Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2185
CS
Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria e/o difetto di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che le sentenze penali relative alla posizione dell'imputato non siano invocabili a sostegno dell'illegittimità del provvedimento di esclusione del teste. L'esclusione è fondata sul difetto del requisito morale, comprovato dalla divergenza delle dichiarazioni rese dall'interessato in un procedimento penale relativo a un grave fatto di sangue.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, incongruità, inattendibilità, irragionevolezza, insufficienza ed apoditticità della motivazione

    Il Collegio ha dichiarato questo motivo inammissibile per violazione dell'art. 101 c.p.a., in quanto si risolve nella mera trascrizione dei motivi di ricorso di primo grado senza specifiche censure alla sentenza impugnata. In ogni caso, l'infondatezza discende dalle considerazioni svolte in esame del primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2185
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2185
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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