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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. 5688/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5688/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 difeso e rappresentato congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Folli Filippo e dall'Avv. Lippi Bruni Luca ed elettivamente domiciliato nel di Loro Studio corrente in Imola (BO), Via Orsini n. 11 e
, nata a [...] il [...] e residente a [...] – Parte_2 codice fiscale difesa e rappresentata congiuntamente e/o disgiuntamente C.F._1 dall'Avv. Letizia Fabbri e dall'Avv. Nicola Soglia, entrambi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata nel di Loro Studio corrente in Imola (BO), Via Orsini n. 15/B, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso :”visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 10/07/2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 6 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: , nata ad [...] il [...], Persona_1
e , nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni, ma economicamente non Persona_2 autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
19.6.1965, e , nata a [...] il [...] uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
Imola (BO) il 20/04/1997 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Imola (BO) al n. 31 parte II Serie A anno 1997;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i ricorrenti a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2. assegna l'abitazione coniugale, ubicata ad Imola (BO) in via Santerno n. 21, al SI. Parte_1
, quale genitore coabitante con i figli, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica
[...] di entrambi i ragazzi. Le spese per le utenze domestiche, la tassa rifiuti, gli oneri condominiali relativi alla sola conduzione dell'immobile e le spese di manutenzione ordinaria relative alla casa coniugale verranno pagate per intero da , fino a quando lo stesso continuerà ad Parte_1 abitarvi, mentre tutte le altre spese relative al medesimo immobile saranno ad esclusivo carico della SI.ra quale proprietaria dello stesso;
Parte_2
3. obbliga la SI.ra a contribuire al mantenimento ordinario del figlio Pt_2 Per_2 corrispondendo al SI. la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00), da Parte_1 rivalutarsi automaticamente ogni anno nella misura del 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato al solo SI. . Detta somma verrà corrisposta sino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica da parte di Per_2
4. dispone che entrambi i coniugi contribuiranno, altresì, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio sino al raggiungimento Per_2 dell'autosufficienza economica dello stesso e per le spese in questione ci si regolerà in base a pagina 2 di 6 quanto stabilito nel Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna, SIlato il 9 agosto
2017 (doc. 14) ivi da intendersi integralmente richiamato;
5. dispone che sino al 30.9.2025 compreso, entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% Per_ ciascuno, al pagamento di tutte le spese necessarie per il soggiorno e lo studio di a
Copenaghen, sia ordinarie che straordinarie;
6. prende atto che per affrontare queste spese il IG. e la IG.ra attingeranno alla Parte_1 Pt_2 provvista accreditata sul suddetto conto corrente agli stessi cointestato acceso presso la banca
Fideuram, IBAN [...], sul quale ciascuno dei due coniugi si obbliga altresì a versare mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese fino al 15.9.2025, la somma di €
700,00 (Euro settecento/00) cadauno. Qualora la provvista del conto corrente cointestato non Per_ dovesse essere sufficiente per fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie della figlia a
Copenaghen sino al 30.9.2025 entrambi i genitori si impegnano sin da ora ad integrare la stessa mediante versamenti di uguale importo sul predetto conto corrente cointestato. Qualora invece, alla data del 30.9.2025 sul predetto conto corrente cointestato dovessero residuare delle somme, le stesse verranno divise in egual misura tra i coniugi e il conto verrà estinto, salvo diverso futuro accordo tra gli stessi;
7. prende atto che, per volontà condivisa dai coniugi con la figlia, l'impegno dei genitori a Per_ mantenere economicamente a Copenaghen nei termini di cui al punto precedente cesserà il Per_ 30.9.2025. Dopo tale data, qualora non sia ancora economicamente autosufficiente, l'impegno dei genitori al suo mantenimento sarà analogo a quello assunto per il figlio salvo diverso Per_2 accordo che potrà essere assunto dalle parti. In particolare: Per_
- qualora al 30.9.2025 non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica ma decida ugualmente di continuare a vivere a Copenaghen e/o altrove (all'estero e/o in Italia) e, dunque, di non rientrare presso l'abitazione familiare, entrambi i genitori concorreranno al suo mantenimento mediante il versamento della somma mensile di € 300,00 ciascuno da rivalutarsi automaticamente ogni anno nella misura del 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico sul conto postale IBAN IT [...] in essere presso , o sul conto corrente IBAN DE11100110012620293208 in essere CP_1
Per_ presso 26 NK AG (a discrezione della figlia) intestati ad stessa. Detta somma verrà Per_ corrisposta sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di Sino a quando la figlia non avrà raggiunto l'autosufficienza economica i coniugi contribuiranno altresì, nella Per_ misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per individuate pagina 3 di 6 in base a quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna (cfr. doc.
14), con la sola esclusione di quelle legate all'abitazione in locazione (canoni, eventuali oneri condominiali ed utenze) di cui dovrà farsi carico personalmente la figlia;
Per_
- qualora, invece, al 30.9.2025 non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica e decida di tornare ad abitare stabilmente ad Imola presso la casa familiare insieme al padre ed al fratello, la Per_ SI.ra contribuirà al mantenimento ordinario di corrispondendo al SI. Pt_2 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi automaticamente ogni anno nella misura del 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato al solo SI. . Detta somma Parte_1
Per_ verrà corrisposta sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di Sempre in tale caso, i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si Per_ renderanno necessarie per sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa,
e per le spese in questione ci si regolerà in base a quanto stabilito nel citato Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna, sia in merito alla individuazione delle stesse, sia in merito alle modalità e ai tempi della richiesta di loro rimborso da parte del genitore anticipatario;
8. dispone che, quando entrambi i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica, verrà meno il diritto di assegnazione della casa familiare in capo al IG. e la IG.ra quale Parte_1 Pt_2 esclusiva proprietaria dell'immobile, potrà disporne liberamente. A tal proposito il IG. Parte_1 salvo diverso futuro accordo tra i coniugi, potrà occupare l'immobile per l'ulteriore periodo di massimo 90 giorni, nel quale si impegnerà a trovare un'altra sistemazione. Per l'occupazione dell'immobile per tale periodo di 90 giorni nulla sarà dovuto dal IG. alla IG.ra Parte_1 Pt_2
Il IG. al momento della liberazione dell'immobile di cui al punto che precede, potrà Parte_1 portare con sé alcuni arredi di sua proprietà, che ha ereditato dai propri ascendenti, come noto, ad entrambi i coniugi.
Si tratta in particolare di quanto segue:
• 1 comodino;
• 1 mobile porta radio;
• 1 comò con specchiera;
• 1 armadio;
• 1 madia;
9. prende atto che i coniugi si riservano, altresì, di individuare di comune accordo, al momento della futura liberazione dell'immobile da parte del IG. altri arredi e/o mobili che Parte_1
pagina 4 di 6 quest'ultimo potrà asportare, considerato che parte dell'arredamento è stato acquistato con denaro di entrambi o che i coniugi ricevettero dai genitori del IG. Parte_1
10. prende atto che entrambi i coniugi si obbligavano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a provvedere alla permuta e, conseguentemente, a cambiare le intestazioni al
Pubblico Registro Automobilistico degli autoveicoli di cui in premessa, in modo tale che ciascuno dei due ottenga la proprietà e, conseguentemente, l'intestazione del veicolo effettivamente utilizzato. La permuta dei due veicoli avverrà senza conguaglio. Le spese del cambio di intestazioni al Pubblico Registro Automobilistico di entrambi i veicoli saranno sostenute dai due coniugi al 50% ciascuno:
11. prede atto che la SInora si impegnava, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Parte_2 ricorso, ad avanzare richiesta di trasferimento della propria residenza dall'immobile di via Santerno
n. 21;
12. dispone che le spese per l'acquisto del cibo e per i trattamenti veterinari di routine, vale a dire per la vaccinazione annuale e per il trattamento contro la filaria, relative al cane AN, intestato alla SI.ra ed attualmente collocato presso l'abitazione coniugale, saranno sostenute per Parte_2 intero dal SI. solamente fino a quando quest'ultimo continuerà a vivere nell'abitazione Parte_1 familiare. Tutte le altre spese relative all'animale, nessuna esclusa, saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50% ciascuno. Tutte le spese veterinarie (ad eccezione di quelle di routine sopra indicate) dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi;
13. prende atto che le parti hanno concordato che:
- quando il SI. ed il figlio si assenteranno contemporaneamente da Imola Parte_1 Per_2 per più di un giorno, la gestione del cane AN sarà assunta dalla SI.ra , interamente Parte_2
a sua cura e spese. A tale proposito, il SI. si impegna ad informare la SI.ra Parte_1 Parte_2
con un preavviso di almeno tre giorni, della contemporanea assenza da Imola dello stesso e
[...] del figlio in modo che la SI.ra possa organizzarsi per la gestione del cane;
Per_2 Parte_2
- quando il SI. lascerà l'abitazione familiare dopo il raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli, la SI.ra , salvo diverso Parte_2 futuro accordo tra i coniugi, prenderà con sé il cane AN, assumendone la gestione diretta, e si farà carico per intero delle spese per l'acquisto del cibo e per i trattamenti veterinari di routine, vale a dire per la vaccinazione annuale e per il trattamento contro la filaria. Tutte le altre spese relative all'animale, nessuna esclusa, saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50% ciascuno. Anche in tale ipotesi, tutte le spese veterinarie (ad eccezione di quelle di routine sopra indicate) dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi;
pagina 5 di 6 14. prende atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a chiedere il mantenimento per sé
e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente in relazione al loro matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConSIlio della Sezione Prima Civile in data . 16.7.2025 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5688/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 difeso e rappresentato congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Folli Filippo e dall'Avv. Lippi Bruni Luca ed elettivamente domiciliato nel di Loro Studio corrente in Imola (BO), Via Orsini n. 11 e
, nata a [...] il [...] e residente a [...] – Parte_2 codice fiscale difesa e rappresentata congiuntamente e/o disgiuntamente C.F._1 dall'Avv. Letizia Fabbri e dall'Avv. Nicola Soglia, entrambi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata nel di Loro Studio corrente in Imola (BO), Via Orsini n. 15/B, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso :”visto, nulla si oppone”
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 10/07/2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/04/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 6 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: , nata ad [...] il [...], Persona_1
e , nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni, ma economicamente non Persona_2 autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
19.6.1965, e , nata a [...] il [...] uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
Imola (BO) il 20/04/1997 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Imola (BO) al n. 31 parte II Serie A anno 1997;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i ricorrenti a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2. assegna l'abitazione coniugale, ubicata ad Imola (BO) in via Santerno n. 21, al SI. Parte_1
, quale genitore coabitante con i figli, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica
[...] di entrambi i ragazzi. Le spese per le utenze domestiche, la tassa rifiuti, gli oneri condominiali relativi alla sola conduzione dell'immobile e le spese di manutenzione ordinaria relative alla casa coniugale verranno pagate per intero da , fino a quando lo stesso continuerà ad Parte_1 abitarvi, mentre tutte le altre spese relative al medesimo immobile saranno ad esclusivo carico della SI.ra quale proprietaria dello stesso;
Parte_2
3. obbliga la SI.ra a contribuire al mantenimento ordinario del figlio Pt_2 Per_2 corrispondendo al SI. la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00), da Parte_1 rivalutarsi automaticamente ogni anno nella misura del 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato al solo SI. . Detta somma verrà corrisposta sino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica da parte di Per_2
4. dispone che entrambi i coniugi contribuiranno, altresì, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio sino al raggiungimento Per_2 dell'autosufficienza economica dello stesso e per le spese in questione ci si regolerà in base a pagina 2 di 6 quanto stabilito nel Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna, SIlato il 9 agosto
2017 (doc. 14) ivi da intendersi integralmente richiamato;
5. dispone che sino al 30.9.2025 compreso, entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% Per_ ciascuno, al pagamento di tutte le spese necessarie per il soggiorno e lo studio di a
Copenaghen, sia ordinarie che straordinarie;
6. prende atto che per affrontare queste spese il IG. e la IG.ra attingeranno alla Parte_1 Pt_2 provvista accreditata sul suddetto conto corrente agli stessi cointestato acceso presso la banca
Fideuram, IBAN [...], sul quale ciascuno dei due coniugi si obbliga altresì a versare mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese fino al 15.9.2025, la somma di €
700,00 (Euro settecento/00) cadauno. Qualora la provvista del conto corrente cointestato non Per_ dovesse essere sufficiente per fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie della figlia a
Copenaghen sino al 30.9.2025 entrambi i genitori si impegnano sin da ora ad integrare la stessa mediante versamenti di uguale importo sul predetto conto corrente cointestato. Qualora invece, alla data del 30.9.2025 sul predetto conto corrente cointestato dovessero residuare delle somme, le stesse verranno divise in egual misura tra i coniugi e il conto verrà estinto, salvo diverso futuro accordo tra gli stessi;
7. prende atto che, per volontà condivisa dai coniugi con la figlia, l'impegno dei genitori a Per_ mantenere economicamente a Copenaghen nei termini di cui al punto precedente cesserà il Per_ 30.9.2025. Dopo tale data, qualora non sia ancora economicamente autosufficiente, l'impegno dei genitori al suo mantenimento sarà analogo a quello assunto per il figlio salvo diverso Per_2 accordo che potrà essere assunto dalle parti. In particolare: Per_
- qualora al 30.9.2025 non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica ma decida ugualmente di continuare a vivere a Copenaghen e/o altrove (all'estero e/o in Italia) e, dunque, di non rientrare presso l'abitazione familiare, entrambi i genitori concorreranno al suo mantenimento mediante il versamento della somma mensile di € 300,00 ciascuno da rivalutarsi automaticamente ogni anno nella misura del 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico sul conto postale IBAN IT [...] in essere presso , o sul conto corrente IBAN DE11100110012620293208 in essere CP_1
Per_ presso 26 NK AG (a discrezione della figlia) intestati ad stessa. Detta somma verrà Per_ corrisposta sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di Sino a quando la figlia non avrà raggiunto l'autosufficienza economica i coniugi contribuiranno altresì, nella Per_ misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per individuate pagina 3 di 6 in base a quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna (cfr. doc.
14), con la sola esclusione di quelle legate all'abitazione in locazione (canoni, eventuali oneri condominiali ed utenze) di cui dovrà farsi carico personalmente la figlia;
Per_
- qualora, invece, al 30.9.2025 non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica e decida di tornare ad abitare stabilmente ad Imola presso la casa familiare insieme al padre ed al fratello, la Per_ SI.ra contribuirà al mantenimento ordinario di corrispondendo al SI. Pt_2 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi automaticamente ogni anno nella misura del 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) e da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato al solo SI. . Detta somma Parte_1
Per_ verrà corrisposta sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di Sempre in tale caso, i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si Per_ renderanno necessarie per sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa,
e per le spese in questione ci si regolerà in base a quanto stabilito nel citato Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna, sia in merito alla individuazione delle stesse, sia in merito alle modalità e ai tempi della richiesta di loro rimborso da parte del genitore anticipatario;
8. dispone che, quando entrambi i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica, verrà meno il diritto di assegnazione della casa familiare in capo al IG. e la IG.ra quale Parte_1 Pt_2 esclusiva proprietaria dell'immobile, potrà disporne liberamente. A tal proposito il IG. Parte_1 salvo diverso futuro accordo tra i coniugi, potrà occupare l'immobile per l'ulteriore periodo di massimo 90 giorni, nel quale si impegnerà a trovare un'altra sistemazione. Per l'occupazione dell'immobile per tale periodo di 90 giorni nulla sarà dovuto dal IG. alla IG.ra Parte_1 Pt_2
Il IG. al momento della liberazione dell'immobile di cui al punto che precede, potrà Parte_1 portare con sé alcuni arredi di sua proprietà, che ha ereditato dai propri ascendenti, come noto, ad entrambi i coniugi.
Si tratta in particolare di quanto segue:
• 1 comodino;
• 1 mobile porta radio;
• 1 comò con specchiera;
• 1 armadio;
• 1 madia;
9. prende atto che i coniugi si riservano, altresì, di individuare di comune accordo, al momento della futura liberazione dell'immobile da parte del IG. altri arredi e/o mobili che Parte_1
pagina 4 di 6 quest'ultimo potrà asportare, considerato che parte dell'arredamento è stato acquistato con denaro di entrambi o che i coniugi ricevettero dai genitori del IG. Parte_1
10. prende atto che entrambi i coniugi si obbligavano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a provvedere alla permuta e, conseguentemente, a cambiare le intestazioni al
Pubblico Registro Automobilistico degli autoveicoli di cui in premessa, in modo tale che ciascuno dei due ottenga la proprietà e, conseguentemente, l'intestazione del veicolo effettivamente utilizzato. La permuta dei due veicoli avverrà senza conguaglio. Le spese del cambio di intestazioni al Pubblico Registro Automobilistico di entrambi i veicoli saranno sostenute dai due coniugi al 50% ciascuno:
11. prede atto che la SInora si impegnava, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Parte_2 ricorso, ad avanzare richiesta di trasferimento della propria residenza dall'immobile di via Santerno
n. 21;
12. dispone che le spese per l'acquisto del cibo e per i trattamenti veterinari di routine, vale a dire per la vaccinazione annuale e per il trattamento contro la filaria, relative al cane AN, intestato alla SI.ra ed attualmente collocato presso l'abitazione coniugale, saranno sostenute per Parte_2 intero dal SI. solamente fino a quando quest'ultimo continuerà a vivere nell'abitazione Parte_1 familiare. Tutte le altre spese relative all'animale, nessuna esclusa, saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50% ciascuno. Tutte le spese veterinarie (ad eccezione di quelle di routine sopra indicate) dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi;
13. prende atto che le parti hanno concordato che:
- quando il SI. ed il figlio si assenteranno contemporaneamente da Imola Parte_1 Per_2 per più di un giorno, la gestione del cane AN sarà assunta dalla SI.ra , interamente Parte_2
a sua cura e spese. A tale proposito, il SI. si impegna ad informare la SI.ra Parte_1 Parte_2
con un preavviso di almeno tre giorni, della contemporanea assenza da Imola dello stesso e
[...] del figlio in modo che la SI.ra possa organizzarsi per la gestione del cane;
Per_2 Parte_2
- quando il SI. lascerà l'abitazione familiare dopo il raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli, la SI.ra , salvo diverso Parte_2 futuro accordo tra i coniugi, prenderà con sé il cane AN, assumendone la gestione diretta, e si farà carico per intero delle spese per l'acquisto del cibo e per i trattamenti veterinari di routine, vale a dire per la vaccinazione annuale e per il trattamento contro la filaria. Tutte le altre spese relative all'animale, nessuna esclusa, saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50% ciascuno. Anche in tale ipotesi, tutte le spese veterinarie (ad eccezione di quelle di routine sopra indicate) dovranno essere preventivamente concordate dai coniugi;
pagina 5 di 6 14. prende atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a chiedere il mantenimento per sé
e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente in relazione al loro matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConSIlio della Sezione Prima Civile in data . 16.7.2025 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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