CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA LA SE MI IS SI LL - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25/03/2025 parte civile (non ricorrente) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LV DI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Giancarlo Pocorobba del foro di Trapani, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute come da conclusioni e nota spese depositata;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Marianna Rociola del foro di Roma in sostituzione dell'Avv. Antonino Savalli del foro di Trapani, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi e il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/03/2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 21/12/2022 con la quale il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena (condizionalmente sospesa) di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui agli artt. 643 cod. pen. (capo A) e 646 cod. pen. (capo B), commessi in danno di XXXXXXXXXXXXXX, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituita XXXXXXXXXXXXXXXX. I fatti sono stati così ricostruiti dalle conformi sentenze di merito: l'imputato, sfruttando le condizioni di fragilità e debolezza di XXXXXXXXXXXXXX, persona anziana e malato oncologico terminale (poi deceduto l'11/02/2018), avrebbe indotto quest'ultimo: 1) a rilasciargli in data 23/01/2018 una procura speciale (a mezzo di atto pubblico) con la quale gli conferiva l'amministrazione ordinaria di tutti i suoi beni nonché il potere di operare sui suoi conti correnti;
2) a consegnargli le sue carte bancomat e di credito, che poi il XXXXXXXX avrebbe utilizzato per effettuare prelievi e per spese personali (non riguardanti il XXXXXXX) per diverse migliaia di euro tra il 04/12/2017 e l'11/02/2018); 3) ad effettuare in suo favore in Penale Sent. Sez. 2 Num. 158 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ST AB Data Udienza: 11/12/2025 data 25/01/2018 un bonifico di 20.000 euro con causale “trasferimento fondi” (dei quali 18.000 restituiti alla sorella del XXXXXXX dopo il decesso di quest'ultimo a seguito delle rimostranze della donna); 4) ad effettuare il 26/01/2018 un altro bonifico in suo favore di 30.000 euro con causale “spese accudimento sig. XXXXXXXXXXXXXX” (somma mai restituita alla sorella della persona offesa). Il XXXXXXXX, inoltre, il 24/01/2018 si sarebbe appropriato dell'autovettura che il XXXXXXX gli aveva concesso in uso, intestandola a se stesso utilizzando la procura di cui si è detto in precedenza.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 643 cod. pen. I giudici di merito, a detta del difensore, avrebbero ritenuto sussistente il reato di circonvenzione di incapace in mancanza di una condotta (attribuibile all'imputato) di induzione o manipolazione della persona offesa. La Corte di appello, infatti, non avrebbe individuato specifiche condotte di induzione da parte del XXXXXXXX ma ne avrebbe indebitamente presunto l'esistenza in virtù del fatto che l'imputato si era approfittato della condizione di debolezza e fragilità del XXXXXXX. Così facendo il giudice a quo si sarebbe posto in contrasto con i principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte, secondo i quali il reato di circonvenzione richiede una condotta di induzione da parte dell'agente che non può essere desunta dalla circonvenibilità della vittima o dalla sola natura dannosa degli atti dispositivi.
2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione sempre in ordine all'elemento dell'induzione. Secondo il difensore la Corte di appello, dopo aver affermato che la condotta di induzione si può desumere anche in via deduttiva da elementi indiziari e prove logiche, avrebbe poi omesso di indicare quali erano, nel caso concreto, gli elementi indiziari che aveva valorizzato. I giudici di appello avevano infatti indicato un unico fatto specifico – vale a dire l'episodio in cui il XXXXXXX, pur gravemente debilitato, sarebbe stato portato in banca dal XXXXXXXX per effettuare il bonifico di 30.000 euro –. Il difensore evidenzia però che la prova di tale fatto sarebbe stata desunta dalla Corte unicamente dalle dichiarazioni generiche e per lo più valutative della sorella del XXXXXXX, la quale, peraltro, essendosi costituita parte civile, era una testimone tutt'altro che disinteressata. L'episodio in questione, inoltre, quand'anche esistente, non provava che il bonifico non fosse stato il frutto di una iniziativa spontanea della persona offesa. L'esistenza di una condotta di induzione o manipolazione da parte del XXXXXXXX era stata dunque affermata in maniera apodittica, non tenendo conto che nessuno dei testi escussi aveva riferito anche solo di richieste dell'imputato. Il giudice procedente aveva poi omesso di considerare che era stata la stessa sorella del XXXXXXX a dichiarare che era stato suo EL (in quanto malato e impossibilitato a muoversi) a dare le sue carte di credito e bancomat al XXXXXXXX affinché provvedesse ai suoi bisogni e che era stato il XXXXXXXX a manifestare la volontà di restituire le carte di pagamento. Si era poi omesso di considerare che anche il notaio che aveva redatto la procura rilasciata dal XXXXXXX al XXXXXXXX, aveva riferito che il XXXXXXX, da lui interrogato, aveva confermato la volontà di procedere al rilascio della procura stessa.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Il difensore evidenzia che era stato proprio il XXXXXXX a chiedere al XXXXXXXX di prendere la sua auto – visto che lui era impossibilitato ad usarla – e di iniziare le pratiche 2 automobilistiche per il passaggio di proprietà; pratiche che poi lo stesso imputato aveva spontaneamente interrotto in quanto il veicolo non era di suo gradimento (come confermato dall'impiegato dell'ACI escusso, teste XXXXXXXXXX). Lo stesso imputato si era poi attivato affinché i soldi spesi per il passaggio di proprietà dell'auto in suo favore venissero utilizzati per consentire alla sorella del XXXXXXX di ereditare il veicolo. Tali elementi, non valutati dai giudici di appello, deponevano dunque, a detta del ricorrente, per l'inesistenza di una volontà di appropriazione da parte del XXXXXXXX. Non si era poi considerato il fatto che dall'istruttoria era emersa la prova certa che il passaggio di proprietà non si era mai perfezionato (in quanto mai trascritto) e che in ogni caso la cessione fatta dal XXXXXXXX a se stesso era priva di effetti giuridici in quanto la procura che gli era stata rilasciata non lo legittimava a contrarre con sé medesimo. Anche sulla dedotta questione dell'inefficacia dell'atto di cessione posto in essere dal falsus procurator, la Corte di appello non aveva motivato, facendo solo affermazioni apodittiche circa l'irrilevanza della questione stessa.
3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. I primi due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto hanno entrambi ad oggetto il punto della sentenza relativo alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato, costituito dalla condotta di induzione. In relazione a tale punto il ricorrente deduce che i giudici di appello sarebbero incorsi sia in violazione di legge che in vizio di motivazione. La violazione di legge (primo motivo) consisterebbe nella errata applicazione dell'art. 643 cod. pen., in quanto i giudici avrebbero ritenuto sussistente la circonvenzione per il solo fatto che il XXXXXXXX aveva profittato delle condizioni del XXXXXXX facendogli porre in essere atti per lui pregiudizievoli, prescindendo quindi dalla condotta di induzione. Il vizio di motivazione (secondo motivo) consisterebbe invece nella mancanza o illogicità della pronuncia, laddove la Corte di appello non avrebbe in alcun modo indicato i fatti e gli elementi specifici da cui aveva desunto la prova (indiziaria) della condotta di induzione attribuita all'imputato. Entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento.
1.1 Per quanto concerne il primo si può escludere che, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, i giudici di merito siano incorsi in una errata applicazione di legge penale. Ed invero, né il giudice di primo grado né quello di appello hanno mai ritenuto che il delitto di circonvenzione di incapace possa prescindere dall'esistenza e dall'accertamento di una condotta di induzione dell'agente nei confronti della persona offesa. Gli stessi giudici, al contrario, hanno affermato che, nel caso in esame, l'imputato aveva posto in essere una condotta di induzione e hanno altresì illustrato gli elementi da cui, a loro dire, la prova (seppur indiretta e indiziaria) di tale condotta poteva essere desunta. A ben vedere dunque il difensore, pur denunciando apparentemente una violazione di legge (in realtà inesistente), contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, affermando che gli elementi valorizzati da tali giudici sarebbero insufficienti o inidonei a fornire la prova dell'induzione. Ciò detto, va rilevato che, sotto tale profilo, il motivo non rientra tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto. Al riguardo va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al 3 giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Non è quindi deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).
1.2 Resta quindi da valutare il secondo motivo avente ad oggetto il vizio motivazionale, vale a dire la verifica della coerenza e logicità del ragionamento attraverso il quale i giudici hanno ricostruito i fatti e valutato le prove. In ordine a tale controllo sul processo motivazionale del giudice di merito, è opportuno rilevare, che, come detto, i suoi limiti sono segnati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. E' opportuno ribadire che la Corte di cassazione deve limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, va evidenziato che non è dato riscontrare nella sentenza impugnata i profili di contraddittorietà o manifesta illogicità denunciati nel motivo di ricorso. Innanzi tutto va evidenziato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali “in tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento” (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 – 01). Si è altresì affermato che “in tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione, non è necessario che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata” (Sez. 2, n. 44869 del 08/10/2004, Rv. 230285 – 01, la quale, con riferimento alla prova dell'induzione, ha ulteriormente precisato che essa non deve necessariamente essere desunta da episodi specifici di suggestione e pressione morale, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari o su prove logiche, tratte dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti più strettamente connessi al compimento dell'atto pregiudizievole). Ciò detto, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. Ed infatti, alle pagine 5 e 6 della sentenza ha indicato gli elementi da cui hanno dedotto la prova della induzione, valorizzando in particolare gli episodi dei due bonifici – quello da 20.000 euro del 25/01/2018 e quello da 30.000 euro del 26/01/2018 – effettuati a favore del XXXXXXXX, peraltro appena pochi giorni dopo che quest'ultimo aveva ricevuto dal XXXXXXX la procura generale del 23/01/2018. I giudici di merito hanno infatti, in primo luogo, valorizzato la natura pregiudizievole per il XXXXXXX dei suddetti atti dispositivi, atteso che la dazione a favore del XXXXXXXX di ben 50.000 euro nell'arco di pochi giorni non aveva alcuna giustificazione, tanto più che i due bonifici presentavano della causali (“trasferimento fondi” e “spese accudimento sig. XXXXXXX”) del tutto generiche e risultate inesistenti;
le somme versate erano poi palesemente sproporzionate rispetto a quelle che potevano essere le esigenze di 4 assistenza e cura del XXXXXXX (il quale era già ricoverato, non aveva alcuna prospettiva di guarigione e sarebbe deceduto circa due settimane dopo). La Corte ha poi correttamente valorizzato, in particolare in relazione al secondo bonifico, le modalità del tutto anomale con le quali lo stesso è stato effettuato. Era infatti emerso dall'istruttoria che, per effettuare la suddetta operazione in banca, il XXXXXXXX si era recato il 26/01/2018 a prelevare il XXXXXXX dalla casa di cura dove era ricoverato, facendolo vestire alla meglio con il cappotto della sorella (p. 16 della sentenza di primo grado), e lo aveva portato presso l'istituto di credito per confermare all'impiegato di banca la sua volontà di effettuare il bonifico da 30.000 a favore dell'imputato. La Corte palermitana ha quindi giustamente evidenziato che una persona malata terminale, fortemente debilitata e depressa (quale era il XXXXXXX in quel momento) non sarebbe certamente uscita dalla clinica dove era ricoverata, col freddo, in pieno invero, vestita alla meglio, solo per recarsi in banca ad effettuare un bonifico (che non aveva alcun carattere di urgenza), se qualcuno non glielo avesse chiesto e non lo avesse fermamente sollecitato a farlo;
questo qualcuno non poteva essere altri che il XXXXXXXX che era colui che era andato a prendere la persona offesa ed era l'unico beneficiario dell'operazione per eseguire la quale il XXXXXXX era stato frettolosamente portato in banca. Ciò detto, questa Corte ritiene che, quella sopra esposta, sia una motivazione adeguata e tutt'altro che illogica o contraddittoria, con la quale, peraltro, il difensore non si confronta adeguatamente. La difesa, in relazione all'episodio specifico del bonifico del 26/01/2018, ne ha contestato l'esistenza affermando che i fatti erano stati desunti unicamente dalle dichiarazioni della sorella del XXXXXXX, che, tuttavia essendo anche parte civile, non era credibile in considerazione degli interessi di cui era portatrice. Al riguardo, va tuttavia evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXX attendibile sul punto, non solo perché non era emerso alcun elemento per dubitare della sua credibilità, ma anche perché le sue dichiarazioni in relazione al fatto specifico avevano trovato conferma in quanto riferito da XXXXXXXXXXXXXXX (p. 6 della sentenza), testimone estraneo ai fatti – con la deposizione del quale il difensore dell'imputato non si confronta affatto –. E' peraltro appena il caso di evidenziare non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (ex plurimis Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623–01). Per il resto, la difesa si è limitata a prospettare una diversa spiegazione/interpretazione dei fatti e delle circostanze (sopra esposti) valorizzati dal giudice procedente;
spiegazioni e ipotesi alternative che tuttavia non inficiano la coerenza e la logicità delle conclusioni cui sono giunti i giudici di merito.
2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste la dedotta mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale la difesa contestava la configurabilità del delitto di appropriazione indebita. I giudici di appello (p. 7 della sentenza) hanno infatti affrontato gli argomenti dedotti dall'appellante, rilevando: a) che non era in contestazione la circostanza che fosse stato il XXXXXXX a concedere al XXXXXXXX il godimento e l'uso dell'autovettura, ma piuttosto il fatto che l'imputato, avendo il possesso del veicolo, se ne era appropriato comportandosi rispetto allo stesso come proprietario;
b) che tale volontà appropriativa (cd interversio possessionis) era dimostrata proprio dal fatto che il XXXXXXXX si era recato in una agenzia per pratiche auto per trascrivere l'atto di vendita a sé stesso del veicolo che lui aveva redatto proprio in forza della procura che il XXXXXXX gli aveva rilasciato;
c) che era inverosimile che la decisione di 5 vendere l'auto proprio in quel momento provenisse dal XXXXXXX (come affermato dal XXXXXXXX), in quanto non vi era ragione alcuna di perfezionare il passaggio di proprietà proprio durante la degenza della persona offesa, tenuto anche conto che l'imputato poteva già liberamente disporre del veicolo;
d) che l'interruzione della pratica automobilistica era avvenuta non perché il veicolo non piaceva più al XXXXXXXX ma a causa delle rimostranze della sorella del XXXXXXX;
e) che tanto il mancato perfezionamento della pratica automobilistica quanto l'eventuale inefficacia dell'atto di cessione posto in essere dal rappresentante senza poteri, non erano rilevanti in quanto l'atto di cessione a se stesso, di per sé dimostrava, che l'imputato si comportava rispetto all'auto non più quale semplice detentore nomine alieno ma uti dominus. Si tratta di motivazione del tutto adeguata, nella quale non è peraltro dato riscontrare né contraddizioni né illogicità manifeste. Si deve aggiungere che gli argomenti difensivi, oltre che non decisivi ai fini di escludere la configurabilità dell'appropriazione indebita, sono anche errati in punto di diritto. L'interruzione della pratica aperta presso l'ACI sta solo a significare che l'atto di cessione del veicolo (pur consegnato all'agenzia) non è stato poi trascritto al PRA;
ma tale adempimento (trascrizione) non rileva nel nostro ordinamento ai fini del trasferimento della proprietà. Ed infatti i contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loro perfezionamento, dell'adozione di forme particolari, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del consenso manifestato dai contraenti, a nulla rilevando, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento, la mancata trascrizione presso gli appositi registri, la quale, come tutte le forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento, ha natura e funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuri conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 12/06/1997). Parimenti non condivisibile è l'argomento difensivo secondo il quale, posto che la procura non conferiva al XXXXXXXX il potere di contrarre con se stesso, l'atto di cessione del veicolo era totalmente improduttivo di effetti e dunque inidoneo a trasferirgli la proprietà. Al riguardo occorre infatti rilevare che l'art. 1395 cod. civ. stabilisce che “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”. Ciò significa che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, l'atto in questione non è né nullo, né inesistente o privo di effetti;
si tratta invece di atto che è efficace seppur provvisoriamente in quanto annullabile (peraltro solo su istanza del rappresentato).
3. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere altresì essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo. Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute 6 nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 11/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB ST PIERO MESSINI D'AGOSTINI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LV DI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Giancarlo Pocorobba del foro di Trapani, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute come da conclusioni e nota spese depositata;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Marianna Rociola del foro di Roma in sostituzione dell'Avv. Antonino Savalli del foro di Trapani, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi e il conseguente annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/03/2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 21/12/2022 con la quale il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena (condizionalmente sospesa) di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui agli artt. 643 cod. pen. (capo A) e 646 cod. pen. (capo B), commessi in danno di XXXXXXXXXXXXXX, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituita XXXXXXXXXXXXXXXX. I fatti sono stati così ricostruiti dalle conformi sentenze di merito: l'imputato, sfruttando le condizioni di fragilità e debolezza di XXXXXXXXXXXXXX, persona anziana e malato oncologico terminale (poi deceduto l'11/02/2018), avrebbe indotto quest'ultimo: 1) a rilasciargli in data 23/01/2018 una procura speciale (a mezzo di atto pubblico) con la quale gli conferiva l'amministrazione ordinaria di tutti i suoi beni nonché il potere di operare sui suoi conti correnti;
2) a consegnargli le sue carte bancomat e di credito, che poi il XXXXXXXX avrebbe utilizzato per effettuare prelievi e per spese personali (non riguardanti il XXXXXXX) per diverse migliaia di euro tra il 04/12/2017 e l'11/02/2018); 3) ad effettuare in suo favore in Penale Sent. Sez. 2 Num. 158 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ST AB Data Udienza: 11/12/2025 data 25/01/2018 un bonifico di 20.000 euro con causale “trasferimento fondi” (dei quali 18.000 restituiti alla sorella del XXXXXXX dopo il decesso di quest'ultimo a seguito delle rimostranze della donna); 4) ad effettuare il 26/01/2018 un altro bonifico in suo favore di 30.000 euro con causale “spese accudimento sig. XXXXXXXXXXXXXX” (somma mai restituita alla sorella della persona offesa). Il XXXXXXXX, inoltre, il 24/01/2018 si sarebbe appropriato dell'autovettura che il XXXXXXX gli aveva concesso in uso, intestandola a se stesso utilizzando la procura di cui si è detto in precedenza.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 643 cod. pen. I giudici di merito, a detta del difensore, avrebbero ritenuto sussistente il reato di circonvenzione di incapace in mancanza di una condotta (attribuibile all'imputato) di induzione o manipolazione della persona offesa. La Corte di appello, infatti, non avrebbe individuato specifiche condotte di induzione da parte del XXXXXXXX ma ne avrebbe indebitamente presunto l'esistenza in virtù del fatto che l'imputato si era approfittato della condizione di debolezza e fragilità del XXXXXXX. Così facendo il giudice a quo si sarebbe posto in contrasto con i principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte, secondo i quali il reato di circonvenzione richiede una condotta di induzione da parte dell'agente che non può essere desunta dalla circonvenibilità della vittima o dalla sola natura dannosa degli atti dispositivi.
2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione sempre in ordine all'elemento dell'induzione. Secondo il difensore la Corte di appello, dopo aver affermato che la condotta di induzione si può desumere anche in via deduttiva da elementi indiziari e prove logiche, avrebbe poi omesso di indicare quali erano, nel caso concreto, gli elementi indiziari che aveva valorizzato. I giudici di appello avevano infatti indicato un unico fatto specifico – vale a dire l'episodio in cui il XXXXXXX, pur gravemente debilitato, sarebbe stato portato in banca dal XXXXXXXX per effettuare il bonifico di 30.000 euro –. Il difensore evidenzia però che la prova di tale fatto sarebbe stata desunta dalla Corte unicamente dalle dichiarazioni generiche e per lo più valutative della sorella del XXXXXXX, la quale, peraltro, essendosi costituita parte civile, era una testimone tutt'altro che disinteressata. L'episodio in questione, inoltre, quand'anche esistente, non provava che il bonifico non fosse stato il frutto di una iniziativa spontanea della persona offesa. L'esistenza di una condotta di induzione o manipolazione da parte del XXXXXXXX era stata dunque affermata in maniera apodittica, non tenendo conto che nessuno dei testi escussi aveva riferito anche solo di richieste dell'imputato. Il giudice procedente aveva poi omesso di considerare che era stata la stessa sorella del XXXXXXX a dichiarare che era stato suo EL (in quanto malato e impossibilitato a muoversi) a dare le sue carte di credito e bancomat al XXXXXXXX affinché provvedesse ai suoi bisogni e che era stato il XXXXXXXX a manifestare la volontà di restituire le carte di pagamento. Si era poi omesso di considerare che anche il notaio che aveva redatto la procura rilasciata dal XXXXXXX al XXXXXXXX, aveva riferito che il XXXXXXX, da lui interrogato, aveva confermato la volontà di procedere al rilascio della procura stessa.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Il difensore evidenzia che era stato proprio il XXXXXXX a chiedere al XXXXXXXX di prendere la sua auto – visto che lui era impossibilitato ad usarla – e di iniziare le pratiche 2 automobilistiche per il passaggio di proprietà; pratiche che poi lo stesso imputato aveva spontaneamente interrotto in quanto il veicolo non era di suo gradimento (come confermato dall'impiegato dell'ACI escusso, teste XXXXXXXXXX). Lo stesso imputato si era poi attivato affinché i soldi spesi per il passaggio di proprietà dell'auto in suo favore venissero utilizzati per consentire alla sorella del XXXXXXX di ereditare il veicolo. Tali elementi, non valutati dai giudici di appello, deponevano dunque, a detta del ricorrente, per l'inesistenza di una volontà di appropriazione da parte del XXXXXXXX. Non si era poi considerato il fatto che dall'istruttoria era emersa la prova certa che il passaggio di proprietà non si era mai perfezionato (in quanto mai trascritto) e che in ogni caso la cessione fatta dal XXXXXXXX a se stesso era priva di effetti giuridici in quanto la procura che gli era stata rilasciata non lo legittimava a contrarre con sé medesimo. Anche sulla dedotta questione dell'inefficacia dell'atto di cessione posto in essere dal falsus procurator, la Corte di appello non aveva motivato, facendo solo affermazioni apodittiche circa l'irrilevanza della questione stessa.
3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. I primi due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto hanno entrambi ad oggetto il punto della sentenza relativo alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato, costituito dalla condotta di induzione. In relazione a tale punto il ricorrente deduce che i giudici di appello sarebbero incorsi sia in violazione di legge che in vizio di motivazione. La violazione di legge (primo motivo) consisterebbe nella errata applicazione dell'art. 643 cod. pen., in quanto i giudici avrebbero ritenuto sussistente la circonvenzione per il solo fatto che il XXXXXXXX aveva profittato delle condizioni del XXXXXXX facendogli porre in essere atti per lui pregiudizievoli, prescindendo quindi dalla condotta di induzione. Il vizio di motivazione (secondo motivo) consisterebbe invece nella mancanza o illogicità della pronuncia, laddove la Corte di appello non avrebbe in alcun modo indicato i fatti e gli elementi specifici da cui aveva desunto la prova (indiziaria) della condotta di induzione attribuita all'imputato. Entrambi i motivi non sono meritevoli di accoglimento.
1.1 Per quanto concerne il primo si può escludere che, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, i giudici di merito siano incorsi in una errata applicazione di legge penale. Ed invero, né il giudice di primo grado né quello di appello hanno mai ritenuto che il delitto di circonvenzione di incapace possa prescindere dall'esistenza e dall'accertamento di una condotta di induzione dell'agente nei confronti della persona offesa. Gli stessi giudici, al contrario, hanno affermato che, nel caso in esame, l'imputato aveva posto in essere una condotta di induzione e hanno altresì illustrato gli elementi da cui, a loro dire, la prova (seppur indiretta e indiziaria) di tale condotta poteva essere desunta. A ben vedere dunque il difensore, pur denunciando apparentemente una violazione di legge (in realtà inesistente), contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, affermando che gli elementi valorizzati da tali giudici sarebbero insufficienti o inidonei a fornire la prova dell'induzione. Ciò detto, va rilevato che, sotto tale profilo, il motivo non rientra tra quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen., in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto. Al riguardo va infatti ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al 3 giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Non è quindi deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).
1.2 Resta quindi da valutare il secondo motivo avente ad oggetto il vizio motivazionale, vale a dire la verifica della coerenza e logicità del ragionamento attraverso il quale i giudici hanno ricostruito i fatti e valutato le prove. In ordine a tale controllo sul processo motivazionale del giudice di merito, è opportuno rilevare, che, come detto, i suoi limiti sono segnati dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. E' opportuno ribadire che la Corte di cassazione deve limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01). Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, va evidenziato che non è dato riscontrare nella sentenza impugnata i profili di contraddittorietà o manifesta illogicità denunciati nel motivo di ricorso. Innanzi tutto va evidenziato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali “in tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento” (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 – 01). Si è altresì affermato che “in tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione, non è necessario che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata” (Sez. 2, n. 44869 del 08/10/2004, Rv. 230285 – 01, la quale, con riferimento alla prova dell'induzione, ha ulteriormente precisato che essa non deve necessariamente essere desunta da episodi specifici di suggestione e pressione morale, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari o su prove logiche, tratte dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti più strettamente connessi al compimento dell'atto pregiudizievole). Ciò detto, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. Ed infatti, alle pagine 5 e 6 della sentenza ha indicato gli elementi da cui hanno dedotto la prova della induzione, valorizzando in particolare gli episodi dei due bonifici – quello da 20.000 euro del 25/01/2018 e quello da 30.000 euro del 26/01/2018 – effettuati a favore del XXXXXXXX, peraltro appena pochi giorni dopo che quest'ultimo aveva ricevuto dal XXXXXXX la procura generale del 23/01/2018. I giudici di merito hanno infatti, in primo luogo, valorizzato la natura pregiudizievole per il XXXXXXX dei suddetti atti dispositivi, atteso che la dazione a favore del XXXXXXXX di ben 50.000 euro nell'arco di pochi giorni non aveva alcuna giustificazione, tanto più che i due bonifici presentavano della causali (“trasferimento fondi” e “spese accudimento sig. XXXXXXX”) del tutto generiche e risultate inesistenti;
le somme versate erano poi palesemente sproporzionate rispetto a quelle che potevano essere le esigenze di 4 assistenza e cura del XXXXXXX (il quale era già ricoverato, non aveva alcuna prospettiva di guarigione e sarebbe deceduto circa due settimane dopo). La Corte ha poi correttamente valorizzato, in particolare in relazione al secondo bonifico, le modalità del tutto anomale con le quali lo stesso è stato effettuato. Era infatti emerso dall'istruttoria che, per effettuare la suddetta operazione in banca, il XXXXXXXX si era recato il 26/01/2018 a prelevare il XXXXXXX dalla casa di cura dove era ricoverato, facendolo vestire alla meglio con il cappotto della sorella (p. 16 della sentenza di primo grado), e lo aveva portato presso l'istituto di credito per confermare all'impiegato di banca la sua volontà di effettuare il bonifico da 30.000 a favore dell'imputato. La Corte palermitana ha quindi giustamente evidenziato che una persona malata terminale, fortemente debilitata e depressa (quale era il XXXXXXX in quel momento) non sarebbe certamente uscita dalla clinica dove era ricoverata, col freddo, in pieno invero, vestita alla meglio, solo per recarsi in banca ad effettuare un bonifico (che non aveva alcun carattere di urgenza), se qualcuno non glielo avesse chiesto e non lo avesse fermamente sollecitato a farlo;
questo qualcuno non poteva essere altri che il XXXXXXXX che era colui che era andato a prendere la persona offesa ed era l'unico beneficiario dell'operazione per eseguire la quale il XXXXXXX era stato frettolosamente portato in banca. Ciò detto, questa Corte ritiene che, quella sopra esposta, sia una motivazione adeguata e tutt'altro che illogica o contraddittoria, con la quale, peraltro, il difensore non si confronta adeguatamente. La difesa, in relazione all'episodio specifico del bonifico del 26/01/2018, ne ha contestato l'esistenza affermando che i fatti erano stati desunti unicamente dalle dichiarazioni della sorella del XXXXXXX, che, tuttavia essendo anche parte civile, non era credibile in considerazione degli interessi di cui era portatrice. Al riguardo, va tuttavia evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXXX attendibile sul punto, non solo perché non era emerso alcun elemento per dubitare della sua credibilità, ma anche perché le sue dichiarazioni in relazione al fatto specifico avevano trovato conferma in quanto riferito da XXXXXXXXXXXXXXX (p. 6 della sentenza), testimone estraneo ai fatti – con la deposizione del quale il difensore dell'imputato non si confronta affatto –. E' peraltro appena il caso di evidenziare non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (ex plurimis Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623–01). Per il resto, la difesa si è limitata a prospettare una diversa spiegazione/interpretazione dei fatti e delle circostanze (sopra esposti) valorizzati dal giudice procedente;
spiegazioni e ipotesi alternative che tuttavia non inficiano la coerenza e la logicità delle conclusioni cui sono giunti i giudici di merito.
2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste la dedotta mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale la difesa contestava la configurabilità del delitto di appropriazione indebita. I giudici di appello (p. 7 della sentenza) hanno infatti affrontato gli argomenti dedotti dall'appellante, rilevando: a) che non era in contestazione la circostanza che fosse stato il XXXXXXX a concedere al XXXXXXXX il godimento e l'uso dell'autovettura, ma piuttosto il fatto che l'imputato, avendo il possesso del veicolo, se ne era appropriato comportandosi rispetto allo stesso come proprietario;
b) che tale volontà appropriativa (cd interversio possessionis) era dimostrata proprio dal fatto che il XXXXXXXX si era recato in una agenzia per pratiche auto per trascrivere l'atto di vendita a sé stesso del veicolo che lui aveva redatto proprio in forza della procura che il XXXXXXX gli aveva rilasciato;
c) che era inverosimile che la decisione di 5 vendere l'auto proprio in quel momento provenisse dal XXXXXXX (come affermato dal XXXXXXXX), in quanto non vi era ragione alcuna di perfezionare il passaggio di proprietà proprio durante la degenza della persona offesa, tenuto anche conto che l'imputato poteva già liberamente disporre del veicolo;
d) che l'interruzione della pratica automobilistica era avvenuta non perché il veicolo non piaceva più al XXXXXXXX ma a causa delle rimostranze della sorella del XXXXXXX;
e) che tanto il mancato perfezionamento della pratica automobilistica quanto l'eventuale inefficacia dell'atto di cessione posto in essere dal rappresentante senza poteri, non erano rilevanti in quanto l'atto di cessione a se stesso, di per sé dimostrava, che l'imputato si comportava rispetto all'auto non più quale semplice detentore nomine alieno ma uti dominus. Si tratta di motivazione del tutto adeguata, nella quale non è peraltro dato riscontrare né contraddizioni né illogicità manifeste. Si deve aggiungere che gli argomenti difensivi, oltre che non decisivi ai fini di escludere la configurabilità dell'appropriazione indebita, sono anche errati in punto di diritto. L'interruzione della pratica aperta presso l'ACI sta solo a significare che l'atto di cessione del veicolo (pur consegnato all'agenzia) non è stato poi trascritto al PRA;
ma tale adempimento (trascrizione) non rileva nel nostro ordinamento ai fini del trasferimento della proprietà. Ed infatti i contratti di compravendita di autoveicoli non necessitano, per il loro perfezionamento, dell'adozione di forme particolari, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del consenso manifestato dai contraenti, a nulla rilevando, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento, la mancata trascrizione presso gli appositi registri, la quale, come tutte le forme di pubblicità previste dal nostro ordinamento, ha natura e funzione meramente dichiarativa, finalizzata esclusivamente a dirimere eventuali, futuri conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 12/06/1997). Parimenti non condivisibile è l'argomento difensivo secondo il quale, posto che la procura non conferiva al XXXXXXXX il potere di contrarre con se stesso, l'atto di cessione del veicolo era totalmente improduttivo di effetti e dunque inidoneo a trasferirgli la proprietà. Al riguardo occorre infatti rilevare che l'art. 1395 cod. civ. stabilisce che “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”. Ciò significa che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, l'atto in questione non è né nullo, né inesistente o privo di effetti;
si tratta invece di atto che è efficace seppur provvisoriamente in quanto annullabile (peraltro solo su istanza del rappresentato).
3. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere altresì essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo. Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute 6 nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 11/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AB ST PIERO MESSINI D'AGOSTINI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7