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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861.2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
CF: , rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA OL, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
EN NA AR, per procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974/21569, e con il Persona_1 medesimo difensore elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Salerno, Corso Garibaldi n. 38 presso la Sede dell'Avvocatura INPS di Salerno;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 29.06.2021, il ricorrente , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CT espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 2246/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di:“…1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il ricorrente , invalido con una riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi degli articolo 2 e 13 della legge 118/71, e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto;
2) Conseguentemente, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t, elettivamente domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento in favore del le provvidenze di legge dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori come per legge;
3) Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t, CP_1 elettivamente domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presenta procedura, con attribuzione al procuratore costituito antistatario…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta l'integrazione della CT (dott. nominato anche in Persona_2 fase di ATPO), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie, il C.T.U., con l'elaborato depositato in data 10.06.2025 e sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ha concluso che
“… alla luce dell'esame critico della ulteriore documentazione sanitaria esibita, non è possibile modificare il precedente giudizio valutativo del 50% di invalidità civile, che pertanto si conferma...” Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. le cui conclusioni in questa Persona_2 sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza del requisito sanitaro, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno dichiarate irripetibili, atteso il deposito in ciascuna fase della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese relative alla CT espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo;
allo stesso modo deve provvedersi per i compensi dovuti in ragione dei chiarimenti resi nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, così come confermate in sede di merito, dichiarando che nato a [...] Parte_1 della Lucania (SA) il 16.03.1999, NON si trova nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) dichiara irripetibili le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CT espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative ai chiarimenti resi nella presente fase a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861.2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
CF: , rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA OL, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
EN NA AR, per procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. 80974/21569, e con il Persona_1 medesimo difensore elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Salerno, Corso Garibaldi n. 38 presso la Sede dell'Avvocatura INPS di Salerno;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 29.06.2021, il ricorrente , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CT espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 2246/2019 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di:“…1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il ricorrente , invalido con una riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi degli articolo 2 e 13 della legge 118/71, e successive modificazioni ed integrazioni, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine, dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto;
2) Conseguentemente, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t, elettivamente domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento in favore del le provvidenze di legge dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori come per legge;
3) Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t, CP_1 elettivamente domiciliato per la carica nella Sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presenta procedura, con attribuzione al procuratore costituito antistatario…” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta l'integrazione della CT (dott. nominato anche in Persona_2 fase di ATPO), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie, il C.T.U., con l'elaborato depositato in data 10.06.2025 e sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ha concluso che
“… alla luce dell'esame critico della ulteriore documentazione sanitaria esibita, non è possibile modificare il precedente giudizio valutativo del 50% di invalidità civile, che pertanto si conferma...” Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. le cui conclusioni in questa Persona_2 sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza del requisito sanitaro, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno dichiarate irripetibili, atteso il deposito in ciascuna fase della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese relative alla CT espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste invece, per lo stesso motivo, a carico dell' e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo;
allo stesso modo deve provvedersi per i compensi dovuti in ragione dei chiarimenti resi nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, così come confermate in sede di merito, dichiarando che nato a [...] Parte_1 della Lucania (SA) il 16.03.1999, NON si trova nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) dichiara irripetibili le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CT espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
4) pone le spese relative ai chiarimenti resi nella presente fase a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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