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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/04/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 3912/2023 R.G.
UDIENZA 10/4/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.00;
- che, alle ore 8.54, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 10/4/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies
c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3912, Ruolo
Generale dell'anno 2023, all'udienza del 10/4/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Palombi, in forza di procura speciale in atti;
RICORRENTE
E
(ora, Controparte_1 Controparte_2
[...
, in Nettuno), elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Petrelli, in forza di procura speciale in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09,
n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, eccezioni e difese, si rinvia al ricorso e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha Parte_1 convenuto in giudizio il (ora: Controparte_1
in Nettuno) per accedere Controparte_2 all'interno del compendio immobiliare indicato in ricorso, per interrompere la somministrazione di gas (punto di riconsegna indicato in ricorso).
La società ha riferito: che distribuisce gas (o trasporta il gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti); che in caso di morosità di un consumatore
(somministrato) il diverso ente venditore chiede alla distributrice la chiusura o l'interruzione dell'alimentazione
Pagina 3 Dott. Renato Buzi del punto di riconsegna;
che nel caso le predette attività non sono state compiute per l'impossibilità di accedere alla colonna di adduzione collocata all'interno dell'unità abitativa;
che deve essere ordinato al cliente di consentire l'accesso nel bene per compiere gli interventi tecnici utili per interrompere la somministrazione del gas.
Si costituiva il (ora: Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'avversa domanda.
La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281- sexies
c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs.
10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega
(legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n.
2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass.
37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale
Pagina 4 Dott. Renato Buzi complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass.
13735/2023, Cass. 32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass.
17587/2024).
Ciò detto, va preso atto che ha concluso per Parte_1 la cessazione della materia del contendere, poiché il CP_1 resistente è uscito dal servizio di default (cfr. note depositate l'8/2/2024 da v. anche note di Parte_1 trattazione scritta 1/4/2025).
Ne discende che, essendo venuto meno il presupposto dell'azione, si è verificata la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda azionata da Parte_1
Stante origine e natura della controversia, qualità dei soggetti in causa, comportamento processuale delle parti, l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante d decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
(ora, Controparte_1 Controparte_3
Nettuno), per le ragioni espresse in motivazione;
[...]
- compensa le spese di lite.
Velletri, 10/4/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 5 Dott. Renato Buzi