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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2880/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5018/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Prelios Societa' Di Gestione Del Risparmio S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0001620000012019013 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2134/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il dott. Rappresentante_1, n. q. di legale rappresentante pro tempore della s.p.a. Prelios società di gestione del risparmio, rappresentato e difeso per la carica dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzione n. 2006/3T/000162/000/001/2019/013, dell'importo di euro 94,15, emesso a titolo di imposta di registro relativamente all'annualità 2019 per il contratto di locazione anno 2006, serie 3T, n. 000162.
Ha premesso la società ricorrente di gestire il Fondo Enasarco Uno Comparto C, nel cui patrimonio immobiliare è incluso il bene oggetto della pretesa, concesso in locazione al sig. Nominativo_1; ha rappresentato che il contratto era stato prorogato per una ulteriore annualità rispetto alla scadenza del
1.5.2019 e che l'imposta dovuta per il periodo 1.5.2019-30.4.2020 era stata versata in sede di proroga, con l'aggravio delle sanzioni da ravvedimento operoso dovute per i giorni di ritardo, in data 22.7.2019.
Conseguentemente, ha richiesto in questa sede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, per sua illegittimità, in ragione dell'infondatezza della pretesa impositiva e della carenza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio aderendo alle argomentazioni della società ricorrente e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore dato atto dell'intervenuto pagamento della pretesa in data 22.7.2019, prima dell'emissione dell'avviso, avvenuta in data 26.11.2024, ed avendo altresì rappresentato di aver annullato l'atto in autotutela in data 12.3.2025.
Pur illegittimo l'atto a fronte della richiesta di imposta già versata, sussistono motivi per compensare le spese di lite, correlati all'immediato riconoscimento della fondatezza del ricorso, alla difficoltà di verifica dei pagamenti effettuati telematicamente anche per il rilevante numero di rapporti contrattuali intrattenuti dalla ricorrente, alla mancata presentazione da parte della società ricorrente di una precedente istanza di autotutela, tale da consentire la verifica dell'infondatezza della pretesa prima del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
VA CI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5018/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Prelios Societa' Di Gestione Del Risparmio S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0001620000012019013 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2134/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il dott. Rappresentante_1, n. q. di legale rappresentante pro tempore della s.p.a. Prelios società di gestione del risparmio, rappresentato e difeso per la carica dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzione n. 2006/3T/000162/000/001/2019/013, dell'importo di euro 94,15, emesso a titolo di imposta di registro relativamente all'annualità 2019 per il contratto di locazione anno 2006, serie 3T, n. 000162.
Ha premesso la società ricorrente di gestire il Fondo Enasarco Uno Comparto C, nel cui patrimonio immobiliare è incluso il bene oggetto della pretesa, concesso in locazione al sig. Nominativo_1; ha rappresentato che il contratto era stato prorogato per una ulteriore annualità rispetto alla scadenza del
1.5.2019 e che l'imposta dovuta per il periodo 1.5.2019-30.4.2020 era stata versata in sede di proroga, con l'aggravio delle sanzioni da ravvedimento operoso dovute per i giorni di ritardo, in data 22.7.2019.
Conseguentemente, ha richiesto in questa sede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, per sua illegittimità, in ragione dell'infondatezza della pretesa impositiva e della carenza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Roma si è costituita in giudizio aderendo alle argomentazioni della società ricorrente e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore dato atto dell'intervenuto pagamento della pretesa in data 22.7.2019, prima dell'emissione dell'avviso, avvenuta in data 26.11.2024, ed avendo altresì rappresentato di aver annullato l'atto in autotutela in data 12.3.2025.
Pur illegittimo l'atto a fronte della richiesta di imposta già versata, sussistono motivi per compensare le spese di lite, correlati all'immediato riconoscimento della fondatezza del ricorso, alla difficoltà di verifica dei pagamenti effettuati telematicamente anche per il rilevante numero di rapporti contrattuali intrattenuti dalla ricorrente, alla mancata presentazione da parte della società ricorrente di una precedente istanza di autotutela, tale da consentire la verifica dell'infondatezza della pretesa prima del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
VA CI