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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente AGOSTINI ERMINIA, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Avente ad oggetto l'impugnazione di: 06620249002886213000 IRPEF-ALTRO 2012- AVVISO DI INTIMAZIONE n. contro MassaAg.entrate - Riscossione - - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620130008526161000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 06620130008526161000- CARTELLA DI PAGAMENTO n. IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 06620130008526161000 IRPEF-ALTRO 2009- CARTELLA DI PAGAMENTO n. contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Menzione 3 54100 Massa MS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620140004728916000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620140004728916000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620140004728916000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620150007773029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620150007773029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 IRPEF-ALTRO 2012- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620150007773029000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato alla Corte di Giustizia Tributaria parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 06620249002886213 000, ricevuta il 21/10/2024, emesso a seguito del mancato pagamento delle cartelle nn. 06620130008526161 000, 06620140004728916 000, 06620150007773029 000, eccependo l'omessa notifica delle cartelle e dei presupposti avvisi di accertamento, la prescrizione/decadenza del credito, nonché lamentando la mancata indicazione del calcolo degli interessi. L'Agenzia delle Entrate eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. ADER in via preliminare eccepiva la improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis Dlgs 2, l'inammissibilità del ricorso stante la presentazione di istanza di definizione agevolata del debito presentata il 30/06/2023, l'infondatezza della contestazione di omessa notifica delle cartelle, l'infondatezza e inammissibilità dell'eccezione di decadenza per tardività dell'eccezione di mancata notifica dei presupposti avvisi di accertamento, nonchè l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. La causa veniva decisa in camera di consiglio all'udienza del 16-02-26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa parte ricorrente ha depositato dichiarazione con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, D.Lgs. 546/1992, ha espresso la volontà di rinunciare al ricorso a spese legali compensate, avendo intenzione di aderire alla c.d. rottamazione quinquies. La rinuncia è stata accettata dall'Agenzia delle Entrate con nota depositata in data 19-12-25 “con le conseguenze di legge”. AD ha depositato atto di accettazione alla rinuncia al ricorso ma non alla compensazione delle spese. Stante la regolarità della rinuncia e della accettazione, deve dichiararsi l'estinzione del procedimento. Quanto alle spese, non è dato sapere né se l'istanza sarà effettivamente presentata, né l'esito della stessa. L'art. 44, II comma D.lgs. n. 546/92 dispone: “Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro….” In difetto di accordo e della comprovata sussistenza dell'applicabilità di una normativa premiale, le spese vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione della causa e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da AD che liquida in via equitativa in € 1000,00, oltre il rimborso spese forfettarie;
compensa le spese di pertinenza dell'agenzia delle Entrate. Massa, 16-02-2026 Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente AGOSTINI ERMINIA, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Avente ad oggetto l'impugnazione di: 06620249002886213000 IRPEF-ALTRO 2012- AVVISO DI INTIMAZIONE n. contro MassaAg.entrate - Riscossione - - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620130008526161000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009 06620130008526161000- CARTELLA DI PAGAMENTO n. IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 06620130008526161000 IRPEF-ALTRO 2009- CARTELLA DI PAGAMENTO n. contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Menzione 3 54100 Massa MS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Massa - Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Massa Avenza 38/d 54100 Massa MS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620140004728916000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620140004728916000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620140004728916000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620150007773029000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620150007773029000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 IRPEF-ALTRO 2012- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620150007773029000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato alla Corte di Giustizia Tributaria parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 06620249002886213 000, ricevuta il 21/10/2024, emesso a seguito del mancato pagamento delle cartelle nn. 06620130008526161 000, 06620140004728916 000, 06620150007773029 000, eccependo l'omessa notifica delle cartelle e dei presupposti avvisi di accertamento, la prescrizione/decadenza del credito, nonché lamentando la mancata indicazione del calcolo degli interessi. L'Agenzia delle Entrate eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. ADER in via preliminare eccepiva la improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis Dlgs 2, l'inammissibilità del ricorso stante la presentazione di istanza di definizione agevolata del debito presentata il 30/06/2023, l'infondatezza della contestazione di omessa notifica delle cartelle, l'infondatezza e inammissibilità dell'eccezione di decadenza per tardività dell'eccezione di mancata notifica dei presupposti avvisi di accertamento, nonchè l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. La causa veniva decisa in camera di consiglio all'udienza del 16-02-26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa parte ricorrente ha depositato dichiarazione con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, D.Lgs. 546/1992, ha espresso la volontà di rinunciare al ricorso a spese legali compensate, avendo intenzione di aderire alla c.d. rottamazione quinquies. La rinuncia è stata accettata dall'Agenzia delle Entrate con nota depositata in data 19-12-25 “con le conseguenze di legge”. AD ha depositato atto di accettazione alla rinuncia al ricorso ma non alla compensazione delle spese. Stante la regolarità della rinuncia e della accettazione, deve dichiararsi l'estinzione del procedimento. Quanto alle spese, non è dato sapere né se l'istanza sarà effettivamente presentata, né l'esito della stessa. L'art. 44, II comma D.lgs. n. 546/92 dispone: “Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro….” In difetto di accordo e della comprovata sussistenza dell'applicabilità di una normativa premiale, le spese vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione della causa e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da AD che liquida in via equitativa in € 1000,00, oltre il rimborso spese forfettarie;
compensa le spese di pertinenza dell'agenzia delle Entrate. Massa, 16-02-2026 Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini