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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16326 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20885 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20885 / 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Scrugli Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Via Fabio Massimo n. 88, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Maria Cristina Controparte_1 C.F._2
UC ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Ferrari n. 35, giusta procura speciale in atti:
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti con le note in sostituzione di udienza del 20.10.2025: “- la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Persona_1 genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; - la minore avrà collocazione prevalente
1 presso l'abitazione materna;
- il padre terrà con sé la figlia, in difetto di diversi accordi che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze della minore medesima con le seguenti modalità a settimane alterne: la domenica dalla mattina fino all'ora di cena con possibilità di pernotto e riaccompagno a scuola il lunedì mattina, compatibilmente con la volontà della minore;
la settimana in cui la minore non resterà con il padre la domenica, per due giorni a settimana dall'uscita da scuola, con possibilità di pernotto e riaccompagno a scuola il giorno seguente sempre compatibilmente con la volontà della minore;
la settimana in cui la minore resterà con il padre la domenica, per un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola con possibilità di pernotto e riaccompagno a scuola il giorno seguente, compatibilmente . con la volontà della minore;
durante le vacanze scolastiche natalizie alternerà negli anni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del
Lunedì dell'Angelo con l'altro; - il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo mensile dovuto per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di euro 350,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) da corrispondersi alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza settembre 2024 con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17 dicembre 2014; - ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014;- i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- la sig. percepirà in via esclusiva Pt_1
l'Assegno unico per i figli nella misura del 100%. Pertanto, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento consensuale del matrimonio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.05.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Roma in data 20.07.2002 con che dal matrimonio è nata il [...] Controparte_1
Per_ la figlia che in data 15.02.2013 il Tribunale aveva omologato le condizioni della separazione consensuale e che successivamente le parti avevano depositato un ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione personale accolto dal Collegio, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 17.2.2025 sono comparse le parti personalmente con i rispettivi difensori, dichiarando di aver raggiunto un accordo ed ivi precisando le condizioni concordate, sicché il G.D all'epoca titolare del procedimento, dato atto, ha provveduto in via provvisoria in conformità all'accordo e ha
2 rimesso la decisione della causa al Collegio, salvo poi rilevare che non risultava la formale costituzione in giudizio del convenuto e rimettere la causa sul ruolo.
In data 17.4.2025, instaurato il contraddittorio, si è costituito chiedendo lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio e rappresentando di aver raggiunto un accordo con la ricorrente in merito alle condizioni del divorzio, così come già precisate in sede di prima udienza.
I procuratori di entrambe le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025, con allegate le condizioni concordate e già precisate all'udienza del 17.2.2025, chiedendone l'accoglimento, e la causa è stata rimessa al Collegio con ordinanza del 6 novembre
2025.
***
Va premesso che le parti non hanno depositato domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., sicché l'accordo delle parti deve intendersi come accordo sopravvenuto, ribadito in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in procedimento contenzioso, in cui le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni.
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Roma in data 20.07.2002, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 527, parte I, serie 02, anno 2002; risulta anche che le parti con successivo atto notarile dell'8 aprile 2010, n. 29932, hanno scelto il regime di separazione dei beni. È agli atti, inoltre, il decreto di omologa della separazione consensuale delle parti emesso dal Tribunale di Roma in data 15.02.2013 e successivo decreto del medesimo Tribunale che ha accolto il ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione emesso il 17.09.2015.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, ed essendo stato depositato il ricorso di scioglimento del matrimonio in data 20 maggio 2024. La volontà espressa da entrambe le parti in sede di prima udienza in cui la ricorrente ha palesato che non esistono possibilità di riconciliazione e il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, con fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale, induce il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della figlia, tenuto conto della documentazione in atti.
3 SULLE SPESE DI LITE
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 20885 del 2024, così provvede:
“1 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile in Roma il 20.7.2002;
2. Accoglie le conclusioni congiunte delle parti alle condizioni di cui in epigrafe;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 527, parte I, serie 02, anno 2002);
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20885 / 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Scrugli Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Via Fabio Massimo n. 88, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Maria Cristina Controparte_1 C.F._2
UC ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Ferrari n. 35, giusta procura speciale in atti:
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti con le note in sostituzione di udienza del 20.10.2025: “- la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Persona_1 genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; - la minore avrà collocazione prevalente
1 presso l'abitazione materna;
- il padre terrà con sé la figlia, in difetto di diversi accordi che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze della minore medesima con le seguenti modalità a settimane alterne: la domenica dalla mattina fino all'ora di cena con possibilità di pernotto e riaccompagno a scuola il lunedì mattina, compatibilmente con la volontà della minore;
la settimana in cui la minore non resterà con il padre la domenica, per due giorni a settimana dall'uscita da scuola, con possibilità di pernotto e riaccompagno a scuola il giorno seguente sempre compatibilmente con la volontà della minore;
la settimana in cui la minore resterà con il padre la domenica, per un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola con possibilità di pernotto e riaccompagno a scuola il giorno seguente, compatibilmente . con la volontà della minore;
durante le vacanze scolastiche natalizie alternerà negli anni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del
Lunedì dell'Angelo con l'altro; - il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo mensile dovuto per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di euro 350,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) da corrispondersi alla madre presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza settembre 2024 con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17 dicembre 2014; - ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014;- i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- la sig. percepirà in via esclusiva Pt_1
l'Assegno unico per i figli nella misura del 100%. Pertanto, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento consensuale del matrimonio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.05.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Roma in data 20.07.2002 con che dal matrimonio è nata il [...] Controparte_1
Per_ la figlia che in data 15.02.2013 il Tribunale aveva omologato le condizioni della separazione consensuale e che successivamente le parti avevano depositato un ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione personale accolto dal Collegio, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 17.2.2025 sono comparse le parti personalmente con i rispettivi difensori, dichiarando di aver raggiunto un accordo ed ivi precisando le condizioni concordate, sicché il G.D all'epoca titolare del procedimento, dato atto, ha provveduto in via provvisoria in conformità all'accordo e ha
2 rimesso la decisione della causa al Collegio, salvo poi rilevare che non risultava la formale costituzione in giudizio del convenuto e rimettere la causa sul ruolo.
In data 17.4.2025, instaurato il contraddittorio, si è costituito chiedendo lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio e rappresentando di aver raggiunto un accordo con la ricorrente in merito alle condizioni del divorzio, così come già precisate in sede di prima udienza.
I procuratori di entrambe le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025, con allegate le condizioni concordate e già precisate all'udienza del 17.2.2025, chiedendone l'accoglimento, e la causa è stata rimessa al Collegio con ordinanza del 6 novembre
2025.
***
Va premesso che le parti non hanno depositato domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., sicché l'accordo delle parti deve intendersi come accordo sopravvenuto, ribadito in sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in procedimento contenzioso, in cui le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni.
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a Roma in data 20.07.2002, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 527, parte I, serie 02, anno 2002; risulta anche che le parti con successivo atto notarile dell'8 aprile 2010, n. 29932, hanno scelto il regime di separazione dei beni. È agli atti, inoltre, il decreto di omologa della separazione consensuale delle parti emesso dal Tribunale di Roma in data 15.02.2013 e successivo decreto del medesimo Tribunale che ha accolto il ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione emesso il 17.09.2015.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, ed essendo stato depositato il ricorso di scioglimento del matrimonio in data 20 maggio 2024. La volontà espressa da entrambe le parti in sede di prima udienza in cui la ricorrente ha palesato che non esistono possibilità di riconciliazione e il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, con fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale, induce il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della figlia, tenuto conto della documentazione in atti.
3 SULLE SPESE DI LITE
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 20885 del 2024, così provvede:
“1 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile in Roma il 20.7.2002;
2. Accoglie le conclusioni congiunte delle parti alle condizioni di cui in epigrafe;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 527, parte I, serie 02, anno 2002);
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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