Articolo 22 della Legge 22 maggio 1978, n. 194
Articolo 21
Versione
6 giugno 1978
Art. 22.
Il titolo X del libro II del codice penale e' abrogato.
Sono altresi' abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5 ) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale .
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

Entrata in vigore il 6 giugno 1978
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