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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/10/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3268/2024 R.G. e vertente tra
cod. fisc. nata a [...] il 21 settembre Parte_1 CodiceFiscale_1
1956, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli avv.ti Carlo La Spina e Assunta
Lombardo, che la rappresentano e difendono per procura in atti
Ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. P.IVA_1
Asp n. 5 di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato presso la sede di Messina
Resistenti contumaci
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione/assegno di inabilità, esenzione ticket sanitario
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1 presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento sommario ex art. 445 bis c.p.c., recante n. r.g. 4794/23, che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore della pensione o assegno di inabilità, previo riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento della percentuale di invalidità nella misura del 74% o del 100%, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico- legale, con condanna dell' al pagamento degli emolumenti dalla domanda CP_2
amministrativa. Vittoria e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Nella contumacia dell' e dell'Asp, esperita Ctu medico legale e depositate le note a CP_2
trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per la liquidazione.
In via preliminare va evidenziato come l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'attribuzione della provvidenza economica richiesta e pertanto anche la fase di opposizione è a cognizione limitata a tale oggetto (vedi Cass. Civ. sent. n. 6084/2014).
La domanda di corresponsione degli arretrati è quindi inammissibile.
3. Esame dei presupposti di diritto.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' e dell'Asp, avendo parte ricorrente CP_2
ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio e gli atti e verbali di causa.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere la pensione o l'assegno di invalidità civile, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
che ha accertato come il ricorrente fosse invalido nella misura dell'67% a far data
[...] dalla domanda amministrativa e quindi non fossero integrati i presupposti sanitari per la pensione e l'assegno di invalidità richiesti.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. Il dott. , ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_2
prodotta, accertando che la paziente è portatore di numerose patologie - Resezione duodenale con anastomosi duodeno-digiunale, ovariectomia ed annessiectomia destra per Gist duodenale. Cod. 9322 11% • Broncopatia cronica. Cod. 6407 45% • Spondiloartrosi, osteoporosi. Cod. 7001 30% • Sindrome ansioso-depressiva. Cod. 2205 25% – e concludendo come, in attuazione del calcolo riduzionistico, fosse accertato un grado di inabilità pari al 67%
a decorrere dalla domanda amministrativa e del 74% dal 28/03/2025.
4. Decisione e spese.
Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dal 28/03/2025 – e dell'esenzione dal ticket sanitario dalla domanda amministrativa, come riconosciuto in fase atp - e il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, in relazione al riconoscimento dell'assegno d'invalidità con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e alla fase sommaria (maggio 2024), oltre all'inammissibilità della domanda di pagamento degli arretrati, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione delle spese per due terzi;
il resto segue la soccombenza e va posto a carico dell' come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014. CP_2
Le spese del procedimento sommario, per le medesime ragioni, sono compensate nella misura di due terzi.
Le spese di consulenza si pongono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce invalida al 74%, con conseguente Parte_1
diritto all'assegno di inabilità dal 28/03/2025 e all'esenzione dal ticket sin dalla domanda amministrativa;
- dichiara inammissibile la domanda di corresponsione degli arretrati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 898,50 per compensi CP_2
professionali della presente fase ed euro 389,50 oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
- pone a carico dell' le spese di C.t.u., che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 della dott.ssa . Persona_2
Messina, 10 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Rando