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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1137/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. GALANTI CLAUDIA
ricorrente contro
• CP_1
con l'avv. MORETTI MARCO
resistente 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Civitavecchia
IN PUNTO: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
"Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
1) ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa al CP_1 ricorrente;
2) accertare e dichiarare che la patologia sviluppata dal ricorrente rinviene la sua eziopatogenesi nelle mansioni dallo stesso svolte;
3) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della malattia professionale sviluppata, presenta un danno biologico del 10%, con un complessivo danno del 32%, ovvero nella percentuale che risulterà a seguito di opportuna Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione;
4) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro- tempore, CP_1 alla corresponsione del conseguente aumento percentuale della rendita che, ad oggi, è pari al 23%, nella misura corrispondente alla percentuale di danno che sarà accertato in corso di causa, e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario, per le spese e i compensi. In via istruttoria si chiede: a. la nomina di un C.T.U. per l'accertamento medico legale delle patologie di cui è portatore il Sig. il nesso causale di queste ultime e le mansioni svolte dal ricorrente, e la Pt_1 determinazione della percentuale del danno, anche biologico, per invalidità permanente, derivatagli dalla malattia professionale, oggetto di causa, in base ai valori tabellari di riferimento. Si indica, sin d'ora quale CTP, la dott.ssa ; Persona_1 b. chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 12 del presente ricorso, preceduti da “Vero che” dei Sigg. ri: 1. (n. 12.02.1963), res.te a Controparte_2 Frosinone, Via Le noci n.30; 2. (n. 21.01.1956), residente a[...] Costaroni, 55, Riano (RM). Si dichiara che la presente controversia, di natura previdenziale, ha valore indeterminabile, ed è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di € 43,00.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare, dichiarare la prescrizione della domanda avanzata dal ricorrente, per quanto dedotto ed esposto al punto 1) della presente memoria difensiva;
Nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal sig. , in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
provvedere sulle spese come di giustizia, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 42, co. 11 D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03. IN SUBORDINE: qualora la S.V. ritenga di ammettere consulenza tecnica di ufficio, si chiede che essa faccia in primo luogo chiarezza sui fondamentali aspetti ambientali dell'esposizione a fattori di rischio, a mezzo nomina di una CTU tecnica, in grado di accertare l'esistenza o meno dei fattori di rischio, individuati dalla normativa prevenzionale.
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
Si oppone alla richiesta di prova testimoniale di controparte, perchè inconferente, generica, in parte palesemente contraria a quanto provato per tabulas, nonché non idonea a dimostrare la sussistenza di un rischio morbigeno, con criteri di natura scientifica. Nell'ipotesi di ammissione di CTU medico-legale, si richiama espressamente il quesito individuato a pag. 2 delle note mediche (doc. n.2), integrato dall'accertamento CP_1 dell'eventuale data nella quale la patologia si sia manifestata. Con richiesta di nomina di esperto in medicina del lavoro e/o in medicina legale. Si nomina sin da ora C.T. di parte per gli aspetti medico-legali, salvo aggiungere e/o variare, i dirigenti medici in servizio presso la locale Sede di Civitavecchia e Roma CP_1 CP_1
TI (Dr. ed altri) Persona_2
Per entrambe le parti si richiama inoltre per relationem il contenuto delle note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir qualificare di eziologia professionale la malattia denunciata all' in data 21 giugno 2022 e da cui assume di essere affetto CP_1
(discopatia lombosacrale), dalla quale gli sarebbe residuato un D.B. ex art. 13 D. Lgs. CP_1
38/2000, nella misura del 10 %, da sommarsi al grado di D.B. del 23 %, già riconosciuto giudizialmente per altre patologie/infortuni professionali, e così nella misura complessiva del
32 %.
Ha illustrato di aver iniziato l'attività lavorativa nel 1975 e di svolgere, quale operaio di quarto livello, attività di operatore e manutentore di mezzi meccanici “dal 1986 a tutt'oggi alle dipendenze di una ditta che lavora nell'ambito dell'edilizia, la “Pavimental S.p.a.,” che, il 22 settembre 2022, ha mutato la sua denominazione in “Amplia Infrastructures”(cfr. docc.
1-2)”.
Ha descritto tempistiche e modalità del proprio lavoro nel corso degli anni, precisando che “a far data dal mese di gennaio 2023 lavora esclusivamente nella fascia oraria 7,00 – 16,00, poichè è stato giudicato, dal medico del lavoro aziendale, dott.ssa , idoneo Persona_3 al lavoro con prescrizione di otoprotettori e con limitazioni, e, segnatamente, con il divieto di attività in quota, lavoro notturno e divieto di movimentazione superiore ai quindici Kg. (cfr. doc. 3)”.
Ha descritto come i macchinari con i quali ha sempre lavorato lo abbiano esposto “a rischi oggettivi, tra i quali vibrazioni, ribaltamento del mezzo, movimentazione manuali dei carichi, soprattutto in fase di manutenzione del mezzo stesso, movimenti ripetitivi agli arti superiori, come, peraltro, è esplicitato nel Manuale della Pavimental, ad uso dei lavoratori, quale
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
informazione ai sensi dell'art. 36 D.lgs.81/2008 (cfr.docc. 20-33)”, e come in conseguenza di ciò abbia riportato diverse patologie a causa delle quali gli è stato riconosciuto:
- con sentenza della Corte d'Appello di Roma, del 22 marzo 2011, un danno biologico del
13% (cfr. do. 34);
- con sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28.10.2020, espletata attività istruttoria con testi che hanno confermato le mansioni e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dedotta dal ricorrente, e con ctu medico legale, che ha confermato la natura professionale delle patologie riportate, un grado di invalidità permanente complessivo pari al 23% (cfr. docc. 35-36).
Ha:
• descritto e documentato la discopatia lombosacrale in sofferenza radicolare L4-L5-S1 bilaterale successivamente maturata (cfr. docc. 37-41), in relazione alla quale ha inutilmente presentato domanda all'Ente resistente per il riconoscimento della malattia professionale (cfr. doc. 42 e 43);
• illustrato le ragioni per le quali la malattia denunciata dal ricorrente ha sicura origine professionale, in quanto contratta proprio nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, e di quanto dedotto “è data piena prova soprattutto in relazione agli elementi di fatto riconducibili al rapporto causale “lavorazione- malattia”, come è documentato, nelle fotografie dei mezzi pesanti utilizzati, dal libretto informativo della ditta datrice, sul tipo di sollecitazioni e rischi conseguenti a dette lavorazioni, dalla
CTU e dalle sentenze ricordate. Infatti, le mansioni lavorative, come sopra spiegate, sono state già oggetto di valutazione e prova per testi nelle precedenti procedure giudiziali”;
• puntualizzato come, una volta accertato che una determinata attività e malattia rientri nelle tabelle, si applicherà la presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell' CP_1 dell'onere di provare una diversa eziologia della malattia stessa.
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
CP_ L ritualmente costituito in giudizio, ha resistito alle avverse pretese preliminarmente eccependo la prescrizione ex artt. 111 e 112 D.P.R. n. 1124/652. Nel merito, ha invocato il carattere non tabellato della malattia e ricordato che a fronte di una patologia che si connota per la sua origine comune, rimane onere esclusivo della parte istante quello di dimostrare di essere stato sottoposto, nell'arco della propria vita lavorativa, ad un rischio morbigeno che per la sua frequenza, intensità e continuità nel tempo, possa determinare il riconoscimento dell'eziologia professionale.
Ha sottolineato che “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda avversaria, si evidenzia che, nell'ipotesi di due, o più infortuni, ovvero m.p., valutati nell'ambito della disciplina normativa del D. L.vo n. 38/2000 (come nel caso di specie), non si dovrà procedere alla sommatoria aritmetica dei postumi riconosciuti, bensì si dovrà operare una valutazione complessiva, in forza dei criteri eleborati dall'art. 13, V comma, D. L. n. 38/2000 (nonchè art. 80 D.P.R. n. 1124/65)”.
Ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa, istruita documentalmente, mediante prova per testi e mediante CTU medico legale,
è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
*
ECCEZIONE PRELIMINARE DI MERITO: PRESCRIZIONE
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
La malattia portata all'attenzione del Tribunale è la discopatia lombosacrale, che non è stata oggetto degli accertamenti diagnostici precedenti al 2022, tutti aventi ad oggetto la zona cervicale.
Il precedente ricorso giudiziario e la sentenza emessa a definizione del relativo giudizio, come si evince dalla documentazione in atti, ebbe ad oggetto solo la cervicalgia e la distrazione del rachide cervicale. Il CTU, alle cui valutazioni si ritiene di doversi conformare in quanto adeguatamente motivate e immuni da vizi logici, ha concluso come sia del tutto “verosimile che la conoscibilità della patologia denunciata debba essere fatta risalire alla premessa RM del 22/5/2022; l'eziologia 2 Si legge in memoria: “la patologia oggi lamentata era insorta, e perfettamente conosciuta, già a far data quantomeno dal 2012 (doc. n. 1), come si evince de plano dal verbale di riconoscimento dell'invalidità civile del 10 gennaio 2012 (doc. n. 1), laddove si legge espressamente, accanto ad altre patologie dell'istante: spondilodiscoartrosi diffusa – ernia discale lombare a fronte di una domanda per il riconoscimento della professionalità della stessa, presentata soltanto in data 21 giugno 2022, ben oltre il termine triennale stabilito dalla normativa summenzionata”.
Parallelamente, si richiamano le circostanze dalle quali si evince che “già dal 2004, l'istante sosteneva l'esistenza di una noxa patogena direttamente collegata alla propria attività lavorativa, per poi veder riconosciuta la sussistenza della patologia lombare dapprima in ambito Inps (doc. n. 1), e poi successivamente anche riportata ed acclarata nelle successive visite mediche, prescritte ex lege per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (doc. n. 3)”.
- 5 - Tribunale di Civitavecchia
professionale può invece essere stata, con grande probabilità, suggerita in data 14/6/2022, epoca della redazione del certificato di malattia professionale (SS5 bis, così come da fascicolo )”. CP_1 CP_ In vista dell'udienza di discussione il patrocinio dell che successivamente alla nomina del CTU non risulta aver ritualmente nominato un proprio CTP, eventualmente tramite conferma di quello indicato preventivamente nella memoria di costituzione, ha contestato l'eziologia temporale suggerita dal CTU, asserendo che lo stesso non avrebbe prestato la minima attenzione alla documentazione CP_ ritualmente depositata dall' (tale mancata considerazione sarebbe stata desunta dal fatto che tale documentazione non viene citata nell'elaborato peritale). CP_ L'assunto dell non è condivisibile, essendo evidente che le valutazioni del CTU poggiano su una globale considerazione degli atti e dei documenti tutti di causa, e non ravvisandosi in esse salti logici. CP_ Inoltre da un lato le deduzioni dell contenute nella memoria del 5 dicembre '25, non sottoposte al contraddittorio tecnico con il ctu nel corso delle operazioni peritali, sono del tutto tardive;
dall'altro appare pienamente condivisibile quanto osservato dal patrocinio del ricorrente nelle note conclusive autorizzate, ossia che “in nessuna documentazione precedente al 2022 vi sono accertamenti e/o esami strumentali sulla colonna lombo sacrale e/o elettromiografia agli arti inferiori, perchè non si era manifestata alcuna patologia a carico della colonna lombo sacrale del Sig. . Pt_1
IL MERITO
Le mansioni espletate dal ricorrente nel corso degli anni possono dirsi accertate all'esito dell'audizione dei testimoni.
Il teste (che conosce il ricorrente dal 1992, per aver lavorato con lo stesso), ha Controparte_2 descritto le mansioni di palista e di greterista espletate dal ricorrente per tutte le otto ore di turno,
“alternando questa mansione con quella di caricare il materiale per metterlo nelle tramoge, macchine della catena di produzione dell'asfalto”. Ha confermato l'utilizzo, da parte del ricorrente, dei materiali dallo stesso documentati a livello fotografico, oltre che dell'escavatore “per prendere i materiali di risulta e metterli nel frantoio, così da essere riutilizzabili”.
Il teste (che conosce il ricorrente dal 1987 per aver lavorato con lui Controparte_3 fino al proprio pensionamento) ha a sua volta riferito che il “ricorrente portava soprattutto il
(...) serve per spianare la breccia prima di fare l'asfalto, si guida con delle leve e lo sterzo, CP_4 io non so dire se sono leve automatiche o manuali non ci sono mai salito (...) guidava la betoniera, si guida con il volante e cambio come un camion, ma produce molte vibrazioni a causa della betoniera che gira in continuazione. Guidava anche il rullo per compattare, si guida con lo sterzo e una leva e ci sono i pulsanti per attivare i rulli vibranti. In una giornata il ricorrente utilizzava sempre lo stesso macchinario per tutto il turno di 8 ore, a volte facevamo anche straordinari. Utilizzava anche la
TE , pala meccanica con lo scavatore dietro, vibra di meno del rullo, però vibra come tutti i macchinari. Si guida con una leva e lo sterzo”.
- 6 - Tribunale di Civitavecchia
All'esito della prova per testi, è sostanzialmente emerso come il ricorrente abbia utilizzato quasi quotidianamente, durante la vita lavorativa, mezzi pesanti quasi il , la pala meccanica e il CP_4 rullo, che vibravano ed esponevano lo stesso a oscillazioni dovute al fatto di arrampicarsi su accumuli di materiale edile. Il CTU ha motivatamente ritenuto che: “la continua esposizione alle vibrazioni dei mezzi pesanti, unitamente alla (probabilmente) meno pressante movimentazione manuale dei carichi
(non esplicitamente dimostrata ma indirettamente suggerita dalle limitazioni imposte dal medico competente - “… no mmc >15 kg… “), concentrandosi nel turno lavorativo e diluendosi negli anni hanno permesso la strutturazione, come causa concorrente efficiente e determinante, dell'infermità in diagnosi”.
Ancora, con valutazione pienamente condivisibile, ha ritenuto che la patologia portata all'attenzione di questo Tribunale (Polispondilodiscopatia pluriprotrusiva del tratto lombo-sacrale, con accertata sofferenza radicolare cronica L4-L5-S1 bilaterale, di moderata entità) in considerazione della RM e dell'esame EMG in atti, dell'obiettività raccolta nel corso della visita medica, della tabella di Legge
(COD. 213, in analogia), possa ragionevolmente computarsi in termini di Danno Biologico nella misura dell'8% e che, “sulla base dei preesistenti riconoscimenti (23%, come da Modello 23 SS
, più in avanti riportato), può in ultimo dirsi concretizzato un danno Biologico tot. pari al 29% CP_1
(con calcolo riduzionistico: 4% sdr del TC sn + 7% rachide cervicale + 12% ipoacusia + 2% distrazione rachide cervicale + 8% colonna LS), a far data dalla Denuncia del 21/6/2022”.
Ne deriva la fondatezza della domanda attorea. In coerenza con le risultanze peritali, infatti,
l'insorgenza del diritto va collocata all'epoca della presentazione della domanda amministrativa. CP_ Ne deriva la condanna dell all'erogazione, in favore della parte ricorrente, della rendita ex lege prevista, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo (cause previdenziali di valore indeterminabile di complessità bassa, valori minimi).
Le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico CP_ dell
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
1) respinge l'eccezione di prescrizione;
2) accerta e dichiara che la patologia sviluppata dal ricorrente e meglio descritta in parte motiva rinviene la sua eziopatogenesi nelle mansioni dallo stesso svolte;
3) accerta e dichiara che il ricorrente, a causa della malattia professionale sviluppata, sulla base dei preesistenti riconoscimenti (23%, come da Modello 23 SS , più in avanti riportato), presenta un CP_1 danno biologico complessivo pari al 29%;
- 7 - Tribunale di Civitavecchia
4) per l'effetto condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione, al ricorrente, tenuto conto di quanto accertato al punto 3) che precede e secondo i dies a quibus in parte motiva indicati, del conseguente aumento percentuale della rendita che, ad oggi, è pari al 23%, nella misura corrispondente alla percentuale di danno supra accertato;
oltre alla rivalutazione e agli interessi legali;
5) condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del CP_1 ricorrente, delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, che si liquidano in complessivi euro 4638,00=, oltre accessori di legge;
6) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . CP_1
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1137/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. GALANTI CLAUDIA
ricorrente contro
• CP_1
con l'avv. MORETTI MARCO
resistente 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Civitavecchia
IN PUNTO: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
"Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
1) ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa al CP_1 ricorrente;
2) accertare e dichiarare che la patologia sviluppata dal ricorrente rinviene la sua eziopatogenesi nelle mansioni dallo stesso svolte;
3) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della malattia professionale sviluppata, presenta un danno biologico del 10%, con un complessivo danno del 32%, ovvero nella percentuale che risulterà a seguito di opportuna Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione;
4) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro- tempore, CP_1 alla corresponsione del conseguente aumento percentuale della rendita che, ad oggi, è pari al 23%, nella misura corrispondente alla percentuale di danno che sarà accertato in corso di causa, e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario, per le spese e i compensi. In via istruttoria si chiede: a. la nomina di un C.T.U. per l'accertamento medico legale delle patologie di cui è portatore il Sig. il nesso causale di queste ultime e le mansioni svolte dal ricorrente, e la Pt_1 determinazione della percentuale del danno, anche biologico, per invalidità permanente, derivatagli dalla malattia professionale, oggetto di causa, in base ai valori tabellari di riferimento. Si indica, sin d'ora quale CTP, la dott.ssa ; Persona_1 b. chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 12 del presente ricorso, preceduti da “Vero che” dei Sigg. ri: 1. (n. 12.02.1963), res.te a Controparte_2 Frosinone, Via Le noci n.30; 2. (n. 21.01.1956), residente a[...] Costaroni, 55, Riano (RM). Si dichiara che la presente controversia, di natura previdenziale, ha valore indeterminabile, ed è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di € 43,00.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare, dichiarare la prescrizione della domanda avanzata dal ricorrente, per quanto dedotto ed esposto al punto 1) della presente memoria difensiva;
Nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal sig. , in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
provvedere sulle spese come di giustizia, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 42, co. 11 D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03. IN SUBORDINE: qualora la S.V. ritenga di ammettere consulenza tecnica di ufficio, si chiede che essa faccia in primo luogo chiarezza sui fondamentali aspetti ambientali dell'esposizione a fattori di rischio, a mezzo nomina di una CTU tecnica, in grado di accertare l'esistenza o meno dei fattori di rischio, individuati dalla normativa prevenzionale.
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
Si oppone alla richiesta di prova testimoniale di controparte, perchè inconferente, generica, in parte palesemente contraria a quanto provato per tabulas, nonché non idonea a dimostrare la sussistenza di un rischio morbigeno, con criteri di natura scientifica. Nell'ipotesi di ammissione di CTU medico-legale, si richiama espressamente il quesito individuato a pag. 2 delle note mediche (doc. n.2), integrato dall'accertamento CP_1 dell'eventuale data nella quale la patologia si sia manifestata. Con richiesta di nomina di esperto in medicina del lavoro e/o in medicina legale. Si nomina sin da ora C.T. di parte per gli aspetti medico-legali, salvo aggiungere e/o variare, i dirigenti medici in servizio presso la locale Sede di Civitavecchia e Roma CP_1 CP_1
TI (Dr. ed altri) Persona_2
Per entrambe le parti si richiama inoltre per relationem il contenuto delle note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir qualificare di eziologia professionale la malattia denunciata all' in data 21 giugno 2022 e da cui assume di essere affetto CP_1
(discopatia lombosacrale), dalla quale gli sarebbe residuato un D.B. ex art. 13 D. Lgs. CP_1
38/2000, nella misura del 10 %, da sommarsi al grado di D.B. del 23 %, già riconosciuto giudizialmente per altre patologie/infortuni professionali, e così nella misura complessiva del
32 %.
Ha illustrato di aver iniziato l'attività lavorativa nel 1975 e di svolgere, quale operaio di quarto livello, attività di operatore e manutentore di mezzi meccanici “dal 1986 a tutt'oggi alle dipendenze di una ditta che lavora nell'ambito dell'edilizia, la “Pavimental S.p.a.,” che, il 22 settembre 2022, ha mutato la sua denominazione in “Amplia Infrastructures”(cfr. docc.
1-2)”.
Ha descritto tempistiche e modalità del proprio lavoro nel corso degli anni, precisando che “a far data dal mese di gennaio 2023 lavora esclusivamente nella fascia oraria 7,00 – 16,00, poichè è stato giudicato, dal medico del lavoro aziendale, dott.ssa , idoneo Persona_3 al lavoro con prescrizione di otoprotettori e con limitazioni, e, segnatamente, con il divieto di attività in quota, lavoro notturno e divieto di movimentazione superiore ai quindici Kg. (cfr. doc. 3)”.
Ha descritto come i macchinari con i quali ha sempre lavorato lo abbiano esposto “a rischi oggettivi, tra i quali vibrazioni, ribaltamento del mezzo, movimentazione manuali dei carichi, soprattutto in fase di manutenzione del mezzo stesso, movimenti ripetitivi agli arti superiori, come, peraltro, è esplicitato nel Manuale della Pavimental, ad uso dei lavoratori, quale
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
informazione ai sensi dell'art. 36 D.lgs.81/2008 (cfr.docc. 20-33)”, e come in conseguenza di ciò abbia riportato diverse patologie a causa delle quali gli è stato riconosciuto:
- con sentenza della Corte d'Appello di Roma, del 22 marzo 2011, un danno biologico del
13% (cfr. do. 34);
- con sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28.10.2020, espletata attività istruttoria con testi che hanno confermato le mansioni e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dedotta dal ricorrente, e con ctu medico legale, che ha confermato la natura professionale delle patologie riportate, un grado di invalidità permanente complessivo pari al 23% (cfr. docc. 35-36).
Ha:
• descritto e documentato la discopatia lombosacrale in sofferenza radicolare L4-L5-S1 bilaterale successivamente maturata (cfr. docc. 37-41), in relazione alla quale ha inutilmente presentato domanda all'Ente resistente per il riconoscimento della malattia professionale (cfr. doc. 42 e 43);
• illustrato le ragioni per le quali la malattia denunciata dal ricorrente ha sicura origine professionale, in quanto contratta proprio nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, e di quanto dedotto “è data piena prova soprattutto in relazione agli elementi di fatto riconducibili al rapporto causale “lavorazione- malattia”, come è documentato, nelle fotografie dei mezzi pesanti utilizzati, dal libretto informativo della ditta datrice, sul tipo di sollecitazioni e rischi conseguenti a dette lavorazioni, dalla
CTU e dalle sentenze ricordate. Infatti, le mansioni lavorative, come sopra spiegate, sono state già oggetto di valutazione e prova per testi nelle precedenti procedure giudiziali”;
• puntualizzato come, una volta accertato che una determinata attività e malattia rientri nelle tabelle, si applicherà la presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell' CP_1 dell'onere di provare una diversa eziologia della malattia stessa.
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
CP_ L ritualmente costituito in giudizio, ha resistito alle avverse pretese preliminarmente eccependo la prescrizione ex artt. 111 e 112 D.P.R. n. 1124/652. Nel merito, ha invocato il carattere non tabellato della malattia e ricordato che a fronte di una patologia che si connota per la sua origine comune, rimane onere esclusivo della parte istante quello di dimostrare di essere stato sottoposto, nell'arco della propria vita lavorativa, ad un rischio morbigeno che per la sua frequenza, intensità e continuità nel tempo, possa determinare il riconoscimento dell'eziologia professionale.
Ha sottolineato che “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda avversaria, si evidenzia che, nell'ipotesi di due, o più infortuni, ovvero m.p., valutati nell'ambito della disciplina normativa del D. L.vo n. 38/2000 (come nel caso di specie), non si dovrà procedere alla sommatoria aritmetica dei postumi riconosciuti, bensì si dovrà operare una valutazione complessiva, in forza dei criteri eleborati dall'art. 13, V comma, D. L. n. 38/2000 (nonchè art. 80 D.P.R. n. 1124/65)”.
Ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa, istruita documentalmente, mediante prova per testi e mediante CTU medico legale,
è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
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ECCEZIONE PRELIMINARE DI MERITO: PRESCRIZIONE
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
La malattia portata all'attenzione del Tribunale è la discopatia lombosacrale, che non è stata oggetto degli accertamenti diagnostici precedenti al 2022, tutti aventi ad oggetto la zona cervicale.
Il precedente ricorso giudiziario e la sentenza emessa a definizione del relativo giudizio, come si evince dalla documentazione in atti, ebbe ad oggetto solo la cervicalgia e la distrazione del rachide cervicale. Il CTU, alle cui valutazioni si ritiene di doversi conformare in quanto adeguatamente motivate e immuni da vizi logici, ha concluso come sia del tutto “verosimile che la conoscibilità della patologia denunciata debba essere fatta risalire alla premessa RM del 22/5/2022; l'eziologia 2 Si legge in memoria: “la patologia oggi lamentata era insorta, e perfettamente conosciuta, già a far data quantomeno dal 2012 (doc. n. 1), come si evince de plano dal verbale di riconoscimento dell'invalidità civile del 10 gennaio 2012 (doc. n. 1), laddove si legge espressamente, accanto ad altre patologie dell'istante: spondilodiscoartrosi diffusa – ernia discale lombare a fronte di una domanda per il riconoscimento della professionalità della stessa, presentata soltanto in data 21 giugno 2022, ben oltre il termine triennale stabilito dalla normativa summenzionata”.
Parallelamente, si richiamano le circostanze dalle quali si evince che “già dal 2004, l'istante sosteneva l'esistenza di una noxa patogena direttamente collegata alla propria attività lavorativa, per poi veder riconosciuta la sussistenza della patologia lombare dapprima in ambito Inps (doc. n. 1), e poi successivamente anche riportata ed acclarata nelle successive visite mediche, prescritte ex lege per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (doc. n. 3)”.
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professionale può invece essere stata, con grande probabilità, suggerita in data 14/6/2022, epoca della redazione del certificato di malattia professionale (SS5 bis, così come da fascicolo )”. CP_1 CP_ In vista dell'udienza di discussione il patrocinio dell che successivamente alla nomina del CTU non risulta aver ritualmente nominato un proprio CTP, eventualmente tramite conferma di quello indicato preventivamente nella memoria di costituzione, ha contestato l'eziologia temporale suggerita dal CTU, asserendo che lo stesso non avrebbe prestato la minima attenzione alla documentazione CP_ ritualmente depositata dall' (tale mancata considerazione sarebbe stata desunta dal fatto che tale documentazione non viene citata nell'elaborato peritale). CP_ L'assunto dell non è condivisibile, essendo evidente che le valutazioni del CTU poggiano su una globale considerazione degli atti e dei documenti tutti di causa, e non ravvisandosi in esse salti logici. CP_ Inoltre da un lato le deduzioni dell contenute nella memoria del 5 dicembre '25, non sottoposte al contraddittorio tecnico con il ctu nel corso delle operazioni peritali, sono del tutto tardive;
dall'altro appare pienamente condivisibile quanto osservato dal patrocinio del ricorrente nelle note conclusive autorizzate, ossia che “in nessuna documentazione precedente al 2022 vi sono accertamenti e/o esami strumentali sulla colonna lombo sacrale e/o elettromiografia agli arti inferiori, perchè non si era manifestata alcuna patologia a carico della colonna lombo sacrale del Sig. . Pt_1
IL MERITO
Le mansioni espletate dal ricorrente nel corso degli anni possono dirsi accertate all'esito dell'audizione dei testimoni.
Il teste (che conosce il ricorrente dal 1992, per aver lavorato con lo stesso), ha Controparte_2 descritto le mansioni di palista e di greterista espletate dal ricorrente per tutte le otto ore di turno,
“alternando questa mansione con quella di caricare il materiale per metterlo nelle tramoge, macchine della catena di produzione dell'asfalto”. Ha confermato l'utilizzo, da parte del ricorrente, dei materiali dallo stesso documentati a livello fotografico, oltre che dell'escavatore “per prendere i materiali di risulta e metterli nel frantoio, così da essere riutilizzabili”.
Il teste (che conosce il ricorrente dal 1987 per aver lavorato con lui Controparte_3 fino al proprio pensionamento) ha a sua volta riferito che il “ricorrente portava soprattutto il
(...) serve per spianare la breccia prima di fare l'asfalto, si guida con delle leve e lo sterzo, CP_4 io non so dire se sono leve automatiche o manuali non ci sono mai salito (...) guidava la betoniera, si guida con il volante e cambio come un camion, ma produce molte vibrazioni a causa della betoniera che gira in continuazione. Guidava anche il rullo per compattare, si guida con lo sterzo e una leva e ci sono i pulsanti per attivare i rulli vibranti. In una giornata il ricorrente utilizzava sempre lo stesso macchinario per tutto il turno di 8 ore, a volte facevamo anche straordinari. Utilizzava anche la
TE , pala meccanica con lo scavatore dietro, vibra di meno del rullo, però vibra come tutti i macchinari. Si guida con una leva e lo sterzo”.
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All'esito della prova per testi, è sostanzialmente emerso come il ricorrente abbia utilizzato quasi quotidianamente, durante la vita lavorativa, mezzi pesanti quasi il , la pala meccanica e il CP_4 rullo, che vibravano ed esponevano lo stesso a oscillazioni dovute al fatto di arrampicarsi su accumuli di materiale edile. Il CTU ha motivatamente ritenuto che: “la continua esposizione alle vibrazioni dei mezzi pesanti, unitamente alla (probabilmente) meno pressante movimentazione manuale dei carichi
(non esplicitamente dimostrata ma indirettamente suggerita dalle limitazioni imposte dal medico competente - “… no mmc >15 kg… “), concentrandosi nel turno lavorativo e diluendosi negli anni hanno permesso la strutturazione, come causa concorrente efficiente e determinante, dell'infermità in diagnosi”.
Ancora, con valutazione pienamente condivisibile, ha ritenuto che la patologia portata all'attenzione di questo Tribunale (Polispondilodiscopatia pluriprotrusiva del tratto lombo-sacrale, con accertata sofferenza radicolare cronica L4-L5-S1 bilaterale, di moderata entità) in considerazione della RM e dell'esame EMG in atti, dell'obiettività raccolta nel corso della visita medica, della tabella di Legge
(COD. 213, in analogia), possa ragionevolmente computarsi in termini di Danno Biologico nella misura dell'8% e che, “sulla base dei preesistenti riconoscimenti (23%, come da Modello 23 SS
, più in avanti riportato), può in ultimo dirsi concretizzato un danno Biologico tot. pari al 29% CP_1
(con calcolo riduzionistico: 4% sdr del TC sn + 7% rachide cervicale + 12% ipoacusia + 2% distrazione rachide cervicale + 8% colonna LS), a far data dalla Denuncia del 21/6/2022”.
Ne deriva la fondatezza della domanda attorea. In coerenza con le risultanze peritali, infatti,
l'insorgenza del diritto va collocata all'epoca della presentazione della domanda amministrativa. CP_ Ne deriva la condanna dell all'erogazione, in favore della parte ricorrente, della rendita ex lege prevista, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo (cause previdenziali di valore indeterminabile di complessità bassa, valori minimi).
Le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico CP_ dell
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
1) respinge l'eccezione di prescrizione;
2) accerta e dichiara che la patologia sviluppata dal ricorrente e meglio descritta in parte motiva rinviene la sua eziopatogenesi nelle mansioni dallo stesso svolte;
3) accerta e dichiara che il ricorrente, a causa della malattia professionale sviluppata, sulla base dei preesistenti riconoscimenti (23%, come da Modello 23 SS , più in avanti riportato), presenta un CP_1 danno biologico complessivo pari al 29%;
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4) per l'effetto condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 corresponsione, al ricorrente, tenuto conto di quanto accertato al punto 3) che precede e secondo i dies a quibus in parte motiva indicati, del conseguente aumento percentuale della rendita che, ad oggi, è pari al 23%, nella misura corrispondente alla percentuale di danno supra accertato;
oltre alla rivalutazione e agli interessi legali;
5) condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del CP_1 ricorrente, delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario, che si liquidano in complessivi euro 4638,00=, oltre accessori di legge;
6) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . CP_1
Civitavecchia, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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