CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
AT AR, Relatore
TESTA FRANCESCO AR RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5629/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007892004000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività e chiede che lo stesso venga deciso con sentenza in forma semplificata.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società “Ricorrente1”, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.29320250007892004000, ruolo n.2024/250767, notificata in data 05/02/2025 emessa a seguito del controllo automatizzato ex art.54bis del DPR 633/72, del Modello IVA 2022, relativo all'anno.
L'Agenzia Entrate si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, ex art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
All'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, la Corte, rilevando l'inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, (cartella esattoriale impugnata notificata in data 05/02/2025 mentre il ricorso
è stato proposto in data 09/10/2025, cioè, oltre i sessanta giorni prescritti dall'art.21 del D.Lgs. 546/92), delibera, per economia di giudizio, di porre in decisione il ricorso.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente società e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate di Catania come da dispositivo.
P.Q.M.
Nominativo_2, in accoglimento delle eccezioni di parte resistente, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
AT AR, Relatore
TESTA FRANCESCO AR RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5629/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007892004000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività e chiede che lo stesso venga deciso con sentenza in forma semplificata.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società “Ricorrente1”, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso cartella esattoriale n.29320250007892004000, ruolo n.2024/250767, notificata in data 05/02/2025 emessa a seguito del controllo automatizzato ex art.54bis del DPR 633/72, del Modello IVA 2022, relativo all'anno.
L'Agenzia Entrate si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, ex art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
All'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, la Corte, rilevando l'inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, (cartella esattoriale impugnata notificata in data 05/02/2025 mentre il ricorso
è stato proposto in data 09/10/2025, cioè, oltre i sessanta giorni prescritti dall'art.21 del D.Lgs. 546/92), delibera, per economia di giudizio, di porre in decisione il ricorso.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente società e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate di Catania come da dispositivo.
P.Q.M.
Nominativo_2, in accoglimento delle eccezioni di parte resistente, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00.