Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 539
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Regione ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2019. Per l'annualità 2021, la legge regionale consente l'accorpamento della contestazione nella cartella esattoriale se notificata entro i termini previsti.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    Per l'annualità 2019, l'avviso di accertamento è stato notificato in data antecedente alla maturazione del termine triennale di prescrizione. Per l'annualità 2021, la cartella è stata notificata entro il terzo anno successivo, considerando la sospensione dei termini per la normativa Covid. La legge regionale consente l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 539
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 539
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo