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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 15991 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CRISTI CALOGERA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. RAIA GIANFRANCO resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 20/01/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (invalidità civile) a far data dal 10/07/2024.
Compensa le spese di lite.
Liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 15/04/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la
1 insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, disposto il richiamo del consulente già nominato nella prima fase del procedimento, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
20/01/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 100% e concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 10/07/2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che il riconoscimento successivo alla presentazione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. giustifica la compensazione delle spese di lite.
Si liquidano con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
20/01/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 15991 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. CRISTI CALOGERA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. RAIA GIANFRANCO resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 20/01/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (invalidità civile) a far data dal 10/07/2024.
Compensa le spese di lite.
Liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 15/04/2023 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la
1 insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, disposto il richiamo del consulente già nominato nella prima fase del procedimento, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
20/01/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 100% e concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 10/07/2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che il riconoscimento successivo alla presentazione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. giustifica la compensazione delle spese di lite.
Si liquidano con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
20/01/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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