Art. 3.
Il pagamento delle annualita' di L. 332,144 (trecentotrentaduemila centoquarantaquattro) dovute alla ditta Pirelli e C., per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di cui all'art. 1, sara' provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio nel bilancio ordinario del Ministero delle poste e dei telegrafi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° luglio 1909.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI - SCHANZER - MIRABELLO - CARCANO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Il pagamento delle annualita' di L. 332,144 (trecentotrentaduemila centoquarantaquattro) dovute alla ditta Pirelli e C., per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di cui all'art. 1, sara' provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio nel bilancio ordinario del Ministero delle poste e dei telegrafi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° luglio 1909.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI - SCHANZER - MIRABELLO - CARCANO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.