Articolo 9 della Legge 13 agosto 1980, n. 465
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 settembre 1980
Art. 9.
Al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificata dalla legge 30 aprile 1976, n. 385, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) dei liquori, il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva, a condizione che l'acquavite impiegata sia atta al consumo come tale, avendo subito l'invecchiamento minimo prescritto;".
Entrata in vigore il 6 settembre 1980