurava la indeterminatezza dello stesso precetto - non risultando evincibile né il genere né la decorrenza degli interessi richiesti - e dell'articolato contrattuale, nonché la violazione della disciplina normativa sulla trasparenza bancaria in uno alla previsione di clausole di natura vessatoria. Rappresentava, inoltre, la violazione della normativa in tema di usura ed assumeva che il TAEG in concreto praticato superasse il tasso soglia, tenendo conto del tasso nominale previsto in 1 contratto, nonché degli ulteriori oneri accessori da computarsi. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso e dell'atto di precetto per le su esposte motivazioni, anche inaudita altera parte, accertare e dichiarare in via PREGIUDIZIALE: 1) la carenza di legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a parte opposta in assenza della prova della titolarità sia formale che sostanziale che il presunto diritto di credito, rientri nelle ipotesi di cessione dei crediti in blocco previsti dalle circolari della Banca d'Italia e sia di titolarità in senso stretto in capo a parte opposta e che i sig.ri Pt_3
, nulla devono alla 2) -in via gradata, per mero scrupolo d
[...] Controparte_1 re e dichiarare la il e/o erroneità degli addebiti operati dall'avversa società nell'impugnato atto di precetto, per indeterminatezza delle voci in esso riportate e per la genericità degli interessi e delle spese generali richiesti, per mancata e/o erronea indicazione del tasso applicato con conseguente indeterminatezza del credito richiesto, nonché accertare e dichiarare l' applicazione dell'anatocismo, e/o la non conformità dei tassi applicati alla legge;
3) NEL MERITO, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inefficacia e/o invalidità del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 07.08.2007, per la violazione delle norme sulla trasparenza, per la vessatorietà delle clausole in esso contenute ed in subordine per l'indeterminatezza del tasso contrattualmente convenuto (difforme da quello effettivamente applicato nel piano di ammortamento per il calcolo della rata), per violazione del principio dell'equivalenza dei tassi, per la violazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale, per il superamento del tasso soglia di usura al momento della sottoscrizione del contratto, nonché per l'omessa indicazione del valore del T.A.E.G. e l'errata indicazione del T.A.E.G contrattuale, valore peggiorativo rispetto a quanto pubblicizzato contrattualmente, come sopra meglio specificato con conseguente invalidità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.; 4) –condannare parte avversa al ricalcolo in favore degli opponenti nella misura che emergerà in corso causa a seguito delle risultanze istruttorie a titolo di interessi non dovuti, poiché anatocistici ed in usura come meglio specificati nella parte motiva, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento in base all'importo di rata effettivamente dovuto, fino alla regolare scadenza di contratto, con conseguente rientro in bonis degli opponenti;
5) - condannare parte opposta al risarcimento dei danni scaturiti e scaturenti dal comportamento contra – legem tenuto dall'Istituto bancario anche per l'erronea segnalazione alla centrale rischi e per tutte le conseguenze relative e susseguenti a detti comportamenti, da determinarsi anche in via equitativa nella misura che il sig. Giudicante riterrà equa in sua giustizia. 6) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, replicava ai singoli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Innanzitutto, rappresentava di essere titolare del credito controverso in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco perfezionatasi in data 1.6.2018, ai sensi ed agli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B. Richiamava, quindi, le procure speciali in forza delle quali era legittimata ad agire per il recupero dei crediti indicati in precetto. In punto di determinatezza dell'articolato contrattuale, deduceva la conformità dello stesso alla normativa vigente all'epoca della stipulazione e puntualizzava la specifica approvazione per iscritto delle clausole più onerose. Contestava la ricostruzione offerta dalla controparte in ordine all'individuazione del TAEG praticato, nonché la violazione della normativa relativa alla trasparenza bancaria.
2 Sosteneva, infine, che l'atto di precetto fosse chiaro quanto alle poste creditorie ingiunte, essendo le stesse rintracciabili sulla scorta dell'estratto conto ex art. 50 TUB fornito dalla cedente. In conclusione, domandava all'adito giudicante di “in via preliminare;
a) respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passivo della concludente rispetto alle domande risarcitorie svolte dagli opponenti;
nel merito, respingere l'opposizione a precetto proposta dai signori e e le domande tutte formulate Parte_1 Parte_2 nei confronti della concludente;
in ogni caso s e ed onorari, comprensive del rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e C.N.A.”.
1.2 Delibata e sommariamente rigettata l'istanza di sospensione cautelare con ordinanza del 31.05.2023, il procedimento veniva istruito con consulenza tecnico-contabile e, quindi, rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 08.01.2025, ove era trattenuto in decisione concedendo giorni venti per il deposito di memorie conclusive e giorni venti per il deposito di note di replica.
2. Le domande avanzate dalla parte opponente risultano parzialmente fondate. L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico. In via preliminare, l'opponente contesta la legittimazione sostanziale e processuale dell'odierna opposta sia in qualità di creditrice della pretesa controversa, sia per aver incaricato una mandataria per il recupero dei crediti vantati. I profili di contestazione che rilevano concernono anzitutto la posizione della divenuta cessionaria Controparte_1 del debitore, sulla scorta di operazione in blocco one ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda n. 65 del 7.06.2018. Ebbene, la doglianza non coglie nel segno. In particolare, gli opponenti lamentano “la carenza di legittimazione attiva della per non essere la stessa titolare del credito Controparte_1 azionato, atteso che, si ribadisce l'asse ferimento del credito, essendo privo di pregio giuridico l'allegato avverso, contenente la mera indicazione di numeri, avulso da un contesto contrattuale, e pertanto se ne contesta la validità e soprattutto non attribuibile al caso di specie” (cfr. note scritte udienza del 31.5.23. Sul punto, è noto come la giurisprudenza anche di legittimità affronti, da tempo e con andamento altalenante, il tema della prova della esistenza della cessione ovvero della necessità o meno della indicazione precisa di ogni e ciascun credito ceduto nella cessione in blocco ai fini della esperibilità da parte del creditore cessionario, sul piano della legittimazione, delle necessarie azioni di recupero credito. Operando una ricognizione degli orientamenti sviluppatisi in materia, senz'altro superato risulta l'indirizzo secondo il quale, in caso di contestazione della titolarità del credito vantato dalla cessionaria, sarebbe sufficiente la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ad integrare il presupposto dell'invocata legittimazione. Tale adempimento, di carattere pubblicitario e (comunque) sostitutivo della notificazione della cessione del debitore ceduto (tanto in risposta alla deduzione di parte di mancata comunicazione della cessione) non può però di per sé assurgere a prova del trasferimento della posizione debitoria né, fuori da certi parametri, della inclusione del credito controverso nel compenso di quelli oggetto dell'avviso, non attenendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto. Il 3 soggetto che pretenda di realizzare coattivamente il credito di cui si assuma titolare è, dunque, tenuto ad uno sforzo probatorio indubbiamente maggiore. Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti, occorre tuttavia distinguere due ipotesi: in caso di contestazioni specificamente dirette non già al contratto di cessione, bensì soltanto all'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, deve ritenersi che il fatto da provare sia costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Di contro, in caso di specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere certamente oggetto di prova non potendosi, a tal fine, di regola ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale “notificazione” sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai senti dell'art.58 t.u.b., dalla società cessionaria ai rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr. Cass. ord. del 22/06/2023 n.17944). Una volta precisato il principio alla luce del quale valutare la documentazione depositata, appare palese l'infondatezza della doglianza. Infatti, gli opponenti non hanno sollevato una specifica contestazione in merito alla esistenza della cessione: la traslazione dell'onere della prova in capo al cessionario della vicenda, nel caso in cui -si ribadisce- della cessione venga revocata in dubbio la stessa esistenza, non vale in alcun modo ad esonerare la parte che intenda disconoscere il trasferimento del credito dall'onere di una non generica allegazione degli elementi dai quale tale negazione origina;
onere che, per vero, risulta mancato nel caso in esame. Invero – senza offrire alcuna prova della non riconducibilità del credito vantato dalla opposta società nei propri confronti – gli opponenti si sono sostanzialmente limitati a contestare l'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 07.06.2018 a costituire prova della titolarità del credito in capo alla società Controparte_1
Peraltro, l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione può ritenersi sufficientemente certa alla luce del tenore dell'avviso e della documentazione complessivamente depositata dalla controparte. Dalla stessa (segnatamente dalla G.U. n. 65 del 07.06.2018), emerge che la acquistava pro-soluto, ai sensi della Controparte_1
L.130/1999 e dell'art. 58 del D.lgs n.385 del 1° settembre 1993, in forza di contratto di cessione concluso in data 1 giugno 2018, un portafoglio di crediti vantati dal Banco Bpm S.p.A. “(i) Banco BPM S.p.A., con sede legale in Piazza F. Meda 4, 20121, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 4 taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, P.IVA_4 indennizzi e quant'altro) di Banco BPM S.p.A., derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”. È incontestato che Banco Bpm S.p.A. vantasse un credito cd. “in sofferenza” nei confronti degli odierni opponenti, essendo subentrata nei diritti originariamente vantati dalla creditrice originaria - la a seguito dell'estinzione di Controparte_4 quest'ultima, che era stat ietà Cooperativa, a sua volta fuso con la Banca Popolare di Milano Società Cooperativa con atto 13 dicembre 2016, rep. 13501, dando vita al Banco BPM S.p.A. Dall'estratto della GU allegato si ricava che
“la lista è (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Milano, con atto di deposito n. Persona_1
Repertorio 4584 e Raccolta 2559 e (y) p dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. Tenuti in debito conto l'indicato sito web consultabile e gli estremi identificativi forniti dall'opposta, sol genericamente rinnegati dalle parti opponenti, risulta oltremodo inconferente la contestazione di parte opponente circa l'impossibilità di individuare nell'estratto in G.U. il credito oggetto di causa e la sua inclusione tra quelli ceduti, dal momento che tale indicazione era chiaramente rinvenibile collegandosi alla pagina indicata. 2.1 Può dunque procedersi all'esame all'ulteriore profilo di contestazione indicato in premessa, concernente la legittimazione della mandataria di a recuperare Controparte_1 il credito controverso. In conformità con la costante giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ. 6733/2022), che chiarisce l'insorgenza in capo alla parte rappresentata dell'onere di produrre documentazione a supporto dell'allegazione, a fronte della contestazione sollevata dalla parte attorea, parte opposta ha prodotto chiaro ed esaustivo materiale documentale da cui possa agilmente apprezzarsi la validità e la legittimazione della procura conferitagli, nonché dei poteri rappresentativi riconosciutigli. La società convenuta ha proceduto ad esibire la procura speciale rilasciata in favore di da parte di per atto pubblico in data 5 giugno Controparte_2 Controparte_1
2018, rep. 61382, al fine di “compiere, in nome e per conto della Società mandante ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”, specificando che tra i poteri delegati vi è quello di “(h) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio”. Di seguito, in forza procura del 9 maggio 2019, rep. 140484,
[...]
nella sua anzidetta qualità di procuratore di Controparte_2 Controparte_1
il potere di re e Controparte_3
5 revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio”. Infine, in virtù Controparte_3 della procura del 25 maggio 2020, rep. 142719, Parte_4
i poteri indicati sub e).
[...]
e dei documenti esaminati, la deduzione di parte attorea va respinta, in quanto infondata. 3. Venendo al merito della pretesa e, specificatamente, al profilo di doglianza concernente l'asserita indeterminatezza delle voci computate nell'atto di precetto opposto, in difetto dell'indicazione del dettaglio delle somme richieste, del genere degli interessi richiesti, corrispettivi o moratori, nonché dell'intervallo temporale degli stessi, ed attesa la genericità della voce computata per spese generali, assume valenza dirimente la consolidata posizione interpretativa a mente della quale una valida intimazione di pagamento ben possa riportare l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c. che delinea ipotesi tassative di nullità del precetto (v. Cass. n. 11281/1993; Cass. 18/03/2022, n. 8906). Nell'atto di precetto, versato al fascicolo processuale principale da ambo le parti, risulta in effetti indicata la somma finale pretesa dall'istituto creditore, previa elencazione delle vicende negoziali che hanno avvinto le parti sin dalla stipulazione dell'originario contratto di mutuo. Manca, invece, lo sviluppo del relativo conteggio, con l'indicazione dell'esatto importo, delle somme richieste in conto capitale od a titolo di interessi e della data di tutti i pagamenti ricevuti in acconto. Ebbene, l'art.480, comma 1, c.p.c. dispone che il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine dato, con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto, in quanto atto di parte (art. 125 c.p.c.), deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda, requisiti che si traducono nella esatta indicazione del credito, scaturente dal titolo esecutivo, per la realizzazione coattiva mediante espropriazione forzata ove manchi lo spontaneo adempimento nell'ultimo termine assegnato a questo fine. Il titolo esecutivo, quindi, in tanto legittima all'azione esecutiva per la realizzazione d'un credito, in quanto contenga la sua liquidazione o la specificazione degli elementi sulla cui base la liquidazione va operata. Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità del precetto l'intimazione ad adempiere contenuta nello stesso unitamente all'indicazione del titolo esecutivo non impone che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato il procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. 2022 n. 8906 -ord ;Cass. 19/02/2013, n. 4008; Cass. n. 11281/93; Corte appello Venezia, 07/09/2023, n.1780; Corte appello Napoli sez. II, 13/09/2023, n.3850). Posto che le ipotesi di nullità del precetto sono tassativamente determinate dall'art. 480 cod. civ., comma 2, ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare, la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2.
6 Deve, pertanto, ribadirsi che il precetto non debba notiziare controparte, al di là della specificazione della somma richiesta,dell'indicazione dei singoli ratei scaduti e dei re lativi interessi, né tantomeno far riferimento al piano d'ammortamento. Nella specie, con riferimento al profilo relativo alla genericità e indeterminabilità della somma pretesa, si osserva che l'atto di precetto faccia specifico rinvio al contratto di mutuo e alle condizioni ivi previste e che tale contratto contenga la indicazione puntuale dei singoli ratei e degli interessi corrispettivi e moratori. Peraltro, al precetto era allegato il piano di ammortamento, onde avere specifica contezza dei ratei insoluti. A tanto discende la irrilevanza della mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico tramite cui l'istituto di credito sia giunto a calcolare la somma specificamente indicata di € 281.304,17. Tanto, peraltro, risulta conforma ai principi generali in tema d'onere probatorio, essendo parte opponente tenuta a contestare analiticamente il quantum ed indicare, eventualmente, l'entità della somma che sarebbe effettivamente dovuta, nonché a dimostrare d'aver estinto il proprio debito oppure d'aver fatto ciò in misura maggiore di quello portata in precetto. 3.1 Ancora, nell'atto introduttivo, parte attorea lamenta lo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto di mutuo, rilevando la presenza di norme di carattere vessatorio, con evidente violazione della disciplina consumeristica. Evidenzia, poi, la sussistenza di una discrasia tra il tasso di interesse previsto convenzionalmente tra le parti e quello effettivamente praticato dall'istituto bancario. Il tenore delle doglianze proposte non appare idoneo ad inficiare la validità dell'atto di precetto opposto, in quanto del tutto generiche e non corroborate quanto agli effetti dell'invocata lesività, tenendo conto che dall'analisi del contratto sottoscritto, emerge come siano state espressamente e puntualmente pattuite tra le parti le condizioni economiche, nonché enucleati i tassi di interessi applicati per il rapporto creditorio dedotto in giudizio. Ed infatti, risulta determinato l'oggetto del contratto, concernente la concessione di un mutuo a medio termine per l'importo di euro 237.000,00 da estinguersi in mesi 360 dalla data di sottoscrizione. È disposta l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le operazioni di credito a medio termine, anche con riguardo alle norme che potranno essere emanate, ed inoltre è previsto che il contratto sia regolato dalle condizioni e patti in esso contenuti e nel “Capitolato delle Condizioni Generali di contratto per i finanziamenti ipotecati” che “si allega, firmato dalle Parti contraenti, anche per approvazione specifica agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole onerose in esso riportate e, da me Notaio, sotto la lettera “B” al presente atto affinché ne formi parte integrale e sostanziale”. Ancora, è prodotto il documento di sintesi nel quale sono riportate le condizioni applicate all'operazione di credito, con salvezza delle disposizioni inderogabili di cui al D.lgs. 206 del 2005. Il punto n. 3) del contratto di mutuo allegato reca, poi, l'indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto, con indicazione dei tassi di interesse praticati e l'entità e il tipo di spese poste a carico della parte mutuataria. L'articolato contrattuale versato in atti risulta validamente formato, dal momento che reca indicazioni chiare ed esaurienti sui tassi, gli oneri, le spese e le altre condizioni contrattuali. In generale, la normativa bancaria mira a colmare l'asimmetria informativa che vige tra l'istituto di credito e il cliente, concedendo al mutuatario la possibilità di conoscere 7 agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (cfr. Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67). Tali requisiti si rinvengono anche nel contratto di mutuo ipotecario di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico anche sotto il profilo economico, tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Né ad un'opposta conclusione potrebbe pervenirsi alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria (Direttiva 1993/13/CEE), secondo la quale sol le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, anche nel caso in cui riguardino la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023, n. 23655/2021). E', infatti, da escludere nella fattispecie in esame che vi sia un deficit di chiarezza e le clausole per le quali la parte invoca l'invalidità risultano approvate specificamente ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c.. 4. Con ulteriori motivi – indicati ai punti 5) e 6) dell'atto introduttivo - la parte intimata si duole dell'applicazione di un TAEG effettivo divergente da quello espressamente convenuto e, comunque, superiore al tasso soglia nel trimestre di stipula del contratto. In dettaglio, assume che il TAEG dichiarato nel contratto sia pari al 7,607%, mentre quello desumibile dagli importi ingiunti col precetto sia pari al 10,417%, a cagione dell'incremento dovuto dall'inclusione di oneri accessori per il 2,878% sul tasso annuale effettivo, dacché conseguirebbe il superamento del valore soglia di 8,865% previsto per mutui della stessa categoria di quello in esame nel periodo di riferimento. Di contro, l'opposto istituto di credito espone che il TAEG praticato sia inferiore al tasso soglia e che gli oneri accessori computati nella determinazione dello stesso abbiano un'incidenza di gran lunga inferiore a quella sostenuta dalla controparte. Inoltre, sostiene che non possa registrarsi alcuna violazione della normativa antiusura nella specie, non essendovi alcuno sforamento del tasso soglia. Dall'esame delle condizioni economiche pattuite dalle parti, univocamente richiamate dalle stesse, si evince che il mutuo ipotecario del 7.8.2007 veniva contratto per una sorte capitale di euro 237.000,00 e doveva restituirsi in n. 360 rate mensili pari ad euro 1.629,91, comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso nominale annuo del 7,29 %; il tasso di mora previsto risulta pari al TAN suddetto maggiorato di un punto percentuale e comunque nel rispetto della L. 108/96. È poi specificato che venivano poste a carico della parte mutuataria le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva ex DPR 601/73, bolli postali, 8 le imposte diverse indicate per legge, nonché le spese di avvisatura pari ad euro 3,00 e di incasso rata per euro 2,75. Ancora, l'indicatore sintetico di costo (ISC) relativo al contratto di mutuo risulta pari al 7,6065%. Al lume di tali premesse in fatto, le censure sviluppate dall'opponente con riguardo anche all'usurarietà dei tassi praticati, concernono chiaramente il quantum ingiunto col precetto e richiedono l'indagine sulla congruità delle somme domandate, per la quale è stata espletata consulenza tecnico-contabile disposta con provvedimento del 13.03.2024, al fine di accertare la coerenza delle somme richieste in precetto rispetto al titolo e l'eventuale usurarietà del tasso applicato, con conseguente quantificazione degli interessi leciti effettivamente dovuti. Il consulente veniva, infatti, incaricato di indicare “il tasso effettivo globale applicato, in concreto, al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 7.8.2007 (rep. N. 9887), verificando in particolare se il medesimo risulti difforme dal TAEG convenzionalmente dichiarato in contratto e se, nella sua concreta applicazione, siano stati previsti tassi, interessi o condizioni di natura usuraria;
- verificare, in caso di risposta positiva al quesito precedente, se vi sia stato effettivo superamento del tasso-soglia usura vigente nel periodo di pattuizione e applicazione del rapporto di mutuo fondiario;
- in caso di riscontrato superamento del tasso-soglia, rideterminare il saldo residuo del mutuo, applicando i soli interessi legali, computando quanto effettivamente versato dagli odierni attori in pendenza del rapporto di mutuo. Segnali quant'altro di utile ai fini di giustizia” (cfr. ordinanza del 13.3.24, in atti). Ebbene, nell'esame delle doglianze in scrutinio, vanno considerati condivisibili gli esiti della disposta c.t.u. a firma della dott. , le cui valutazioni vanno qui Persona_2 richiamate in quanto immuni da vizi logici e contraddizioni. In ordine al primo quesito, relativo al TAEG applicato, il consulente ha esposto, in via di premessa, la differenza tra TAEG/ISC e TEG ed ha indicato gli oneri che concorrono alla determinazione dei medesimi (escludendo il premio per l'assicurazione contro il rischio di incendio, caduta di fulmini e scoppio, in conformità alle disposizioni sulla trasparenza vigenti ratione temporis ex art. 19, co. 2 della legge 19.02.1992 n. 142 e art. 122 T.U.B.). In tal modo è giunto a rilevare come “l'importo di € 6,72 indicato nell'allegato “E” come “Comm/contr/ass” che si presume possa essere la quota di premio assicurativo ripartito per le 360 rate” doveva essere scomputato dal calcolo del TAEG, onde si perviene alla somma di € 1.623,19 (ottenuta applicando la formula che determina l'importo della rata nel piano di ammortamento alla francese considerando il capitale iniziale di € 237.000,00, il tasso di interesse fisso del 7,29% ed il numero di rate pari a 360), anziché a quella di € 1.629,91, indicata nel contratto. Conseguentemente, la misura del TAEG convenzionalmente pattuito pari al 7,6065% è corretta, considerando: “gli interessi di preammortamento decorrenti dal 7.08.2007 al 31.08.2007; - le 360 rate mensili previste per il rimborso determinate in € 1.623,19 senza considerare la quota di € 6,72 che si presume sia riferita alle spese assicurative;
ed includendo tra gli oneri: - € 175,00 per spese di istruttoria;
- € 592,50 per imposta sostitutiva;
- € 2,75 per spese di incasso rata;
- € 3,00 per spese di avvisatura per singola rata”. Il CTU ha, peraltro, chiarito che, pur volendo discostarsi dalle summenzionate indicazioni della Banca d'Italia, il TAEG sarebbe pari al 7,6069%, percentuale inferiore al tasso soglia del 8,865%, quale saggio rilevato nel 3^ trimestre dell'anno 2007 per la categoria dei mutui a tasso fisso, così evidenziando l'insussistenza di condizioni di natura usuraria.
9 4.1 Venendo, poi, all'indagine sull'effettivo superamento del tasso-soglia usura vigente nel periodo di pattuizione e di applicazione del rapporto di mutuo ipotecario, va osservato quanto segue. L'esperto ha rilevato come non si riscontri alcun superamento dei tassi soglia con riguardo agli interessi moratori fino a giugno 2018; mentre, con riguardo ai tassi di interesse corrispettivo riscontrava un superamento dei tassi soglia per le rate scadute nel 2^ e 3^ trimestre 2009 e nel periodo compreso tra il 01.01.2010 ed il 13.05.2011. Invero, “agli atti di causa non risultano depositati i documenti contabili riportanti tutti gli elementi necessari per consentire la verifica puntuale degli importi pagati e precettati, infatti dall'estratto depositato dalla Banca non si rileva: - il dettaglio delle 51 rate pagate con indicazione per ciascuna singola rata dell'importo (sorta capitale e interessi), del tasso applicato ed eventuali spese ed interessi di mora;
- il dettaglio della sorta interessi delle 26 rate insolute con indicazione per ciascuna singola rata dell'importo e del tasso applicato;
- il dettaglio del rateo interessi con indicazione del capitale di riferimento, giorni e tasso;
- il dettaglio degli interessi al 26.06.2018 con indicazione del capitale di riferimento, giorni e tasso. Pertanto, lo scrivente ha proceduto alla verifica dell'usura considerando i tassi che presumibilmente, attenendosi alle condizioni contrattuali, ha adottato la Banca sia per la determinazione degli interessi corrispettivi che di mora e tenendo conto dei tassi soglia previsti per la categoria dei mutui a tasso fisso”. Prendendo in considerazione la certificazione ex art. 50 TUB allegata dalla parte opposta, da cui si evince che, alla data del 26.06.2018, i mutuatari risultavano debitori dell'importo complessivo di
€ 280.683,17, ed erano “state pagate la rata di preammortamento scaduta il 31.08.2007 e le prime 51 rate dal 30.09.2007 al 30.11.2011; - non sono state corrisposte le rate dalla n. 52 alla 77 scadute dal 31.12.2011 al 31.01.2014”, è giunto comunque a calcolare gli interessi corrispettivi e quelli di mora, come pattuiti in contratto. Ciò ha condotto il professionista, in osservanza di quanto richiesto con il provvedimento di conferimento dell'incarico, a rideterminare l'ammontare del tasso di interesse corrispettivo nei periodi di sforamento del tasso-soglia, riconducendolo ai limiti della L. 108/96, conformemente a quanto previsto anche dall'articolato contrattuale in commento. E difatti, è stato possibile acclarare che “premettendo di non aver riscontrato nessun ipotesi di usurarietà originaria del contratto, il sottoscritto CTU elabora un'ipotesi di rideterminazione dell'esposizione debitoria dei mutuatari alla data del 26.08.2018, effettuando le seguenti operazioni: - in considerazione del riscontrato superamento dei tassi soglia per le rate scadute nel 2^ e 3^ trimestre 2009 e nel periodo compreso tra il 01.01.2010 ed il 13.05.2011, lo scrivente ha rideterminato per tali rate gli interessi corrispettivi nei limiti soglia e li ha raffrontati con quelli calcolati al tasso contrattuale del 7,29”, rilevando una differenza a favore dei mutuatari di € 1.659,58”. Inoltre, le somme richieste sono state riconsiderate anche con riguardo agli interessi di mora pattuiti sugli importi scaduti e non pagati, definiti in precetto come “interessi al 26.06.2018” e richiesti nella misura di € 20.114,64, per cui si ritenuto opportuno applicare un tasso di interesse inferiore sia al tasso corrispettivo del 7,29%, che al tasso di mora del 8,29%. Ciò in quanto, a fronte del compendio documentale esibito dall'istituto di credito, non era possibile conoscere con precisione il tasso di mora in concreto applicato (rectius a causa dell'omessa indicazione da parte della Banca del dettaglio di determinazione e del tasso applicato, l'importo degli interessi di mora determinati al tasso convenzionale che l'istituto di credito avrebbe potuto richiedere risultava superiore all'importo ingiunto in precetto). La rideterminazione degli interessi di mora sulle rate insolute e sul capitale
10 insoluto, adottando i saggi legali ex art. 1284 c.c. protempore vigenti, ha quantificato gli stessi in € 5.859,62. Ancora, ai fini del ricalcolo delle ulteriori somme dovute alla Banca, si è preso in considerazione il quantum indicato per gli interessi corrispettivi su rate insolute pari ad € 34.363,92 – benché di importo inferiore rispetto a quello ottenuto applicando il tasso pattuito del 7,29%, pari ad € 35.190,28 – e l'importo di € 443,60 per rateo interessi;
così operando l'esperto è giunto a determinare alla data del 26.06.2018 un debito residuo a carico dei mutuatari pari ad € 264.726,89. Gli esiti dell'esame peritale hanno offerto una ricostruzione esauriente ed analitica delle somme precettate, in coerenza con le condizioni economiche pattuite dalle parti in causa e con conseguenziale rideterminazione degli importi dovuti dai mutuatari, sicché le doglianze di parte opponente ivi scandagliate possono ritenersi parzialmente fondate. La pretesa esposta, per quanto rideterminata in esito all'accertamento tecnico contabile espletato in giudizio, non appare, tuttavia, affetta da nullità totale. Anzi, in proposito, vale l'orientamento a mente del quale "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che la intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provveder il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito della opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass 27032/14; 5515/2008; 2938/92). In conclusione la domanda degli opponenti può essere parzialmente accolta e, per l'effetto, la esposizione debitoria rideterminata. 5. Infine, con riferimento al governo delle spese giudiziali, deve essere disposta la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 co 2 c.p.c., attesa la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle questioni scandagliate. Tra le medesime devono ricomprendersi anche le spese di Ctu, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace l'atto di precetto del 08.07.2022 Pt_2 te all'importo di euro 264.726,89, come ricalcolato in parte motiva sub 4.1), oltre spese e interessi sino al saldo;
b) Compensa integralmente le spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico delle parti in solido tra di loro le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno il 20.02.25
IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Pecoraro
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