Articolo 51 della Legge 24 aprile 1998, n. 128
Articolo 50Articolo 52
Versione
22 maggio 1998
Art. 51. Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca:
criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE , 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall' articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e successive modificazioni.
2. All' articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2 ) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
Nota all'art. 51:
- Per quanto riguarda la legge 19 febbraio 1992, n. 142 , ved. nota all'art. 1. L'art. 43 della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/679/CEE , nonche' 91/383/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
b) fissare gli obblighi generali e le responsabilita' per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori;
c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;
d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresi' la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita' di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali, anche la fine di assicurare unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;
3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attivita' lavorativa;
4) che per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', l'attivita' di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato e lavoro;
5) che le interruzioni periodiche di cui all' art. 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE , nonche' le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.
2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.
3. In deroga a quanto previsto nell'art. 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 22 maggio 1998