TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2078 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2021, promosso da:
AZIENDA SPECIALE “ ” (C.F./P. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. FABIO SQUASSONI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
Contro
ING. (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: responsabilità professionale dell'ingegnere.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha formulato le conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26/11/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto riserva in data 27.11.2024 e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 07/12/2024 ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 07/12/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali.
In data 27/12/2024 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali
In data 30/12/2024 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice premesso che: all'inizio del Controparte_2
2018 aveva conferito all'Ing. incarico di predisporre una Controparte_1
relazione comprensiva di progetto dei lavori da eseguire e quadro economico previsionale, nell'elaborato evidenziava le opere necessarie ed indicava in modo dettagliato le misure degli interventi richiesti e i relativi costi “medi”; su indicazione del tecnico l'azienda conferiva affidamento diretto, con due separate determine, la n. 19 a Tartarini Costruzioni per i lavori al piano primo a la n. 20 a per i lavori al piano secondo, atti Controparte_3
2 entrambi recanti data 7.5.2018. All'Ing. veniva affidato altresì l'incarico di CP_1
RUP e direttore dei lavori. Al termine delle opere il convenuto presentava relazione finale, con cui dava atto del buon fine delle operazioni ed evidenziava un risparmio rispetto al previsionale fornito prima degli affidamenti. Il effettuava una verifica di Controparte_4
massima sugli affidamenti, dalla quale emergevano differenze lineari tra quanto nel capitolato e le misure effettuate, con conseguente consistente variazione al ribasso del valore dei lavori. In seguito, l'azienda contestava al convenuto l'inadempimento ed incaricava un consulente tecnico di procedere alla misurazione ed alla stima dei maggiori esborsi. Dalla relazione tecnica di parte (doc. 14) emergeva un errore nell'indicazione delle misure da parte del convenuto ancora maggiore rispetto a quello rilevato dal tecnico del Comune. L'attrice tentava di raggiungere una soluzione bonaria della vertenza attraverso il procedimento di mediazione, ma il convenuto non aderiva.
Chiedeva: accertare e dichiarare in capo al convenuto la responsabilità professionale dovuta a grave imperizia nello svolgimento dell'attività prestata e conseguentemente: 1) dichiarare la risoluzione del contratto e, conseguentemente, condannare il convenuto alla ripetizione del compenso percepito in misura pari ad € 3.782,29; 2) accertare la responsabilità professionale del convenuto e conseguentemente condannarlo a risarcire all'odierna attrice i relativi danni, da quantificarsi in € 30.023,37, per maggiori esborsi alle ditte esecutrici dei lavori, ed € 2.515,34, per costi occorsi nell'esecuzione delle attività stragiudiziali di accertamento e tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia.
Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, ING. , nonostante la regolarità della CP_1 CP_1 notificazione dell'atto di citazione, rimaneva contumace, come risulta dalla dichiarazione di contumacia adottata con ordinanza depositata in data 01.03.2022, meritevole di conferma in questa sede.
OSSERVA
In punto di metodo, giova, in via di premessa, richiamare un condivisile principio giuridico espresso da costante giurisprudenza di legittimità: “Il giudice di merito nell'interpretazione della domanda giudiziale, deve tenere conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito” (Cass. Cassazione civile sez. II, n.8301/2024, Cass. Sez. 3, Ord. n. 13602 del 2019).
Tale principio risulta attagliarsi alla presente fattispecie concreta ove si osserva che, nonostante nelle conclusioni formulate in calce all'atto di citazione la domanda di
3 risarcimento del danno appaia vincolata (segnatamente: subordinata) a quella di risoluzione del contratto per inadempimento, da un'interpretazione complessiva dell'atto di citazione, ponendo in relazione sistematica interna le conclusioni con la parte narrativa dell'atto, si ricava come tale domanda verta su un'ipotesi di responsabilità professionale che può essere decisa in modo autonomo rispetto alla domanda di risoluzione del contratto intercorso inter partes.
Circa la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto inter partes.
Relativamente alla domanda di risoluzione del contratto, si deve evidenziare come, nonostante gli evidenti profili di responsabilità professionale, di cui si parlerà più avanti, non necessariamente questi comportino la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
Infatti secondo recentissima giurisprudenza di legittimità: “La proporzionalità tra i vizi dell'opera e il risarcimento del danno richiede una valutazione equilibrata dell'intero contratto, garantendo al professionista il diritto al compenso per l'attività svolta anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità dell'opera. L'assenza di prova sull'entità dei danni non può escludere il diritto del professionista al compenso, se l'opera è stata comunque eseguita e ha prodotto un risultato per il committente” (Cass. 27042/2024).
Nel caso di specie, il progetto redatto dal professionista ha rappresentato un'utilità per l'odierna attrice.
Infatti, come evidenzia il CTU in risposta al quesito n. 2, “Le opere di capitolato ed indicate sulla documentazione fornita al CTU appaiono eseguite”, né sono state sollevate contestazioni da parte dell'attrice circa la loro corretta realizzazione.
Di conseguenza, si ritiene di dover rigettare la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento formulata da parte attrice e la connessa e conseguente domanda di ripetizione del compenso percepito dall'ingegnere in misura pari ad €
3.782,29.
Circa la responsabilità professionale del convenuto
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico peritale di Consulenza Tecnica
d'Ufficio.
L'incarico è stato conferito al Geom. avente notevole Controparte_5
esperienza. La professionalità di un Geometra esperto è stata ritenuta adeguata, trattandosi di un incarico che, per fornire elementi utili alle valutazioni del giudicante, era circoscritto (come meglio precisato nel quesito in atti cui si rinvia interamente in questa sede) alla misurazione di opere edìli e alla stima del relativo onere economico.
4 Il C.T.U., Geom. depositava in data 07.06.2023 la relazione Controparte_5
definitiva le cui conclusioni meritano di essere condivise, siccome sorrette da motivazione apparentemente completa, chiara ed esente da vizi logici, da intendersi qui trascritta quale parte integrante della presente sentenza.
Dai rilievi effettuati dal CTU presso il fabbricato emerge con chiarezza una differenza al ribasso fra le opere che avrebbero dovuto eseguirsi secondo la “relazione di progetto e quadro economico previsionale” redatta dall'Ing. (doc. n. 1 allegato all'atto CP_1
di citazione) e le opere effettivamente eseguite.
Secondo le conclusioni del CTU “si rileva un erroneo calcolo delle quantità riportate sulla
RELAZIONE DI PROGETTO e QUADRO ECONOMICO STROPREVISIONALE con allegato computo metrico, con conseguente erronea quantificazione economica delle opere da eseguire” che ha indotto l'attrice ad affidare alle imprese un appalto per una quantità di lavorazioni ben maggiore rispetto a quella necessaria.
Dai documenti prodotti emerge altresì che il convenuto al momento della consegna delle opere, nella sua veste di direttore dei lavori, certificava che “i lavori corrispondono a quanto contrattualmente stabilito dalla determina di assegnazione” (certificazioni ultimazione lavori docc. 7, 8 e relazione conclusiva doc. 9), mentre, come accertato dal
CTU, le opere realmente eseguite risultano essere sensibilmente minori.
Tutto questo ha comportato un esborso maggiore per l'azienda attrice, per una differenza che il CTU quantifica in Euro 22.209,49, oltre IVA, per un importo totale di Euro 24.430,88.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve
(salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso (cfr. in tema di prestazioni degli ingegneri o geometri: Cass. 22487/2004)” (Cassazione civile sez. II,
31/03/2023, n.9063).
Nel caso di specie risulta chiaro come il convenuto sia incorso in una grave negligenza sotto un duplice profilo: 1) in fase di progettazione, per aver redatto una relazione di progetto ed un quadro economico previsionale in cui la misura dei lavori era di molto superiore rispetto a quelli che sarebbero stati necessari, circostanza che ha portato all'assegnazione di un appalto per una quantità di lavori maggiore rispetto al necessario;
5 2) nella sua veste di direttore dei lavori, per aver attestato che i lavori corrispondevano al contratto di appalto, mentre vi era una notevole differenza, come sopra specificato.
Considerato che la negligenza è consistita in un errore sulla mera misurazione delle opere, non può nemmeno configurarsi l'esenzione da responsabilità prevista dall'art. 2236
c.c., relativa alla soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Dalle fatture prodotte (docc. nn 4, 5) e dagli ordinativi di pagamento (doc. n. 6) risulta provato il danno emergente costituto dal maggiore esborso effettivamente sostenuto.
Di conseguenza, risultano provati la responsabilità professionale del convenuto ed il danno causato all'attrice, pertanto la relativa domanda di risarcimento del danno deve essere accolta.
Per quanto riguarda le spese sostenute per l'accertamento del danno ed per il tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia, giova ricordare che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite “vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate”
(Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017).
In particolare, la Corte ha riconosciuto che la spesa stragiudiziale “va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. 14444/2021, Cass. 25939/2023, in tema di assistenza stragiudiziale in ipotesi di sinistro stradale, ma logicamente applicabile anche al caso di specie).
Con particolare riferimento alle spese legali, si rammentano le SS.UU. 16990/2017, secondo le quali: “Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di
6 una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso di specie, considerato che si prospettava un esito favorevole del giudizio già secondo una valutazione ex ante, la relazione tecnica del Geom. il tentativo di Per_1
risoluzione bonaria della vertenza ed il tentativo di mediazione sarebbero stati utili ad evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, se ciò non fosse stato vanificato dal comportamento noncurante del convenuto.
Le spese per l'assistenza stragiudiziale rientrano nei parametri di cui al D.M. 55/2014
(richiesta: Euro 1.021,38; valori minimi tabellari per un valore di da € 26.001 a € 52.000: €
1.205,00, oltre oneri ed accessori), così come quelle per l'assistenza in mediazione
(richiesta: Euro 611,46; valori medi tabellari per un valore di da € 26.001 a € 52.000: €
510,00, oltre oneri ed accessori).
L'attività dei professionisti è stata provata (lettera avv. Squassoni doc. 13, verbale mediazione negativa doc. 16, relazione Geom. doc. 14) e le relative spese sono Per_1
state documentate attraverso le fatture dei professionisti e la ricevuta di pagamento degli oneri di mediazione (docc. 17-20).
Conseguentemente, si ritiene che la richiesta di risarcimento della relativa voce di danno vada accolta.
Sulle Spese Processuali
Secondo i principi adottati dalla Corte di Cassazione: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92, secondo comma, del
C.p.c.” (Cass. 18929/2024). (enfasi aggiunta)
Il suddetto principio di diritto appare applicabile alla presente fattispecie, caratterizzata dalla proposizione, ad opera di parte attrice, di “un'unica domanda articolata in più capi” che può trovare solamente “parziale accoglimento”, non potendo, per i motivi di cui sopra, trovare accoglimento il capo della domanda avente ad oggetto la pronuncia di risoluzione giudiziale per inadempimento del contratto intercorso tra le parti. Conseguentemente, si
7 ritiene sussistente l'ipotesi di “soccombenza reciproca” prevista dall'art. 92 comma secondo c.p.c. come interpretato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia di cui sopra.
Non potendo comunque, in forza di una valutazione globale e complessiva, non ritenersi largamente prevalente la soccombenza di parte convenuta - sia per il numero di domande attrici accolte (due su tre) sia per la maggiore importanza economica delle domande accolte – la compensazione, che deve essere operata in applicazione del principio giuridico sopra ricordato, non può che essere parziale ed in misura notevolmente ridotta che, nella specie, si stima congrua ed equa in misura pari ad 1/5 (un quinto).
Conseguentemente, parte convenuta è condannata a rifondere (in luogo dell'intero, pari ad
1/1) i 4/5 (quattro quinti) delle spese processuali, frazione liquidata in dispositivo.
La liquidazione delle spese processuali è effettuata dando continuità ai seguenti principii di diritto.
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della
liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cass. Civile 26 aprile 2021, Sez. 1, Ord. n.
10984; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre
2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche
Cass. 9 settembre 2019, n. 22462).
Dal principio giuridico or ora riportato si ricava, a contrario, che, in caso di accoglimento della domanda giudiziale in misura minore di quella richiesta trova applicazione il cosiddetto “correttivo del decisum” in forza del quale il valore della causa è dato dalla somma che il giudice ha ritenuto dovuta.
Nella presente fattispecie, parte attrice ha chiesto di accertare la responsabilità professionale del convenuto e conseguentemente condannarlo a risarcire all'odierna attrice i relativi danni, da quantificarsi in € 30.023,37, per maggiori esborsi alle ditte esecutrici dei lavori, ed € 2.515,34, per costi occorsi nell'esecuzione delle attività stragiudiziali di accertamento e tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia.
Nel dispositivo, in luogo della somma pari ad Euro 30.023,37 richiesta da parte attrice, viene accordata, per le medesime causali (e per i motivi precisati supra), la minor somma di cui al dispositivo, ragion per cui trova applicazione il criterio del “decisum” per determinare il valore della lite giudiziaria (nell'applicare il criterio del “decisum” vengono
8 sommati tutti gli importi delle domande giudiziali accolte siano essi in misura pari o minore di quanto richiesto).
Tanto premesso in punto di diritto, si procede, facendo applicazione dei superiori principii,
a liquidare concretamente le spese di lite.
Per quanto riguarda il presente giudizio, le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie
Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, e s.m.i. con particolare riferimento al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 categoria processuale “giudizi di cognizione innanzi al tribunale”, scaglione di valore da
Euro € 26.001 a € 52.000 nei valori medi per tutte le fasi di giudizio.
Per quanto appena osservato, le spese processuali da rifondere, se considerate per l'intero (1/1: un primo) avrebbero un importo pari ad Euro 7.616,00 a titolo di compenso
(oltre tutto quant'altro indicato in dispositivo).
In conseguenza della compensazione parziale di cui sopra, il convenuto soccombente è tenuto a pagare i 4/5 (quattro quinti) del suddetto importo, frazione liquidata in dispositivo.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA la domanda, formulata da parte attrice, di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento del convenuto ING. Controparte_1
;
[...]
2. ACCERTATA la responsabilità professionale del convenuto, Ing.
[...]
, DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA, in CP_1 accoglimento della domanda giudiziale di parte attrice, il convenuto, ING. CP_1
9 , a corrispondere a parte attrice, CP_1 Controparte_2 per le causali di cui in parte motiva, la somma pari ad €
[...]
24.430,88, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo, per maggiori esborsi a carico della parte attrice e a favore delle imprese esecutrici dei lavori, e la somma pari ad € 2.515,34, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo, per spese relative alla fase stragiudiziale della vertenza;
3. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto, ING.
[...]
, a rifondere a favore dell'attrice, CP_1 CP_2 [...]
i 4/5 (quattro quinti) delle spese processuali, frazione che CP_2 liquida in Euro 6.092,80, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso in tale misura liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e
C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. PONE le spese di C.T.U., liquidate mediante separato decreto depositato in data
13.06.2023, interamente e definitivamente a carico del convenuto, ING.
[...]
. CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 16/01/2024
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2078 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2021, promosso da:
AZIENDA SPECIALE “ ” (C.F./P. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. FABIO SQUASSONI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
Contro
ING. (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: responsabilità professionale dell'ingegnere.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha formulato le conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 26/11/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto riserva in data 27.11.2024 e, sciogliendo la riserva con ordinanza depositata in data 07/12/2024 ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 07/12/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali.
In data 27/12/2024 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali
In data 30/12/2024 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice premesso che: all'inizio del Controparte_2
2018 aveva conferito all'Ing. incarico di predisporre una Controparte_1
relazione comprensiva di progetto dei lavori da eseguire e quadro economico previsionale, nell'elaborato evidenziava le opere necessarie ed indicava in modo dettagliato le misure degli interventi richiesti e i relativi costi “medi”; su indicazione del tecnico l'azienda conferiva affidamento diretto, con due separate determine, la n. 19 a Tartarini Costruzioni per i lavori al piano primo a la n. 20 a per i lavori al piano secondo, atti Controparte_3
2 entrambi recanti data 7.5.2018. All'Ing. veniva affidato altresì l'incarico di CP_1
RUP e direttore dei lavori. Al termine delle opere il convenuto presentava relazione finale, con cui dava atto del buon fine delle operazioni ed evidenziava un risparmio rispetto al previsionale fornito prima degli affidamenti. Il effettuava una verifica di Controparte_4
massima sugli affidamenti, dalla quale emergevano differenze lineari tra quanto nel capitolato e le misure effettuate, con conseguente consistente variazione al ribasso del valore dei lavori. In seguito, l'azienda contestava al convenuto l'inadempimento ed incaricava un consulente tecnico di procedere alla misurazione ed alla stima dei maggiori esborsi. Dalla relazione tecnica di parte (doc. 14) emergeva un errore nell'indicazione delle misure da parte del convenuto ancora maggiore rispetto a quello rilevato dal tecnico del Comune. L'attrice tentava di raggiungere una soluzione bonaria della vertenza attraverso il procedimento di mediazione, ma il convenuto non aderiva.
Chiedeva: accertare e dichiarare in capo al convenuto la responsabilità professionale dovuta a grave imperizia nello svolgimento dell'attività prestata e conseguentemente: 1) dichiarare la risoluzione del contratto e, conseguentemente, condannare il convenuto alla ripetizione del compenso percepito in misura pari ad € 3.782,29; 2) accertare la responsabilità professionale del convenuto e conseguentemente condannarlo a risarcire all'odierna attrice i relativi danni, da quantificarsi in € 30.023,37, per maggiori esborsi alle ditte esecutrici dei lavori, ed € 2.515,34, per costi occorsi nell'esecuzione delle attività stragiudiziali di accertamento e tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia.
Con vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, ING. , nonostante la regolarità della CP_1 CP_1 notificazione dell'atto di citazione, rimaneva contumace, come risulta dalla dichiarazione di contumacia adottata con ordinanza depositata in data 01.03.2022, meritevole di conferma in questa sede.
OSSERVA
In punto di metodo, giova, in via di premessa, richiamare un condivisile principio giuridico espresso da costante giurisprudenza di legittimità: “Il giudice di merito nell'interpretazione della domanda giudiziale, deve tenere conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito” (Cass. Cassazione civile sez. II, n.8301/2024, Cass. Sez. 3, Ord. n. 13602 del 2019).
Tale principio risulta attagliarsi alla presente fattispecie concreta ove si osserva che, nonostante nelle conclusioni formulate in calce all'atto di citazione la domanda di
3 risarcimento del danno appaia vincolata (segnatamente: subordinata) a quella di risoluzione del contratto per inadempimento, da un'interpretazione complessiva dell'atto di citazione, ponendo in relazione sistematica interna le conclusioni con la parte narrativa dell'atto, si ricava come tale domanda verta su un'ipotesi di responsabilità professionale che può essere decisa in modo autonomo rispetto alla domanda di risoluzione del contratto intercorso inter partes.
Circa la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto inter partes.
Relativamente alla domanda di risoluzione del contratto, si deve evidenziare come, nonostante gli evidenti profili di responsabilità professionale, di cui si parlerà più avanti, non necessariamente questi comportino la risoluzione del contratto intercorso tra le parti.
Infatti secondo recentissima giurisprudenza di legittimità: “La proporzionalità tra i vizi dell'opera e il risarcimento del danno richiede una valutazione equilibrata dell'intero contratto, garantendo al professionista il diritto al compenso per l'attività svolta anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità dell'opera. L'assenza di prova sull'entità dei danni non può escludere il diritto del professionista al compenso, se l'opera è stata comunque eseguita e ha prodotto un risultato per il committente” (Cass. 27042/2024).
Nel caso di specie, il progetto redatto dal professionista ha rappresentato un'utilità per l'odierna attrice.
Infatti, come evidenzia il CTU in risposta al quesito n. 2, “Le opere di capitolato ed indicate sulla documentazione fornita al CTU appaiono eseguite”, né sono state sollevate contestazioni da parte dell'attrice circa la loro corretta realizzazione.
Di conseguenza, si ritiene di dover rigettare la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento formulata da parte attrice e la connessa e conseguente domanda di ripetizione del compenso percepito dall'ingegnere in misura pari ad €
3.782,29.
Circa la responsabilità professionale del convenuto
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico peritale di Consulenza Tecnica
d'Ufficio.
L'incarico è stato conferito al Geom. avente notevole Controparte_5
esperienza. La professionalità di un Geometra esperto è stata ritenuta adeguata, trattandosi di un incarico che, per fornire elementi utili alle valutazioni del giudicante, era circoscritto (come meglio precisato nel quesito in atti cui si rinvia interamente in questa sede) alla misurazione di opere edìli e alla stima del relativo onere economico.
4 Il C.T.U., Geom. depositava in data 07.06.2023 la relazione Controparte_5
definitiva le cui conclusioni meritano di essere condivise, siccome sorrette da motivazione apparentemente completa, chiara ed esente da vizi logici, da intendersi qui trascritta quale parte integrante della presente sentenza.
Dai rilievi effettuati dal CTU presso il fabbricato emerge con chiarezza una differenza al ribasso fra le opere che avrebbero dovuto eseguirsi secondo la “relazione di progetto e quadro economico previsionale” redatta dall'Ing. (doc. n. 1 allegato all'atto CP_1
di citazione) e le opere effettivamente eseguite.
Secondo le conclusioni del CTU “si rileva un erroneo calcolo delle quantità riportate sulla
RELAZIONE DI PROGETTO e QUADRO ECONOMICO STROPREVISIONALE con allegato computo metrico, con conseguente erronea quantificazione economica delle opere da eseguire” che ha indotto l'attrice ad affidare alle imprese un appalto per una quantità di lavorazioni ben maggiore rispetto a quella necessaria.
Dai documenti prodotti emerge altresì che il convenuto al momento della consegna delle opere, nella sua veste di direttore dei lavori, certificava che “i lavori corrispondono a quanto contrattualmente stabilito dalla determina di assegnazione” (certificazioni ultimazione lavori docc. 7, 8 e relazione conclusiva doc. 9), mentre, come accertato dal
CTU, le opere realmente eseguite risultano essere sensibilmente minori.
Tutto questo ha comportato un esborso maggiore per l'azienda attrice, per una differenza che il CTU quantifica in Euro 22.209,49, oltre IVA, per un importo totale di Euro 24.430,88.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve
(salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso (cfr. in tema di prestazioni degli ingegneri o geometri: Cass. 22487/2004)” (Cassazione civile sez. II,
31/03/2023, n.9063).
Nel caso di specie risulta chiaro come il convenuto sia incorso in una grave negligenza sotto un duplice profilo: 1) in fase di progettazione, per aver redatto una relazione di progetto ed un quadro economico previsionale in cui la misura dei lavori era di molto superiore rispetto a quelli che sarebbero stati necessari, circostanza che ha portato all'assegnazione di un appalto per una quantità di lavori maggiore rispetto al necessario;
5 2) nella sua veste di direttore dei lavori, per aver attestato che i lavori corrispondevano al contratto di appalto, mentre vi era una notevole differenza, come sopra specificato.
Considerato che la negligenza è consistita in un errore sulla mera misurazione delle opere, non può nemmeno configurarsi l'esenzione da responsabilità prevista dall'art. 2236
c.c., relativa alla soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Dalle fatture prodotte (docc. nn 4, 5) e dagli ordinativi di pagamento (doc. n. 6) risulta provato il danno emergente costituto dal maggiore esborso effettivamente sostenuto.
Di conseguenza, risultano provati la responsabilità professionale del convenuto ed il danno causato all'attrice, pertanto la relativa domanda di risarcimento del danno deve essere accolta.
Per quanto riguarda le spese sostenute per l'accertamento del danno ed per il tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia, giova ricordare che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, le spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite “vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate”
(Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017).
In particolare, la Corte ha riconosciuto che la spesa stragiudiziale “va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. 14444/2021, Cass. 25939/2023, in tema di assistenza stragiudiziale in ipotesi di sinistro stradale, ma logicamente applicabile anche al caso di specie).
Con particolare riferimento alle spese legali, si rammentano le SS.UU. 16990/2017, secondo le quali: “Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di
6 una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso di specie, considerato che si prospettava un esito favorevole del giudizio già secondo una valutazione ex ante, la relazione tecnica del Geom. il tentativo di Per_1
risoluzione bonaria della vertenza ed il tentativo di mediazione sarebbero stati utili ad evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, se ciò non fosse stato vanificato dal comportamento noncurante del convenuto.
Le spese per l'assistenza stragiudiziale rientrano nei parametri di cui al D.M. 55/2014
(richiesta: Euro 1.021,38; valori minimi tabellari per un valore di da € 26.001 a € 52.000: €
1.205,00, oltre oneri ed accessori), così come quelle per l'assistenza in mediazione
(richiesta: Euro 611,46; valori medi tabellari per un valore di da € 26.001 a € 52.000: €
510,00, oltre oneri ed accessori).
L'attività dei professionisti è stata provata (lettera avv. Squassoni doc. 13, verbale mediazione negativa doc. 16, relazione Geom. doc. 14) e le relative spese sono Per_1
state documentate attraverso le fatture dei professionisti e la ricevuta di pagamento degli oneri di mediazione (docc. 17-20).
Conseguentemente, si ritiene che la richiesta di risarcimento della relativa voce di danno vada accolta.
Sulle Spese Processuali
Secondo i principi adottati dalla Corte di Cassazione: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92, secondo comma, del
C.p.c.” (Cass. 18929/2024). (enfasi aggiunta)
Il suddetto principio di diritto appare applicabile alla presente fattispecie, caratterizzata dalla proposizione, ad opera di parte attrice, di “un'unica domanda articolata in più capi” che può trovare solamente “parziale accoglimento”, non potendo, per i motivi di cui sopra, trovare accoglimento il capo della domanda avente ad oggetto la pronuncia di risoluzione giudiziale per inadempimento del contratto intercorso tra le parti. Conseguentemente, si
7 ritiene sussistente l'ipotesi di “soccombenza reciproca” prevista dall'art. 92 comma secondo c.p.c. come interpretato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia di cui sopra.
Non potendo comunque, in forza di una valutazione globale e complessiva, non ritenersi largamente prevalente la soccombenza di parte convenuta - sia per il numero di domande attrici accolte (due su tre) sia per la maggiore importanza economica delle domande accolte – la compensazione, che deve essere operata in applicazione del principio giuridico sopra ricordato, non può che essere parziale ed in misura notevolmente ridotta che, nella specie, si stima congrua ed equa in misura pari ad 1/5 (un quinto).
Conseguentemente, parte convenuta è condannata a rifondere (in luogo dell'intero, pari ad
1/1) i 4/5 (quattro quinti) delle spese processuali, frazione liquidata in dispositivo.
La liquidazione delle spese processuali è effettuata dando continuità ai seguenti principii di diritto.
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della
liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cass. Civile 26 aprile 2021, Sez. 1, Ord. n.
10984; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre
2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche
Cass. 9 settembre 2019, n. 22462).
Dal principio giuridico or ora riportato si ricava, a contrario, che, in caso di accoglimento della domanda giudiziale in misura minore di quella richiesta trova applicazione il cosiddetto “correttivo del decisum” in forza del quale il valore della causa è dato dalla somma che il giudice ha ritenuto dovuta.
Nella presente fattispecie, parte attrice ha chiesto di accertare la responsabilità professionale del convenuto e conseguentemente condannarlo a risarcire all'odierna attrice i relativi danni, da quantificarsi in € 30.023,37, per maggiori esborsi alle ditte esecutrici dei lavori, ed € 2.515,34, per costi occorsi nell'esecuzione delle attività stragiudiziali di accertamento e tentativo stragiudiziale di risoluzione della controversia.
Nel dispositivo, in luogo della somma pari ad Euro 30.023,37 richiesta da parte attrice, viene accordata, per le medesime causali (e per i motivi precisati supra), la minor somma di cui al dispositivo, ragion per cui trova applicazione il criterio del “decisum” per determinare il valore della lite giudiziaria (nell'applicare il criterio del “decisum” vengono
8 sommati tutti gli importi delle domande giudiziali accolte siano essi in misura pari o minore di quanto richiesto).
Tanto premesso in punto di diritto, si procede, facendo applicazione dei superiori principii,
a liquidare concretamente le spese di lite.
Per quanto riguarda il presente giudizio, le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie
Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, e s.m.i. con particolare riferimento al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 categoria processuale “giudizi di cognizione innanzi al tribunale”, scaglione di valore da
Euro € 26.001 a € 52.000 nei valori medi per tutte le fasi di giudizio.
Per quanto appena osservato, le spese processuali da rifondere, se considerate per l'intero (1/1: un primo) avrebbero un importo pari ad Euro 7.616,00 a titolo di compenso
(oltre tutto quant'altro indicato in dispositivo).
In conseguenza della compensazione parziale di cui sopra, il convenuto soccombente è tenuto a pagare i 4/5 (quattro quinti) del suddetto importo, frazione liquidata in dispositivo.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA la domanda, formulata da parte attrice, di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento del convenuto ING. Controparte_1
;
[...]
2. ACCERTATA la responsabilità professionale del convenuto, Ing.
[...]
, DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA, in CP_1 accoglimento della domanda giudiziale di parte attrice, il convenuto, ING. CP_1
9 , a corrispondere a parte attrice, CP_1 Controparte_2 per le causali di cui in parte motiva, la somma pari ad €
[...]
24.430,88, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo, per maggiori esborsi a carico della parte attrice e a favore delle imprese esecutrici dei lavori, e la somma pari ad € 2.515,34, oltre interessi legali dalla data della deliberazione della presente sentenza al saldo, per spese relative alla fase stragiudiziale della vertenza;
3. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto, ING.
[...]
, a rifondere a favore dell'attrice, CP_1 CP_2 [...]
i 4/5 (quattro quinti) delle spese processuali, frazione che CP_2 liquida in Euro 6.092,80, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso in tale misura liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e
C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
4. PONE le spese di C.T.U., liquidate mediante separato decreto depositato in data
13.06.2023, interamente e definitivamente a carico del convenuto, ING.
[...]
. CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Massa, 16/01/2024
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
10