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5 aprile 2001
5 aprile 2001
Art. 12. 1. Il comma 6 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
"6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
Commentario • 1
- 1. Disposizioni di attuazione del C.p.p.Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 agosto 2008 · 0.73291487