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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2265/2025 R.G.L.
promosse da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di eredi di (C.F.: C.F._2 Persona_1
), rappresentate e difese dall'avv. BAVA ALBERTO, elettivamente C.F._3
domiciliate in Torino, via Magenta n. 29, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), ass. avv. GIORDANINO CRISTINA, elett.te domiciliato presso CP_1 P.IVA_1
l'avvocatura distrettuale dell'ente, sita in Torino, corso Galileo Ferraris n. 1
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio in itinere – costituzione di rendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/3/2025, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2
(in qualità, la prima, di ex coniuge e, la seconda, di figlia già convivente) hanno Persona_1
allegato:
- che il è deceduto in data 9/5/2024, alle ore 8.26, investito da un autobus di Persona_1
linea mentre stava attraversando a piedi via Sacchi, in prossimità del civico 8, dovendosi recare alla stazione ferroviaria di Porta Nuova per prendere un treno per Milano, per svolgere incombente connesso al suo lavoro (in particolare, presenza all'udienza della causa RG
35858/2023, pendente presso il Tribunale di Milano ed instaurata dalla società di cui il Per_1
era amministratore unico, ovvero la ASIT SpA);
- che le esponenti hanno quindi chiesto all' la liquidazione di rendita ai superstiti, CP_1
configurandosi, a loro avviso, ipotesi di infortunio in itinere (avendo avuto il Ganz copertura assicurativa ed essendosi verificato il sinistro mentre lo stesso si stava recando a prendere mezzo pubblico per svolgere a Milano incombente lavorativo, come detto);
- che l' ha rigettato l'istanza delle esponenti ed eredi del eccependo che CP_1 Per_1
l'infortunio si era verificato dopo che il aveva utilizzato mezzo privato in luogo di mezzo Per_1
pubblico per recarsi sul luogo del sinistro (laddove l'uso del mezzo privato, ovvero l'auto, non era necessitato);
- che le esponenti hanno quindi presentato opposizione in sede amministrativa avverso il provvedimento di rigetto, vedendo rigettare il gravame in quanto, secondo l' , l'infortunio CP_1
non si sarebbe verificato in relazione a rischio assicurato, ma a rischio generico.
La e la hanno quindi chiesto in questa sede il riconoscimento dei trattamenti Pt_1 Per_1
previdenziali ex art. 85 DPR 1124/1965, lamentando l'ingiustizia e l'illegittimità dei
2 provvedimenti emessi dall' , in quanto, a loro dire: CP_1
- il la mattina del sinistro, era stato accompagnato in prossimità di Porta Nuova in auto, Per_1
dalla coniuge e ricorrente ma poi, nel momento in cui si è verificato il sinistro stesso, Pt_1
stava camminando a piedi su via Sacchi, ove è stato investito;
- il sinistro è poi strettamente correlato al rischio assicurato, posto che il de cuius si stava recando a prendere mezzo pubblico per recarsi a Milano per svolgere incombente pacificamente lavorativo, sussistendo quindi le condizioni per ritenere l'infortunio verificatosi come infortunio in itinere.
Si è costituito in giudizio l' ,
contro
-deducendo: CP_1
- la scelta del mezzo privato (l'auto) per raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Nuova è
elemento rilevante nel caso di specie, in quanto, laddove il non avesse operato tale scelta, Per_1
non si sarebbe trovato ad attraversare a piedi via Sacchi, in quanto un mezzo pubblico lo avrebbe sicuramente condotto sul lato di ingresso della stazione (laddove via Sacchi è sita in posizione laterale rispetto a Porta Nuova); il sinistro quindi non si sarebbe verificato;
- in ogni caso il ha attraversato a piedi via Sacchi quando il semaforo, nella sua direzione Per_1
di marcia, era rosso, versandosi pertanto in ipotesi di rischio elettivo;
tali circostanze sono state appurate dall'Ispettorato dell'Istituto mediante apposita istruttoria (sono state acquisite dichiarazioni rese dall'autista dell'autobus di linea che ha investito il de cuius delle ricorrenti,
nonché una passeggera del mezzo).
L' ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Nel corso della prima udienza le parti hanno ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto autorizzazione al deposito di dispositivo di archiviazione di massa USB, contenente videoriprese del sinistro del 9/5/2024 effettuate mediante videocamera posizionata sull'autobus di linea che ha investito il Per_1
3 2. Le domande delle ricorrenti sono infondate e devono essere rigettate.
Sono fatti pacifici in causa e non richiedono quindi prove a supporto i seguenti:
- che il si sia recato sino a via Sacchi, in prossimità alla stazione ferroviaria di Porta Per_1
Nuova, in auto (accompagnato dalla e non con mezzo pubblico;
Pt_1
- che l'investimento è avvenuto quindi in via Sacchi, all'attraversamento pedonale indicato in ricorso, a causa dell'autobus parimenti indicato in ricorso;
- che l'attraversamento di via Sacchi è stato effettuato dal mentre il semaforo pedonale Per_1
era rosso;
- che il nella mattina del 9/5/2024, si stava recando alla stazione per recarsi ulteriormente Per_1
a Milano, per partecipare ad udienza relativa a procedimento nel quale la società da lui amministrata, la ASIT SpA, era parte;
e quindi per incombente di natura lavorativa;
- la sussistenza di copertura INAIL per la persona del Per_1
Le ricorrenti hanno poi depositato, come si è anticipato, breve video del sinistro, ripreso dalla videocamera posizionata presso la postazione dell'autista dell'autobus che ha investito il Per_1
In tale filmato non è visibile l'investimento, ma solo l'inizio dell'attraversamento della strada da parte del che palesemente non si avvede del mezzo pubblico che sta sopraggiungendo. Per_1
Posti tali elementi fattuali, in punto di diritto si deve osservare che:
- il comma 5 dell'art. 210 del DPR 1124/1965 (aggiunto dall'articolo 12, co. 1, del d.lgs. 23
febbraio 2000, n. 38 e successivamente modificato dall'articolo 5, co. 5, della l. 28 dicembre
2015, n. 221) recita: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più
rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
4 L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato. L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali,
intendersi sempre necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”;
- ha precisato la giurisprudenza di legittimità, in merito a tale istituto (l'infortunio in itinere),
che: “In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve
essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività
lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non
abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune
prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può
integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato
talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (Cass. ord. n. 3292/2015;
conformi Cass. 5525/2004, Cass. n. 11885/2003); nonché: “La colpa esclusiva del lavoratore
non osta all'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo,
anche in ipotesi di infortunio "in itinere", il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di
un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad
affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l'apprezzamento del
fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito” (Cass. n. 15312/2001; sostanzialmente conforme Cass. n. 8269/1997);
- Cass. n. 17655/2009 ha affermato i medesimi principi rinvenibili in Cass. ord. n. 3292/2015,
5 Cass. 5525/2004 e Cass. n. 11885/2003, ma confermando sentenza di merito che aveva negato che il mancato rispetto di un segnale di stop da parte dell'infortunato-assicurato avesse integrato rischio elettivo e che avesse quindi escluso l'indennizzabilità; la lettura della motivazione del provvedimento appena citato evidenzia però che, essendo la valutazione in merito alla sussistenza o meno di rischio elettivo demandata (anzi, riservata) al giudice di merito, ed avendo in quel caso il giudice (che aveva emesso la sentenza gravata) ritenuto che, in base alla concrete condizioni psicologiche ed ambientali in cui si era verificato il sinistro, l'inosservanza del segnale di stop durante il viaggio di ritorno a casa non integrasse la fattispecie concreta del rischio elettivo, la Suprema Corte non ha potuto entrare in tale giudizio di merito,
“apoditticamente contestato dalla ricorrente”, dovendo quindi, in quella causa, rigettare il ricorso;
- anche per la più risalente Cass. n. 15312/2001 “La colpa esclusiva del lavoratore non osta
all'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo, anche in
ipotesi di infortunio "in itinere", il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un
comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad
affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l'apprezzamento del
fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito”; ma ciò non significa (come invece pretenderebbero le parti ricorrenti) che la colpa “stradale” del lavoratore non abbia alcuna rilevanza nel tema in esame, ma, semmai, che non può farsi una mera (e quasi semplicistica)
equivalenza tra la trasgressione alle norme di circolazione (che per la Suprema Corte trovano spesso la loro causa in distrazioni, difetti di valutazione, errori tecnici di guida e simili) ed il rischio elettivo, fatto salvo però il caso di scelte consapevoli comunque abnormi (si legga la motivazione della sentenza di legittimità citata).
Fermi tali principi di diritto, si deve quindi rilevare, con riferimento al caso di specie, che:
- come si è già detto, il nell'attraversare via Sacchi al momento del sinistro, non ha Per_1
6 rispettato il semaforo rosso, così violando il combinato disposto degli artt. 41 e 146 del Codice
della Strada;
- il come si è già rilevato, non risulta essersi neppure peritato, al momento Per_1
dell'attraversamento pedonale in trasgressione alle regole del C.d.S., di guardare se vi fossero mezzi in avvicinamento in entrambi i sensi di marcia (tanto risulta dal video prodotto dalle stesse parti ricorrenti); tenendo quindi una condotta ulteriormente qualificabile come estremamente negligente ed incauta, in strada ed ora peraltro assai trafficate (via Sacchi alla mattina, alle ore 7.50, e non alle ore 8.26 come indicato in ricorso;
cfr. doc. 4 ); senza CP_1
avere neppure, quale attenuante, la scarsa visibilità della strada, posto che si era pacificamente già in orario di luce diurna (tanto si evince comunque dal video prodotto) e comunque influendo ben poco la problematica della visibilità in un semplice attraversamento pedonale di pochi metri
(ma comunque la visibilità vi era, si ribadisce);
- il ha purtroppo tenuto una condotta pacificamente contraria e alle più elementari norme Per_1
di circolazione stradale e alla comune prudenza, tenendo un comportamento qualificabile quindi come abnorme;
né vale a giustificare il comportamento tenuto, anche solo in parte, il fatto che via Sacchi abbia una gestione del traffico veicolare peculiare, come si evince dal video
(una corsia di circolazione, quello riservato alle auto, è senso unico in direzione corso Vittorio
Emanuele II, mentre la corsia riservata a mezzi pubblici di linea e a taxi ha il doppio senso di circolazione;
ed il ha però, nell'attraversare la strada, verificato un solo senso di tale Per_1
seconda corsia); avendo abitato il a breve distanza dal luogo del sinistro (corso Re Per_1
ER n. 82) doveva essergli ben nota tale condizione del traffico veicolare, rendendosi così
la condotta concretamente posta in essere del tutto ingiustificata e, come detto in precedenza,
abnorme; andando a concretizzare pertanto la fattispecie di rischio elettivo dell'assicurato, che alterato in modo significativo le condizioni di rischio, escludendo il nesso di causa tra attività
protetta ed evento.
7 Il ricorso deve essere quindi rigettato, con assorbimento di ogni altra questione o eccezione.
3. In punto spese di lite, deve osservarsi che:
- la questione dirimente per la soluzione della presente controversia non è mai stata affrontata nel corso del procedimento amministrativo, essendovi stato diniego delle pretese delle ricorrenti per motivi significativamente diversi da quelli che hanno qui condotto al rigetto della domanda
(su eccezioni peraltro formulate dallo stesso ente di assicurazione);
- le ricorrenti hanno quindi affrontato l'instaurazione della presente causa non conoscendo le reali ragioni ostative del riconoscimento del diritto.
Tali circostanze impongono la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di causa.
Torino, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2265/2025 R.G.L.
promosse da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di eredi di (C.F.: C.F._2 Persona_1
), rappresentate e difese dall'avv. BAVA ALBERTO, elettivamente C.F._3
domiciliate in Torino, via Magenta n. 29, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), ass. avv. GIORDANINO CRISTINA, elett.te domiciliato presso CP_1 P.IVA_1
l'avvocatura distrettuale dell'ente, sita in Torino, corso Galileo Ferraris n. 1
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio in itinere – costituzione di rendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/3/2025, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2
(in qualità, la prima, di ex coniuge e, la seconda, di figlia già convivente) hanno Persona_1
allegato:
- che il è deceduto in data 9/5/2024, alle ore 8.26, investito da un autobus di Persona_1
linea mentre stava attraversando a piedi via Sacchi, in prossimità del civico 8, dovendosi recare alla stazione ferroviaria di Porta Nuova per prendere un treno per Milano, per svolgere incombente connesso al suo lavoro (in particolare, presenza all'udienza della causa RG
35858/2023, pendente presso il Tribunale di Milano ed instaurata dalla società di cui il Per_1
era amministratore unico, ovvero la ASIT SpA);
- che le esponenti hanno quindi chiesto all' la liquidazione di rendita ai superstiti, CP_1
configurandosi, a loro avviso, ipotesi di infortunio in itinere (avendo avuto il Ganz copertura assicurativa ed essendosi verificato il sinistro mentre lo stesso si stava recando a prendere mezzo pubblico per svolgere a Milano incombente lavorativo, come detto);
- che l' ha rigettato l'istanza delle esponenti ed eredi del eccependo che CP_1 Per_1
l'infortunio si era verificato dopo che il aveva utilizzato mezzo privato in luogo di mezzo Per_1
pubblico per recarsi sul luogo del sinistro (laddove l'uso del mezzo privato, ovvero l'auto, non era necessitato);
- che le esponenti hanno quindi presentato opposizione in sede amministrativa avverso il provvedimento di rigetto, vedendo rigettare il gravame in quanto, secondo l' , l'infortunio CP_1
non si sarebbe verificato in relazione a rischio assicurato, ma a rischio generico.
La e la hanno quindi chiesto in questa sede il riconoscimento dei trattamenti Pt_1 Per_1
previdenziali ex art. 85 DPR 1124/1965, lamentando l'ingiustizia e l'illegittimità dei
2 provvedimenti emessi dall' , in quanto, a loro dire: CP_1
- il la mattina del sinistro, era stato accompagnato in prossimità di Porta Nuova in auto, Per_1
dalla coniuge e ricorrente ma poi, nel momento in cui si è verificato il sinistro stesso, Pt_1
stava camminando a piedi su via Sacchi, ove è stato investito;
- il sinistro è poi strettamente correlato al rischio assicurato, posto che il de cuius si stava recando a prendere mezzo pubblico per recarsi a Milano per svolgere incombente pacificamente lavorativo, sussistendo quindi le condizioni per ritenere l'infortunio verificatosi come infortunio in itinere.
Si è costituito in giudizio l' ,
contro
-deducendo: CP_1
- la scelta del mezzo privato (l'auto) per raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Nuova è
elemento rilevante nel caso di specie, in quanto, laddove il non avesse operato tale scelta, Per_1
non si sarebbe trovato ad attraversare a piedi via Sacchi, in quanto un mezzo pubblico lo avrebbe sicuramente condotto sul lato di ingresso della stazione (laddove via Sacchi è sita in posizione laterale rispetto a Porta Nuova); il sinistro quindi non si sarebbe verificato;
- in ogni caso il ha attraversato a piedi via Sacchi quando il semaforo, nella sua direzione Per_1
di marcia, era rosso, versandosi pertanto in ipotesi di rischio elettivo;
tali circostanze sono state appurate dall'Ispettorato dell'Istituto mediante apposita istruttoria (sono state acquisite dichiarazioni rese dall'autista dell'autobus di linea che ha investito il de cuius delle ricorrenti,
nonché una passeggera del mezzo).
L' ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Nel corso della prima udienza le parti hanno ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto autorizzazione al deposito di dispositivo di archiviazione di massa USB, contenente videoriprese del sinistro del 9/5/2024 effettuate mediante videocamera posizionata sull'autobus di linea che ha investito il Per_1
3 2. Le domande delle ricorrenti sono infondate e devono essere rigettate.
Sono fatti pacifici in causa e non richiedono quindi prove a supporto i seguenti:
- che il si sia recato sino a via Sacchi, in prossimità alla stazione ferroviaria di Porta Per_1
Nuova, in auto (accompagnato dalla e non con mezzo pubblico;
Pt_1
- che l'investimento è avvenuto quindi in via Sacchi, all'attraversamento pedonale indicato in ricorso, a causa dell'autobus parimenti indicato in ricorso;
- che l'attraversamento di via Sacchi è stato effettuato dal mentre il semaforo pedonale Per_1
era rosso;
- che il nella mattina del 9/5/2024, si stava recando alla stazione per recarsi ulteriormente Per_1
a Milano, per partecipare ad udienza relativa a procedimento nel quale la società da lui amministrata, la ASIT SpA, era parte;
e quindi per incombente di natura lavorativa;
- la sussistenza di copertura INAIL per la persona del Per_1
Le ricorrenti hanno poi depositato, come si è anticipato, breve video del sinistro, ripreso dalla videocamera posizionata presso la postazione dell'autista dell'autobus che ha investito il Per_1
In tale filmato non è visibile l'investimento, ma solo l'inizio dell'attraversamento della strada da parte del che palesemente non si avvede del mezzo pubblico che sta sopraggiungendo. Per_1
Posti tali elementi fattuali, in punto di diritto si deve osservare che:
- il comma 5 dell'art. 210 del DPR 1124/1965 (aggiunto dall'articolo 12, co. 1, del d.lgs. 23
febbraio 2000, n. 38 e successivamente modificato dall'articolo 5, co. 5, della l. 28 dicembre
2015, n. 221) recita: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più
rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
4 L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato. L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali,
intendersi sempre necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”;
- ha precisato la giurisprudenza di legittimità, in merito a tale istituto (l'infortunio in itinere),
che: “In tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve
essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività
lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non
abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune
prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può
integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato
talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (Cass. ord. n. 3292/2015;
conformi Cass. 5525/2004, Cass. n. 11885/2003); nonché: “La colpa esclusiva del lavoratore
non osta all'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo,
anche in ipotesi di infortunio "in itinere", il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di
un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad
affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l'apprezzamento del
fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito” (Cass. n. 15312/2001; sostanzialmente conforme Cass. n. 8269/1997);
- Cass. n. 17655/2009 ha affermato i medesimi principi rinvenibili in Cass. ord. n. 3292/2015,
5 Cass. 5525/2004 e Cass. n. 11885/2003, ma confermando sentenza di merito che aveva negato che il mancato rispetto di un segnale di stop da parte dell'infortunato-assicurato avesse integrato rischio elettivo e che avesse quindi escluso l'indennizzabilità; la lettura della motivazione del provvedimento appena citato evidenzia però che, essendo la valutazione in merito alla sussistenza o meno di rischio elettivo demandata (anzi, riservata) al giudice di merito, ed avendo in quel caso il giudice (che aveva emesso la sentenza gravata) ritenuto che, in base alla concrete condizioni psicologiche ed ambientali in cui si era verificato il sinistro, l'inosservanza del segnale di stop durante il viaggio di ritorno a casa non integrasse la fattispecie concreta del rischio elettivo, la Suprema Corte non ha potuto entrare in tale giudizio di merito,
“apoditticamente contestato dalla ricorrente”, dovendo quindi, in quella causa, rigettare il ricorso;
- anche per la più risalente Cass. n. 15312/2001 “La colpa esclusiva del lavoratore non osta
all'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo, anche in
ipotesi di infortunio "in itinere", il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un
comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad
affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l'apprezzamento del
fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito”; ma ciò non significa (come invece pretenderebbero le parti ricorrenti) che la colpa “stradale” del lavoratore non abbia alcuna rilevanza nel tema in esame, ma, semmai, che non può farsi una mera (e quasi semplicistica)
equivalenza tra la trasgressione alle norme di circolazione (che per la Suprema Corte trovano spesso la loro causa in distrazioni, difetti di valutazione, errori tecnici di guida e simili) ed il rischio elettivo, fatto salvo però il caso di scelte consapevoli comunque abnormi (si legga la motivazione della sentenza di legittimità citata).
Fermi tali principi di diritto, si deve quindi rilevare, con riferimento al caso di specie, che:
- come si è già detto, il nell'attraversare via Sacchi al momento del sinistro, non ha Per_1
6 rispettato il semaforo rosso, così violando il combinato disposto degli artt. 41 e 146 del Codice
della Strada;
- il come si è già rilevato, non risulta essersi neppure peritato, al momento Per_1
dell'attraversamento pedonale in trasgressione alle regole del C.d.S., di guardare se vi fossero mezzi in avvicinamento in entrambi i sensi di marcia (tanto risulta dal video prodotto dalle stesse parti ricorrenti); tenendo quindi una condotta ulteriormente qualificabile come estremamente negligente ed incauta, in strada ed ora peraltro assai trafficate (via Sacchi alla mattina, alle ore 7.50, e non alle ore 8.26 come indicato in ricorso;
cfr. doc. 4 ); senza CP_1
avere neppure, quale attenuante, la scarsa visibilità della strada, posto che si era pacificamente già in orario di luce diurna (tanto si evince comunque dal video prodotto) e comunque influendo ben poco la problematica della visibilità in un semplice attraversamento pedonale di pochi metri
(ma comunque la visibilità vi era, si ribadisce);
- il ha purtroppo tenuto una condotta pacificamente contraria e alle più elementari norme Per_1
di circolazione stradale e alla comune prudenza, tenendo un comportamento qualificabile quindi come abnorme;
né vale a giustificare il comportamento tenuto, anche solo in parte, il fatto che via Sacchi abbia una gestione del traffico veicolare peculiare, come si evince dal video
(una corsia di circolazione, quello riservato alle auto, è senso unico in direzione corso Vittorio
Emanuele II, mentre la corsia riservata a mezzi pubblici di linea e a taxi ha il doppio senso di circolazione;
ed il ha però, nell'attraversare la strada, verificato un solo senso di tale Per_1
seconda corsia); avendo abitato il a breve distanza dal luogo del sinistro (corso Re Per_1
ER n. 82) doveva essergli ben nota tale condizione del traffico veicolare, rendendosi così
la condotta concretamente posta in essere del tutto ingiustificata e, come detto in precedenza,
abnorme; andando a concretizzare pertanto la fattispecie di rischio elettivo dell'assicurato, che alterato in modo significativo le condizioni di rischio, escludendo il nesso di causa tra attività
protetta ed evento.
7 Il ricorso deve essere quindi rigettato, con assorbimento di ogni altra questione o eccezione.
3. In punto spese di lite, deve osservarsi che:
- la questione dirimente per la soluzione della presente controversia non è mai stata affrontata nel corso del procedimento amministrativo, essendovi stato diniego delle pretese delle ricorrenti per motivi significativamente diversi da quelli che hanno qui condotto al rigetto della domanda
(su eccezioni peraltro formulate dallo stesso ente di assicurazione);
- le ricorrenti hanno quindi affrontato l'instaurazione della presente causa non conoscendo le reali ragioni ostative del riconoscimento del diritto.
Tali circostanze impongono la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di causa.
Torino, 19/12/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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