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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8309 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13334/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 05/04/2025 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]33 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. SPINELLA BARBARA GIUSEPPINA
ATTORE
e nato in [...] il [...] Controparte 1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]17 20100 MILANO SPAGNA con l'Avv. MAZZOLENI FRANCESCA
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 8.5.2025
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE (rassegnate all'udienza ex ar.473bis.21 c.p.c. del 15.10.2025) affinché lo stesso intraprenda un percorso di supporto psicologico con professionista di fiducia suddividendole al 50% i costi a titolo di contributo al mantenimento di Per 1 il padre verserà l'importo mensile di euro 600 invia anticipata ed entro il 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici
Istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate a giugno 2025 l'assegno unico universale verrà percepito dai genitori al 50% ciascuno spese di lite compensate
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e Controparte 1 hanno contratto matrimonio con rito civile a ZI (BA) il 24/04/2005 (anno 2005 atto n. 10 parte II serie C);
Dal matrimonio è nato il figlio PEsona 2 il 5.03.2008
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data24.6.2022 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 8565/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 25.9.2024 pubblicata il 3.10.2024
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/04/2025 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio minore
PE 1 con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio
,
con la necessaria flessibilità in relazione all'età del ragazzo e nel rispetto dei suoi desideri, la determinazione in € 700,00 mensili dell'assegno che il convenuti deve ritenersi obbligato a vederle a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili.
Controparte 1 ritualmente costituitosi in giudizio aderiva alla richiesta della parte ricorrente con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedeva che il minore Per 1 venisse affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e che venissero puntualmente regolamentata le frequentazioni tra padre e figlio, chiedeva che i genitori continuassero a garantire al minore il necessario supporto psicologico come professionista già individuato e che venisse contenuto nella misura di € 500,00 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento di PE 1 oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 16.10.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il
Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi : Per 1 sarà affidato in maniera condivisa da entrambi i genitori è collocato, anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre. Potrà frequentare liberamente il padre secondo accordi diretti che verranno assunti tra padre e figlio anche in ragione dell'età di Per 1
Nell'ottica di ripristinare un canale di comunicazione tra padre e figlio e consentire ad Per 1 di elaborare gli attuali vissuti anche di rabbia e di disagio i genitori si impegnano a sostenerlo affinché lo stesso intraprenda un percorso di supporto psicologico con professionista di fiducia suddividendole al 50% i costi a titolo di contributo al mantenimento di Per 1 il padre verserà l'importo mensile di euro 600 invia anticipata ed entro il 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici
Istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate a giugno 2025
l'assegno unico universale verrà percepito dai genitori al 50% ciascuno spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono autorizzati a vivere separati in data 24.6.2022 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 8565/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 25.9.2024 pubblicata il 3.10.2024 ed il ricorso per lo scioglimento civili del matrimonio è stato depositato il 04/04/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in ragione del il lungo tempo trascorso dalla separazione che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
15.10.2025 nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di PE 1 (nato il [...]) e quindi prossimo alla maggiore età.
Detti accordi vengono quindi nella presente sede ratificati e fatti propri dal Collegio
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
13334 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Parte 1
[...] e Controparte 1 a ZI (BA) il 24/04/2005, atto iscritto nei registri dello stato civile atti di matrimonio del Comune di ZI (BA) (anno 2005, atto n 10, parte II, serie C ) 2. Affida il minore Per 1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
3. Dispone che il padre potrà frequentare liberamente Per 1 secondo accordi diretti che verranno assunti tra padre e figlio anche in ragione dell'età di PE 1
4. Prende atto che nell'ottica di ripristinare un canale di comunicazione tra padre e figlio e consentire ad PE_1 di elaborare gli attuali vissuti anche di rabbia e di disagio i genitori si impegnano a sostenerlo affinché lo stesso intraprenda un percorso di supporto psicologico con professionista di fiducia suddividendole al 50% i costi
PE 1 , il sig., CP 1 5. Dispone che,a titolo di contributo al mantenimento di verserà alla sig.ra Parte 1
[...] l'importo mensile di euro 600 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici
Istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate a giugno 2025
6. Dispone che l'assegno unico universale verrà percepito dai genitori al 50% ciascuno
7. Compensa tra le parti le spese di lite
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI (BA), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 ES sarà affidato in maniera condivisa da entrambi i genitori è collocato, anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre. Potrà frequentare liberamente il padre secondo accordi diretti che verranno assunti tra padre e figlio anche in ragione dell'età di Per 1
Nell'ottica di ripristinare un canale di comunicazione tra padre e figlio e consentire ad PE_1 di elaborare gli attuali vissuti anche di rabbia e di disagio i genitori si impegnano a sostenerlo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 05/04/2025 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]33 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. SPINELLA BARBARA GIUSEPPINA
ATTORE
e nato in [...] il [...] Controparte 1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]17 20100 MILANO SPAGNA con l'Avv. MAZZOLENI FRANCESCA
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 8.5.2025
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE (rassegnate all'udienza ex ar.473bis.21 c.p.c. del 15.10.2025) affinché lo stesso intraprenda un percorso di supporto psicologico con professionista di fiducia suddividendole al 50% i costi a titolo di contributo al mantenimento di Per 1 il padre verserà l'importo mensile di euro 600 invia anticipata ed entro il 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici
Istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate a giugno 2025 l'assegno unico universale verrà percepito dai genitori al 50% ciascuno spese di lite compensate
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e Controparte 1 hanno contratto matrimonio con rito civile a ZI (BA) il 24/04/2005 (anno 2005 atto n. 10 parte II serie C);
Dal matrimonio è nato il figlio PEsona 2 il 5.03.2008
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data24.6.2022 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 8565/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 25.9.2024 pubblicata il 3.10.2024
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/04/2025 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio minore
PE 1 con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio
,
con la necessaria flessibilità in relazione all'età del ragazzo e nel rispetto dei suoi desideri, la determinazione in € 700,00 mensili dell'assegno che il convenuti deve ritenersi obbligato a vederle a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili.
Controparte 1 ritualmente costituitosi in giudizio aderiva alla richiesta della parte ricorrente con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedeva che il minore Per 1 venisse affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e che venissero puntualmente regolamentata le frequentazioni tra padre e figlio, chiedeva che i genitori continuassero a garantire al minore il necessario supporto psicologico come professionista già individuato e che venisse contenuto nella misura di € 500,00 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento di PE 1 oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 16.10.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il
Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi : Per 1 sarà affidato in maniera condivisa da entrambi i genitori è collocato, anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre. Potrà frequentare liberamente il padre secondo accordi diretti che verranno assunti tra padre e figlio anche in ragione dell'età di Per 1
Nell'ottica di ripristinare un canale di comunicazione tra padre e figlio e consentire ad Per 1 di elaborare gli attuali vissuti anche di rabbia e di disagio i genitori si impegnano a sostenerlo affinché lo stesso intraprenda un percorso di supporto psicologico con professionista di fiducia suddividendole al 50% i costi a titolo di contributo al mantenimento di Per 1 il padre verserà l'importo mensile di euro 600 invia anticipata ed entro il 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici
Istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate a giugno 2025
l'assegno unico universale verrà percepito dai genitori al 50% ciascuno spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono autorizzati a vivere separati in data 24.6.2022 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 8565/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 25.9.2024 pubblicata il 3.10.2024 ed il ricorso per lo scioglimento civili del matrimonio è stato depositato il 04/04/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in ragione del il lungo tempo trascorso dalla separazione che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
15.10.2025 nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di PE 1 (nato il [...]) e quindi prossimo alla maggiore età.
Detti accordi vengono quindi nella presente sede ratificati e fatti propri dal Collegio
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
13334 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Parte 1
[...] e Controparte 1 a ZI (BA) il 24/04/2005, atto iscritto nei registri dello stato civile atti di matrimonio del Comune di ZI (BA) (anno 2005, atto n 10, parte II, serie C ) 2. Affida il minore Per 1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
3. Dispone che il padre potrà frequentare liberamente Per 1 secondo accordi diretti che verranno assunti tra padre e figlio anche in ragione dell'età di PE 1
4. Prende atto che nell'ottica di ripristinare un canale di comunicazione tra padre e figlio e consentire ad PE_1 di elaborare gli attuali vissuti anche di rabbia e di disagio i genitori si impegnano a sostenerlo affinché lo stesso intraprenda un percorso di supporto psicologico con professionista di fiducia suddividendole al 50% i costi
PE 1 , il sig., CP 1 5. Dispone che,a titolo di contributo al mantenimento di verserà alla sig.ra Parte 1
[...] l'importo mensile di euro 600 in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici
Istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate a giugno 2025
6. Dispone che l'assegno unico universale verrà percepito dai genitori al 50% ciascuno
7. Compensa tra le parti le spese di lite
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI (BA), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 ES sarà affidato in maniera condivisa da entrambi i genitori è collocato, anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre. Potrà frequentare liberamente il padre secondo accordi diretti che verranno assunti tra padre e figlio anche in ragione dell'età di Per 1
Nell'ottica di ripristinare un canale di comunicazione tra padre e figlio e consentire ad PE_1 di elaborare gli attuali vissuti anche di rabbia e di disagio i genitori si impegnano a sostenerlo