TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4276/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente relatore ed estensore dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PERTILE MAURIZIO e con l'avv. ALESSIA BEGHETTO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PERTILE MAURIZIO e con l'avv. ALESSIA BEGHETTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia nata in [...] Per_1
30.10.2023 dalla relazione more uxorio intrattenuta dalle parti e ormai cessata. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.07.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) La figlia minore, verrà affidata in via condivisa ad entrambi genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, , con cui Parte_1
continuerà a vivere.
2) La casa familiare, sita in Castelfranco Veneto (TV), Via Soranza n. 17, di esclusiva proprietà della signora , rimarrà assegnata a quest'ultima affinchè vi continui Parte_1
ad abitare con la figlia. Il Signor provvederà ad asportare i propri effetti Parte_2
personali e i beni di propria esclusiva proprietà, salva suddivisione dei beni comuni che le parti concorderanno.
3) Il padre, in considerazione della tenera età della figlia, potrà vederla, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, in modalità non inferiori a quanto concordato tra le Parti, salvo diverso accordo da concordare con congruo anticipo, ed in particolare:
A) Fino a quando il signor abiterà presso i propri genitori, vedrà la figlia presso Parte_2
l'abitazione familiare o presso la casa della nonna materna, signora , Parte_3
lunedì, mercoledì' e venerdì dopo aver terminato il lavoro, indicativamente dalle ore 17.30
alle ore 19.00, nonché a settimane alterne, una volta nella giornata di sabato e una volta nella giornata di domenica, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
B) Quando il signor avrà reperito una propria abitazione, il padre potrà avere Parte_2
con sé la figlia: a) infrasettimanalmente: quando il fine settimana è di competenza materna, il giovedì, dal termine del proprio orario di lavoro – o dall'uscita da scuola della minore, nel periodo scolastico, o dal termine del centro estivo nel periodo estivo -, sino al giorno seguente,
quando accompagnerà la figlia dalla madre ovvero a scuola o al centro estivo;
quanto il fine settimana è di competenza paterna, il martedì, dal termine del proprio orario di lavoro - o dall'uscita da scuola della minore, nel periodo scolastico, o dal termine del centro estivo nel periodo estivo -, sino al giorno seguente, curando il padre di riportarla presso l'abitazione materna ovvero a scuola o al centro estivo;
b) fine settimana: a settimane alterne, dal venerdì, dal termine del proprio orario di lavoro o dall'uscita da scuola della minore, nel periodo scolastico, o dal termine del centro estivo nel periodo estivo, sino alla domenica sera alle ore 20.00, curando il padre di prelevare la minore dall'istituto scolastico o dal centro estivo frequentato e di riportarla presso l'abitazione materna;
Si riporta la seguente tabella riassuntiva:
Vacanze natalizie: i genitori alterneranno di anno in anno la Vigilia di Natale e il giorno di
Natale. Quando il signor avrà reperito una propria abitazione, il genitore che avrà Parte_2
con sé la figlia il 25 Dicembre la accudirà fino al 27, poi starà con l'altro genitore Per_1
ulteriori tre giorni e così sino alla data del 06.01; Capodanno alternato di anno in anno fra i genitori;
d) Vacanze pasquali: verranno alternati il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis fino a quando il padre non avrà reperito una abitazione;
successivamente, la minore, nel periodo di vacanze scolastiche, trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternati di anno in anno;
e) Ferie estive: fino a quando la minore compirà tre anni, il padre potrà tenerla con sé per tre slot di due giorni e un pernotto;
dai tre ai cinque anni di per tre slot di tre giorni e Per_1
due pernotti;
dai sei anni per due settimane non consecutive da concordare con la Signora
entro il 30 del mese di Aprile di ciascun anno;
Pt_1
f) la figlia trascorrerà il giorno della festa del papà e della mamma ed il compleanno del genitore con il genitore festeggiato, salvo recupero del giorno qualora di spettanza dell'altro nei trenta giorni successivi. Il giorno del compleanno della figlia, qualora non sia trascorso insieme ad entrambi i genitori, sussistendone le condizioni, sarà suddiviso tra i genitori: con l'uno la figlia consumerà il pranzo e con l'altro la cena. Il tutto salvo diverso accordo. Tutte
le altre festività e i ponti infrasettimanali verranno equamente divisi tra i genitori, secondo le regole dell'alternanza.
4) Il Signor corrisponderà alla Signora l'importo di € 300,00 Parte_2 Parte_1
mensili a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia minore, , importo Per_1
da versarsi, entro il giorno 15 di ciascun mese e rivalutabile automaticamente e annualmente secondo indici ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati.
5) Si dà atto che le parti espressamente convengono che l'assegno unico e universale erogato dall' per i figli a carico venga riscosso nella misura del 100% dalla Signora CP_1
. Parte_1
6) Si dà atto che le spese straordinarie relative alla minore, per la cui esatta individuazione le parti si riportano al Protocollo del processo Civile in vigore presso il Tribunale di Treviso,
saranno sostenute nella misura del 50% dai genitori.
7) Si dà atto che, nell'ambito della riorganizzazione del patrimonio familiare e volendo, con il presente atto, regolare anche ogni altra questione nascente dalla loro relazione affettiva,
le Parti concordano quanto segue: la Signora provvederà ad accollarsi il Parte_1
pagamento della intera quota residua di mutuo ipotecario di cui all'atto del Notaio
[...]
Repertorio n. 17539, Raccolta n. 8184 Registrato a Treviso in data Persona_3
26/04/2021 al n. 13631, Iscritto a Treviso in apri data al n. 16207/2442, gravante sull'immobile, casa familiare, di sua esclusiva proprietà, nonché a liberare il Signor
[...]
da qualsivoglia onere, ipoteca e garanzia, concordando con l'Istituto di credito la Parte_2
formula per l'estinzione. Con l'esatto adempimento di quanto indicato le Parti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riguardo alle obbligazioni nascenti dalla loro relazione affettiva e dalla convivenza.
8) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all' emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani