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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17344 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48463/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato a [...] il 2 gennaio Parte_1
1986, con il patrocinio dell'avvocato Antonio Piscopo, nei confronti del
[...]
, Ambasciata d'Italia a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
In fatto
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
Il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. in via cautelare, anche inaudita altera parte ai sensi degli artt. 700 e 669 bis e s.s. c.p.c, operando la teoria dei c.d. “vasi comunicanti” secondo la quale più forte è il fumus e meno esigibile è il periculum, tenuto conto dell'avvenuto rilascio dei visti in favore della moglie e della figlia e della loro scadenza il prossimo
17 giugno 2026, nonché del patema d'animo fino ad oggi patito a causa delle lungaggini intollerabili pur avendo prodotto tutta la documentazione apostillata necessaria, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad l'immediato rilascio del relativo visto d'ingresso per “motivi familiari” ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 150/2011 in favore del figlio minore , nato a Gujrat in [...]_1 il 6 febbraio 2016, nulla osta n. P-MI/F/N/2023/120927 (figlio), ovvero assumere ex officio i provvedimenti d'urgenza ritenuti opportuni e idonei nei confronti dell'Ambasciata, anche di natura propulsiva, per consentire il celere esame della domanda con relativo rilascio del visto d'ingresso richiesto;
2. nel merito, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente, il silenzio- inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla domanda di visto formalizzata e il connesso diritto all'immediato rilascio del visto per “motivi familiari” in favore del figlio minore , Persona_1 nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P-MI/F/N/2023/120927 (figlio);
3. e per l'effetto, qualora non fosse stata accolta la richiesta in sede cautelare, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad il rilascio del relativo visto d'ingresso per “motivi familiari” in favore dei familiari ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 150/2011;
4. condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in via equitativa della somma di€ 2.000,00a titolo di CP_2 risarcimento danni per la lesione del diritto all'unità familiare causata dall'inerzia dell'Ambasciata, oltre interessi legali, ovvero in subordine in quella diversa misura, maggiore o minore, che il
Tribunale adito riterrà equa e giusta;
5. in ogni caso, con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali come per legge, in favore del procuratore antistatario”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la coniuge e con i due figli minori in data 21.12.2023 – ha riferito di aver ottenuto un appuntamento presso l'Ambasciata per la formalizzazione della domanda dei visti e contestuale legalizzazione dei documenti in data 27.02.2025.
Successivamente, il 3.06.2025, l'Ambasciata rilasciava, seppur in ritardo rispetto ai termini di legge,
i visti alla moglie e alla figlia mentre il minore a Parte_2 Persona_2 Persona_1 causa di un problema burocratico inerente alla formazione del nulla osta, recante l'errata indicazione del genere sessuale del minore, era costretto ad attendere la correzione del nulla osta da parte della competente Prefettura.
Tuttavia, al celere adempimento della Prefettura seguiva, di contro, l'inerzia dell'Ambasciata, di cui il ricorrente si duole in questa sede.
Si è costituito in giudizio il resistente domandando dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuto rilascio del visto in favore del figlio del ricorrente.
Con note del giorno 8.12.2025 la difesa di parte ricorrente ha confermato il rilascio del visto, insistendo per la condanna alle spese dell'amministrazione per essersi la stessa determinata solamente in seguito alla proposizione del ricorso.
In diritto
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell'Ambasciata d'Italia a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio del visto in favore del minore Per_1
[...]
Dunque, preso atto che l'interesse azionato nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene cessata la materia del contendere.
Sul risarcimento dell'asserito danno dovuto al ritardo dell'amministrazione, si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento in mancanza di una prova idonea del danno patito e del nesso di causalità tra l'evento e il pregiudizio lamentato.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell'Ambasciata in Islamabad a gestire un numero di pratiche di ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 9/12/2025
Il giudice
DO BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice DO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato a [...] il 2 gennaio Parte_1
1986, con il patrocinio dell'avvocato Antonio Piscopo, nei confronti del
[...]
, Ambasciata d'Italia a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
In fatto
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
Il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. in via cautelare, anche inaudita altera parte ai sensi degli artt. 700 e 669 bis e s.s. c.p.c, operando la teoria dei c.d. “vasi comunicanti” secondo la quale più forte è il fumus e meno esigibile è il periculum, tenuto conto dell'avvenuto rilascio dei visti in favore della moglie e della figlia e della loro scadenza il prossimo
17 giugno 2026, nonché del patema d'animo fino ad oggi patito a causa delle lungaggini intollerabili pur avendo prodotto tutta la documentazione apostillata necessaria, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad l'immediato rilascio del relativo visto d'ingresso per “motivi familiari” ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 150/2011 in favore del figlio minore , nato a Gujrat in [...]_1 il 6 febbraio 2016, nulla osta n. P-MI/F/N/2023/120927 (figlio), ovvero assumere ex officio i provvedimenti d'urgenza ritenuti opportuni e idonei nei confronti dell'Ambasciata, anche di natura propulsiva, per consentire il celere esame della domanda con relativo rilascio del visto d'ingresso richiesto;
2. nel merito, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente, il silenzio- inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla domanda di visto formalizzata e il connesso diritto all'immediato rilascio del visto per “motivi familiari” in favore del figlio minore , Persona_1 nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P-MI/F/N/2023/120927 (figlio);
3. e per l'effetto, qualora non fosse stata accolta la richiesta in sede cautelare, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad il rilascio del relativo visto d'ingresso per “motivi familiari” in favore dei familiari ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 150/2011;
4. condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in via equitativa della somma di€ 2.000,00a titolo di CP_2 risarcimento danni per la lesione del diritto all'unità familiare causata dall'inerzia dell'Ambasciata, oltre interessi legali, ovvero in subordine in quella diversa misura, maggiore o minore, che il
Tribunale adito riterrà equa e giusta;
5. in ogni caso, con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali come per legge, in favore del procuratore antistatario”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la coniuge e con i due figli minori in data 21.12.2023 – ha riferito di aver ottenuto un appuntamento presso l'Ambasciata per la formalizzazione della domanda dei visti e contestuale legalizzazione dei documenti in data 27.02.2025.
Successivamente, il 3.06.2025, l'Ambasciata rilasciava, seppur in ritardo rispetto ai termini di legge,
i visti alla moglie e alla figlia mentre il minore a Parte_2 Persona_2 Persona_1 causa di un problema burocratico inerente alla formazione del nulla osta, recante l'errata indicazione del genere sessuale del minore, era costretto ad attendere la correzione del nulla osta da parte della competente Prefettura.
Tuttavia, al celere adempimento della Prefettura seguiva, di contro, l'inerzia dell'Ambasciata, di cui il ricorrente si duole in questa sede.
Si è costituito in giudizio il resistente domandando dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuto rilascio del visto in favore del figlio del ricorrente.
Con note del giorno 8.12.2025 la difesa di parte ricorrente ha confermato il rilascio del visto, insistendo per la condanna alle spese dell'amministrazione per essersi la stessa determinata solamente in seguito alla proposizione del ricorso.
In diritto
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell'Ambasciata d'Italia a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio del visto in favore del minore Per_1
[...]
Dunque, preso atto che l'interesse azionato nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene cessata la materia del contendere.
Sul risarcimento dell'asserito danno dovuto al ritardo dell'amministrazione, si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento in mancanza di una prova idonea del danno patito e del nesso di causalità tra l'evento e il pregiudizio lamentato.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell'Ambasciata in Islamabad a gestire un numero di pratiche di ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 9/12/2025
Il giudice
DO BI