Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;
b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;
b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.