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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PP, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2876/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014629209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014629209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 27.04.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0014629209000 notificata il 04.02.2025 e relativa alla tassa auto per gli anni 2019 e 2021, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria. Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché assumeva l'avvenuta notifica l'11.05.2022 dell'avviso di accertamento prodromico relativamente all'annualità del 2019, e che con riferimento all'annualità 2021 rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
All'udienza di trattazione del 26.09.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
Ed invero, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal contribuente, va subito chiarito che la Regione Calabria ha dimostrato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, di avere regolarmente notificato a mani proprie della Aricò in data 11.05.2022 l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2019.
In proposito, deve osservarsi che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale
(tassa automobilistica), sicchè non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 04.02.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali per la predetta contestata annualità 2019.
Considerazioni analoghe vanno fatte per il 2021, atteso che relativamente a tale annualità l'avviso di accertamento deve ritenersi assorbito nella cartella di pagamento impugnata, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento, dovendosi considerare operante la sospensione di 85 giorni dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid.
Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/2018 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.19 comma 3 1 l reg Sicilia 5 dicembre 2016 n.24 con il quale è stato aggiunto il comma 3 bis all'art.2 l reg Sicilia 11 agosto
2015 n.16 censurato per violazione degli artt 3 e 97 Cost nella parte in cui si prevede che in caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art.13 comma 3 1 lett a) bis) e b) dlgs 18 dicembre 1997 n.472 l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni venga immediatamente iscritto a ruolo senza passare da una comunicazione al contribuente precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo È infatti meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto special. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97 Cost addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione prodromica alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione Siciliana
(sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017”).
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 250,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PP, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2876/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014629209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014629209000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 27.04.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0014629209000 notificata il 04.02.2025 e relativa alla tassa auto per gli anni 2019 e 2021, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria. Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché assumeva l'avvenuta notifica l'11.05.2022 dell'avviso di accertamento prodromico relativamente all'annualità del 2019, e che con riferimento all'annualità 2021 rilevava che ai sensi della legge regionale n.56/2023 era consentito accorpare la contestazione in seno alla cartella esattoriale, purché la detta cartella fosse stata notificata entro il termine del terzo anno successivo.
All'udienza di trattazione del 26.09.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
Ed invero, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal contribuente, va subito chiarito che la Regione Calabria ha dimostrato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, di avere regolarmente notificato a mani proprie della Aricò in data 11.05.2022 l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2019.
In proposito, deve osservarsi che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale
(tassa automobilistica), sicchè non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 04.02.2025 non era maturato il relativo termine utile ai fini prescrizionali per la predetta contestata annualità 2019.
Considerazioni analoghe vanno fatte per il 2021, atteso che relativamente a tale annualità l'avviso di accertamento deve ritenersi assorbito nella cartella di pagamento impugnata, secondo un meccanismo consentito dalla legge regionale n.56/2023, poichè detta cartella risulta essere stata notificata entro il termine del terzo anno successivo alla scadenza dell'annualità di riferimento, dovendosi considerare operante la sospensione di 85 giorni dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid.
Ed infatti, va osservato, a tale riguardo, che nel caso del bollo auto è consentito alle Regioni prevedere l'accertamento automatizzato del tributo con contestuale iscrizione a ruolo.
Orbene, la legge regionale n.56/2023 all'art.6 autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l'iscrizione a ruolo, senza previa contestazione;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell'accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Tale principio è pienamente legittimo e rinviene il suo fondamento in una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n.472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento e ha già ricevuto l'avallo da parte della Corte Costituzionale con la pronuncia n.152/2018 (“Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.19 comma 3 1 l reg Sicilia 5 dicembre 2016 n.24 con il quale è stato aggiunto il comma 3 bis all'art.2 l reg Sicilia 11 agosto
2015 n.16 censurato per violazione degli artt 3 e 97 Cost nella parte in cui si prevede che in caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale decorsi i termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art.13 comma 3 1 lett a) bis) e b) dlgs 18 dicembre 1997 n.472 l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni venga immediatamente iscritto a ruolo senza passare da una comunicazione al contribuente precedente alla formazione del ruolo. Le censure sono generiche in quanto prive di alcun sostegno argomentativo È infatti meramente assertiva l'affermazione in forza alla quale la disciplina censurata darebbe luogo ad una discriminazione in danno dei contribuenti siciliani anche considerata l'autonomia legislativa in materia impositiva esercitata dalla Regione Sicilia in forza di quanto previsto dallo statuto special. Parimenti è a dirsi in ordine alla ritenuta violazione dell'art.97 Cost addotta senza motivare le ragioni in forza delle quali la mancanza della comunicazione prodromica alla iscrizione a ruolo metterebbe in crisi il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il tutto, del resto, senza confrontarsi con le peculiarità proprie del tributo in questione e senza argomentare in alcun modo in ordine alle fattispecie impositive connotate da contenuti analoghi, riscontrate nel sistema tributario nazionale e regolate in termini non dissimili dalla disciplina dettata in tema di tassa automobilistica dalla Regione Siciliana
(sentt. nn.13, 82, 142, 153, 251 del 2015, 107 del 2017”).
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 250,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna