Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 6773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6773 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06773/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04071/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4071 del 2023, proposto da
Mass Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Francesco Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Autonoma Trentino – Alto Adige - SüDtirol, Provincia Autonoma di ZA, Provincia Autonoma di Trento, Qiagen S.r.l., Dasit S.p.A., Pegasus S.r.l., non costituiti in giudizio;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della Determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A del 14.12.2022 della Regione Piemonte – Sanità e welfare, ivi compreso l'Allegato n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente;
del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute;
del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022;
dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di ZA e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Piemonte e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il consigliere HI NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la società in epigrafe, attiva nella commercializzazione e distribuzione di apparecchiature e strumentazioni analitiche e di diagnostica medica nonché di dispositivi medici, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
a) Determinazione dirigenziale n. 2426/A1400Adel 14.12.2022della Regione Piemonte–Sanità e welfare, ivi compreso l’Allegato n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata imposizione alla stessa Impresa del relativo pagamento entro 30 giorni, e dunque, ivi compresala imposizione di pagamento di €42.588,62 a carico della Impresa qui ricorrente nonché comunicazione della predetta Determinazione, medesimo ente emittente;
nonché dei provvedimenti e atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque:
b) Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
c) Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.9.2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018);
d) Accordo del 7.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di ZA (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125;
e) intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e ZA nella seduta del 28.9.2022;
f) Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019;
2. - Si tratta degli atti e provvedimenti assunti in relazione agli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (c.d. payback sanitario).
3. – Si sono costituite le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. – In vista dell’udienza di trattazione nel merito, la parte ricorrente, in ragione dell’avvenuto pagamento alla Regione resistente delle somme nella misura ridotta di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Tale norma, come noto, ha disposto che “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di ZA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di ZA accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”.
5. – Il ricorso è passato in decisione alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026.
6. - Il Collegio ritiene doversi dichiarare non già la richiesta cessazione, che potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria di parte ricorrente; bensì l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Ed invero, il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247); ma non per questo risulta evento satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati da parte della ricorrente, proposta al fine di non effettuare pagamento alcuno.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile.
7. – La peculiarità della materia trattata induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HI NA, Presidente FF, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Marco AV, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HI NA |
IL SEGRETARIO