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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 8087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8087 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI CA GI nato a [...] il [...] IN RE nato a [...] il [...] DI IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO letta la relazione dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale IA MI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 19 aprile 2024 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 12 aprile 2022 dal Tribunale di Milano con la quale gli imputati NT CE PE, VE RE e CE RI erano stati dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. e condannati alle pene di legge. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, tutti gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. 3. La difesa di NT CE PE articolava due motivi di doglianza. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8087 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 30/10/2024 4. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 603 e 238-bis cod. proc. pen., e ancora mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Evidenziava, in particolare, che: con l'atto di appello la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione della perizia medico - legale disposta nel corso del giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'incidente stradale descritto nell'imputazione come simulato;
con motivi aggiunti la difesa aveva chiesto, ulteriormente, l'acquisizione della sentenza conclusiva del detto giudizio civile;
all'udienza del 19 aprile 2024 la Corte d'Appello, constatata l'assenza di un testimone che aveva ritenuto necessario esaminare e della cui citazione aveva onerato la difesa, aveva rigettato le richieste di acquisizione documentale. La difesa assumeva che in realtà non le era mai stato notificato un provvedimento della Corte d'Appello contenente l'intimazione alla citazione di testimoni. 5. Con il secondo motivo deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prova costituita dall'acquisizione documentale sollecitata con la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiamata nel primo motivo. 6. La difesa di CE RI e VE RE articolava, con unico ricorso, due motivi di doglianza. 7. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 238-bis e 603 cod. proc. pen., adducendo le medesime argomentazioni già offerte dalla difesa del NT CE con il primo motivo di ricorso e assumendo, ulteriormente, che la Corte territoriale non aveva dato conto, nella motivazione del provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali aveva ritenuto superflue sia la perizia medico - legale redatta in sede di giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale ritenuto dal giudice penale simulato in danno della compagnia di assicurazione costituita parte civile, sia la sentenza che aveva definito il detto giudizio civile. 8. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità di VE RE, assumendo in particolare che quest'ultima non aveva avuto alcun ruolo nella vicenda, 2 considerato che la stessa non era risultata presente in occasione del sinistro e che nessun elemento aveva smentito il fatto che la medesima VE avesse prestato, nell'occasione, l'autovettura protagonista dell'incidente alla CE. 9. In data 21 ottobre 2024 la difesa dei ricorrenti CE e VE ha depositato conclusioni scritte, e in data 23 ottobre 2024 quella del ricorrente NT ha pure depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi motivi dedotti, con i due diversi ricorsi, dalla difesa di NT CE PE e da quella di CE RI e VE RE, caratterizzate dalle medesime deduzioni e argomentazioni, sono entrambi inammissibili in quanto manifestamente infondati. Con tali motivi ci si duole della mancata assunzione di due prove documentali che si assumono decisive e costituite dall'acquisizione documentale avente ad oggetto la consulenza medico - legale disposta nel corso del giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente al simulato incidente stradale descritto nell'imputazione e la sentenza conclusiva del detto giudizio civile. La consultazione degli atti del fascicolo processuale, ai quali la Corte ha accesso in ragione del tenore della doglianza, consente di apprezzare che entrambi i documenti indicati sono in realtà agli atti del processo. In particolare, la consulenza medico - legale risulta allegata ai motivi nuovi di appello depositati dalla difesa di NT CE PE e la sentenza conclusiva del detto giudizio civile risulta allegata ai motivi nuovi di appello depositati dalla difesa di VE RE. Nella sentenza si dà atto che la Corte di merito ha disposto l'acquisizione dei documenti prodotti dagli imputati, nonché l'esame del teste richiamato nella sentenza del Giudice di pace, le cui generalità non erano però ivi indicate, con la conseguenza che, non avendo gli interessati citato il teste all'udienza indicata, la Corte ha proceduto alla discussione. Di tale circostanza, cioè del fatto che la Corte territoriale non si è disinteressata della richiesta istruttoria avanzata dalla difesa, viene dato atto a pag. 5 della sentenza impugnata. Di qui la manifesta infondatezza del motivo in trattazione. 2. Conseguenza della ritenuta manifesta infondatezza dei detti primi motivi di ricorso è la manifesta infondatezza del secondo motivo dedotto della difesa di NT CE PE con il quale si deduce la mancata assunzione di una 3 prova decisiva in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ancora una volta costituita dall'acquisizione documentale sollecitata con la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiamata nel primo motivo, dovendosi qui ribadire che la documentazione di cui alla detta richiesta risulta già agli atti ed è stata valutata dalla Corte d'Appello. 3. È, infine, inammissibile in quanto manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso dedotto dalla difesa di CE RI e VE RE. Deve, al riguardo, osservarsi che, in relazione al dedotto vizio di violazione di legge, il ricorso non indica in maniera specifica quale sia la norma penale che si assume violata;
in relazione a tale aspetto il motivo appare, dunque, generico. Quanto, poi, al dedotto vizio di mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di VE RE, ritiene il Collegio che tale doglianza sia tesa a una inammissibile rilettura nel merito delle prove acquisite. Con essa si assume, dapprima genericamente, che la VE non avrebbe svolto alcun ruolo nelle vicenda in trattazione e, successivamente, si afferma più in particolare che la stessa non sarebbe stata presente sui luoghi e al momento del simulato sinistro, e, inoltre, che in realtà la VE non avrebbe mai prestato all'amica CE la vettura protagonista del simulato incidente, aspetti entrambi in ordine ai quali la Corte territoriale, secondo l'assunto difensivo, avrebbe omesso di motivare. In realtà su tali punti la Corte d'Appello ha reso una motivazione che appare immune dai denunciati vizi, avendo evidenziato in maniera del tutto congrua che nel corso della vicenda la VE, pur essendo cognata di NT CE PE - che nel simulato incidente stradale figurava come il pedone investito dalla vettura condotta dalla CE e di proprietà della VE aveva dichiarato di non conoscerlo, e inoltre aveva reso una versione dei fatti diversa da quella fornita dalla CE in merito all'orario in cui aveva provveduto a prestare la vettura protagonista dell'incidente all'amica e all'orario in cui la stessa le era stata restituita, dunque in realtà ammettendo di aver prestato l'auto alla CE, ciò ad onta di quanto sostenuto con il motivo in trattazione in merito alla dedotta mancanza di prova del fatto che la VE avrebbe prestato la vettura all'amica. 4. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibile. 4 I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/10/2024
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale IA MI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 19 aprile 2024 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 12 aprile 2022 dal Tribunale di Milano con la quale gli imputati NT CE PE, VE RE e CE RI erano stati dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. e condannati alle pene di legge. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, tutti gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. 3. La difesa di NT CE PE articolava due motivi di doglianza. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8087 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 30/10/2024 4. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 603 e 238-bis cod. proc. pen., e ancora mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Evidenziava, in particolare, che: con l'atto di appello la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione della perizia medico - legale disposta nel corso del giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'incidente stradale descritto nell'imputazione come simulato;
con motivi aggiunti la difesa aveva chiesto, ulteriormente, l'acquisizione della sentenza conclusiva del detto giudizio civile;
all'udienza del 19 aprile 2024 la Corte d'Appello, constatata l'assenza di un testimone che aveva ritenuto necessario esaminare e della cui citazione aveva onerato la difesa, aveva rigettato le richieste di acquisizione documentale. La difesa assumeva che in realtà non le era mai stato notificato un provvedimento della Corte d'Appello contenente l'intimazione alla citazione di testimoni. 5. Con il secondo motivo deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prova costituita dall'acquisizione documentale sollecitata con la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiamata nel primo motivo. 6. La difesa di CE RI e VE RE articolava, con unico ricorso, due motivi di doglianza. 7. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 238-bis e 603 cod. proc. pen., adducendo le medesime argomentazioni già offerte dalla difesa del NT CE con il primo motivo di ricorso e assumendo, ulteriormente, che la Corte territoriale non aveva dato conto, nella motivazione del provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali aveva ritenuto superflue sia la perizia medico - legale redatta in sede di giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale ritenuto dal giudice penale simulato in danno della compagnia di assicurazione costituita parte civile, sia la sentenza che aveva definito il detto giudizio civile. 8. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità di VE RE, assumendo in particolare che quest'ultima non aveva avuto alcun ruolo nella vicenda, 2 considerato che la stessa non era risultata presente in occasione del sinistro e che nessun elemento aveva smentito il fatto che la medesima VE avesse prestato, nell'occasione, l'autovettura protagonista dell'incidente alla CE. 9. In data 21 ottobre 2024 la difesa dei ricorrenti CE e VE ha depositato conclusioni scritte, e in data 23 ottobre 2024 quella del ricorrente NT ha pure depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi motivi dedotti, con i due diversi ricorsi, dalla difesa di NT CE PE e da quella di CE RI e VE RE, caratterizzate dalle medesime deduzioni e argomentazioni, sono entrambi inammissibili in quanto manifestamente infondati. Con tali motivi ci si duole della mancata assunzione di due prove documentali che si assumono decisive e costituite dall'acquisizione documentale avente ad oggetto la consulenza medico - legale disposta nel corso del giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente al simulato incidente stradale descritto nell'imputazione e la sentenza conclusiva del detto giudizio civile. La consultazione degli atti del fascicolo processuale, ai quali la Corte ha accesso in ragione del tenore della doglianza, consente di apprezzare che entrambi i documenti indicati sono in realtà agli atti del processo. In particolare, la consulenza medico - legale risulta allegata ai motivi nuovi di appello depositati dalla difesa di NT CE PE e la sentenza conclusiva del detto giudizio civile risulta allegata ai motivi nuovi di appello depositati dalla difesa di VE RE. Nella sentenza si dà atto che la Corte di merito ha disposto l'acquisizione dei documenti prodotti dagli imputati, nonché l'esame del teste richiamato nella sentenza del Giudice di pace, le cui generalità non erano però ivi indicate, con la conseguenza che, non avendo gli interessati citato il teste all'udienza indicata, la Corte ha proceduto alla discussione. Di tale circostanza, cioè del fatto che la Corte territoriale non si è disinteressata della richiesta istruttoria avanzata dalla difesa, viene dato atto a pag. 5 della sentenza impugnata. Di qui la manifesta infondatezza del motivo in trattazione. 2. Conseguenza della ritenuta manifesta infondatezza dei detti primi motivi di ricorso è la manifesta infondatezza del secondo motivo dedotto della difesa di NT CE PE con il quale si deduce la mancata assunzione di una 3 prova decisiva in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ancora una volta costituita dall'acquisizione documentale sollecitata con la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiamata nel primo motivo, dovendosi qui ribadire che la documentazione di cui alla detta richiesta risulta già agli atti ed è stata valutata dalla Corte d'Appello. 3. È, infine, inammissibile in quanto manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso dedotto dalla difesa di CE RI e VE RE. Deve, al riguardo, osservarsi che, in relazione al dedotto vizio di violazione di legge, il ricorso non indica in maniera specifica quale sia la norma penale che si assume violata;
in relazione a tale aspetto il motivo appare, dunque, generico. Quanto, poi, al dedotto vizio di mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di VE RE, ritiene il Collegio che tale doglianza sia tesa a una inammissibile rilettura nel merito delle prove acquisite. Con essa si assume, dapprima genericamente, che la VE non avrebbe svolto alcun ruolo nelle vicenda in trattazione e, successivamente, si afferma più in particolare che la stessa non sarebbe stata presente sui luoghi e al momento del simulato sinistro, e, inoltre, che in realtà la VE non avrebbe mai prestato all'amica CE la vettura protagonista del simulato incidente, aspetti entrambi in ordine ai quali la Corte territoriale, secondo l'assunto difensivo, avrebbe omesso di motivare. In realtà su tali punti la Corte d'Appello ha reso una motivazione che appare immune dai denunciati vizi, avendo evidenziato in maniera del tutto congrua che nel corso della vicenda la VE, pur essendo cognata di NT CE PE - che nel simulato incidente stradale figurava come il pedone investito dalla vettura condotta dalla CE e di proprietà della VE aveva dichiarato di non conoscerlo, e inoltre aveva reso una versione dei fatti diversa da quella fornita dalla CE in merito all'orario in cui aveva provveduto a prestare la vettura protagonista dell'incidente all'amica e all'orario in cui la stessa le era stata restituita, dunque in realtà ammettendo di aver prestato l'auto alla CE, ciò ad onta di quanto sostenuto con il motivo in trattazione in merito alla dedotta mancanza di prova del fatto che la VE avrebbe prestato la vettura all'amica. 4. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibile. 4 I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/10/2024