Articolo 12 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 aprile 2001
Art. 12. 1. Il comma 6 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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