Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02185/2026REG.PROV.COLL.
N. 05600/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5600 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'economia e delle finanze- Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze- Comando generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere ME AD e udito per l’appellante l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal Ministero appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è la determinazione del 12 agosto 2016, con cui il Comando generale della Guardia di finanza ha disposto l’esclusione del signor -OMISSIS-dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri per l’anno 2011, dichiarando, contestualmente, la sua cessazione dal servizio in quanto prosciolto dalla ferma contratta e annullando le pregresse determinazioni del Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza del 27 gennaio 2016 (ammissione all’arruolamento nel Corpo – con ferma volontaria di quattro anni – dei vincitori della procedura indetta nel 2011) e del Capo Ufficio Personale del 3 giugno 2016 (promozione al grado di finanziere).
2. L’esclusione veniva disposta per la mancanza, in capo all’interessato, del requisito della condotta incensurabile previsto dall’art. 6, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 e richiamato all’art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso.
2.1. Il difetto del requisito era motivato con riguardo alla posizione assunta dal -OMISSIS- nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di due fidanzati per mano di un coinquilino e commilitone del predetto.
2.2. In particolare, il provvedimento di esclusione evidenziava che, dall’esame del fascicolo penale, era emerso che << il -OMISSIS- (a quell'epoca in servizio nell'Esercito quale VFP4), escusso in atti dalle Autorità inquirenti, con specifico riguardo ai comportamenti e alla presenza in casa, la sera del delitto, del commilitone -OMISSIS- (allora suo coinquilino), ha fornito – in più occasioni – dichiarazioni risultate non veritiere, salvo poi, solo dopo essere stato messo di fronte a dati obiettivi inconfutabili (quali le riprese video dell'auto dell’indagato nella zona del duplice omicidio) rettificarle. Le dichiarazioni poi risultate non veritiere venivano rese nonostante albergasse nel -OMISSIS- quantomeno il dubbio in ordine a possibili responsabilità in capo al -OMISSIS- come risulta dal verbale di sommarie informazioni rese agli inquirenti in data 15 gennaio 2016. Tale biasimevole condotta trova riscontro anche nell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di -OMISSIS- emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pordenone, in data 7 marzo 2016, dove, tra l'altro, si evidenzia “i due coinquilini del -OMISSIS- (…) e -OMISSIS- ai quali venivano esibite dalla p.g. le riprese delle videocamere del traffico stradale (…) ammettevano a questo punto di riconoscere nell'auto ripresa dalle videocamere l’Audi del -OMISSIS- e dichiaravano che la sera in questione, dopo le ore 19,00, -OMISSIS- si era effettivamente allontanato da casa in auto per farvi in seguito rientro, giustificando con il fatto di non aver voluto nuocere alla carriera del commilitone la circostanza di non aver riferito in precedenza tale particolare >>.
2.3. Veniva, altresì, puntualizzato che tale censurabile condotta del militare, posta in essere anteriormente all’incorporamento nella Guardia di finanza e a quell’epoca non sottoposta al rigoroso apprezzamento dell’amministrazione perché non conosciuta, assume una connotazione di maggiore gravità tenuto conto dello status di volontario dell’esercito rivestito dallo stesso all’epoca dei fatti.
3. Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dall’interessato con ricorso al T.a.r. per il Lazio che, con sentenza della quarta sezione n. -OMISSIS- lo respingeva, rilevando che: a) nel corso delle indagini il ricorrente non ha offerto, dall’inizio delle deposizioni, una chiara e completa indicazione di importanti circostanze fattuali; non ha profuso, dunque, lo sforzo di memoria – in altri termini un’attivazione vera e concreta, a tutela della ricerca efficiente della verità – che una vicenda così grave, come è un duplice omicidio, tra l’altro di un amico e coinquilino, avrebbe dovuto comportare; b) si consideri la macroscopica contraddizione tra la dichiarazione del ricorrente a sostegno della presenza in casa dell’indagato nel giorno del delitto, la rettifica delle precedenti dichiarazioni – ma soltanto dopo che gli inquirenti gli avevano mostrato i fotogrammi delle telecamere, con relativo orario, che avevano immortalato il passaggio della vettura dell’indagato – e l’ammissione che << la sera del 17/03/2015 aveva visto, attraverso la finestra della propria stanza, il coinquilino indagato nella sua autovettura, parcheggiata sotto la finestra in parola >>; c) il fatto che il ricorrente sia risultato per la Corte di Assise “pienamente” attendibile, è profilo che attiene alla solidità del quadro probatorio a carico dell’imputato, ma che non degrada affatto l’atteggiamento di superficialità e/o di parziale reticenza, tradottosi in dichiarazioni sopravvenute a totale sostituzione di quelle in origine rilasciate.
4. Il signor -OMISSIS- ha interposto appello, articolando due motivi di gravame con cui deduce:
I. Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza nr. -OMISSIS-/2022 dell’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – Sezione Quarta (pubblicata in data 15.12.2022 e non notificata). Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria e/o difetto di motivazione. Eccesso di poter per travisamento dei fatti e/o erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruenza, irragionevolezza. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. La sentenza si sarebbe acriticamente soffermata solo ed unicamente sulle dichiarazioni rese dall’appellante in sede di sommarie informazioni, senza affatto tenere conto della complessiva evoluzione della vicenda penalistica, da cui è emerso che, solo in epoca successiva all’escussione a s.i.t., gli inquilini del -OMISSIS- tra cui il ricorrente, si sono resi conto dell’alterazione della realtà fattuale posta in essere dal condannato.
II. Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, incongruità, inattendibilità, irragionevolezza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Illegittimità per violazione degli artt. 7 e 8 della L. 07.08.1990 nr. 241. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 199/1995 e s.m.i. del D.lgs. 5/4/2006 n. 160 e dell’art. 2, comma 1, lettera g), della determinazione n. 83482/2011 in data 22.03.2011 del Comando Generale della Guardia di Finanza nell’interpretazione resa dall’Amministrazione. Illegittimità dell’art. 2, comma 1, lettera g), della determinazione n. 83482/2011 in data 22.03.2011 del Comando Generale della Guardia di Finanza nell’interpretazione resa dall’Amministrazione e degli atti impugnati per violazione dell’art. 97 Cost. e dei connessi principi di buon andamento, trasparenza, ragionevolezza dell’azione e delle scelte amministrative e del principio del giusto procedimento. La sentenza impugnata avrebbe ignorato/disatteso i plurimi vizi degli atti impugnati per tutti i motivi esposti in primo grado che vengono, pertanto, ritrascritti.
5. Si è costituito in resistenza il Ministero dell’economia e finanze-Comando generale della guardia di finanza.
6. Con ordinanza del 30 agosto 2023 n. 3457 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
7. All’udienza del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. L’art. 6, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso, esige in capo ai candidati il possesso « dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 », che, a sua volta, richiama le « qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria », ossia la « condotta incensurabile » (art. 2, comma 2, lett. b-bis del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 150).
10. Secondo la giurisprudenza, il requisito della “ condotta incensurabile ” previsto per l’ingresso nelle Forze di polizia è finalizzato a selezionare i candidati che, per qualità morali, personali e di comportamento, appaiano idonei – in termini prognostici e probabilistici – ad assicurare la credibilità e il prestigio delle funzioni da svolgere ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10175; id., 19 aprile 2022, n. 2898).
11. Trattandosi di un requisito di carattere morale e dal contenuto elastico, la cui sussistenza deve essere accertata « in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire » (cfr. art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso), esso attribuisce all’amministrazione un ampio margine di discrezionalità, sia nella selezione dei fatti rilevanti che nella valutazione della loro gravità. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo sul punto è limitato alla verifica della non arbitrarietà della determinazione assunta: una volta ritenuto ragionevolmente censurabile un determinato episodio sotto il profilo morale, non è quindi consentito procedere ad un vaglio di “condivisibilità” nel merito delle valutazioni espresse dall’amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2025 n. 6993; id. 21 giugno 2022, n. 5118; sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2353).
12. L’amministrazione ha ravvisato la carenza del requisito morale sopra indicato in quanto l’appellante aveva reso dichiarazioni contraddittorie e reticenti nell’ambito del procedimento penale per duplice omicidio a carico del proprio commilitone e coinquilino -OMISSIS-.
13. Nel provvedimento impugnato sono state, in particolare, evidenziate le seguenti circostanze di fatto:
a) il -OMISSIS-, escusso a sommarie informazioni, aveva inizialmente dichiarato, a sostegno della presenza in casa dell’indagato nel giorno del delitto, che nessuno era << uscito dalla loro abitazione la sera del 17/03/2015 (cfr. nota nr. 260/1-470-2015, datata 23/06/2015, della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia - Comando Provinciale di Pordenone) >>;
b) soltanto dopo che gli inquirenti gli avevano mostrato i fotogrammi delle telecamere, con relativo orario, che avevano immortalato il passaggio della autovettura dell’indagato aveva ammesso che << la sera del 17/03/2015 aveva visto, attraverso la finestra della propria stanza, il coinquilino indagato nella sua autovettura, parcheggiata sotto la finestra in parola (cfr. Verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini – -OMISSIS- datato 23/09/2015) >>.
14. Come osservato dal T.a.r., dalla divergenza delle dichiarazioni rese in sede di indagine era scaturito un procedimento penale a carico del -OMISSIS- (e dell’altro teste -OMISSIS-) poi archiviato a seguito della sua successiva ritrattazione ai sensi dell’art. 376 c.p.
15. Il comportamento tenuto dall’appellante, che all’epoca dei fatti rivestiva lo status di volontario dell’Esercito, è stato ritenuto dall’amministrazione indicativo dell’inadeguatezza morale del militare e valutato come inconciliabile con lo status di appartenente alla Guardia di finanza, secondo un giudizio che non risulta affetto da palese irragionevolezza o abnormità.
16. Privi di rilievo sono i richiami, sia nel ricorso di primo grado che in appello, alle sentenze rese nell’ambito del procedimento penale (sent. 1/2017 della Corte di Assise di Udine, sent. 1/2019 della Corte di Assise di Appello di Trieste, sent. 31847/2021 della Corte di Cassazione), le quali hanno ad oggetto esclusivamente la posizione dell’imputato -OMISSIS- e non quella del teste -OMISSIS-. Le citate sentenze si limitano, infatti, ad esaminare le dichiarazioni rese da quest’ultimo e dal teste -OMISSIS- esclusivamente sotto il profilo della loro attendibiltà, respingendo le contestazioni della difesa dell’imputato, secondo cui la divergenza delle dichiarazioni rese dai testimoni << induceva il sospetto, secondo la difesa, che essi avessero adattato le loro dichiarazioni alla tesi degli inquirenti >> (pag. 217 sentenza n. 1/2017 della Corte di Assise).
17. Le considerazioni espresse dai giudici penali attengono alla tenuta del quadro probatorio a carico dell’imputato e non sono utilmente invocabili a sostegno dell’illegittimità, per eccesso di potere, del provvedimento di esclusione dal concorso del teste -OMISSIS-.
18. L’esclusione risulta, infatti, fondata sul difetto del requisito morale, comprovato dall’oggettiva divergenza- a prescindere dalle ragioni che l’hanno determinata- tra le dichiarazioni rese dall’interessato nelle varie fasi di un procedimento penale relativo ad un grave fatto di sangue e in relazione ad una circostanza decisiva per l’accertamento dei fatti (l’alibi dell’omicida).
19. Anche il mancato coinvolgimento dell’appellante nel procedimento penale a carico del coinquilino- evidenziato in sede di appello - non costituisce sintomo del dedotto vizio di eccesso di potere poiché la valutazione cui è chiamata l’amministrazione attiene alla compatibilità del profilo morale dell’interessato con la posizione di appartenente alla Guardia di finanza e prescinde dalla responsabilità penale, come pure dai precedenti di carriera e dai servizi prestati.
20. Merita, pertanto, condivisione quanto osservato dal T.a.r. in ordine alla ragionevolezza della scelta dell’amministrazione di selezionare solo i candidati la cui condotta morale non sia suscettibile di essere posta in discussione nemmeno in termini di rischio.
21. Per tali ragioni, il primo motivo di appello deve essere respinto.
22. Quanto al secondo motivo di appello, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per violazione dell’art. 101 c.p.a. in quanto si risolve nella mera trascrizione dei motivi di ricorso di primo grado, senza articolare alcuna specifica censura alla sentenza impugnata.
23. In ogni caso, l’infondatezza dei motivi in questione discende dalle considerazioni sopra svolte in sede di esame del primo motivo di appello.
24. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
25. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI MI, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
ME AD, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME AD | BI MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.