Articolo 16 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 15Articolo 17
Versione
10 febbraio 1970
Art. 16.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1960-61 (articolo 12)....... L. 45.140.601.692 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 14)........... L. 4.172.763.262
-------------- Residui passivi al 30 giugno 1961... L. 49.313.364.954
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Entrata in vigore il 10 febbraio 1970