Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1174/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
, c.f. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Ravenna, frazione San Pietro in Campiano, Via Del Sale n. 130/M (avv. Silvia Bagioni)
e
, c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Ravenna, frazione San Pietro in Campiano n. 130/M (avv. Silvia Bagioni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
18/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 27.08.2020 a Ravenna, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.124, Parte I, anno 2020;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i signori e a vivere separati;
Parte_1 Parte_2
2) Il signor ha già lasciato la casa conuigale e trasferirà altrove la propria residenza Pt_2 comunque entro e non oltre la data del rogito dell'immobile, portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali oltre a tv, barbecue, forno pizza, lavapavimenti, congelatore, aspirapolvere;
3) L'abitazione coniugale, di proprietà pro quota indivisa al 50% di entrambi i coniugi sarà assegnata alla NO , la quale continuerà ad abitarvi;
Parte_1
4) I coniugi concordano e dichiarano che, a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, al fine di procedere alla divisione dei beni comuni, per dare un assetto complessivo ai rapporti patrimoniali e, soprattutto, poiché tale atto risulta funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna ed obbliga a trasferire, Parte_2
successivamente al deposito della sentenza di separazione e comunque ed in ogni caso, entro e non oltre il 31.05.2025, alla NO , che accetta, la piena proprietà della quota indivisa Parte_1 del 50% dell'unità immobiliare sita in comune di Ravenna via Del Sale n. 130/M costituito da un appartamento con corte esclusiva al piano terra con cantina al piano primo sottostrada oltre ad un posto auto al piano primo sottostrada, il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto comune, sezione
S, al foglio 100, coi mappali:
n. 733 sub 42, p. 1, Z.C. 3, Cat. C/6, Cl. 1, mq. 15, R.C. 42,61 n. 733 sub 6, p. S1- T, Z.C. 3, Cat. A/2,
Cl. 2, vani 4,5, R.C. € 429,95, con i proporzionali diritti di comproprietà ai sensi di legge e segnatamente dei mappali: 733 sub 69 B.C.N.C. (vano scala, area di manovra, corte portico, rampa) comune a tutti i sub;
n. 733 sub 71 B.C.N.C. (cantina e disimpegno) comune ai sub 6, 21, 22, 25, 26;
n. 733 sub 75 B.C.N.C. (vano scala) comune ai sub 6, 21, 22, 25, 26; 5) Al momento del perfezionamento del rogito avanti al Notaio la NO si impegna Parte_1
a corrispondere al signor l'importo di € 13.300,00 (tredicimilaetrecento/==) a Parte_2
titolo di rimborso delle rate del mutuo dallo stesso versate;
6) Le spese di trasferimento della proprietà immobiliare saranno a carico esclusivo della NO
; Parte_1
7) Le parti dichiarano espressamente che il trasferimento immobiliare sopra descritto costituisce un accordo patrimoniale a favore della NO ed è elemento funzionale ed Parte_1
indispendabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
8) La NO si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ipotecario residuo gravante Parte_1 sull'immobile sopra descritto, liberando il signor dallo stesso e per la precisione il Parte_2
a rogito del Notaio rep. N. 97610, fascicolo n. 41868 registrato il Per_1 Persona_2
03.05.2017 al n. 1482 e iscritto al r.g. n. 7227 r.p. n. 1344, a condizione che la Banca erogante autorizzi la liberazione e l'accollo, si precisa che le rate del mutuo da gennaio 2025 alla data del rogito se le accolla pe rintero la NO;
Parte_1
9) Il ciclomotore 650 MT tg.FA34086CF e l'autovettura Mini Cooper Tg. EG388ZM acquistati durante il matrimonio intestati al signor resteranno nella disponibilità esclusiva Parte_2
del medesimo signor;
Parte_2
10) L'autovettura Citroen C3 tg. EP644TV acquistata durante il matrimonio intestata alla NO
resterà nella diponibilità esclusiva della medesima NO;
Parte_1 Parte_1
11) I coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni ulteriore rapporto patrimoniale ed economico, anche quivi non specificamente menzionato, dichiarandosi soddisfatti, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo;
12) I coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio del passaporto;
13) I coniugi si impegnano reciprocamente a non interferire nelle sfere di libertà individuali e personali, ogni eccezione fin d'ora rinunciata e rimossa;
14) Le spese legali sono a carico di entrambi i coniugi.
15) I coniugi rinunciano ad ogni impugnativa relativa al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè