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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1892/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38/2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38/2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38/2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la Resistente_1 SPA impugnava l'avviso di accertamento n. 38/24 notificatole dal Comune di Montano Lucino il 16 aprile 2024 (tramite il concessionario Ricorrente_1 Spa) per la imposta TARI per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Deduceva l'infondatezza dell'atto in relazione alle superfici accertate dal Comune come tassabili, essendo esse escluse dalla base imponibile per varie ragioni e comunque improduttive rifiuti. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato ed, in via subordinata, di annullare le sanzioni.
Si costituiva il concessionario del Comune che resisteva osservando che l'individuazione delle aree scoperte tassabili si fondava sul loro carattere operativo.
Con sentenza n. 90/2025 depositata il 25 marzo 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Como, sez. 2, accoglieva il ricorso con condanna alle spese in capo a parte resistente.
I Giudici, dopo aver analizzato la superficie tassata, rilevavano come trattasi di area scoperta destinata gratuitamente al parcheggio dei veicoli della propria clientela, senza avere una propria ed autonoma funzione nel contesto dell'impresa, qualificandola area pertinenziale ai sensi dell'art. 1 comma 641 Legge
147/2013, come peraltro confermato anche dal regolamento comunale in atti.
La Corte di primo grado rigettava anche l'eccezione sollevata dall'ente laddove affermava che l'eventuale esenzione andrebbe comunque subordinata ad una specifica dichiarazione del contribuente, posto che, nello esercizio della sua potestà regolamentare, l'ente impositore ha previsto l'obbligo dichiarativo per le sole aree scoperte insuscettibili di produrre rifiuti urbani, ovvero quelle di cui alla lettera a) del citato art. 6 comma 1 del regolamento (aree o locali che versino in obbiettive condizioni di inutilizzabilità o dove non si abbia di regola la presenza di persone), mentre il parcheggio di cui è causa rientra tra le aree pertinenziali o accessorie previste a titolo esemplificativo nella lettera b) dello stessa disposizione.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello la Ricorrente_1 Spa che affidava il proprio gravame ai seguenti motivi:
1) Erroneo riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione delle aree scoperte destinate a parcheggio in violazione dell'art. 1 comma 641 della Legge 147/2013;
2) Erroneo riconoscimento dell'esclusione delle aree scoperte quali aree operative, errata applicazione dell'art. 6 e dell'art. 2 del Regolamento Comunale;
3) Erroneo riconoscimento dell'esclusione delle aree scoperte, in assenza della dichiarazione;
errata applicazione dell'art. 6, 2 comma e dell'art. 28 del Regolamento Comunale di Montano Lucino deliberativo di C.C. per l'Imposta Unica Comunale (IUC) n. 28 del 31/07/2014.
Nessuno si costituiva per la società nel giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto da Ricorrente_1 Spa sia fondato nei termini che seguono.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano invero accoglibili e questa Corte condivide la tesi dell'appellante, a cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza
n. 642 del 16 gennaio 2015).
Giova anzitutto chiarire come le norme richiamate, nonché la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(ex multis, Cass. n. 16287/24; Cass. n. 14404/24; Cass. n. 18612/23; Cass. n. 34392/21; Cass. n. 19739/21;
Cass. n. 18124/21), impongono una necessaria differenziazione tra le aree scoperte destinate a parcheggio,
a seconda che siano operative o meno.
L'art. 1 co. 641 legge 147/13 (Tari) prevede espressamente che: “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.(…)”.
Nello specifico delle pronunce che hanno analizzato il tema in giudizio, è stato affermato che “(…) ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione. Per tutti i prelievi sui rifiuti opera poi la presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all'uso; ai fini dell'assoggettabilità a tributo conta la mera idoneità di locali ed aree alla produzione di rifiuti, piuttosto che l'effettivo utilizzo del servizio. La presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti non costituisce poi una presunzione assoluta iuris et de iure, in quanto opera fino a prova contraria, fondata non sulla volontà del soggetto passivo di utilizzare o meno il bene, bensì sulla inidoneità per motivi strutturali o per la carenza di servizi minimi che ne consentano oggettivamente l'utilizzo” (Cass. Civ. 14718/23).
Ne consegue che la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative.
È stato altresì chiarito il concetto di operatività che consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale rispetto alla quale viene già versato il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta, da qualificare come pertinenziale.
Recentemente, poi, è stato osservato come “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti” (Cass. Civi. 16265/2025).
Calando i principi sopra espressi al caso di specie, rispetto ai quali non ci sono motivi per discostarvi, è emerso chiaramente come l'area di parcheggio in discussione sia pienamente operativa facendo venir meno il requisito per l'esenzione dal pagamento della TARI.
Tuttavia, la formulazione della normativa e le difficoltà interpretative giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello e compensa le spese di lite. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1892/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 90/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38/2024 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38/2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38/2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la Resistente_1 SPA impugnava l'avviso di accertamento n. 38/24 notificatole dal Comune di Montano Lucino il 16 aprile 2024 (tramite il concessionario Ricorrente_1 Spa) per la imposta TARI per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Deduceva l'infondatezza dell'atto in relazione alle superfici accertate dal Comune come tassabili, essendo esse escluse dalla base imponibile per varie ragioni e comunque improduttive rifiuti. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato ed, in via subordinata, di annullare le sanzioni.
Si costituiva il concessionario del Comune che resisteva osservando che l'individuazione delle aree scoperte tassabili si fondava sul loro carattere operativo.
Con sentenza n. 90/2025 depositata il 25 marzo 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Como, sez. 2, accoglieva il ricorso con condanna alle spese in capo a parte resistente.
I Giudici, dopo aver analizzato la superficie tassata, rilevavano come trattasi di area scoperta destinata gratuitamente al parcheggio dei veicoli della propria clientela, senza avere una propria ed autonoma funzione nel contesto dell'impresa, qualificandola area pertinenziale ai sensi dell'art. 1 comma 641 Legge
147/2013, come peraltro confermato anche dal regolamento comunale in atti.
La Corte di primo grado rigettava anche l'eccezione sollevata dall'ente laddove affermava che l'eventuale esenzione andrebbe comunque subordinata ad una specifica dichiarazione del contribuente, posto che, nello esercizio della sua potestà regolamentare, l'ente impositore ha previsto l'obbligo dichiarativo per le sole aree scoperte insuscettibili di produrre rifiuti urbani, ovvero quelle di cui alla lettera a) del citato art. 6 comma 1 del regolamento (aree o locali che versino in obbiettive condizioni di inutilizzabilità o dove non si abbia di regola la presenza di persone), mentre il parcheggio di cui è causa rientra tra le aree pertinenziali o accessorie previste a titolo esemplificativo nella lettera b) dello stessa disposizione.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello la Ricorrente_1 Spa che affidava il proprio gravame ai seguenti motivi:
1) Erroneo riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione delle aree scoperte destinate a parcheggio in violazione dell'art. 1 comma 641 della Legge 147/2013;
2) Erroneo riconoscimento dell'esclusione delle aree scoperte quali aree operative, errata applicazione dell'art. 6 e dell'art. 2 del Regolamento Comunale;
3) Erroneo riconoscimento dell'esclusione delle aree scoperte, in assenza della dichiarazione;
errata applicazione dell'art. 6, 2 comma e dell'art. 28 del Regolamento Comunale di Montano Lucino deliberativo di C.C. per l'Imposta Unica Comunale (IUC) n. 28 del 31/07/2014.
Nessuno si costituiva per la società nel giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto da Ricorrente_1 Spa sia fondato nei termini che seguono.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano invero accoglibili e questa Corte condivide la tesi dell'appellante, a cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza
n. 642 del 16 gennaio 2015).
Giova anzitutto chiarire come le norme richiamate, nonché la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(ex multis, Cass. n. 16287/24; Cass. n. 14404/24; Cass. n. 18612/23; Cass. n. 34392/21; Cass. n. 19739/21;
Cass. n. 18124/21), impongono una necessaria differenziazione tra le aree scoperte destinate a parcheggio,
a seconda che siano operative o meno.
L'art. 1 co. 641 legge 147/13 (Tari) prevede espressamente che: “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.(…)”.
Nello specifico delle pronunce che hanno analizzato il tema in giudizio, è stato affermato che “(…) ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione. Per tutti i prelievi sui rifiuti opera poi la presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all'uso; ai fini dell'assoggettabilità a tributo conta la mera idoneità di locali ed aree alla produzione di rifiuti, piuttosto che l'effettivo utilizzo del servizio. La presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti non costituisce poi una presunzione assoluta iuris et de iure, in quanto opera fino a prova contraria, fondata non sulla volontà del soggetto passivo di utilizzare o meno il bene, bensì sulla inidoneità per motivi strutturali o per la carenza di servizi minimi che ne consentano oggettivamente l'utilizzo” (Cass. Civ. 14718/23).
Ne consegue che la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative.
È stato altresì chiarito il concetto di operatività che consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale rispetto alla quale viene già versato il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta, da qualificare come pertinenziale.
Recentemente, poi, è stato osservato come “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti” (Cass. Civi. 16265/2025).
Calando i principi sopra espressi al caso di specie, rispetto ai quali non ci sono motivi per discostarvi, è emerso chiaramente come l'area di parcheggio in discussione sia pienamente operativa facendo venir meno il requisito per l'esenzione dal pagamento della TARI.
Tuttavia, la formulazione della normativa e le difficoltà interpretative giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La corte accoglie l'appello e compensa le spese di lite. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia