Sentenza 9 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026REG.PROV.COLL.
N. 06365/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6365 del 2025, proposto da
Ren 184 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
nei confronti
Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Comune di Grottole, Regione Basilicata, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 354 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. AU SA e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il difensore di parte appellante, con nota depositata in data 26 novembre 2025, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello, ai sensi dell’art. 84 c.p.a.;
Ritenuto doversi dichiarare l’improcedibilità dell’odierno appello, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), e 84, ultimo comma, c.p.a., in quanto è venuto meno l’interesse dell’appellante alla decisione della presente causa, come evidenziato dal difensore della stessa;
Ritenuto, tuttavia, non potersi dichiarare l’estinzione del giudizio, non avendo il difensore di parte appellante rinunciato al giudizio secondo le forme previste dall’art. 84, comma 1, c.p.a.;
Ritenuto doversi compensare le spese del giudizio di appello in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità dell’appello.
Compensa le spese del giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG NE, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
AU SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU SA | IG NE |
IL SEGRETARIO