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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23798/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23798/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 maggio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del . Controparte_1
L'appellante precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello e procede alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
Ascoltata la discussione orale del difensore, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 23798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 23798/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 35 20122
[...] CP_1 presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 6 maggio 2025
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto dall'Avv. , in qualità di difensore antistatario di OV Parte_1 PE, avverso la sentenza dal Giudice di Pace di Milano il 14 marzo 2024 è infondato
-l'appellante si duole della parziale compensazione delle spese processuali di primo grado disposta dal Giudice di Pace con onere a carico del delle sole anticipazioni Controparte_1
-in particolare, l'appellante ha affermato che
“…il costo del processo non può ripercuotersi in danno della parte risultava totalmente vittoriosa e che abbia legittimamente fatto ricorso alla tutela giurisdizionale quale unico rimedio praticabile in vista dell'accertamento del suo buon diritto …”
-ora, è pur vero che l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa il 30 gennaio 2023 nei confronti del cliente dell'appellante è intervenuta dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
-è poi altrettanto vero che
“…il avrebbe dovuto rilevare la presenza della vettura citata nei verbali (di Controparte_1 infrazione, n.d.r.) presso il proprio deposito poiché rinvenuta dopo il furto regolarmente denunciato dall'attore …”
-sennonché OV PE avrebbe potuto rappresentare al la propria Controparte_1 estraneità alle violazioni contestate mediante tempestivo ricorso al P ica dei due verbali di infrazione
-la sua inerzia ha comportato che il , ancorché infondatamente per le ragioni Controparte_1 evidenziate nella sentenza impugnata, ha emesso l'ingiunzione di pagamento, così determinando la necessità del radicamento del giudizio innanzi al Giudice di Pace
-pertanto, l'affermazione della natura esclusiva del “… ricorso alla tutela giurisdizionale quale unico rimedio praticabile in vista dell'accertamento del suo buon diritto …” non può essere condivisa
-OV PE, al momento della ricezione dei verbali di infrazione, aveva infatti a disposizione un rimedio preventivo diverso da quello giurisdizionale
-ciò comporta la ravvisata sussistenza dei motivi sottesi alla compensazione parziale delle spese del giudizio
-in conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di appello avverso la sentenza n.2022 depositata dal Giudice di Pace di il 14 marzo 2024, così CP_1 dispone: rigetta l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza indicata in epigrafe. Parte_1
Milano, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina3 di 4 pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23798/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 maggio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del . Controparte_1
L'appellante precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello e procede alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
Ascoltata la discussione orale del difensore, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 23798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 23798/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 35 20122
[...] CP_1 presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 6 maggio 2025
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto dall'Avv. , in qualità di difensore antistatario di OV Parte_1 PE, avverso la sentenza dal Giudice di Pace di Milano il 14 marzo 2024 è infondato
-l'appellante si duole della parziale compensazione delle spese processuali di primo grado disposta dal Giudice di Pace con onere a carico del delle sole anticipazioni Controparte_1
-in particolare, l'appellante ha affermato che
“…il costo del processo non può ripercuotersi in danno della parte risultava totalmente vittoriosa e che abbia legittimamente fatto ricorso alla tutela giurisdizionale quale unico rimedio praticabile in vista dell'accertamento del suo buon diritto …”
-ora, è pur vero che l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa il 30 gennaio 2023 nei confronti del cliente dell'appellante è intervenuta dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
-è poi altrettanto vero che
“…il avrebbe dovuto rilevare la presenza della vettura citata nei verbali (di Controparte_1 infrazione, n.d.r.) presso il proprio deposito poiché rinvenuta dopo il furto regolarmente denunciato dall'attore …”
-sennonché OV PE avrebbe potuto rappresentare al la propria Controparte_1 estraneità alle violazioni contestate mediante tempestivo ricorso al P ica dei due verbali di infrazione
-la sua inerzia ha comportato che il , ancorché infondatamente per le ragioni Controparte_1 evidenziate nella sentenza impugnata, ha emesso l'ingiunzione di pagamento, così determinando la necessità del radicamento del giudizio innanzi al Giudice di Pace
-pertanto, l'affermazione della natura esclusiva del “… ricorso alla tutela giurisdizionale quale unico rimedio praticabile in vista dell'accertamento del suo buon diritto …” non può essere condivisa
-OV PE, al momento della ricezione dei verbali di infrazione, aveva infatti a disposizione un rimedio preventivo diverso da quello giurisdizionale
-ciò comporta la ravvisata sussistenza dei motivi sottesi alla compensazione parziale delle spese del giudizio
-in conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di appello avverso la sentenza n.2022 depositata dal Giudice di Pace di il 14 marzo 2024, così CP_1 dispone: rigetta l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza indicata in epigrafe. Parte_1
Milano, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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