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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/11/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1372 dell'anno 2025 TRA
, nato a [...] il [...], rappresento e difeso dagli avv.ti Parte_1 Matteo Di Pierro, Michele Di Pierro e Roberto Di Pierro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' avv. Raffele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 17.11.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.02.2025 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile, nonché all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il CP_1 beneficio richiesto.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988). Mentre, ai sensi dell'art. 6 D.M. 01.02.1991, i soggetti affetti dalle patologie di cui alla predetta norma che cagionino un'invalidità pari o superiore al 67%, hanno diritto all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria sia per l'assistenza farmaceutica, limitatamente ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale indicati dalla normativa, sia in relazione alle prestazioni strumentali di diagnostica e di laboratorio.
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Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, abbia una percentuale di invalidità del 78% a far data dalla domanda amministrativa dell'08.04.2024 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che non è stata contestata specificatamente dalle parti). Tale percentuale è idonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere il beneficio richiesto. La medesima percentuale è idonea ad integrare anche il requisito sanitario utile per essere esentato dalla partecipazione alla spesa sanitaria partire dalla stessa data di cui sopra, rispetto al quale la parte resistente non ha formulato dissenso nel corso della prima fase, né ha sollevato eccezioni nella presente. Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi che il requisito per percepire l'assegno mensile di invalidità e quello per beneficiare dell'esenzione ticket sussistono in capo al ricorrente a far data dalla domanda amministrativa dell'08.04.2024. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17.02.2025 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno mensile di invalidità dall'08.04.2024;
2) dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria dall'08.04.2024;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 dei procuratori dichiaratisi antistatari in complessivi € 3.867,00 per compensi ai difensori (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 17.11.2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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