CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2023, n. 14030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14030 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1048/2020 R.G. proposto da: AMT AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Caterina Corrado Oliva, in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Nazionale n. 220; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente – IRPEG RIMBORSO Civile Sent. Sez. 5 Num. 14030 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 22/05/2023 r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 2 avverso la sentenza n. 646/04/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, emessa in data 6 settembre 2018 e depositata in data 23 maggio 2019, non notificata;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 16 marzo 2023 tenuta dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;
udita l’avv. Caterina Corrado Oliva per la ricorrente;
udito l’avv. Paolo Gentili per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. La società AMT Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. propose istanza di rimborso dell’IRPEG versata (per euro 1.537.569,14) per l'anno di imposta 2000, sull’assunto della non imponibilità ai fini delle imposte dirette delle somme erogate in suo favore dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova, a titolo di contributi per il ripianamento di perdite ed in conto esercizio, nonché di quelle relative all'importo del credito di imposta per l'acquisto di gasolio per autotrazione indicate in euro 119.914,17. Con altra istanza di rimborso chiese la restituzione di ulteriore IRPEG relativa all’anno 2000 per la mancata considerazione nella base imponibile delle perdite riportate nel 1999 ed esposte nella relativa dichiarazione, riportabili ai sensi dell’art. 102 t.u.i.r. 2. Impugnato, con distinti ricorsi, il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione sulle istanze, la Commissione tributaria provinciale di Genova, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dispose il rimborso della maggior IRPEG di euro 119.914,17, relativa al contributo per l'acquisto di gasolio per autotrazione, rigettando la domanda nel resto. r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 3 3. La Commissione tributaria regionale della Liguria confermò la decisione, rigettando gli appelli proposti dalla società AMT Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. e dall'Agenzia delle entrate. 4. Contro tale sentenza propose ricorso per cassazione la società e questa Corte, con sentenza n. 19218/2017, accolse il ricorso principale della società (per vizio di motivazione) e quello incidentale dell’Agenzia (per omessa pronuncia), rinviando alla Commissione tributaria regionale della Liguria perché svolgesse un nuovo giudizio. 5. Con la sentenza n. 646/04/2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria confermò la decisione di primo grado. In particolare la C.T.R. ritenne, per quanto rileva in questa sede, che i contributi ricevuti dalla AMT non costituivano trasferimenti finalizzati al ripiano dei disavanzi a chiusura del bilancio di esercizio in connessione con il risultato negativo del medesimo ma si palesavano come importi erogati, nell’ambito del rapporto contrattuale, al fine di garantire il mantenimento degli standard di servizio pattuiti in favore della collettività e che l’art. 27 della l. n. 62 del 2005 non fosse applicabile alla fattispecie ai fini del riporto delle perdite di esercizio. 6. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente con cinque motivi. L’Agenzia ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato tempestiva memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 marzo 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la società deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in quanto non r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 4 è stata sottoscritta dal Presidente del collegio ma dal membro anziano la cui firma però è stata apposta prima dell’attestazione dell’impedimento del primo. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 833 del 1986, degli artt. 6 e 9 della l. n. 151 del 1981, degli artt. 4 e 18 della l. Regione Liguria n. 31 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., in merito alla natura del contributo ricevuto, non imponibile in quanto proveniente da risorse statali. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., avendo i giudici di appello illegittimamente presunto la natura di corrispettivo dei contributi da elementi inconferenti. Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 156 cod. proc. civ., per motivazione apparente in merito alla natura di corrispettivo dei contributi percepiti dalla società. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 27 della l. n. 62 del 2005 nonché dell’art. 102, ora 84, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., in quanto la perdita scaturente dalla dichiarazione dei redditi per il 1999, redatta a seguito della cessazione della moratoria fiscale, determina il rimborso dell’IRPEG versata per il 2000. 2. Il primo motivo è fondato. L’art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile al rito tributario in virtù del richiamo di cui all’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, dispone, nella parte qui rilevante, che La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 5 anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. Una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che la mancata sottoscrizione di uno dei componenti il collegio, derivante da impedimento, deve risultare dalla espressa menzione dell'impedimento stesso, posta prima della sottoscrizione degli altri componenti. Pertanto, l'attestazione posta dopo la sottoscrizione deve considerarsi invalida, con la conseguente nullità assoluta della decisione;
in difetto mancherebbe infatti la garanzia dell’accertamento dell'esistenza del motivo per cui non fu possibile la sottoscrizione, accertamento affidato dalla legge esclusivamente agli altri componenti il collegio (Cass. 04/05/1962, n. 872; Cass. 06/08/1965, n. 1892; Cass. 02/03/1966, n. 622; Cass. 02/10/1967, n. 2242; Cass. 26/07/1968, n. 2696; Cass. 03/04/1973, n. 911; Cass. 18/09/1991, n. 9723; Cass. 17/04/1993, n. 4559; Cass. 03/09/1998, n. 8742). Nel caso di specie, l’attestazione dell’impedimento del Presidente (dott. Gian Rodolfo Sciaccaluga) a sottoscrivere la sentenza risulta apposta dopo la sottoscrizione del giudice anziano (dott. Adolfo Semino) ed è a sua volta priva di alcuna sottoscrizione, il che determina la nullità della sentenza. Il primo motivo è quindi fondato. Gli ulteriori motivi risultano assorbiti. 3. La sentenza della Commissione regionale deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, alla quale è demandato altresì di provvedere anche al regolamento delle spese del presente procedimento di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 6 della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023.
– resistente – IRPEG RIMBORSO Civile Sent. Sez. 5 Num. 14030 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 22/05/2023 r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 2 avverso la sentenza n. 646/04/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, emessa in data 6 settembre 2018 e depositata in data 23 maggio 2019, non notificata;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 16 marzo 2023 tenuta dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;
udita l’avv. Caterina Corrado Oliva per la ricorrente;
udito l’avv. Paolo Gentili per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. La società AMT Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. propose istanza di rimborso dell’IRPEG versata (per euro 1.537.569,14) per l'anno di imposta 2000, sull’assunto della non imponibilità ai fini delle imposte dirette delle somme erogate in suo favore dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova, a titolo di contributi per il ripianamento di perdite ed in conto esercizio, nonché di quelle relative all'importo del credito di imposta per l'acquisto di gasolio per autotrazione indicate in euro 119.914,17. Con altra istanza di rimborso chiese la restituzione di ulteriore IRPEG relativa all’anno 2000 per la mancata considerazione nella base imponibile delle perdite riportate nel 1999 ed esposte nella relativa dichiarazione, riportabili ai sensi dell’art. 102 t.u.i.r. 2. Impugnato, con distinti ricorsi, il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione sulle istanze, la Commissione tributaria provinciale di Genova, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dispose il rimborso della maggior IRPEG di euro 119.914,17, relativa al contributo per l'acquisto di gasolio per autotrazione, rigettando la domanda nel resto. r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 3 3. La Commissione tributaria regionale della Liguria confermò la decisione, rigettando gli appelli proposti dalla società AMT Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. e dall'Agenzia delle entrate. 4. Contro tale sentenza propose ricorso per cassazione la società e questa Corte, con sentenza n. 19218/2017, accolse il ricorso principale della società (per vizio di motivazione) e quello incidentale dell’Agenzia (per omessa pronuncia), rinviando alla Commissione tributaria regionale della Liguria perché svolgesse un nuovo giudizio. 5. Con la sentenza n. 646/04/2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria confermò la decisione di primo grado. In particolare la C.T.R. ritenne, per quanto rileva in questa sede, che i contributi ricevuti dalla AMT non costituivano trasferimenti finalizzati al ripiano dei disavanzi a chiusura del bilancio di esercizio in connessione con il risultato negativo del medesimo ma si palesavano come importi erogati, nell’ambito del rapporto contrattuale, al fine di garantire il mantenimento degli standard di servizio pattuiti in favore della collettività e che l’art. 27 della l. n. 62 del 2005 non fosse applicabile alla fattispecie ai fini del riporto delle perdite di esercizio. 6. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente con cinque motivi. L’Agenzia ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato tempestiva memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 marzo 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la società deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in quanto non r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 4 è stata sottoscritta dal Presidente del collegio ma dal membro anziano la cui firma però è stata apposta prima dell’attestazione dell’impedimento del primo. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 833 del 1986, degli artt. 6 e 9 della l. n. 151 del 1981, degli artt. 4 e 18 della l. Regione Liguria n. 31 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., in merito alla natura del contributo ricevuto, non imponibile in quanto proveniente da risorse statali. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., avendo i giudici di appello illegittimamente presunto la natura di corrispettivo dei contributi da elementi inconferenti. Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 156 cod. proc. civ., per motivazione apparente in merito alla natura di corrispettivo dei contributi percepiti dalla società. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 27 della l. n. 62 del 2005 nonché dell’art. 102, ora 84, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., in quanto la perdita scaturente dalla dichiarazione dei redditi per il 1999, redatta a seguito della cessazione della moratoria fiscale, determina il rimborso dell’IRPEG versata per il 2000. 2. Il primo motivo è fondato. L’art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile al rito tributario in virtù del richiamo di cui all’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, dispone, nella parte qui rilevante, che La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 5 anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. Una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che la mancata sottoscrizione di uno dei componenti il collegio, derivante da impedimento, deve risultare dalla espressa menzione dell'impedimento stesso, posta prima della sottoscrizione degli altri componenti. Pertanto, l'attestazione posta dopo la sottoscrizione deve considerarsi invalida, con la conseguente nullità assoluta della decisione;
in difetto mancherebbe infatti la garanzia dell’accertamento dell'esistenza del motivo per cui non fu possibile la sottoscrizione, accertamento affidato dalla legge esclusivamente agli altri componenti il collegio (Cass. 04/05/1962, n. 872; Cass. 06/08/1965, n. 1892; Cass. 02/03/1966, n. 622; Cass. 02/10/1967, n. 2242; Cass. 26/07/1968, n. 2696; Cass. 03/04/1973, n. 911; Cass. 18/09/1991, n. 9723; Cass. 17/04/1993, n. 4559; Cass. 03/09/1998, n. 8742). Nel caso di specie, l’attestazione dell’impedimento del Presidente (dott. Gian Rodolfo Sciaccaluga) a sottoscrivere la sentenza risulta apposta dopo la sottoscrizione del giudice anziano (dott. Adolfo Semino) ed è a sua volta priva di alcuna sottoscrizione, il che determina la nullità della sentenza. Il primo motivo è quindi fondato. Gli ulteriori motivi risultano assorbiti. 3. La sentenza della Commissione regionale deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, alla quale è demandato altresì di provvedere anche al regolamento delle spese del presente procedimento di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado r.g. n. 1048/2020 Cons. est. Federico Lume 6 della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023.