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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 725/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIOVANNELLI RAFFAELLA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI Parte_2
MICHELA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono che sia omologata la loro separazione personale alle seguenti condizioni]
“ 1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto e con libertà per ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
vivrà Per_1
prevalentemente con la madre presso quella che era stata la casa coniugale, ove manterrà la residenza.
3) Il SInor otrà, comunque, tenerla con sé, secondo le modalità riportate nel pieno rispetto Pt_1
delle eSIenze della minore:
• una o due volte durante la settimana, nel pomeriggio, quando sarà prelevata da scuola Per_1
(al termine delle attività, verso le ore 16) dalla nonna paterna, SI.ra , che la porterà Parte_3
a casa a Camerata Picena e la accudirà nel pomeriggio fino al rientro dal lavoro del SI. Pt_1
con il quale la minore consumerà la cena e pernotterà fino alla mattina successiva, venendo
- 1 - riaccompagnata alla scuola materna o primaria dal padre;
le giornate saranno concordate dai coniugi in base ai turni di lavoro e alla disponibilità della nonna paterna;
• a weekend alterni, dalle ore 19,00 del venerdì o sino alle ore 19,00 della domenica successiva;
il padre provvederà ad andarla a prendere e a riportarla dalla mamma;
• durante le vacanze natalizie, starà con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre Per_1 dal 31 dicembre al 6 gennaio;
l'anno successivo avverrà il contrario;
• nel periodo pasquale, trascorrerà le giornate dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di
Pasqua con un genitore e le rimanenti festività con l'altro fino al rientro a scuola. L'anno successivo tali modalità verranno invertite;
• in estate il SInor trascorrerà con la figlia tre settimane anche non consecutive;
l'esatto Pt_1
periodo dovrà essere comunicato alla SInora due settimane prima;
Pt_2
• trascorrerà le festività infrasettimanali alternandosi con i genitori;
inizierà con il Per_1
prossimo 25 aprile che la minore trascorrerà con il padre;
• ogni anno la bambina festeggerà il compleanno con entrambi i genitori.
I coniugi potranno, previo accordo, di volta in volta, modificare il diritto di visita affinché sia più confacente alle eSIenze di Per_1
La SInora in considerazione degli impegni lavorativi del marito, continuerà ad Pt_2
accompagnare la figlia a scuola, alle lezioni di danza o alle sedute dalla logopedista, per poi riportarla a casa.
I coniugi ritengono che la regolamentazione di cui sopra sia pienamente rispondente all'interesse della prole.
4) Il SInor verserà mensilmente la somma di € 200,00 per la figlia minore, a titolo di Pt_1 concorso di mantenimento, importo che verrà elevato ad € 350,00 (aumento di € 150,00) a decorrere dal mese di novembre 2029; detta somma, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta entro il 5 di ogni mese.
5) L'assegno unico per la figlia sino al 2029, sarà percepito dal SInor Per_1 Pt_1
successivamente, e per tutta la durata del beneficio, dalla SInora Pt_2
6) Le spese straordinarie della figlia minore, per il cui elenco e la gestione ci si riporta integralmente al protocollo del Tribunale di Ancona del 10.07.2024, conosciuto dalle parti, verranno sostenute dai coniugi in parti uguali. I rimborsi saranno effettuati verso la parte che ha affrontato il pagamento, previa esibizione delle relative ricevute di spesa alla fine di ogni mese. Le spese straordinarie economicamente rilevanti dovranno comunque essere preventivamente concordate.
7) I ricorrenti rinunciano reciprocamente ed espressamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in loro personale favore.
- 2 - 8) La SInora continuerà a pagare, sino alla naturale scadenza, la rata mensile del mutuo Pt_2
ipotecario n. 00754/0120017300000.001.000 contratto con Crédit LE in data 28.06.2019 per
l'importo di € 70.000,00, mentre non provvederà più a versare alla suocera, la somma di € 400,00 quale parziale rimborso della rata del finanziamento di originari € 44.000,00 contratto dalla SInora
, con la Banca di Ancona e Falconara Marittima DIo Cooperativo in data Parte_3
11.11.2019; l'onere graverà sul SInor Pt_1
9) Il contratto di conto corrente n. 30379677 presso Crédit LE sarà chiuso e le somme confluiranno in altro conto unicamente intestato al SInor Pt_1
10) I coniugi concordano nel dare esecuzione alle presenti condizioni al momento della sottoscrizione del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
EL ST (AN) il 09/06/2018, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dall'unione è nata la figlia (in data 03/01/2021) e che la convivenza dei coniugi, per Per_1
insanabili incompatibilità caratteriali, è già da tempo divenuta per entrambi difficile ed intollerabile e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 12/05/2025.
3. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Queste sono poi comparse personalmente alla successiva udienza del 4/6/2025 ai fine di rendere chiarimenti su alcuni aspetti evidenziati dal Presidente relatore.
In tale occasione hanno precisato che in ordine alle visite infrasettimanali di con il padre, Per_1
finora i coniugi si sono organizzati “nel senso che una o due volte durante la settimana è Per_1
prelevata da scuola (al termine delle attività, verso le ore 16) dalla nonna paterna, SI.ra
[...]
, che la porta a casa a Camerata Picena e la accudisce nel pomeriggio fino al rientro dal Pt_3
lavoro del SI. con il quale cena e pernotta fino alla mattina successiva e dal quale viene Pt_1 riaccompagnata alla scuola materna”, aggiungendo di non aver specificato nulla nel ricorso perché
i giorni non possono essere decisi anticipatamente, in quanto dipendono dai turni di lavoro della SI.ra
, ma hanno confermato la disponibilità di entrambi a proseguire con queste modalità “anche Pt_3 quando frequenterà la scuola primaria” ed hanno chiesto di aggiungere tale clausola alle Per_1
condizioni di cui al ricorso.
- 3 - All'udienza le parti hanno altresì precisato che l'assegno unico familiare, percepito interamente dal SI. da febbraio scorso è diminuito, verosimilmente per l'uscita della SI.ra dal Pt_1 Pt_2 nucleo familiare, e oggi ammonta a € 57,50.
Quanto alla situazione patrimoniale oggetto di definizione nell'ambito della separazione, i coniugi hanno riferito di aver deciso di ripartire gli oneri per mutui e finanziamenti assunti nell'interesse della famiglia “nel senso che la SI.ra si farà carico integralmente della rata di mutuo ipotecario Pt_4 contratto con DI LE (dell'importo di circa € 400,00 mensili), mentre il SI. si farà Pt_1
carico della polizza vita con AN SS (premio di € 100,00 mensili), del prestito GO
AT (rata mensile € 280,00 circa) e del finanziamento contratto da sua madre per la ristrutturazione della casa coniugale (rata di € 600,00 circa), gli ultimi due rapporti in scadenza a ottobre-novembre 2029”, disciplinando in sede di condizioni concordate solo il mutuo in quanto cointestato (mentre gli altri prestiti sono a carico esclusivamente del SI. . Pt_1
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate, così come precisate e modificate all'udienza del 4/6/2025 sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
L'integrazione concordata in udienza in ordine agli incontri infrasettimanali padre-figlia consente di ritenere bilanciati i rapporti personali, soprattutto tra la minore e il genitore non collocatario. Le precisazioni fornite in ordine alle questioni patrimoniali consentono inoltre di ritenere equo il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia, che verrà ad aumentare con il crescere di quest'ultima e l'estinzione delle situazioni debitorie che attualmente pesano sul SI.
Pt_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore (anche in considerazione della sua tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 4 - 6. La definizione consensuale del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a EL ST (AN) il 09/06/2018, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di EL ST al n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2018; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e precisate all'udienza del 4/6/2025, sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL ST di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 11/6/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 725/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GIOVANNELLI RAFFAELLA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI Parte_2
MICHELA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono che sia omologata la loro separazione personale alle seguenti condizioni]
“ 1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto e con libertà per ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
vivrà Per_1
prevalentemente con la madre presso quella che era stata la casa coniugale, ove manterrà la residenza.
3) Il SInor otrà, comunque, tenerla con sé, secondo le modalità riportate nel pieno rispetto Pt_1
delle eSIenze della minore:
• una o due volte durante la settimana, nel pomeriggio, quando sarà prelevata da scuola Per_1
(al termine delle attività, verso le ore 16) dalla nonna paterna, SI.ra , che la porterà Parte_3
a casa a Camerata Picena e la accudirà nel pomeriggio fino al rientro dal lavoro del SI. Pt_1
con il quale la minore consumerà la cena e pernotterà fino alla mattina successiva, venendo
- 1 - riaccompagnata alla scuola materna o primaria dal padre;
le giornate saranno concordate dai coniugi in base ai turni di lavoro e alla disponibilità della nonna paterna;
• a weekend alterni, dalle ore 19,00 del venerdì o sino alle ore 19,00 della domenica successiva;
il padre provvederà ad andarla a prendere e a riportarla dalla mamma;
• durante le vacanze natalizie, starà con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre Per_1 dal 31 dicembre al 6 gennaio;
l'anno successivo avverrà il contrario;
• nel periodo pasquale, trascorrerà le giornate dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di
Pasqua con un genitore e le rimanenti festività con l'altro fino al rientro a scuola. L'anno successivo tali modalità verranno invertite;
• in estate il SInor trascorrerà con la figlia tre settimane anche non consecutive;
l'esatto Pt_1
periodo dovrà essere comunicato alla SInora due settimane prima;
Pt_2
• trascorrerà le festività infrasettimanali alternandosi con i genitori;
inizierà con il Per_1
prossimo 25 aprile che la minore trascorrerà con il padre;
• ogni anno la bambina festeggerà il compleanno con entrambi i genitori.
I coniugi potranno, previo accordo, di volta in volta, modificare il diritto di visita affinché sia più confacente alle eSIenze di Per_1
La SInora in considerazione degli impegni lavorativi del marito, continuerà ad Pt_2
accompagnare la figlia a scuola, alle lezioni di danza o alle sedute dalla logopedista, per poi riportarla a casa.
I coniugi ritengono che la regolamentazione di cui sopra sia pienamente rispondente all'interesse della prole.
4) Il SInor verserà mensilmente la somma di € 200,00 per la figlia minore, a titolo di Pt_1 concorso di mantenimento, importo che verrà elevato ad € 350,00 (aumento di € 150,00) a decorrere dal mese di novembre 2029; detta somma, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta entro il 5 di ogni mese.
5) L'assegno unico per la figlia sino al 2029, sarà percepito dal SInor Per_1 Pt_1
successivamente, e per tutta la durata del beneficio, dalla SInora Pt_2
6) Le spese straordinarie della figlia minore, per il cui elenco e la gestione ci si riporta integralmente al protocollo del Tribunale di Ancona del 10.07.2024, conosciuto dalle parti, verranno sostenute dai coniugi in parti uguali. I rimborsi saranno effettuati verso la parte che ha affrontato il pagamento, previa esibizione delle relative ricevute di spesa alla fine di ogni mese. Le spese straordinarie economicamente rilevanti dovranno comunque essere preventivamente concordate.
7) I ricorrenti rinunciano reciprocamente ed espressamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in loro personale favore.
- 2 - 8) La SInora continuerà a pagare, sino alla naturale scadenza, la rata mensile del mutuo Pt_2
ipotecario n. 00754/0120017300000.001.000 contratto con Crédit LE in data 28.06.2019 per
l'importo di € 70.000,00, mentre non provvederà più a versare alla suocera, la somma di € 400,00 quale parziale rimborso della rata del finanziamento di originari € 44.000,00 contratto dalla SInora
, con la Banca di Ancona e Falconara Marittima DIo Cooperativo in data Parte_3
11.11.2019; l'onere graverà sul SInor Pt_1
9) Il contratto di conto corrente n. 30379677 presso Crédit LE sarà chiuso e le somme confluiranno in altro conto unicamente intestato al SInor Pt_1
10) I coniugi concordano nel dare esecuzione alle presenti condizioni al momento della sottoscrizione del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
EL ST (AN) il 09/06/2018, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dall'unione è nata la figlia (in data 03/01/2021) e che la convivenza dei coniugi, per Per_1
insanabili incompatibilità caratteriali, è già da tempo divenuta per entrambi difficile ed intollerabile e che, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno deciso di separarsi consensualmente.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 12/05/2025.
3. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Queste sono poi comparse personalmente alla successiva udienza del 4/6/2025 ai fine di rendere chiarimenti su alcuni aspetti evidenziati dal Presidente relatore.
In tale occasione hanno precisato che in ordine alle visite infrasettimanali di con il padre, Per_1
finora i coniugi si sono organizzati “nel senso che una o due volte durante la settimana è Per_1
prelevata da scuola (al termine delle attività, verso le ore 16) dalla nonna paterna, SI.ra
[...]
, che la porta a casa a Camerata Picena e la accudisce nel pomeriggio fino al rientro dal Pt_3
lavoro del SI. con il quale cena e pernotta fino alla mattina successiva e dal quale viene Pt_1 riaccompagnata alla scuola materna”, aggiungendo di non aver specificato nulla nel ricorso perché
i giorni non possono essere decisi anticipatamente, in quanto dipendono dai turni di lavoro della SI.ra
, ma hanno confermato la disponibilità di entrambi a proseguire con queste modalità “anche Pt_3 quando frequenterà la scuola primaria” ed hanno chiesto di aggiungere tale clausola alle Per_1
condizioni di cui al ricorso.
- 3 - All'udienza le parti hanno altresì precisato che l'assegno unico familiare, percepito interamente dal SI. da febbraio scorso è diminuito, verosimilmente per l'uscita della SI.ra dal Pt_1 Pt_2 nucleo familiare, e oggi ammonta a € 57,50.
Quanto alla situazione patrimoniale oggetto di definizione nell'ambito della separazione, i coniugi hanno riferito di aver deciso di ripartire gli oneri per mutui e finanziamenti assunti nell'interesse della famiglia “nel senso che la SI.ra si farà carico integralmente della rata di mutuo ipotecario Pt_4 contratto con DI LE (dell'importo di circa € 400,00 mensili), mentre il SI. si farà Pt_1
carico della polizza vita con AN SS (premio di € 100,00 mensili), del prestito GO
AT (rata mensile € 280,00 circa) e del finanziamento contratto da sua madre per la ristrutturazione della casa coniugale (rata di € 600,00 circa), gli ultimi due rapporti in scadenza a ottobre-novembre 2029”, disciplinando in sede di condizioni concordate solo il mutuo in quanto cointestato (mentre gli altri prestiti sono a carico esclusivamente del SI. . Pt_1
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate, così come precisate e modificate all'udienza del 4/6/2025 sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
L'integrazione concordata in udienza in ordine agli incontri infrasettimanali padre-figlia consente di ritenere bilanciati i rapporti personali, soprattutto tra la minore e il genitore non collocatario. Le precisazioni fornite in ordine alle questioni patrimoniali consentono inoltre di ritenere equo il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia, che verrà ad aumentare con il crescere di quest'ultima e l'estinzione delle situazioni debitorie che attualmente pesano sul SI.
Pt_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore (anche in considerazione della sua tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 4 - 6. La definizione consensuale del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a EL ST (AN) il 09/06/2018, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di EL ST al n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2018; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e precisate all'udienza del 4/6/2025, sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL ST di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 11/6/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -