Art. 14.
Per i maggiori oneri a carico dello Stato per l'aumento delle indennita' per gli infortuni e le malattie professionali, dovute ai dipendenti dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, sara' provveduto con decreto del Ministro per il tesoro, merce' prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Per i maggiori oneri a carico dello Stato per l'aumento delle indennita' per gli infortuni e le malattie professionali, dovute ai dipendenti dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, sara' provveduto con decreto del Ministro per il tesoro, merce' prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.