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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13473 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Paolo D'Avino giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;
giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37625 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 05.05.2025 e vertente
TRA
) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Staniscia, Gina Tralicci e Ilaria Simoncelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Staniscia in Roma, Via
Crescenzio n. 20; attore
E
), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Roscino e Valerio Vitale, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Alessio Nazari n. 4, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.05.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva querela Parte_1
di falso avverso l'accordo transattivo datato 30.06.2015, con cui Controparte_1
accettava la somma di € 17.000,00 per il danno subito in seguito al furto di propri gioielli detenuti in conto vendita dalla Diamond Business Opportunity S.r.l. (BO
S.r.l.), del valore di € 158.000,00, rinunciando espressamente ed incondizionatamente a qualsivoglia pretesa connessa.
In particolare, la società attrice deduceva:
• che la BO s.r.l. aveva subito, in data 28.11.2013, un furto di gioielli, tra cui quelli di proprietà della convenuta;
• che la medesima BO aveva ottenuto, da parte della propria assicurazione, un parziale indennizzo del danno;
• che la BO aveva quindi concluso con la in data 30.06.2015, il sopra CP_1
indicato accordo transattivo con cui le riconosceva l'importo di € 17.000,00, già corrisposto mediante due bonifici;
• che, ciò nonostante, la aveva citato in giudizio la BO dinanzi al CP_1
Tribunale di Roma (R.G. 56043/16), chiedendo a titolo risarcitorio l'importo equivalente al valore totale dei gioielli sottratti, pari ad € 158.000,00;
• che, nel corso del giudizio, la aveva disconosciuto l'accordo transattivo e CP_1
negato di aver ricevuto i due bonifici di complessivi € 17.000,00;
• che l'attrice intendeva quindi chiedere l'accertamento della veridicità della sottoscrizione apposta sull'atto di transazione, dolosamente e/o colposamente disconosciuta dalla nel precedente giudizio risarcitorio, mediante querela CP_1
di falso.
Concludeva quindi chiedendo “di dichiarare che la firma apposta da Parte_2
sul documento del 30.6.2015 è autentica”.
[...]
Si costituiva evidenziando, preliminarmente, che l'atto di Controparte_1
transazione oggetto di querela era stato disconosciuto nel giudizio R.G. 56043/16, svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma contro la BO S.r.l., in cui non si era proceduto alla verificazione ex art. 216 c.p.c. in quanto la BO aveva omesso di
2 produrre l'originale; nel detto giudizio, conclusosi favorevolmente per l'odierna convenuta, era stata quindi esclusa l'efficacia probatoria della scrittura e concesso in corso di causa sequestro conservativo a carico della società convenuta.
In merito alla proposta querela, eccepiva: i) il difetto di legittimazione ad agire della in quanto parte dell'accordo impugnato era altra e diversa Parte_1
società, la Diamond Business Opportunity S.r.l.; ii) l'improcedibilità della domanda per tardiva dell'iscrizione a ruolo della citazione;
iii) l'invalidità del giudizio per: 1) difetto di procura speciale;
2) incompletezza della procura mancante dell'indicazione del soggetto delegante;
3) diversità tra il soggetto attore e il Parte_1
soggetto firmatario della procura (Diamond Business Opportunity s.r.l.); 4) erroneità della relata di notifica in cui veniva indicata come parte una terza società,
[...]
vi) l'inammissibilità della proposta querela, in quanto volta ad accertare CP_2
non la falsità bensì l'autenticità di una scrittura, che, peraltro, non risultava riconosciuta, autenticata o verificata;
v) l'infondatezza nel merito della querela, attesa la non autenticità della firma, la disorganicità del contenuto, la non coerenza tra le premesse e le conclusioni, l'erroneità nell'intestazione e la mancanza di segni di autenticazione su ogni foglio.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in via preliminare, riconoscere l'invalidità della domanda per la totale nullità dell'atto di citazione, stante i molteplici difetti insanabili della procura presentata in annessione alla stessa, e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda e l'improcedibilità del rito per vizio insanabile;
II. in via preliminare, accogliere l'eccezione di invalidità della citazione per totale l'impossibile identificazione della parte attrice, con censura immediata della domanda, per insanabilità del vizio;
III. in via preliminare, accogliere
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva al giudizio in capo all'attrice, insistendo la domanda su un documento ad essa estraneo in quanto afferente soggetti in nessun modo identificabili con la stessa e, per l'effetto, respingere la domanda in quanto inammissibile e improcedibile;
IV. in via preliminare, riconoscere la totale carenza di interesse al giudizio, insistendo la domanda su un documento non afferente la
3 parte attrice e non assumibile in nessuna istruttoria facente capo all'odierna attrice;
V. in via ancora preliminare, rilevare la totale inidoneità del rito introdotto rispetto all'accertamento richiesto e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
VI. in via ancora preliminare, rilevare la tardività dell'iscrizione al ruolo rispetto alla data di notificazione e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
VII. in via principale, esperiti gli accertamenti che l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere di necessità e Giustizia, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
VIII. in via riconvenzionale, condannare la al Parte_3
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; IX. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., disposta la notifica della citazione al
Pubblico Ministero ex art. 221 c.p.c., respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del
05.05.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 24.07.2025.
********
Preliminarmente, sull'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, deve evidenziarsi che, a fronte della notifica effettuata a mezzo posta in data
26.5.2021 e perfezionatasi in data 28.5.202 (cartolina depositata in data 25.6.2021),
l'atto di citazione risulta depositato in data 27.6.2025, seppure scaricato dalla cancelleria in data 17.06.2021, così risultando l'iscrizione tempestivamente effettuata nel termine di 10 giorni di cui 165 c.p.c.
Tanto premesso, deve invece accogliersi, in quanto fondata, l'eccezione di difetto procura, da ritenersi assorbente.
Nella nota di iscrizione a ruolo e nell'intestazione dell'atto di citazione e della memoria 183 c.p.c. viene indicata, quale parte che agisce in giudizio, la società
con partita IVA;
la procura allegata alla Parte_1 P.IVA_1
citazione, priva di intestazione, risulta invece firmata da Controparte_3
[...
[...] con partita iva , risultando la sottoscrizione apposta
[...] P.IVA_2
sul timbro che indica la denominazione di detta società.
Peraltro, a fronte della mancanza di intestazione della procura e di indicazione alcuna in merito al delegante e alla persona fisica che lo rappresenta, il timbro della società riportato in calce su cui è apposta la firma rappresenta l'unico elemento identificativo del soggetto che ha rilasciato la procura.
A fronte delle eccezioni di incompletezza della procura e di non corrispondenza della parte firmataria della procura con la parte indicata in citazione, sollevata dalla convenuta con la comparsa di costituzione, parte attrice nulla ha dedotto, omettendo altresì di contestare la divergenza, né ha allegato altra valida procura o prodotto le relative visure camerali al fine di comprovare l'identità delle due società, limitandosi, nell'intestazione della comparsa conclusionale, ad indicare quale parte la BO e non più la Parte_1
Peraltro, la diversità tra i due soggetti, con denominazione e partita IVA differenti, viene segnalata anche nel provvedimento di sequestro conservativo emesso nel precedente giudizio R.G. n. 56043-1/2016 (all. 6 della comparsa), in cui, al punto 6 pag. 2, il Giudice fa riferimento alla costituzione da parte di di Controparte_4
un'altra società, la con sede legale presso il medesimo Controparte_5
indirizzo della D.B.O. Srl, via della Scrofa n. 73.
La coincidenza di sede e la comunanza dell'amministratore non sono tuttavia sufficienti a far neanche presumere che la società sia la medesima o l'una la continuazione dell'altra, in assenza di visura alcuna che ne dia eventualmente conferma.
Trattandosi quindi pacificamente di due soggetti giuridici diversi, deve ritenersi che la procura allegata, rilasciata dalla BO s.r.l. non possa riferirsi alla diversa società
indicata quale odierna parte attrice non solo in citazione e negli Parte_1
scritti successivi, bensì anche nella nota di iscrizione a ruolo, con indicazione della relativa partita IVA.
5 Si verte quindi in una ipotesi di procura inesistente, avendo il difensore agito sulla base di procura conferita da altro e diverso soggetto.
Al riguardo, va segnalato come in passato si fossero affermati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali circa la possibile applicazione della previsione di cui all'art. 182 c.p.c. in caso di assenza di procura.
Secondo un primo orientamento, l'art. 182 c.p.c., nella formulazione precedente la riforma Cartabia, trovava applicazione sia nell'ipotesi in cui la procura alle liti era affetta da vizi che ne procuravano la nullità, sia nell'ipotesi di procura inesistente o, comunque, non in atti, con possibilità quindi per il giudice di assegnare un termine per la sanatoria (Cass. n. 11359/2014; n. 10885/2018).
In base ad un secondo e più restrittivo orientamento, invece, l'art. 182 c.p.c. poteva trovare applicazione solo nel caso in cui la procura risultasse affetta da vizi che non ne determinavano la nullità, non anche in caso di inesistenza (Cass. S.U. n.
10414/2017; n. 11930/2018; n. 24257/2018.
In tema è intervenuta la Cassazione a sezioni unite, con pronuncia n. 37434/2022, aderendo definitivamente all'orientamento più restrittivo, sulla base del dato letterale dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione in vigore dal 2009, laddove non contempla l'inesistenza ma solo la nullità della procura e, comunque, del difficile coordinamento dell'opposta interpretazione con la previsione di cui all'art. 125 2° comma (secondo cui la procura al difensore deve essere rilasciata eventualmente dopo la notifica ma comunque prima della costituzione) e degli artt. 165, 166, 168 c.p.c. e 72 disp. Att., le cui previsioni in tema di procura risulterebbero altrimenti inutili.
Inoltre, evidenzia la Cassazione, il diverso orientamento, “si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente”, laddove, dal sistema di norme si ricava come la difesa in giudizio sia affidata in via esclusiva e non surrogabile all'avvocato che attraverso la procura assume il ministero difensivo.
Prosegue la Cassazione evidenziando come il principio “resterebbe radicalmente
6 frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto “ex tunc” sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.”
Come inoltre evidenziato dalla richiamata pronuncia, le conclusioni richiamate trovano ulteriore conforto nella recente ultima modifica dell'art. 182 c.p.c.
(applicabile ai soli processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del 28.2.2023), che ha espressamente previsto la possibile sanatoria per la mancanza di procura, riferendo invece la nullità al difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione.
La Cassazione quindi, sulla base delle considerazioni che precedono, ha affermato il principio secondo cui: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (Cass. S.U. n. 37434 del 21.12.2022.
Il medesimo principio è stato ribadito, in una fattispecie analoga a quella odierna, con pronuncia n. 28251 del 9.10.2023 secondo cui: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare"
l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura",
a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
E dunque, deve ritenersi che la procura inesistente, in quanto tale, non possa produrre nessun effetto giuridico e neanche sia suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all'articolo 125, secondo comma, c.p.c. (procura rilasciata dopo la notifica ma prima della costituzione).
7 Nel caso odierno, è circostanza neanche contestata che l'unica procura allegata sia stata rilasciata da un soggetto giuridico diverso da quello che agisce in giudizio, così risultando del tutto estranea alla parte attrice. Deve quindi ritenersi che il difensore abbia agito in assenza di qualsivoglia procura così da risultare l'attività difensiva non riferibile alla parte bensì allo stesso difensore.
In merito, va anche precisato come l'eccezione di inesistenza della procura, oltre ad essere stata tempestivamente sollevata dalla parte convenuta sin dalla costituzione senza che l'attore abbia nulla dedotto e documentato in merito, così risultando instaurato in merito regolare contraddittorio, costituisce vizio processuale rilevabile d'ufficio.
La domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile per difetto di procura ai difensori.
Le spese di giudizio vanno poste in capo agli stessi difensori che hanno agito in assenza di procura, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema
(cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 10706 del 10/5/2006; n. 961/2009; n. 11551/2015; n.
58/2016; n. 27530/2017; n. 13055/2018).
Le dette spese sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez.
Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara inammissibile la proposta querela di falso per difetto di procura;
• Condanna gli avvocati Staniscia Nicola, Gina Tralicci e Simoncelli Ilaria, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta nella misura di € 6.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali,
IVA e CPA come per legge
Così deciso in Roma il 12.9.2025
Il Giudice Il Presidente
8 dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Paolo D'Avino giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;
giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37625 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 05.05.2025 e vertente
TRA
) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Staniscia, Gina Tralicci e Ilaria Simoncelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Staniscia in Roma, Via
Crescenzio n. 20; attore
E
), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Roscino e Valerio Vitale, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Alessio Nazari n. 4, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.05.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva querela Parte_1
di falso avverso l'accordo transattivo datato 30.06.2015, con cui Controparte_1
accettava la somma di € 17.000,00 per il danno subito in seguito al furto di propri gioielli detenuti in conto vendita dalla Diamond Business Opportunity S.r.l. (BO
S.r.l.), del valore di € 158.000,00, rinunciando espressamente ed incondizionatamente a qualsivoglia pretesa connessa.
In particolare, la società attrice deduceva:
• che la BO s.r.l. aveva subito, in data 28.11.2013, un furto di gioielli, tra cui quelli di proprietà della convenuta;
• che la medesima BO aveva ottenuto, da parte della propria assicurazione, un parziale indennizzo del danno;
• che la BO aveva quindi concluso con la in data 30.06.2015, il sopra CP_1
indicato accordo transattivo con cui le riconosceva l'importo di € 17.000,00, già corrisposto mediante due bonifici;
• che, ciò nonostante, la aveva citato in giudizio la BO dinanzi al CP_1
Tribunale di Roma (R.G. 56043/16), chiedendo a titolo risarcitorio l'importo equivalente al valore totale dei gioielli sottratti, pari ad € 158.000,00;
• che, nel corso del giudizio, la aveva disconosciuto l'accordo transattivo e CP_1
negato di aver ricevuto i due bonifici di complessivi € 17.000,00;
• che l'attrice intendeva quindi chiedere l'accertamento della veridicità della sottoscrizione apposta sull'atto di transazione, dolosamente e/o colposamente disconosciuta dalla nel precedente giudizio risarcitorio, mediante querela CP_1
di falso.
Concludeva quindi chiedendo “di dichiarare che la firma apposta da Parte_2
sul documento del 30.6.2015 è autentica”.
[...]
Si costituiva evidenziando, preliminarmente, che l'atto di Controparte_1
transazione oggetto di querela era stato disconosciuto nel giudizio R.G. 56043/16, svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma contro la BO S.r.l., in cui non si era proceduto alla verificazione ex art. 216 c.p.c. in quanto la BO aveva omesso di
2 produrre l'originale; nel detto giudizio, conclusosi favorevolmente per l'odierna convenuta, era stata quindi esclusa l'efficacia probatoria della scrittura e concesso in corso di causa sequestro conservativo a carico della società convenuta.
In merito alla proposta querela, eccepiva: i) il difetto di legittimazione ad agire della in quanto parte dell'accordo impugnato era altra e diversa Parte_1
società, la Diamond Business Opportunity S.r.l.; ii) l'improcedibilità della domanda per tardiva dell'iscrizione a ruolo della citazione;
iii) l'invalidità del giudizio per: 1) difetto di procura speciale;
2) incompletezza della procura mancante dell'indicazione del soggetto delegante;
3) diversità tra il soggetto attore e il Parte_1
soggetto firmatario della procura (Diamond Business Opportunity s.r.l.); 4) erroneità della relata di notifica in cui veniva indicata come parte una terza società,
[...]
vi) l'inammissibilità della proposta querela, in quanto volta ad accertare CP_2
non la falsità bensì l'autenticità di una scrittura, che, peraltro, non risultava riconosciuta, autenticata o verificata;
v) l'infondatezza nel merito della querela, attesa la non autenticità della firma, la disorganicità del contenuto, la non coerenza tra le premesse e le conclusioni, l'erroneità nell'intestazione e la mancanza di segni di autenticazione su ogni foglio.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in via preliminare, riconoscere l'invalidità della domanda per la totale nullità dell'atto di citazione, stante i molteplici difetti insanabili della procura presentata in annessione alla stessa, e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda e l'improcedibilità del rito per vizio insanabile;
II. in via preliminare, accogliere l'eccezione di invalidità della citazione per totale l'impossibile identificazione della parte attrice, con censura immediata della domanda, per insanabilità del vizio;
III. in via preliminare, accogliere
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva al giudizio in capo all'attrice, insistendo la domanda su un documento ad essa estraneo in quanto afferente soggetti in nessun modo identificabili con la stessa e, per l'effetto, respingere la domanda in quanto inammissibile e improcedibile;
IV. in via preliminare, riconoscere la totale carenza di interesse al giudizio, insistendo la domanda su un documento non afferente la
3 parte attrice e non assumibile in nessuna istruttoria facente capo all'odierna attrice;
V. in via ancora preliminare, rilevare la totale inidoneità del rito introdotto rispetto all'accertamento richiesto e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
VI. in via ancora preliminare, rilevare la tardività dell'iscrizione al ruolo rispetto alla data di notificazione e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
VII. in via principale, esperiti gli accertamenti che l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere di necessità e Giustizia, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
VIII. in via riconvenzionale, condannare la al Parte_3
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; IX. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., disposta la notifica della citazione al
Pubblico Ministero ex art. 221 c.p.c., respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del
05.05.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 24.07.2025.
********
Preliminarmente, sull'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione, deve evidenziarsi che, a fronte della notifica effettuata a mezzo posta in data
26.5.2021 e perfezionatasi in data 28.5.202 (cartolina depositata in data 25.6.2021),
l'atto di citazione risulta depositato in data 27.6.2025, seppure scaricato dalla cancelleria in data 17.06.2021, così risultando l'iscrizione tempestivamente effettuata nel termine di 10 giorni di cui 165 c.p.c.
Tanto premesso, deve invece accogliersi, in quanto fondata, l'eccezione di difetto procura, da ritenersi assorbente.
Nella nota di iscrizione a ruolo e nell'intestazione dell'atto di citazione e della memoria 183 c.p.c. viene indicata, quale parte che agisce in giudizio, la società
con partita IVA;
la procura allegata alla Parte_1 P.IVA_1
citazione, priva di intestazione, risulta invece firmata da Controparte_3
[...
[...] con partita iva , risultando la sottoscrizione apposta
[...] P.IVA_2
sul timbro che indica la denominazione di detta società.
Peraltro, a fronte della mancanza di intestazione della procura e di indicazione alcuna in merito al delegante e alla persona fisica che lo rappresenta, il timbro della società riportato in calce su cui è apposta la firma rappresenta l'unico elemento identificativo del soggetto che ha rilasciato la procura.
A fronte delle eccezioni di incompletezza della procura e di non corrispondenza della parte firmataria della procura con la parte indicata in citazione, sollevata dalla convenuta con la comparsa di costituzione, parte attrice nulla ha dedotto, omettendo altresì di contestare la divergenza, né ha allegato altra valida procura o prodotto le relative visure camerali al fine di comprovare l'identità delle due società, limitandosi, nell'intestazione della comparsa conclusionale, ad indicare quale parte la BO e non più la Parte_1
Peraltro, la diversità tra i due soggetti, con denominazione e partita IVA differenti, viene segnalata anche nel provvedimento di sequestro conservativo emesso nel precedente giudizio R.G. n. 56043-1/2016 (all. 6 della comparsa), in cui, al punto 6 pag. 2, il Giudice fa riferimento alla costituzione da parte di di Controparte_4
un'altra società, la con sede legale presso il medesimo Controparte_5
indirizzo della D.B.O. Srl, via della Scrofa n. 73.
La coincidenza di sede e la comunanza dell'amministratore non sono tuttavia sufficienti a far neanche presumere che la società sia la medesima o l'una la continuazione dell'altra, in assenza di visura alcuna che ne dia eventualmente conferma.
Trattandosi quindi pacificamente di due soggetti giuridici diversi, deve ritenersi che la procura allegata, rilasciata dalla BO s.r.l. non possa riferirsi alla diversa società
indicata quale odierna parte attrice non solo in citazione e negli Parte_1
scritti successivi, bensì anche nella nota di iscrizione a ruolo, con indicazione della relativa partita IVA.
5 Si verte quindi in una ipotesi di procura inesistente, avendo il difensore agito sulla base di procura conferita da altro e diverso soggetto.
Al riguardo, va segnalato come in passato si fossero affermati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali circa la possibile applicazione della previsione di cui all'art. 182 c.p.c. in caso di assenza di procura.
Secondo un primo orientamento, l'art. 182 c.p.c., nella formulazione precedente la riforma Cartabia, trovava applicazione sia nell'ipotesi in cui la procura alle liti era affetta da vizi che ne procuravano la nullità, sia nell'ipotesi di procura inesistente o, comunque, non in atti, con possibilità quindi per il giudice di assegnare un termine per la sanatoria (Cass. n. 11359/2014; n. 10885/2018).
In base ad un secondo e più restrittivo orientamento, invece, l'art. 182 c.p.c. poteva trovare applicazione solo nel caso in cui la procura risultasse affetta da vizi che non ne determinavano la nullità, non anche in caso di inesistenza (Cass. S.U. n.
10414/2017; n. 11930/2018; n. 24257/2018.
In tema è intervenuta la Cassazione a sezioni unite, con pronuncia n. 37434/2022, aderendo definitivamente all'orientamento più restrittivo, sulla base del dato letterale dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione in vigore dal 2009, laddove non contempla l'inesistenza ma solo la nullità della procura e, comunque, del difficile coordinamento dell'opposta interpretazione con la previsione di cui all'art. 125 2° comma (secondo cui la procura al difensore deve essere rilasciata eventualmente dopo la notifica ma comunque prima della costituzione) e degli artt. 165, 166, 168 c.p.c. e 72 disp. Att., le cui previsioni in tema di procura risulterebbero altrimenti inutili.
Inoltre, evidenzia la Cassazione, il diverso orientamento, “si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente”, laddove, dal sistema di norme si ricava come la difesa in giudizio sia affidata in via esclusiva e non surrogabile all'avvocato che attraverso la procura assume il ministero difensivo.
Prosegue la Cassazione evidenziando come il principio “resterebbe radicalmente
6 frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto “ex tunc” sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.”
Come inoltre evidenziato dalla richiamata pronuncia, le conclusioni richiamate trovano ulteriore conforto nella recente ultima modifica dell'art. 182 c.p.c.
(applicabile ai soli processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del 28.2.2023), che ha espressamente previsto la possibile sanatoria per la mancanza di procura, riferendo invece la nullità al difetto di rappresentanza, assistenza e autorizzazione.
La Cassazione quindi, sulla base delle considerazioni che precedono, ha affermato il principio secondo cui: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (Cass. S.U. n. 37434 del 21.12.2022.
Il medesimo principio è stato ribadito, in una fattispecie analoga a quella odierna, con pronuncia n. 28251 del 9.10.2023 secondo cui: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare"
l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura",
a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
E dunque, deve ritenersi che la procura inesistente, in quanto tale, non possa produrre nessun effetto giuridico e neanche sia suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all'articolo 125, secondo comma, c.p.c. (procura rilasciata dopo la notifica ma prima della costituzione).
7 Nel caso odierno, è circostanza neanche contestata che l'unica procura allegata sia stata rilasciata da un soggetto giuridico diverso da quello che agisce in giudizio, così risultando del tutto estranea alla parte attrice. Deve quindi ritenersi che il difensore abbia agito in assenza di qualsivoglia procura così da risultare l'attività difensiva non riferibile alla parte bensì allo stesso difensore.
In merito, va anche precisato come l'eccezione di inesistenza della procura, oltre ad essere stata tempestivamente sollevata dalla parte convenuta sin dalla costituzione senza che l'attore abbia nulla dedotto e documentato in merito, così risultando instaurato in merito regolare contraddittorio, costituisce vizio processuale rilevabile d'ufficio.
La domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile per difetto di procura ai difensori.
Le spese di giudizio vanno poste in capo agli stessi difensori che hanno agito in assenza di procura, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema
(cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 10706 del 10/5/2006; n. 961/2009; n. 11551/2015; n.
58/2016; n. 27530/2017; n. 13055/2018).
Le dette spese sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez.
Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara inammissibile la proposta querela di falso per difetto di procura;
• Condanna gli avvocati Staniscia Nicola, Gina Tralicci e Simoncelli Ilaria, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta nella misura di € 6.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali,
IVA e CPA come per legge
Così deciso in Roma il 12.9.2025
Il Giudice Il Presidente
8 dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alberta Sassara Ulivari.
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