Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2196/2024 rg, sul ricorso depositato il 01/05/2024 proposto da (difesa da Avv. Concetta Assunta Pellegrino) Parte_1
nei confronti di in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti ( difeso da avv.ti Ettore Triolo e Controparte_2
Valeria Grandizio )
e di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore (difesa da avv. Loredana Alcamo), dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che hanno fatto pervenire le note scritte tutte le parti, così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente la domanda e annulla l'intimazione di pagamento limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2022 0001359952 000 per omessa notifica dell'avviso di addebito .
Rigetta la domanda nel resto .
Compensa un quinto le spese e condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente CP_3 della restante parte che liquida complessivamente in 1600,00 .Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento;
1
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e per l'effetto: dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e procedere all'annullamento degli avvisi di addebito
N. 394 2017 0001678871 000, N. 39 2017 0002461384 000; N. 394 2017 0003446578 000; N. 394
2018 0000289013 000; N. 394 2018 0004238374 000; N. 394 2019 0001437845 000 N. 394 2019
0003889308 000; N. 394 2021 0001554562 000; N. 394 2022 0001359952 000; N. 394 2022
0004226574 000 nonché all'annullamento dell'intimazione di pagamento sopra richiamata.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
le veniva notificata in data 12.04.2024 l'intimazione di pagamento n° 094 2024 9004654242 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni di Reggio Calabria inerente i seguenti avvisi di addebito di seguito specificati ed oggetto di impugnazione:
- Avviso di addebito n° 394 2017 0001678871 000, presuntivamente notificato il 21.12.2017 avente ad oggetto Contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativo all'anno 2016 di euro 2.768,80; - Avviso di addebito n° 39 2017 0002461384 000 presuntivamente notificato il 20.12.2017 avente ad oggetto
Modello DM 10 relativo all'anno 2017 di euro 997,01;
- Avviso di addebito n° 394 2017 0003446578 000 presuntivamente notificato il 03.01.2018 avente ad oggetto Modello DM 10 relativo all'anno 2017 di euro 389,69;
- Avviso di addebito n° 394 2018 0000289013 000 presuntivamente notificato il 29.05.2018 avente ad oggetto Modello DM 10 relativo all'anno 2017 di euro 366,30;
- Avviso di addebito n° 394 2018 0004238374 000 presuntivamente notificato il 29.01.2019 avente ad oggetto Contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativo all'anno 2018 -2017 di euro 1.816,94
- Avviso di addebito n° 394 2019 0001437845 000 presuntivamente notificato il 06.09.2019 avente ad oggetto Contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativo all'anno 2018 di euro 1.788,11;
- Avviso di addebito n° 394 2019 0003889308 000 presuntivamente notificato il 23.01.2020 avente ad oggetto Contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativo all'anno 2018 -2019 di euro 1.728,26;
- Avviso di addebito n° 394 2021 0001554562 000 presuntivamente notificato il 13.01.2022 avente ad oggetto Contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativo all'anno 2019 di euro 2.667,61
- Avviso di addebito n° 394 2022 0001359952 000 presuntivamente notificato il 30.12.2022 avente ad oggetto Contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativo all'anno 2020 di euro 2.883,38;
2 - Avviso di addebito n° 394 2022 0004226574 000 presuntivamente notificato il 24.02.2023 avente ad oggetto Contributi I.V.S. e somme aggiuntive relativo all'anno 2021 di euro 2.141,51.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Evidenziava che:
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente erano i seguenti:
GESTIONE COMMERCIANTI
1. 39420170001678871000 – periodi 1-3-4/2016 – avviso notificato il 21.12.2017 – credito non ceduto
2. 39420180004238374000 – periodi 4/2017, 1/2018 – avviso notificato il 29.01.2019 – credito non ceduto
3. 39420190001437845000 – periodi 2-3/2018 – avviso notificato il 06.09.2019 – credito non ceduto
4. 39420190003889308000 – periodi 4/2018, 1/2019 – avviso notificato il 23.01.2020 – credito non ceduto
5. 39420210001554562000 – periodi 2-3-4/2019 – avviso notificato il 13.01.2022 – credito non ceduto
6. 39420220001359952000 - periodi 1-2-3-4/2020 – avviso notificato il 30.12.2022 – credito non ceduto
7. 39420220004226574000 – periodi 1-2-3/2021 – avviso notificato il 24.02.2023 – credito non ceduto
Controparte_4
1. 39420170002461384000 – periodi 3-4-5/2017 (dm insoluti) – avviso notificato il 20.12.2017
– credito non ceduto
2. 39420170003446578000 – periodo 6/2017 (dm insoluto) – avviso notificato il 03.01.2018 – credito non ceduto
3. 39420180000289013000 – periodo 7/2017 (dm insoluto) – avviso notificato il 29.05.2018 – credito non ceduto.
3 L' si costituiva e contestava la domanda . Controparte_3
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato..
La presente azione giudiziale è svolta avverso una intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi di cui ad avvisi di addebito indicati nel ricorso.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_2
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
La parte ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della
. CP_2
L'art 13 legge 448/98 e succ modif. ha previsto la cessione dei contributi relativi anni fino al
31.12.2008 e pertanto è acclarato che i contributi in discussione sono estranei alla procedura di cessione.
Difetta, pertanto, la legittimazione passiva della CP_2
OMESSA NOTIFICA degli AVVISI DI ADDEBITO
In ordine alla tempestività ex art 617 cpc il motivo è tempestivo perché fatto valere entro i 20 giorni.
CP_ Esso è però in gran parte infondato perché l' prova, producendo gli avvisi di ricevimento, le notifiche dei vari avvisi di addebito eccetto per l'ava 394 2022 0001359952 000 di cui non vi è prodotta alcuna relata nè avviso di ricevimento né consegna telematica .
In relazione al quest'ultimo l'intimazione è nulla per omessa notifica dell'avviso di addebito .
PRESCRIZIONE
CP_ Legittimato passivo è solo l' ( Cass . s.u. 7514/2022 )
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale)
4 più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L' produce riscontro delle notifiche ma non produce prova di atti interruttivi . CP_1
Tuttavia la prova delle notifiche degli avvisi di addebito già è sufficiente ad escludere la prescrizione per gli avvisi di addebito N. 394 2018 0004238374 000; N. 394 2019 0001437845 000 N. 394 2019
0003889308 000; N. 394 2021 0001554562 000, N. 394 2022 0001359952 000 ( qui a prescindere dalla notifica dell'avviso che come sopra detto manca , la contribuzione è del 2020 per cui alla data di notifica della intimazione opposta non ci poteva essere la prescrizione ), N. 394 2022
0004226574 000.
Quanto agli altri avvisi 394 2017 0001678871 000, c'è AVI notificata alla ricorrente il 5.12.2019, quanto al N. 394 2017 0002461384 000 c'è AVI notificata il 5.12.2019, quanto al N. 394 2017
0003446578 000 c'è AVI notificata il 5.12.2019 e quanto al N. 394 2018 0000289013 000 c'è AVI notificata il 5.12.2019.
Tra la detta intimazione del 2019 e l'intimazione notificata il 12.4.2024 non è decorso il quinquennio.
Parte ricorrente ha contestato le produzioni effettuate dalle controparti evidenziando :
< Orbene, si contestano e disconoscono tutte le allegazioni depositate da controparte a sostegno della presunta pretesa creditoria in quanto semplici co-pie di cui non è stata nemmeno asseverata la conformità agli originali. Nello specifico si disconosce il retro delle ricevute delle raccomandate A/R
a firma della sig.ra , madre dell'odierna ricorrente, depositate dall' poiché Persona_1 CP_1 non viene riportato né il numero dell'avviso di addebito né il numero della raccomandata, pertanto,la predetta documentazione non può dirsi riconducibile agli avvisi di addebito.
5 Controparte avrebbe dovuto ottemperare al proprio onere probatorio producendo l'originale della documentazione o, quantomeno, una copia autenticata della stessa.Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il di-sconoscimento onera la parte della produzione dell'originale …” (Cassazione civile, sez. VI,
13/06/2014, n. 13425). Tale principio ha trovato recente applicazione da parte della giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento ed all'onere dell'
[...]
di produrre in giudizio le cartoline di ricevimento in originale (v.si, in tal senso, Controparte_5
Cass. civile,sez. Tributaria, 28/02/2017, n. 5077). In definitiva, controparte non ha prodotto le cartoline di ricevimento in originale, con ogni evidente conseguenza in ordine all'illegittimità degli atti impugnati.
Vieppiù, l' nell'ambito di tale procedimento non ha fornito prova Controparte_6 alcuna dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito. Si rappresenta, infatti, come le cartoline di ricevimento risultano essere state firmate dalla sig.ra , madre dell'odierna Persona_1 ricorrente, non familiare convivente, che risiede in Cda S. DomenicaTerreti n.4(Cfr. certificato di residenza della sig.ra ). Diversamente la sig.ra risiede in Cda S. Domenica Terreti Per_1 Parte_1 al civico 4/1,come peraltro ben noto all'ente previdenziale che invia le raccomandate a quest'ultimo indirizzo.
Stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito a persona diversa dal destinatario, inoltre, controparte avrebbe dovuto depositare in atti la Comunicazione di avvenuta notifica (CA),cosa che, invece, non risulta essere stato fatto. >.
Orbene ad avviso del decidente le contestazioni sono in primo luogo generiche perché prive di specificazione di quali siano le notifiche in concreto contestate .
In merito alla non corrispondenza agli originali vale infatti il principio che <la contestazione della conformità all'originale degli atti prodotti in copia ottica è all'evidenza priva di specificazione mancando del tutto l'indicazione circostanziata degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall'originale; si tratta, dunque, di contestazione inefficace come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha consolidato il principio secondo il quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro
e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 27633 del 30/10/2018; Cass. n. 6 7106 del 2016; Cass. n. 7775 del 2014); dunque, anche in questa sede va ribadito che l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche
o fotostatiche. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta nella sua conformità all'originale ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13425 del 2014); > Cass Civile
Ord. Sez. L Num. 5477 Anno 2021.
E' del tutto evidente che parte ricorrente nulla di specifico formuli né produca un raffronto tra le copie e gli originali al fine di dimostrare una difformità rilevante
Le censure inoltre non essendo specifiche non consentono di esaminarle .
La documentazione postale comunque fa fede fino a querela di falso della consegna a persona che si trova nel domicilio della ricorrente. La differenza tra civico 4 e civico 4/1 appare priva di rilevanza né la ricorrente indica in quale modo possa trattarsi di luoghi del tutto diversi e non un locale interno identificato come sub del n.
4. Fa fede la attestazione dell'agente postale che ha consegnato regolarmente la posta indirizzata alla ricorrente a persona di cui l'agente postale deve presumersi aver accertato la presenza nel luogo di consegna riferibile alla ricorrente il cui nominativo era ben indicato negli avvisi di ricevimento .
Quanto alla mancata CA , la consegna postale ordinaria non risulta che debba essere seguita da comunicazione della CA .
La pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito contestati non è prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio – la dichiarazione di esonero non ha effetto trattandosi di causa in materia di contribuzione e non di prestazioni previdenziali per cui è inapplicabile l'art 152 disp att. cpc - a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n.
55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( la compensazione è invece parziale nei confronti dell' essendo in parte viziata l'intimazione ) . CP_3
Reggio Calabria, 10.6.2025.
IL GIUDICE
7 dott. Arturo D'Ingianna
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