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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/12/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 393/2025
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NN TU e SA DE ricorrente contro
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv.to VINCENZO CP_1 P.IVA_1
BASILE resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 settembre 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Trieste chiedendo l'accoglimento CP_2 delle seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente o comunque annullarsi il medesimo.
2) Ordinarsi consequenzialmente alla convenuta l'immediata reintegrazione della ricorrente e il versamento in favore del ricorrente dell'indennità di legge nella misura massima con interessi e rivalutazione monetaria, oppure in via subordinata ordinarsi alla convenuta il pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria di legge nella misura massima con interessi e rivalutazione monetaria.
3) Con vittoria di spese di lite”.
Con memoria depositata il 10 ottobre 2025 si è costituita in giudizio concludendo come segue: CP_2
“- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Nel merito, in accoglimento delle superiori difese, respingere tutte le domande proposte dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, confermando, con qualunque statuizione benvisa al Giudicante all'esito dell'istruttoria la legittimità del licenziamento comminatole con provvedimento del
24.02.2025 per tutto quanto esposto in narrativa;
- In subordine, applicare la disciplina dei licenziamenti prevista nelle piccole imprese.
- Con il favore delle spese e dei compensi difensivi”.
Dopo un tentativo di conciliazione e l'ammissione delle prove, all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti hanno riferito che la società resistente ha revocato il licenziamento precedentemente comminato alla ricorrente (non ancora efficace per effetto del godimento del congedo straordinario da parte della lavoratrice, prorogato fino al 31 marzo 2026); inoltre le parti hanno dichiarato di aver concordato una condanna alle spese da parte di in favore della CP_2 sig.ra per l'importo di € 500,00, oltre accessori. Pt_1
Non vi è dubbio sulla cessata materia del contendere, in quanto è venuto meno il licenziamento impugnato dalla ricorrente e non sussistono ulteriori ragioni di credito a motivo del licenziamento precedentemente irrogato e da ultimo revocato, dato che nel frattempo la ricorrente ha goduto di congedo straordinario.
La regolazione delle spese di lite viene effettuata secondo l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in € 500,00, come da accordo tra le parti, oltre 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Trieste, 17/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 393/2025
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami, all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NN TU e SA DE ricorrente contro
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv.to VINCENZO CP_1 P.IVA_1
BASILE resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 settembre 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Trieste chiedendo l'accoglimento CP_2 delle seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente o comunque annullarsi il medesimo.
2) Ordinarsi consequenzialmente alla convenuta l'immediata reintegrazione della ricorrente e il versamento in favore del ricorrente dell'indennità di legge nella misura massima con interessi e rivalutazione monetaria, oppure in via subordinata ordinarsi alla convenuta il pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria di legge nella misura massima con interessi e rivalutazione monetaria.
3) Con vittoria di spese di lite”.
Con memoria depositata il 10 ottobre 2025 si è costituita in giudizio concludendo come segue: CP_2
“- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Nel merito, in accoglimento delle superiori difese, respingere tutte le domande proposte dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, confermando, con qualunque statuizione benvisa al Giudicante all'esito dell'istruttoria la legittimità del licenziamento comminatole con provvedimento del
24.02.2025 per tutto quanto esposto in narrativa;
- In subordine, applicare la disciplina dei licenziamenti prevista nelle piccole imprese.
- Con il favore delle spese e dei compensi difensivi”.
Dopo un tentativo di conciliazione e l'ammissione delle prove, all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti hanno riferito che la società resistente ha revocato il licenziamento precedentemente comminato alla ricorrente (non ancora efficace per effetto del godimento del congedo straordinario da parte della lavoratrice, prorogato fino al 31 marzo 2026); inoltre le parti hanno dichiarato di aver concordato una condanna alle spese da parte di in favore della CP_2 sig.ra per l'importo di € 500,00, oltre accessori. Pt_1
Non vi è dubbio sulla cessata materia del contendere, in quanto è venuto meno il licenziamento impugnato dalla ricorrente e non sussistono ulteriori ragioni di credito a motivo del licenziamento precedentemente irrogato e da ultimo revocato, dato che nel frattempo la ricorrente ha goduto di congedo straordinario.
La regolazione delle spese di lite viene effettuata secondo l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in € 500,00, come da accordo tra le parti, oltre 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Trieste, 17/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 3 di 3